B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3258/2019
Sen t en z a d e l 1 0 s e t t emb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Esther Marti, Daniela Brüschweiler,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…),
Turchia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 17 giugno 2019 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino turco, di etnia curda, con ultimo domicilio a B._______
(cfr. verbale del rilevamento dei dati personali del (…) maggio 2019 [di se-
guito: verbale 1], p.to 1.08 segg., pag. 3 e p.to 2.01 seg., pag. 4), ha pre-
sentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) maggio 2019 (cfr. atto
1041281-1/2 e verbale 1, p.to 5.05, pag. 6).
B.
B.a Nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo del (…) giugno 2019 (di se-
guito: verbale 2), il richiedente ha dichiarato, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo, di aver terminato le scuole (…) ed in seguito di avere eserci-
tato la professione quale (…) dall’anno (…) al (…) e l’attività lavorativa di
(…) in ambito (…), stagionalmente, dal (…) al (…), con l’eccezione
dell’anno (…), periodo nel quale avrebbe invece lavorato presso (…) del
(…). Egli proverrebbe da una famiglia sostenitrice del Partito dei Lavoratori
del Kurdistan/Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK), e per questo sin dall’in-
fanzia avrebbe subito delle repressioni da parte delle autorità turche e dalla
società. Segnatamente, il padre e la madre dell’interessato – riconosciuti
quali rifugiati con concessione dell’asilo in Svizzera –, per la loro apparte-
nenza al PKK, sarebbero stati incarcerati e torturati. Inoltre uno dei fratelli
dell’interessato, sarebbe stato combattente per il PKK ed in tale contesto
sarebbe deceduto; una sua sorella, C._______, sarebbe tutt’ora combat-
tente per il PKK, nonché uno zio (…), di nome D._______, sarebbe un (…)
ed un (…) per il PKK. Il richiedente nutrirebbe una certa simpatia, ma anche
delle riserve nei confronti del PKK, del quale non sarebbe membro. Dal
2014 sino a fine agosto-inizio settembre 2018, l’interessato ha narrato di
essere stato avvicinato da agenti dell’intelligence turca, prelevato dal suo
posto di lavoro, interrogato in merito ai suoi famigliari – in particolare con
riferimento al fratello, alla sorella ed allo zio (…) succitati – offeso e minac-
ciato verbalmente, nonché picchiato. In più occasioni, gli agenti, gli avreb-
bero inoltre offerto di diventare una loro spia, ciò che lui avrebbe sempre
rifiutato. Dai pestaggi subiti dalla polizia, avrebbe riscontrato dei danni psi-
cologici, e nel corso dell’ultimo episodio nel settembre 2018, gli avrebbero
provocato una frattura ad un braccio e lo avrebbero minacciato di morte se
non avesse collaborato. Dopo quest’ultimo evento, l’interessato sarebbe
rientrato al suo domicilio familiare a B._______. Nel mese di novembre del
2018, in un “(…)” ([…]), sarebbe stato attaccato da (…) persone apparte-
nenti all’E._______ (“[…]”; in turco: “[…]”) che lo avrebbero picchiato ed
accoltellato ad (…), dicendogli: “Il […] F._______ […]” (cfr. verbale 2, D234,
pag. 23), nome che lui avrebbe ricondotto al poliziotto che discuteva con
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lui durante i pestaggi, in quanto omonimo. Nella colluttazione, egli si sa-
rebbe pure procurato delle ferite alla (…) ed alle (…). In seguito lo avreb-
bero trasportato all’ospedale, ove sarebbe stato medicato in presenza della
polizia, che lo avrebbe interrogato in merito all’accaduto. In un primo
tempo, gli stessi agenti, gli avrebbero sconsigliato di rilasciare una deposi-
zione, in quanto sarebbe potuta sfociare in una vendetta. Al che egli
avrebbe replicato, asserendo che non poteva trattarsi di un caso di ven-
detta, in quanto i suoi assalitori gli avrebbero riferito che il (…) F._______
lo salutava. Dopo ciò, i poliziotti avrebbero mutato il loro atteggiamento,
minacciandolo ed afferrandolo per la gola, per costringerlo a rilasciare una
deposizione come loro desideravano, senza pronunciare il nome del (…)
F._______, nonché intimandogli di non denunciare a nessuno l’accaduto.
A seguito di tali eventi, avrebbe maturato l’idea di tutelarsi maggiormente
contro ulteriori agiti violenti da parte della polizia, iscrivendosi a tale scopo
al partito dell’HDP (“Partito Democratico dei Popoli”; in turco: “Halkların De-
mokratik Partisi”) nell’(…) del (…). Per tale partito avrebbe pure svolto l’in-
carico di (…), nonché, nel mese di (…), si sarebbe candidato al (…). Tut-
tavia, poiché la situazione dal profilo psicologico sarebbe divenuta nel frat-
tempo per lui insostenibile, avrebbe deciso di lasciare il suo Paese d’ori-
gine. Dopo aver richiesto ed ottenuto il passaporto turco tra ottobre e di-
cembre 2018, ed aver ricevuto per due volte una risposta negativa di visto,
sarebbe espatriato illegalmente il (…) maggio 2019. Nel suo paese d’ori-
gine, sarebbero segnatamente rimaste presso il domicilio familiare a
B._______, la moglie e la figlia minore dell’interessato, oltreché vivrebbero
nella stessa località una (…) ed un (…) e a G._______ un’altra (…). Nel
caso di un suo ritorno nel Paese d’origine, egli teme di rivivere gli stessi
eventi da parte delle autorità turche, anzi in maniera più cruenta, in quanto
fuggito dalla Turchia.
B.b Dopo il suo espatrio, egli avrebbe appreso dalla moglie che, due setti-
mane prima dell’audizione sui motivi d’asilo, la polizia si sarebbe presen-
tata davanti a casa loro, dove avrebbe bussato alla porta pronunciando il
suo nome. Poiché i suoi famigliari quel giorno si sarebbero recati a
H._______ per il Ramadan, i vicini di casa, avrebbero risposto che l’inte-
ressato non si trovava in casa (cfr. verbale 2, D66 seg., pag. 7).
B.c A sostegno della sua domanda d’asilo, il richiedente ha presentato la
seguente documentazione:
- la sua carta d’identità turca, no. (…);
- copia del modulo d’iscrizione quale (…) dell’HDP (di seguito: doc. 1);
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- copia della tessera quale (…) per il partito HDP a nome di I._______ (di
seguito: doc. 2);
- fotocopia della ricevuta d’iscrizione del richiedente al partito HDP, datata
(…) (di seguito: doc. 3);
- copia del permesso svizzero di soggiorno quale rifugiato del padre dell’in-
teressato (di seguito: doc. 4);
- copia del permesso svizzero di soggiorno quale rifugiato della madre del
richiedente (di seguito: doc. 5);
- copie di documentazione medica inerente la madre del richiedente (di
seguito: doc. 6);
- copie di otto fotografie che ritraggono l’interessato all’ospedale con segni
di percosse (di seguito: doc. 7).
C.
Con scritto del 7 giugno 2019, il rappresentante legale del richiedente ha
in particolare esposto che il profilo di rischio del medesimo, sarebbe stret-
tamente legato alla pregressa esposizione politica, in Turchia, dei genitori
dell’interessato, come pure all’attuale impegno politico di alcuni suoi fami-
gliari, segnatamente di una sorella partecipante ad attività di guerriglia al
confine tra la J._______ e l’K._______ e di uno zio, (…) del PKK. Ha inoltre
segnalato l’imminente arrivo di ulteriori mezzi di prova, che dovrebbero
sostenere la sua attività politica all’interno del partito HDP, come pure le
minacce e le persecuzioni subite da lui e dalla sua famiglia da parte del
governo turco. Infine, ha proposto all’autorità inferiore, vista la complessità
del caso in oggetto, che il richiedente fosse attribuito alla procedura
ampliata.
D.
Il 14 giugno 2019 il rappresentante dell’interessato ha trasmesso alla SEM
il parere in merito alla bozza di decisione negativa del 13 maggio 2019 (cfr.
atti 1041281-24/11 e 1041281-25/17). Al parere sono stati allegati, quali
ulteriori mezzi di prova, i seguenti documenti:
- copia dell’estratto dello stato di famiglia del padre del richiedente (di se-
guito: doc. 8);
- copia dell’estratto dello stato di famiglia del richiedente (di seguito:
doc. 9);
- copie di nove fotografie, rappresentanti i famigliari dell’interessato (i geni-
tori, la sorella e lo zio […]) (di seguito: doc. 10);
- due organigrammi dell’organizzazione del PKK estratti da internet in lin-
gua turca e tedesca (di seguito: doc. 11);
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- il link ([…]) ad un video, che ritrarrebbe il (…) durante un discorso ai com-
battenti, e vicino allo stesso sarebbe presente (…) del richiedente (di se-
guito: doc. 12).
E.
Con decisione del 17 giugno 2019, notificata il medesimo giorno (cfr. atto
1041281-28/1), la SEM ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciato il
suo allontanamento dalla Svizzera, ritenuta l’esecuzione dello stesso am-
missibile, esigibile e possibile.
F.
L’interessato, senza più essere rappresentato, è insorto dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso del 26 giu-
gno 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato) chiedendo, a titolo principale,
l’annullamento della decisione impugnata e la concessione dell’asilo; a
titolo eventuale la concessione dell’ammissione provvisoria per
inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; a titolo subordinato la
restituzione degli atti all’autorità inferiore per un supplemento istruttorio. Al-
tresì, egli ha depositato un’istanza di concessione dell’assistenza giudizia-
ria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del
relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili.
G.
Il 2 luglio 2019, il Tribunale ha ricevuto dalla SEM il dossier N (…), attinente
il padre dell’insorgente, L._______, e la madre del ricorrente, M._______.
Dagli atti all’inserto, risulta in particolare che i genitori dell’insorgente hanno
depositato una domanda d’asilo rispettivamente, il
(…) L._______, per degli eventi accaduti in particolare negli anni (…), (…)
e (…); ed il (…) M._______. In ordine, ai
medesimi è stato concesso l’asilo in Svizzera con decisioni dell’allora
ancora Ufficio federale della migrazione (UFM, ora: Segreteria di Stato
della migrazione [SEM]) dell’(…), rispettivamente del (…).
H.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei conside-
randi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
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Pagina 6
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF.
La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costitui-
sce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
Altresì, il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità infe-
riore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto, l’insorgente, è legittimato ad
aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62
cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata,
né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi
della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono
tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti spontaneamente a
constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle
censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157
consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).
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4.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d’origine dell’insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo
quindi in considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo il de-
posito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 con-
sid. 5.4).
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l’autorità inferiore ha ritenuto in primo luogo
che l’interessato abbia fornito delle dichiarazioni lacunose e prive di
dettagli, sia circa il ruolo che suo padre avrebbe ricoperto all’interno del
PKK, che riguardo il suo sostegno al precitato partito in Svizzera. In se-
condo luogo egli si sarebbe contraddetto in riferimento alla relazione che il
padre e la madre avrebbero con il PKK. Tale assenza di dettagli e contrad-
dizioni in merito alle attività politiche esercitate dai genitori, causa primaria
delle problematiche che egli ha addotto di avere avuto con le autorità tur-
che, costituirebbero un evidente indizio della sua totale estraneità agli
stessi e ad eventuali conseguenze. Proseguendo nell’analisi, anche gli epi-
sodi in cui ha narrato di avere avuto delle problematiche con le autorità del
suo Paese d’origine, in quanto familiare di membri del PKK, che gli avreb-
bero segnatamente impedito di lavorare e trattato in maniera violenta, per
estorcergli delle informazioni in merito al PKK ed alla sorella, le sue
dichiarazioni sarebbero state esposte in maniera confusa, non sufficiente-
mente dettagliata, e spesso – a quesiti precisi – rilasciando delle allega-
zioni vaghe e deviando dal quesito posto, per prendere tempo. Tra l’altro
in merito vi sarebbero state delle palesi incongruenze circa le tempistiche
ed i luoghi in cui si sarebbero verificati gli stessi eventi, che getterebbero
dei seri dubbi sulla loro effettiva occorrenza. Inoltre, gli episodi in cui
sarebbe stato picchiato dalle autorità mentre lavorava presso un (…),
sarebbero stati raccontati in maniera molto simile, senza che il richiedente
aggiungesse dei dettagli significativi che li rendessero maggiormente reali,
ciò che rappresenterebbe pure un forte indizio di inverosimiglianza. Circa
l’ultimo atto di violenza subito da (…) persone in un “(…)”, lo stesso sa-
rebbe probabilmente avvenuto, visto che comprovato dalle fotografie pre-
sentate dall’interessato, nonché dalle sue dichiarazioni dettagliate.
Tuttavia, per le allegazioni confuse rilasciate dal medesimo circa gli autori
dell’aggressione, il collegamento della rissa alle autorità e alla sua opinione
politica, come pure nella descrizione del comportamento che avrebbe
tenuto la polizia dopo tale evento, le stesse sarebbero inverosimili. Sulla
scorta di tali elementi, l’autorità inferiore nella decisione avversata, ha
concluso che il richiedente non abbia reso verosimile di essere stato vittima
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di aggressioni a causa dei legami che suoi famigliari hanno intrattenuto con
il PKK o con partiti pro-curdi.
Proseguendo nell’analisi, la SEM ha rilevato che il comportamento tenuto
a seguito delle aggressioni subite da parte dell’interessato, ovvero la sua
iscrizione al partito HDP come pure la sua candidatura al (…), sarebbe
illogico ed insensato. Invero, tale decisione avrebbe fatto peggiorare in
modo drastico la sua situazione avverso le autorità, le quali cercava per di
più di convincere del suo totale disinteressamento alla politica pro-curda.
Pertanto, vi sarebbero seri dubbi che egli si sia iscritto all’HDP e candidato
al (…), e comunque non avrebbe reso plausibile di averlo fatto dopo essere
stato preso di mira da parte della autorità turche.
In una terza parte della sua decisione, la SEM ha passato in rassegna i
mezzi di prova presentati dal richiedente, ritenendoli inadeguati per
rendere verosimili i suoi motivi d’asilo. Circa la fotocopia della sua
candidatura alle (…) (sub doc. 1), alcuni indizi ne renderebbero dubbia la
sua autenticità. La data di nascita del ricorrente sarebbe infatti stata ripor-
tata erroneamente sul modulo, come pure mancanti sarebbero la data ed
il luogo della sottoscrizione, come altresì dei timbri certificanti la sua auten-
ticità. Inoltre, tale documento, non sosterrebbe in alcun modo che egli sia
stato preso di mira dalle autorità del suo Paese d’origine, ma semmai, so-
stanzierebbe al contrario, la tesi che egli abbia potuto vivere normalmente
in Turchia fino a poco prima dell’espatrio. Ad uguale conclusione si giunge-
rebbe pure per i mezzi di prova sub doc. 2 e doc. 3, anche se quest’ultimo
sarebbe per lo meno dotato di alcuni elementi di autenticità. Per quanto
concerne le copie dei due permessi di soggiorno dei genitori del richiedente
(sub doc. 4 e doc. 5), la SEM, pur non mettendo in dubbio il fatto che i
medesimi siano stati attivi politicamente e che gli sia stato concesso retta-
mente l’asilo in Svizzera, non li ha ritenuti adeguati per provare che l’inte-
ressato sia stato coinvolto in misure di persecuzione riflessa. Questo per i
motivi già sopra espressi, come pure per il fatto che siano trascorsi ben
(…) anni dalla concessione dell’asilo ai genitori dello stesso ed ancora di
più dalle problematiche riscontrate dai medesimi in Turchia. La documen-
tazione medica presentata dall’interessato (sub doc. 6), non avrebbe inol-
tre alcun legame con i suoi motivi d’asilo, e sarebbe pertanto completa-
mente inadatta a sostenerli. Infine, la documentazione fotografica, che ri-
trae il richiedente con alcuni segni di ferimento all’(…), alla (…) ed alla (…)
(sub doc. 7), non proverebbe in alcun modo che egli sia stato vittima di un
atto di violenza da parte delle autorità per i motivi da lui invocati, bensì
soltanto che egli sia stato ferito e visitato da un medico.
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L’autorità inferiore, nella decisione impugnata, ha in seguito analizzato se
il richiedente possa avere un timore di essere sottoposto in futuro a misure
persecutorie da parte dello Stato turco, a causa delle attività politiche eser-
citate dai genitori, dalla sorella C._______ e dal fratello N._______. La
SEM ha ritenuto che le problematiche afferenti i genitori del richiedente, i
quali avrebbero per questo ottenuto l’asilo in Svizzera, non sarebbero col-
legati in alcun modo al medesimo, come pure sarebbero avvenuti molti anni
prima. Inoltre, l’interessato avrebbe continuato a vivere per circa (…) anni
in Turchia, dopo che era stato concesso l’asilo ai suoi famigliari in Svizzera.
Per questi motivi e poiché lui non avrebbe reso verosimile di essere stato
vittima da parte delle autorità turche di misure volte a punirlo per le attività
politiche svolte da familiari, tali sue allegazioni non sarebbero rilevanti ex
art. 3 LAsi.
In ultima analisi, l’autorità di prime cure si è espressa in merito al parere
del 13 giugno 2019 del rappresentante legale dell’interessato, ribadendo
essenzialmente quanto già argomentato precedentemente, circa la man-
canza di verosimiglianza e di rilevanza delle allegazioni del richiedente in
merito ad un timore di subire una persecuzione riflessa a causa delle atti-
vità politiche dei suoi familiari. Dal tenore dell’audizione sui motivi d’asilo,
apparirebbe piuttosto che egli abbia tentato di costruire una persecuzione
mirata delle autorità nei suoi confronti, appoggiandosi sul trascorso di tali
familiari. Neppure la documentazione allegata al parere (sub da doc. 8 a
doc. 12) sarebbe adeguata per sostenere i motivi d’asilo allegati. In parti-
colare, un legame di parentela con uno o più membri o combattenti del
PKK, da solo, non sarebbe sufficiente per giustificare un timore fondato di
persecuzione.
5.2 Il ricorrente, nel suo gravame, dopo aver esposto e precisato alcuni
fatti, passa in rivista le varie incoerenze ed illogicità rilevate nella decisione
avversata dalla SEM. In relazione alle persecuzioni che egli avrebbe subito
da parte delle autorità turche, la decisione impugnata partirebbe da pre-
supposti completamente errati, in quanto la persecuzione nei suoi confronti
non sarebbe collegata alle sue pregresse conoscenze rispetto alle attività
svolte dai suoi genitori nel PKK, bensì innanzitutto al convincimento dell’in-
telligence turca che egli disponesse di informazioni per loro utili, nonché
alla richiesta della stessa di coinvolgerlo in attività di spionaggio, visti i suoi
legami famigliari. Circa la descrizione delle aggressioni e violenze subite,
pur non negando vi siano delle piccole incongruenze nelle sue dichiara-
zioni, le stesse sarebbero da ascrivere al suo stato psicologico e di
prostrazione fisica in cui si trovava al momento dell’audizione federale. Per
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quanto concerne la sua candidatura (…), l’insorgente ribadisce che sa-
rebbe stata una scelta maturata per proteggersi da ulteriori azioni contro di
lui da parte dell’intelligence turca, in quanto la stessa
sarebbe altrimenti incorsa in un’esposizione mediatica. Ritiene inoltre che
i mezzi di prova da lui allegati, a differenza di quanto concluso nella deci-
sione avversata, sostengano le sue asserzioni. A mente del ricorrente, i
pregiudizi da lui subiti da parte delle autorità turche, sarebbero anche da
ritenere rilevanti in materia d’asilo. Invero egli sarebbe stato minacciato e
avrebbe subito diverse violenze, oltreché sarebbe stato accoltellato e di-
sturbato costantemente nel suo lavoro dalla presenza della polizia. A causa
di tali persecuzioni, egli non avrebbe neanche avuta la possibilità di spor-
gere una denuncia contro tali atti o rivolgersi ad associazioni a difesa dei
diritti umani. Il ricorrente ricorda in merito che la giurisprudenza del Tribu-
nale avrebbe riconosciuto che le autorità turche utilizzerebbero delle mi-
sure di pressione e di ritorsione nei confronti di famigliari di oppositori poli-
tici, soprattutto nelle fattispecie in cui questi ultimi sarebbero impegnati a
favore di un’organizzazione politica, come sarebbe il caso di sua sorella,
dello zio, nonché dei genitori. L’interessato sottolinea anche che, ai sensi
delle disposizioni della LAsi, è rifugiato anche chi si sottrae ad una pres-
sione psichica divenuta insopportabile. Alla luce di tali elementi, egli ritiene
che la decisione della SEM si basi su un accertamento inesatto ed incom-
pleto delle sue dichiarazioni, che le stesse non siano state analizzate nella
loro globalità ed in relazione alla situazione politica nel suo Paese d’origine.
Conclude inoltre affermando che, vista la complessità della fattispecie, sa-
rebbe forse stata maggiormente adeguata la sua trattazione in procedura
ampliata invece che in quella celere.
6.
6.1 Giusta l’art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione
e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2
LAsi).
6.2 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
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Pagina 11
cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della
condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).
7.
7.1 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). E’ pertanto necessario che i fatti
allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coe-
renti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di mol-
teplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una
logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non pos-
sono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. E’ altresì ne-
cessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile,
ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare,
quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati
(art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in
maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in pre-
cedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra
scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collabora-
zione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo
siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l’autorità
giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni,
sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in prepon-
deranza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi
a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allega-
zione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essen-
ziali a favore e contrari ad essa. Sarà dunque decisivo determinare, da un
punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fatti-
specie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
7.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am-
ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità
competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo
dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA,
art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l’autorità deve occuparsi del cor-
retto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documenta-
zione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridi-
che ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr.
D-3258/2019
Pagina 12
DTAF 2012/21 consid. 5; AUER/BINDER in: VwVG, Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Kommentar, Auer/Müller/Schindler (ed.), 2a ed.,
2019, n. 7, pag. 213). Vi è un accertamento inesatto quando la decisione
si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e un accertamento incom-
pleto quando non è tenuto conto di tutte le circostanze giuridicamente rile-
vanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Ver-
waltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013,
n. 1043, pag. 369 segg.).
7.3 L’autorità inferiore ha ritenuto le dichiarazioni del ricorrente come com-
plessivamente inverosimili. Tale valutazione non può però essere seguita
dal Tribunale, in quanto in punti essenziali non risulta persuasiva. L’insor-
gente si è difatti espresso sui suoi motivi d’asilo, globalmente ed ampia-
mente in modo coerente e senza contraddizioni nell’audizione federale
resa in ventinove pagine protocollate. Le contraddizioni e lacune nelle al-
legazioni del ricorrente citate dalla SEM nella decisione impugnata, sono
in gran parte spiegabili in modo convincente, come asserito nel gravame
dall’insorgente. In primo luogo, nella decisione avversata, l’autorità infe-
riore ha ritenuto essere un indizio importante d’inverosimiglianza delle di-
chiarazioni del ricorrente, il fatto che quest’ultimo non sia stato in grado di
fornire sufficienti dettagli – a volte anche contraddicendosi – sul ruolo che
i suoi genitori avrebbero avuto con il PKK. Tale insicurezza della posizione
che i genitori, ed in particolare il padre, avrebbero avuto in seno al PKK,
piuttosto che sostenere l’inverosimiglianza degli asserti del ricorrente, ne
provano invece la loro plausibilità. Invero, d’un canto risulta notorio che in
un’organizzazione come quella del PKK, via sia l’obbligo di massima se-
gretezza, anche nei confronti dei propri famigliari, e quindi non stupisce
che il ricorrente non conosca alcuni dettagli legati al ruolo che i genitori
avrebbero occupato nel PKK, ed in particolare del padre, come il ricorrente
stesso ha dichiarato (cfr. verbale 2, D118, pag. 12). D’altro canto, l’interes-
sato ha asserito che il padre, malgrado prendesse parte a delle attività di
sostegno per il PKK, non era combattente del medesimo (cfr. verbale 2, D
113, pag. 11; D122, pag. 13 e D131, pag. 13), come pure sarebbe stato
incarcerato diverse volte con l’accusa di essere membro della precitata or-
ganizzazione ed avrebbe subito torture da parte dello Stato turco (cfr. ver-
bale 2, D87, pag. 9; D94 segg., pag. 10; D114, pag. 12; D120 segg.,
pag. 12 seg.), ciò che risulta convergere con le dichiarazioni rese dal geni-
tore nella sua procedura d’asilo, al quale è stato concesso quest’ultimo (cfr.
N […], atto A5/11, p.to 7.01, pag. 7 seg.; atto A19/17, D4 segg., pag. 2
segg.). Anche le informazioni rese dall’insorgente nei confronti della madre
durante l’audizione, in particolare in relazione ai luoghi ed al periodo in cui
la madre sarebbe stata incarcerata, come pure al motivo – tra gli altri, la
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persecuzione riflessa a causa della figlia rispettivamente sorella del ricor-
rente che risulta tutt’ora combattente per il PKK – della medesima deten-
zione (cfr. verbale 2, D114 segg., pag. 12), risultano per lo più coincidere
con quanto asserito dai genitori dell’interessato durante le loro procedure
d’asilo (cfr. incarto N […], atto C3/11, p.to 7.01, pag. 6 seg.; atto A19/17,
D14 segg., pag. 4 segg.). Anche se il ruolo del padre all’interno del PKK
non risulta limpido, appare comunque chiaro dalle insorgenze di causa che
il genitore sia stato incarcerato per diversi anni ed abbia subito delle torture
importanti a causa della sua supposta o reale appartenenza quale membro
al PKK (cfr. atti nell’incarto N 586 082). D’altro canto, appaiono segnata-
mente incontestati l’appartenenza o la vicinanza di alcuni stretti parenti
dell’interessato al PKK, ovvero dello zio (…) D._______ quale (…) della
predetta organizzazione, come pure di un fratello scomparso – e supposto
caduto – quale combattente, nonché di una sorella C._______ che sarebbe
tutt’ora combattente per il PKK (…) (cfr. verbale 2, D87, pag. 9, D114,
pag. 12 e D133 segg., pag. 14; cfr. anche incarto N […], atto A5/11, p.to
7.01, pag. 8; atto A19/17, D72 seg., pag. 11; atto C3/11, p.to 7.01, pag. 6).
Infine, la madre dell’insorgente, ha dichiarato nel corso della sua audizione
sulle generalità del (…), che le autorità, l’ultima volta che sarebbero giunte
al suo domicilio, le avrebbero riferito che l’avrebbero uccisa così come i
suoi figli e che questi ultimi sarebbero stati tutti torturati dagli agenti di po-
lizia durante le loro incursioni presso il loro domicilio familiare (cfr. N […],
atto C3/11, p.to 7.01, pag. 6 seg.).
Pertanto, da tali elementi fondamentali, il Tribunale giunge alla conclusione
che le dichiarazioni dell’insorgente relative alle problematiche che egli
avrebbe avuto sia con le autorità che con la società già fin dall’infanzia, a
causa del suo nome e della sua origine familiare (cfr. verbale 2, D87,
pag. 9), sarebbero verosimili.
7.4 A sostegno delle stesse, oltre agli argomenti summenzionati, vi sono
ulteriori elementi dimostrativi dell’autenticità degli asserti dell’insorgente
circa gli allegati trasporti, minacce, pestaggi e le richieste da parte delle
autorità turche di diventare una loro spia. Segnatamente, malgrado la sua
origine, l’interessato ha espresso, di voler vivere una vita normale (cfr. ver-
bale 2, D87, pag. 9), nonché di provare simpatia per il PKK, ma di nutrire
anche delle riserve nei confronti dello stesso, in particolare di essere con-
trario all’uccisione dei propri simili (cfr. verbale 2, D132, pag. 13). Il fatto
che egli sia stato inizialmente poco dettagliato nel descrivere il primo epi-
sodio in cui avrebbe avuto dei problemi concreti con le autorità del suo
Paese d’origine (cfr. verbale 2, D89 segg., pag. 10), come asserito nella
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decisione avversata, non modifica la valutazione complessiva di verosimi-
glianza degli asserti dell’insorgente. Invero la mancanza, a volte, di ele-
menti concreti o di qualche confusione o svista – che rimangono comunque
marginali – (come ad esempio di avere omesso inizialmente di aver lavo-
rato presso l’[…] del […] ed il periodo esatto nel quale vi avrebbe esercitato
l’attività lavorativa, cfr. verbale 2, D98 segg., pag. 10 seg.; come pure in
merito al luogo ove sarebbe avvenuto il secondo episodio in cui sarebbe
stato vittima di violenze da parte dell’intelligence turca; cfr. verbale 2, D158
segg., pag. 15 seg.; D169 segg., pag. 16 segg.) nelle dichiarazioni del ri-
corrente, sono spiegabili sia poiché egli è sempre stato confrontato con atti
di persecuzione da parte delle autorità già a partire dalla sua infanzia, che
dal fatto, tutt’altro che irrilevante, che egli abbia terminato unicamente le
scuole (…), circostanze che rendono alcune sue incoerenze o contraddi-
zioni comprensibili.
7.5 Vi è fra l’altro da constatare che nella decisione impugnata, manca to-
talmente da parte dell’autorità inferiore, un confronto individuale tra gli ar-
gomenti a favore e contrari alla verosimiglianza degli asserti dell’interes-
sato, ove invece si è unicamente posto l’accento sugli elementi avversi.
Motivando la sua decisione della sorte, la SEM perde però di vista che i
requisiti per la verosimiglianza lasciano spazio anche ad alcune obiezioni
e dubbi, laddove, in una visione complessiva, le circostanze essenziali pre-
sentate fanno giungere alla conclusione di credibilità delle dichiarazioni ad-
dotte. Gli elementi fattuali a sostegno della verosimiglianza degli asserti
dell’insorgente, risultano tuttavia innumerevoli nell’audizione federale del
ricorrente. Egli, a parte quanto già sopra considerato, ha in particolare de-
scritto in maniera dettagliata e persuasiva, fornendo molti elementi con-
creti, le aggressioni e le minacce che avrebbe subito da parte delle autorità
turche negli anni 2014, 2016, 2017 e 2018. Segnatamente egli ha riportato
spontaneamente diversi dialoghi diretti intercorsi tra lui e gli agenti di polizia
(cfr. verbale 2, D110, pag. 11; D167, pag. 16; D186, pag. 18; D198,
pag. 19; D212, pag. 21; D218, pag. 21; D221, pag. 22), descrivendo anche
in modo dettagliato le pressioni che avrebbero esercitato nei suoi confronti
per indurlo a rilasciare delle informazioni riguardo ai suoi famigliari con le-
gami con il PKK (cfr. ad esempio la narrazione relativa alla sorella combat-
tente per il PKK, verbale 2, D218, pag. 21). L’interessato ha inoltre relati-
vizzato alcuni eventi o comportamenti delle autorità (cfr. ad esempio: ver-
bale 2, D110, pag. 11: “[…] […]”; verbale 2, D198, pag. 19: “[…] […]. […]”).
L’insorgente ha vieppiù citato volontariamente degli elementi marginali
quali il nome delle vetture ed il colore delle stesse con le quali sarebbe
stato prelevato dagli agenti dal suo luogo di lavoro (cfr. verbale 2, D149,
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pag. 15; D195, pag. 19; D198, pag. 19). Tali indizi reali, così come la man-
canza di contraddizioni circa gli elementi essenziali delle sue dichiarazioni,
conducono alla conclusione di verosimiglianza delle medesime. Vi è infine
da denotare che le circostanze addotte dall’insorgente si sposano perfet-
tamente con il contesto politico attuale, presente nel suo luogo d’origine.
Invero il comportamento adottato e descritto dal ricorrente relativo alle
pressioni esercitate dagli agenti di polizia perché egli divenisse una loro
spia e rilasciasse delle informazioni in relazione ai suoi parenti tutt’ora coin-
volti nel PKK, a volte in modo più gentile (cfr. verbale 2, D186, pag. 18;
D198, pag. 19; D218, pag. 21), ed altre in maniera irruenta e violenta (cfr.
verbale 2, D167, pag. 16; D221, pag. 22), risultano combaciare con le in-
formazioni disponibili dal Tribunale (cfr. anche a titolo d’esempio tra le altre:
sentenza del Tribunale E-3009/2019 del 5 luglio 2019 consid. 5.1).
8.
8.1 Proseguendo nell’analisi, malgrado sia appurata la verosimiglianza de-
gli elementi essenziali succitati relativi i motivi d’asilo del ricorrente, vi sono
nella decisione impugnata delle lacune ed incertezze riguardo la determi-
nazione di alcuni fatti giuridicamente rilevanti, che risultano preliminar-
mente indispensabili da chiarire per poter valutare se fosse dato o meno il
fondato timore al momento della fuga del ricorrente dal suo Paese d’ori-
gine, come pure se lo stesso risulta tutt’ora attuale. La SEM, non ha difatti
posto alcun quesito in merito ai (…) (in particolare il […] e la […] che vivono
a B._______, ultimo domicilio del ricorrente e ove pure vivrebbe ancora
sua moglie e la figlia; cfr. verbale 2, D49, pag. 5 e D58, pag. 6) del ricor-
rente che soggiornano tutt’ora in Turchia, come neppure rispetto al (…) che
ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera nel 2016 (cfr.
N […]). Ciò risulta però necessario per comprendere d’un canto se i fatti
accaduti nel settembre del 2018 in un “(…)” (cfr. verbale 2, D228 segg.,
pag. 22 segg.) possano essere verosimilmente o meno riconducibili ad un
atto persecutorio delle autorità di polizia turche, come asserito – ma sol-
tanto presunto – dall’insorgente (cfr. verbale 2, D234/238, pag. 23 seg.) e
quindi messi anche in relazione con gli eventi accaduti in precedenza a
O._______ e ad P._______, e d’altro canto se i famigliari dell’interessato,
viventi in Turchia, subiscano tutt’ora degli atti repressivi da parte delle au-
torità turche. Per di più, non è stato accertato dall’autorità inferiore se per
lo stesso, visto in particolare la sua origine famigliare, le persecuzioni su-
bite da parte delle autorità turche precedenti l’espatrio, nonché data la sua
allegata iscrizione quale membro al partito HDP nell’(…) del (…) (cfr. ver-
bale 2, D258 segg., pag. 25) come pure la sua presunta candidatura quale
(…) per il (…) nel (…) del (…) (cfr. verbale 2, D249 seg., pag. 25), possa
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essere stato schedato per motivi politici. In presenza di una tale scheda-
tura, si parte infatti di regola dal presupposto, che, il timore di una perse-
cuzione futura delle autorità e rilevante ai sensi dell’asilo sia fondato, in
particolare in presenza di ulteriori elementi concreti agli atti (cfr. a titolo
d’esempio: sentenze del Tribunale D-2645/2019 del 20 giugno 2019
consid. 7.5; D-3520/2015 del 1° settembre 2017 consid. 7.3).
8.2 In sunto, ne discende che la SEM, con la propria decisione, ha violato
l’obbligo di accertare i fatti in modo corretto e completo, derivante dal diritto
di essere sentito e dal principio inquisitorio.
9.
In conclusione il Tribunale non può fare a meno di constatare, come tra
l’altro denotato rettamente dal ricorrente nel gravame e già proposto nello
scritto del 7 giugno 2019 dall’allora rappresentante legale del ricorrente
(cfr. atto n. 1041281-22/2 e supra lett. C) che, pur essendo conscio del fatto
che la scelta del tipo di procedura di prima istanza incomba unicamente
alla SEM (cfr. DTAF 2017 VI/3 consid. 9.2.3), la trattazione in procedura
celere di casi complessi – per la cui definizione si necessiti segnatamente
lo svolgimento di audizioni estese e l’apprezzamento di molteplici mezzi di
prova, come è il caso di specie – non risulti particolarmente indicata, spe-
cialmente quando le stesse sfociano poi in una decisione articolata e contro
la quale l’interessato dispone di soli 7 giorni lavorativi per interporre ricorso
(cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull’asilo, FF 2014
6917, 6941 “[…] nella procedura celere sono trattati solo i casi semplici”).
Una tale evenienza rischia infatti di influire sulle garanzie procedurali ac-
cordate all’insorgente e ciò a prescindere da quanto possa apparire giuri-
dicamente liquido l’esito del procedimento.
10.
10.1 Alla luce di tutto quanto precede, non risulta attualmente e sufficien-
temente liquido il quesito a sapere se il ricorrente nel momento in cui è
espatriato dalla Turchia, come neppure se egli tornasse nel predetto Stato,
avesse ed abbia tutt’ora un timore fondato rilevante ai sensi dell’asilo di
subire degli atti persecutori da parte delle autorità turche. Visti i comple-
menti istruttori che risulteranno necessari (cfr. supra consid. 8.1), come
pure per motivi di economia processuale, risulta in specie giudizioso retro-
cedere gli atti di causa alla SEM per il completamento dell’istruttoria e
l’emanazione di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della pre-
sente sentenza. Appare inoltre necessaria la possibilità per l’insorgente di
prendere eventualmente posizione sulle risultanze istruttorie rispetto ai
suoi motivi d’asilo già dinnanzi alla prima istanza, e di conseguenza il suo
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diritto di essere sentito su tale punto in questione si ritiene che non possa
essere sanato nella presente procedura ricorsuale. Non può in effetti, in
specie ed in questa sede, essere compito del Tribunale di accertare fatti
giuridicamente rilevanti precludendo di conseguenza al ricorrente un’even-
tuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con referenze citate;
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed. 2016,
n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252 segg.).
10.2 Si giustifica pertanto l’accoglimento del gravame e l’annullamento
della decisione impugnata con la ritrasmissione degli atti alla SEM (art. 61
cpv. 1 PA), affinché la medesima autorità proceda, in termini ragionevoli
(art. 29 cpv. 1 Cost.), alla pronuncia di una nuova decisione rispettosa dei
considerandi della presente sentenza. L’autorità inferiore è anzitutto invi-
tata a verificare nuovamente – posta la verosimiglianza delle persecuzioni
nei suoi confronti da parte delle autorità turche addotte dall’insorgente (cfr.
supra consid. 7) e dopo aver adempiuto gli atti istruttori complementari ne-
cessari – se sia data la rilevanza dei suoi motivi d’asilo, avendo un’atten-
zione particolare per gli elementi che potrebbero entrare in considerazione
quali motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell’art. 54 LAsi. In un
secondo momento, se del caso, la SEM dovrà esaminare nuovamente se
l’esecuzione dell’allontanamento risulta ammissibile, esigibile e possibile.
Visto l’esito della procedura, non risulta inoltre necessario dirimere le ulte-
riori censure sollevate nel gravame dall’insorgente.
11.
11.1 Visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali
(art. 63 cpv. 1 seg. PA) e la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso
dell’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo,
è da considerarsi priva di oggetto.
11.2 Al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non sono attribuite in-
dennità ripetibili (art. 64 PA).
12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso
in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
cifra 1 LTF).
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La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 17 giugno 2019 è annullata
e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell’istruttoria e
la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non sono accordate indennità ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: