B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3264/2012
S e n t e n z a d e l 2 2 g i u g n o 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Nina Spälti Giannakitsas,
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (…),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 13 giugno 2012 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 13 marzo 2012
in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha
rimesso al ricorrente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso
attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 27 marzo 2012 (di seguito: verbale 1) e del
13 giugno 2012 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 13 giugno 2012, notificata al ricorrente oralmen-
te il giorno stesso (cfr. act. A 17/1);
il ricorso del 18 giugno 2012 (data del plico raccomandato:
19 giugno 2012; data d'entrata: 20 giugno 2012);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federa-
le (di seguito: il Tribunale) in data 20 giugno 2012;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
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che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggra-
varsi contro di essa;
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sen-
si dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato
non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sommaria, l'interessato ha dichiarato di es-
sere cittadino tunisino, nato e cresciuto a B._______, in Tunisia
(cfr. verbale 1, pag. 4);
che il richiedente avrebbe lasciato la Tunisia il 2 o il 3 marzo 2012 (cfr.
verbale 1, pag. 5) oppure circa quattro mesi prima della seconda audizio-
ne (cfr. verbale 2, pag. 3), quindi verso febbraio 2012, a bordo di un pe-
schereccio fino a C._______ (Italia), per poi fare tappa, tra l'altro, a Roma
e Milano e giungere in Svizzera il 13 marzo 2012, dove ha depositato
domanda d'asilo il giorno stesso (cfr. verbale 1, pagg. 1 e 5 e verbale 2,
pagg. 3 seg.);
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che nella decisione impugnata l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b
e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio
ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi
fosse realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Tunisia siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente non ha fornito alcun nuovo elemento giustifi-
cante la mancata consegna dei documenti ai sensi dell'art. 32 cpv. 3
lett. a LAsi; che infatti egli ribadisce di avere chiesto ai suoi famigliari di
trovarglieli e spedirglieli, tuttavia essi non sono stati in grado di farlo e che
quindi si troverebbe in una situazione di oggettiva impossibilità;
che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, il richiedente allega che in
patria la sua vita "era impossibile" in quanto veniva in continuazione limi-
tato nella sua libertà e arrestato; che a queste condizioni lo sviluppo per-
sonale di un individuo non sarebbe possibile e in Tunisia il rispetto dei di-
ritti umani non sarebbe garantito; che egli sostiene che l'incongruenza ri-
levata dall'UFM, ossia che egli avrebbe detto in sede di prima audizione
di essere stato arrestato due volte per questioni religiose e due volte per il
consumo di bevande alcoliche, per poi affermare durante la seconda au-
dizione di essere stato arrestato una volta per questioni religiose e tre vol-
te per avere consumato alcolici, sarebbe dovuta a errori commessi
nell'ambito della trascrizione o della traduzione delle sue dichiarazioni e
che sarebbero sfuggiti nel corso della rilettura del verbale; che nell'atto ri-
corsuale egli conferma di essere stato arrestato una volta per faccende
religiose e tre volte per avere consumato bevande alcoliche;
che, nell'atto di ricorso, l'insorgente sostiene inoltre che, comunque,
l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile
visto che la situazione in Tunisia sarebbe drammatica in quanto
caratterizzata da povertà, mancanza di libertà, corruzione, instabilità e
insicurezza; che queste circostanze impedirebbero la conduzione di una
vita serena e dignitosa;
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che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria nel caso in cui non gli venisse concesso l'asilo; che ha, altresì,
presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle
presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibid., consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di più di tre mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che i suoi documenti si troverebbero in Tunisia al suo domicilio; che in
sede di prima audizione ha dichiarato di non avere fatto nulla per
procurarsi i documenti in quanto comunque non potrebbe contare sul
sostegno da parte di sua nonna in patria che sarebbe analfabeta; che al
richiedente è stato fatto notare che avrebbe potuto chiedere l'aiuto di
qualcun altro e che egli ha risposto di non averci pensato ma che lo
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avrebbe fatto il più presto possibile (cfr. verbale 1, pag. 5); che in sede di
seconda audizione egli ha dichiarato di avere telefonato a casa e di avere
parlato con la madre e la nonna, ma che esse non sarebbero in grado di
spedirgli un documento visto che sua madre sarebbe invalida e sua
nonna anziana; che alla domanda se nessun altro parente o amico in
patria potrebbe recapitargli un documento, il richiedente ha risposto che
si fida esclusivamente della madre e della nonna e che non vorrebbe che
i suoi documenti cadano nelle mani sbagliate (cfr. verbale 2,
pagg. 2 seg.); che nell'atto di ricorso egli ha dichiarato di avere chiesto ai
suoi familiari di trovargli i documenti e di spedirglieli, ma che essi non
sarebbero stati in grado di farlo; che quindi non gli resterebbe altra scelta
che aspettare e sperare che la sua famiglia riesca a fare qualcosa ma
che, in ogni caso, al momento egli si troverebbe in una situazione
d'impossibilità;
che argomentazioni come quelle addotte quo al possesso di documenti
risultano verosimilmente inattendibili;
che comunque, già le dichiarazioni fornite fino dall'inizio lasciano intende-
re una scarsa disponibilità del richiedente a voler fornire i documenti ri-
chiesti;
che vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa il possesso di documenti, il Tribunale ha ragione di con-
cludere che il ricorrente li dissimuli per i bisogni della causa;
che, di conseguenza, non avendo né esibito un documento d'identità né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno del-
la qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione
di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
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che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi non-
ché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle perse-
cuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire il-
legittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente, durante le audizioni, ha dichiarato di avere lasciato il suo
Paese perché avrebbe sentito che la Svizzera sarebbe il "Paese più bello
del mondo"; che durante la rivoluzione i manifestanti avrebbero dato alle
fiamme l'azienda dove egli lavorava e sarebbe quindi rimasto
disoccupato; che inoltre in Tunisia non vi sarebbe libertà ed egli sarebbe
stato arrestato due volte per avere praticato la sua fede musulmana e
due volte per il consumo di alcolici o, a seconda delle versioni, una volta
per questioni religiose e tre volte per avere consumato bevande alcoliche;
che il primo di questi arresti sarebbe avvenuto cinque anni prima e
l'ultimo tre anni prima (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg. e verbale 2, pagg.
5 seg.);
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argo-
menti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a
quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della do-
manda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'auto-
rità inferiore, i motivi elencati dal richiedente in sede di audizione a soste-
gno della sua domanda d'asilo non presentano alcun elemento di rilevan-
za; che, segnatamente, il fatto di essere disoccupato non costituisce ma-
nifestamente un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi; che anche quan-
to dichiarato, peraltro contraddicendosi, dal richiedente circa gli arresti
subiti, i quali comunque risalirebbero a diversi anni prima, rende assente
una sufficiente intensità di pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi;
che anche quanto allegato nell'atto di ricorso, ossia che le contraddizioni
rilevate nelle sue dichiarazioni circa il numero dei fermi sarebbero dovute
a problemi di traduzione, rispettivamente di trascrizione, che sarebbero
sfuggiti durante la rilettura del verbale, non può in alcun modo essere
ritenuto; che infatti, con l'apposizione della propria firma su ogni pagina
del verbale egli ne ha confermato la correttezza;
che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e retta-
mente ritenuti dall’autorità inferiore come irrilevanti, giusta l’art. 32 cpv. 3
lett. b LAsi;
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che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accer-
tamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgen-
te;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8 con-
sid. 5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo statu-
to dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto
di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranie-
ri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria
al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della conven-
zione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF
2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giu-
sta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr);
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che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allon-
tanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2
LAsi);
che anche da un punto di vista della situazione in Tunisia, della situazione
personale, segnatamente dello stato di salute, essendo il richiedente gio-
vane, istruito e avendo un'esperienza professionale oltre che una rete so-
ciale, l'allontanamento è ragionevolmente esigibile;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi), potendo egli, usando della necessaria diligenza,
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34
consid. 12);
che in sunto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammis-
sibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità infe-
riore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
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che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: