B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3265/2012
S e n t e n z a d e l 2 2 g i u g n o 2 0 1 2
Composizione
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (…),
Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 12 giugno 2012 / N […].
D-3265/2012
Pagina 2
Visto:
la prima domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in
Svizzera,
la decisione dell'UFM del 9 luglio 2010 di non entrata nel merito ai sensi
dell'art. 34 cpv. 2 lett. d Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31), nella quale l'autorità inferiore ha pronunciato l'allontanamen-
to e l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso l'Austria,
l'irreperibilità dell'interessato e la conseguente impossibilità di eseguirne
l'allontanamento nei termini previsti dal Regolamento Dublino ([CE]
n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 [GU L 50 del 25 febbraio 2003]),
la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…)
in Svizzera,
i documenti che l'UFM ha rimesso al ricorrente, in ambo le procedure di
asilo, mediante i quali lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata conse-
gna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua do-
manda d'asilo,
i verbali di audizione del 10 maggio 2010 (di seguito: verbale 1), del
28 febbraio 2012 (di seguito: verbale 2) e del 12 giugno 2012 (di seguito:
verbale 3),
il verbale della decisione dell'UFM del 12 giugno 2012, notificata oralmen-
te all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), con la
quale detto ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento
medesimo,
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 19 giugno 2012 (cfr. timbro del plico rac-
comandato),
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) in data 20 giugno 2012,
D-3265/2012
Pagina 3
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla Legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, l'interessato ha dichia-
rato di essere cittadino georgiano, originario di B._______ (Georgia),
che egli ha affermato di essere espatriato in quanto ritenuto traditore della
Patria, e quindi ricercato dalle autorità del proprio Paese, a causa dei
propri contatti con un ribelle che sarebbe poi stato ucciso dalle autorità
governative (cfr. verbale 1, p. 5; verbale 2, pp. 8-9; verbale 3, pp. 3-6),
che, nell'ambito delle audizioni sulle generalità (verbale 1 e verbale 2),
l'interessato ha dichiarato di avere lasciato il proprio Paese nell'(…) del
2008 ([…] 2009, a seconda delle versioni); che avrebbe preso l'aereo da
C._______ (Georgia) fino a D._______ (Ucraina) e che in seguito si sa-
rebbe recato a E._______ (Austria) nascosto a bordo di un TIR; che, ot-
tenuta la risposta negativa dalle autorità austriache circa la propria do-
manda di asilo, si sarebbe recato in Italia nel (…); che sarebbe rimasto in
tale Paese per poco più di un anno, prima di giungere in Svizzera, viag-
giando su rotaia fino a F._______, dove ha inoltrato la prima domanda di
asilo (cfr. verbale 1, p. 6-7); che, successivamente alla fine della prima
procedura di asilo nel nostro Paese, si sarebbe recato in Portogallo, Pae-
D-3265/2012
Pagina 4
se dal quale è stato poi rinviato in Svizzera in data (…) (cfr. verbale 2,
p. 7),
che, nella decisione del 12 giugno 2012, l'UFM ha considerato, da un la-
to, che l'interessato non ha consegnato alle autorità competenti in materia
di asilo un documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore suc-
cessive all'inoltro della sua istanza; che, per di più, sebbene sia la secon-
da volta che il medesimo chiede asilo in Svizzera, nessuna seria pratica
in questo senso sarebbe stata da lui intrapresa; che, nondimeno, le giusti-
ficazioni fornite dall'interessato sui motivi di tale atteggiamento sarebbero
contraddittorie e atte a dimostrarne la volontà di dissimulare i documenti
per i bisogni di causa; che, dall'altro lato, l'autorità di prime cure ha ritenu-
to che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sarebbe
realizzata nel caso di specie,
che, nel ricorso, il ricorrente fa valere di non avere potuto consegnare al-
cun documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per una si-
tuazione di oggettiva impossibilità; che, infatti, il proprio documento si tro-
verebbe effettivamente in Italia presso un conoscente; che, per quanto at-
tiene alle contraddizioni in tal proposito nei propri racconti egli avrebbe
dapprima riferito che il documento sarebbe stato gettato dal passatore,
ma che in seguito avrebbe ammesso che alcuni georgiani gli avrebbero
consigliato di non fornirlo alle autorità; che, ad ogni modo, attualmente,
egli sarebbe in attesa di riceverlo per posta e nel frattempo ne allega la
fotocopia al ricorso (doc. 1),
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annulla-
mento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità in-
feriore per una nuova decisione; che egli ha, altresì, presentato una
domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ri-
corrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ul-
D-3265/2012
Pagina 5
teriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative; che, per contro, non lo sono quelli emessi per altri sco-
pi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di na-
scita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7,
consid. 6 pp. 69-70),
che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri,
che il doc. 1 depositato dal ricorrente non costituisce un documento vali-
do ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, infatti, la copia di un passaporto, peraltro presentata solo in sede di
ricorso in seconda procedura di asilo, non costituisce manifestamente un
documento valido ai sensi di legge (cfr. Sentenza del Tribunale
E-7458/2007 del 13 novembre 2007, consid. 3.1),
che, in via preliminare, è d'uopo rilevare che l'autore del gravame è venu-
to a conoscenza della necessità di produrre un documento d'identità già
nel corso della sua prima domanda di asilo in Svizzera il (…); che già nel
corso della prima audizione egli ha dichiarato di aver contattato il proprio
domicilio georgiano e di essere in attesa dell'invio delle fotocopie dei pro-
pri documenti rimasti nel Paese (cfr. verbale 1, p. 4),
che, inoltre, non soccorrono il ricorrente le vaghe e contraddittorie allega-
zioni circa il possesso dei suoi documenti; che, infatti, in merito agli stessi
egli ha dichiarato dapprima che il proprio passaporto lo avrebbe conse-
gnato al passatore il quale lo avrebbe gettato (cfr. verbale 1, pp. 3-4);
che, in seguito, ha invece affermato che il proprio documento si trovereb-
be in Italia presso un conoscente e di essere intenzionato a farselo spedi-
re in Svizzera per poi rientrare in Georgia (cfr. verbale 2, p. 6); che, in me-
rito alla carta di identità, essa sarebbe in Georgia, probabilmente presso il
proprio domicilio (cfr. verbale 2, p. 7); che non avrebbe fatto ancora nulla
per consegnare un documento in quanto non avrebbe potuto accedere ad
internet per prendere contatto con la persona che avrebbe il proprio pas-
saporto, dato che non ne avrebbe il numero di telefono (cfr. verbale 2,
D-3265/2012
Pagina 6
p. 7); che, interpellato in merito alle dichiarazioni rilasciate nel corso della
prima audizione della precedente procedura circa la propria attesa dell'in-
vio di fotocopie, il ricorrente ha reso ulteriori dichiarazioni contraddittorie e
palesemente inverosimili, sostenendo segnatamente che egli necessite-
rebbe di un indirizzo e che comunque una volta trasferito a G._______
nessuno gli avrebbe più chiesto nulla in proposito (cfr. verbale 2, p. 7),
che, per di più, nel corso dell'ultima audizione ha addirittura dichiarato
che il passaporto si troverebbe in Georgia o in Italia e che la persona che
lo custodirebbe glielo avrebbe spedito a giorni (cfr. verbale 3, D4-D5 p. 2);
che, circa alle proprie contraddizioni iniziali, esse sarebbero dovute al fat-
to che alcuni georgiani l'avrebbero consigliato dicendogli di non produrre
il proprio documento (cfr. verbale 3, D6 p. 2),
che il ricorrente ha cercato maldestramente di giustificare tali contraddi-
zioni adducendo che, nel corso della sua seconda audizione, avrebbe
ammesso la circostanza per cui i documenti non sarebbero stati eliminati
dal passatore, bensì effettivamente consegnati ad un conoscente in Italia
(cfr. ricorso, p. 2); che, infine, dopo oltre (…) anni dall'inizio della prima
procedura e oltre (…) mesi trascorsi dalla seconda domanda di asilo in
Svizzera, l'autore del gravame ha prodotto solo in sede di ricorso una fo-
tocopia del proprio documento, peraltro giuntagli via fax (cfr. doc. 1),
che, vista l'inverosimiglianza, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità di
suddette dichiarazioni circa il possesso dei documenti d'identità, vi è ra-
gione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti d'identità
per i bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente,
D-3265/2012
Pagina 7
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto una procedura di esame materiale, accelerata e som-
maria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente in-
consistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può
risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei
pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di
un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'ap-
propriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi
(cfr. DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5 pp. 89-91),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argo-
menti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a
quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della do-
manda di asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in me-
re affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, in primo luogo e come rettamente osservato dall'au-
torità di prime cure, se l'insorgente temesse realmente le autorità del pro-
prio Paese non avrebbe certo effettuato l'espatrio partendo con volo ae-
reo, quindi munito di passaporto (cfr. verbale 2, p. 7; verbale 3, p. 6); che,
inoltre, anche il racconto sulle circostanze che hanno condotto alla pro-
pria presunta persecuzione è estremamente contraddittorio, nonché inve-
rosimile; che, nel corso della prima audizione, egli ha dichiarato di essere
stato ricercato a partire dal (…) giorno dopo una rivolta scoppiata in seno
all'esercito nel (…) organizzata da un amico con il quale avrebbe avuto
contatti telefonici, per poi addurre insensatamente di essere ricercato da
(…) (cfr. verbale 1, p. 5); che, nella medesima audizione messo di fronte
alle proprie incongruenze, ha dichiarato di essere stato in patria quando è
avvenuta la rivolta ma di non ricordare quando essa sia avvenuta esatta-
mente; che, peraltro, il ricorrente ha chiesto asilo in Austria nell'(…) (cfr.
verbale 1, pp. 5-6); che, nella medesima sede, aveva dichiarato di essere
già espatriato quando il suo amico il (…) sarebbe stato assassinato (cfr.
verbale 1, p. 5), mentre nel corso della prima audizione della presente
procedura egli ha asserito di essere espatriato a fine (…) o inizio (…) per
poi confermare che si sarebbe trattato invece di (…) (cfr. verbale 2, p. 7);
che, in aggiunta, stando all'ultima audizione egli avrebbe invece già la-
sciato definitivamente la Georgia nel (…) per recarsi in Grecia, rettifican-
do in seguito che si sarebbe trattato di (…) (cfr. verbale 3, D11-D12 pp. 3
D-3265/2012
Pagina 8
e 5); che, per quanto attiene all'uccisione dell'amico, l'autore del gravame
ha poi asserito che questa sarebbe avvenuta qualche mese dopo la guer-
ra di (…) e di averne appreso la notizia, non più mentre si trovava già
all'estero come asserito inizialmente (cfr. verbale 1, pp. 5-6), ma quando
era ancora in Georgia, tramite la televisione
(cfr. verbale 2, p. 9),
che l'autore del gravame in sede di ricorso non entra nel merito dei propri
motivi di asilo,
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determi-
nazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione com-
plementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 pp. 725-733 e
DTAF 2007/8, consid. 5.6.5-5.7 pp. 90 e ss.),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uo-
mo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Con-
venzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o tratta-
menti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata,
D-3265/2012
Pagina 9
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 Ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1,
RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allon-
tanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr),
che la situazione vigente in Georgia non è caratterizzata da guerra, guer-
ra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazio-
ne nell'integralità del territorio nazionale,
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e celi-
be; che lo stesso ha frequentato le scuole per (…) anni, parla bene il (…)
ed ha svolto le professioni di (…), (…), (…) e (…) (cfr. verbale 1, p. 2;
verbale 2, p. 4); che, inoltre, l'insorgente dispone in Patria di una rete so-
ciale, ritenuto che vi risiedono il padre, due fratelli, una sorella (cfr. verba-
le 1, p. 3) e due zie (cfr. verbale 3, D43 p. 5); che, infine, il ricorrente non
ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid.
9.3.2, p. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli at-
ti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per
motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Pa-
ese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria dili-
genza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allonta-
namento è dunque pure possibile,
D-3265/2012
Pagina 10
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplifi-
cata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo
giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di
esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3265/2012
Pagina 11
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli
Data di spedizione: