B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3265/2014
S e n t e n z a d e l 1 9 g i u g n o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice William Waeber;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Nigeria,
(…),
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 23 maggio 2014 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data
14 febbraio 2014 in Svizzera;
il verbale d'audizione del 19 febbraio 2014 (di seguito: verbale) e lo scritto
del (…) aprile 2014 mediante il quale l'interessato si pronuncia in merito
all'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31) (diritto di esse-
re sentito [di seguito: scritto]);
la decisione dell'UFM del 23 maggio 2014, notificata all'interessato trami-
te la Polizia Cantonale, Gendarmeria Chiasso, in data 5 giugno 2014 (cfr.
avviso di notifica e ricevuta; nonché verbale di polizia del 5 giugno 2014),
con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda di asilo
del medesimo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi pronunciando il con-
testuale allontanamento dalla Svizzera verso l'Italia, nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo;
il ricorso del 13 giugno 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato), perve-
nuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il
16 giugno 2014, mediante il quale l'insorgente ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata, la restituzione degli atti di causa all'UFM per
una nuova decisione nel merito, nonché ha presentato una domanda di
assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spe-
se processuali e del relativo anticipo;
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data
18 giugno 2014;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1
lett. a‒c e art. 52 PA;
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che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in
cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo
(art. 31a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esamina-
re se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito del-
la domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, nell'ambito dell'audizione e nello scritto in merito al diritto di essere
sentito del (…) aprile 2014, l'interessato – cittadino nigeriano di etnia i-
gbo, titolare di un permesso di soggiorno in Italia valido fino al 2017 – ha
asserito di avere lasciato l'Italia a causa della mancanza di un lavoro, di
un alloggio e delle conseguenti difficoltà riscontrate (cfr. verbale, pag. 6;
scritto, pag. 1);
che, nella decisione del 23 maggio 2014, l'UFM ha constatato che il Con-
siglio federale ha designato l'Italia come Stato terzo sicuro ai sensi
dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che per questi stati esiste una presunzione
di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi); che il ri-
chiedente non avrebbe presentato dei motivi atti a confutare la presun-
zione del principio di "non-refoulement"; che avendo il richiedente, in Ita-
lia, lo statuto di rifugiato, egli avrebbe accesso al mercato del lavoro co-
me gli altri cittadini in funzione alla situazione economica; che inoltre le
autorità italiane in data (…) maggio 2014 si sarebbero dichiarate disposte
a riaccettare l'interessato sul loro territorio; che, di conseguenza, l'UFM
non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 31a cpv. 1
lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha parimenti pronunciato l'allontana-
mento del ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita,
esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato il rinvio verso l'Italia in quanto,
nonostante il riconoscimento della qualità di rifugiato, il trattamento che
l'Italia riserverebbe ai rifugiati non sarebbe conforme alla dignità umana;
che egli non beneficerebbe infatti di alcuna assistenza, sarebbe senza al-
loggio e lavoro;
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che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito
della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo
sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato
precedentemente; che si tratta di paesi nei quali il Consiglio federale ritie-
ne vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi
dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU e delle disposizioni equiva-
lenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2);
che il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 1° agosto 2003, l'Ita-
lia, come altri paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione euro-
pea di libero scambio (AELS), nel novero degli stati terzi sicuri ai sensi
dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi; che per questi stati esiste una presunzione
di rispetto del principio di «non-refoulement» (art. 5 cpv. 1 LAsi);
che il ricorrente beneficia dello statuto di rifugiato in Italia, con relativo
«permesso di soggiorno asilo» valido fino al 1° settembre 2017;
che l'Italia, in data (…) maggio 2014, ha dichiarato di riaccettare il mede-
simo sul proprio territorio, in quanto titolare del succitato permesso di
soggiorno (cfr. atto A18/1 e A19/1);
che, di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi sono
soddisfatte;
che, di conseguenza, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato nel merito
della domanda di asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi , di modo che,
su questo punto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr
(RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamen-
to deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3
LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile (art. 44 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);
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che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento;
che la situazione vigente in Italia non è caratterizzata da guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
nell'integralità del territorio nazionale;
che quo alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, con una
buona formazione scolastica (cfr. verbale, pag. 3); che egli ha esperienza
lavorativa come impiegato (cfr. verbale, pag. 4); che questi fattori potreb-
bero permettere un effettivo reinserimento nel contesto lavorativo;
che, del resto, le autorità in materia di asilo possono esigere nell'ambito
dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone in
giovane età e in buona salute che permetta loro, in caso di ritorno, di su-
perare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla ricerca di un impiego
assicurante il minimo vitale (cfr. in particolare DTAF 2010/41 con-
sid. 8.3.5);
che il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF
2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti), senza che ad un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici;
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha a giusto titolo rite-
nuto ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontana-
mento del ricorrente verso l'Italia;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr);
che il medesimo dispone di un titolo di soggiorno in corso di validità; che,
inoltre, le autorità italiane hanno dato il loro benestare alla riammissione
del ricorrente; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possi-
bile;
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
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che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta priva di oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di
esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65
cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: