Corte IV
D-3275/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Christa Luterbacher e Claudia Cotting-Schalch;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
Angola,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento,
decisione dell'UFM dell'11 aprile 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3275/2007
Fatti:
A.
A.a In data 16 ottobre 1989, l'interessato – cittadino angolano d'etnia
(...), originario di B._______ (Angola) – ha inoltrato una prima
domanda d'asilo in Svizzera, congiuntamente alla moglie ed ai due
figli.
Tramite decisione del 13 marzo 1992, l'allora Ufficio federale dei
rifugiati (attualmente e di seguito: UFM) ha respinto la sua domanda,
pronunciando nel contempo l'allontanamento dalla Svizzera, nonché
l'esecuzione dell'allontanamento medesimo. L'interessato ed i suoi
congiunti sono stati dichiarati scomparsi in data 23 giugno 1992.
A.b Il 3 aprile 1995, l'interessato, sempre congiuntamente alla moglie
ed ai due figli, ha inoltrato una seconda domanda d'asilo in Svizzera.
L'UFM ha respinto la domanda il 27 giugno 1996, pronunciando
l'allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo. In seguito al ricorso inoltrato il
22 luglio 1996 dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia
d'asilo (di seguito: CRA), l'UFM ha riesaminato la sua decisione,
considerando inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento in Angola e
pronunciando l'ammissione provvisoria di tutta la famiglia in Svizzera,
in data 22 agosto 1996. Tramite decisione del 7 novembre 1996, la
CRA ha respinto il loro ricorso. Il 18 giugno 1997, l'UFM ha revocato
l'ammissione provvisoria all'interessato in applicazione
dell'art. 14a cpv. 6 dell'allora Legge federale concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931. Il ricorso inoltrato contro
tale decisione è stato respinto dal Dipartimento federale di Giustizia e
Polizia l'11 settembre 1998. Il 18 maggio 2000, è stata constatata la
scomparsa dell'interessato.
A.c Il 30 novembre 2000, l'interessato ha inoltrato una terza domanda
d'asilo in Svizzera. Tramite decisione del 10 maggio 2001, l'UFM non è
entrato nel merito della domanda, pronunciando nel contempo
l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo. Il ricorso interposto il 13 giugno 2001
dinanzi alla CRA contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile il
10 agosto 2001. In data 7 marzo 2002, l'interessato ha lasciato la
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Svizzera per C._______ (Angola), sotto il controllo delle autorità
svizzere.
A.d L'11 ottobre 2006, la moglie ed i figli dell'interessato sono stati
messi a beneficio di un permesso di dimora annuale.
B.
B.a Il 5 marzo 2007, l'interessato ha depositato la sua quarta
domanda d'asilo in Svizzera. In sostanza e per quanto è qui di rilievo,
egli ha dichiarato (cfr. verbali di audizione del 7 marzo 2007 e del
2 aprile 2007) di essere stato incarcerato dopo che le autorità
avrebbero trovato, presso il suo domicilio, dei documenti inerenti alle
"Forze armate di Cabinda" (FLEC-FAC) e sospettato la sua
appartenenza a detto gruppo. Durante la prigionia, egli sarebbe stato
torturato e costretto ad atti sessuali nei confronti di un soldato. Grazie
all'aiuto di un generale, egli sarebbe poi riuscito a fuggire dalla
prigione e ad espatriare.
B.b Dagli atti è evincibile che durante l'audizione del 2 aprile 2007 sui
motivi d'asilo erano presenti almeno due donne (l'auditrice e la
rappresentante di un'opera assistenziale).
C.
L'11 aprile 2007, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato.
Nel contempo, detto Ufficio ne ha pronunciato l'allontanamento dalla
Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Angola.
D.
Tramite lettere del 18, rispettivamente 27 aprile 2007, l'interessato ha
fatto richiesta all'UFM di poter consultare gli atti di causa.
E.
Tramite decisione incidentale del 1° maggio 2007, l'UFM ha inviato al
ricorrente copia dei documenti formanti l'incarto, ad esclusione degli
atti D5 e D11, considerati quali rispettivamente "atto interno" e "atto
non importante".
F.
Il 12 maggio 2007, l'interessato, per il tramite del suo patrocinatore, ha
inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di
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seguito: il Tribunale) contro la decisione incidentale del
1° maggio 2007 e la decisione nel merito dell'11 aprile 2007 dell'UFM.
Ha chiesto, in via principale, l'annullamento dei provvedimenti
impugnati per violazione del diritto di essere sentito. In via
subordinata, ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria, e,
in via ancora più subordinata, la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova valutazione e decisione.
G.
Tramite scritto del 20 giugno 2007, il ricorrente ha versato agli atti un
mandato di cattura delle autorità di C._______ del 25 febbraio 2007 in
originale.
H.
Con lettera dell'8 maggio 2008, D._______ ha informato il Tribunale
del fatto che il ricorrente, in data 29 aprile 2008, è stato messo a
beneficio di un permesso di dimora tipo B per ricongiungimento
familiare.
I.
Tramite decisione incidentale del 4 giugno 2008, il Tribunale ha
concesso al ricorrente un termine scadente il 16 giugno 2008 per
esprimere la sua volontà di mantenere o meno il ricorso pendente in
materia d'asilo.
J.
Il ricorrente ha tempestivamente manifestato al Tribunale la sua
volontà di mantere il ricorso tramite scritto del 13 giugno 2008.
K.
Tramite decisione incidentale del 31 luglio 2008, il Tribunale ha invitato
l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso.
L.
Limitandosi – vista la concessione di un permesso di dimora tipo B al
ricorrente – alla questione della concessione dell'asilo, l'UFM ha
inoltrato le proprie osservazioni al ricorso in data 6 agosto 2008,
proponendo la reiezione del gravame.
M.
Tramite decisione incidentale del 26 marzo 2010, il Tribunale ha
nuovamente invitato l'autorità di prime cure ad esprimersi sul ricorso,
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con particolare riferimento alla decisione della CRA del
4 febbraio 2003 pubblicata in Giurisprudenza ed informazioni della
CRA (GICRA) 2003 n. 2.
N.
Tramite risposta del 12 aprile 2010, l'UFM – nuovamente limitandosi
all'aspetto della concessione dell'asilo – ha proposto il rigetto del
ricorso.
O.
Tramite decisione del 14 settembre 2010, il Tribunale ha inoltrato al
ricorrente copia delle osservazioni dell'UFM, rispettivamente del
6 agosto 2008 e 12 aprile 2010, nonché l'atto D11/3 per un'eventuale
presa di posizione, nonché copia degli atti D5 e D11/1-2 e D11/4-5 per
conoscenza.
P.
Il termine per introdurre un'eventuale replica è, nel frattempo, scaduto
infruttuoso.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF; RS
173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi; RS
142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF; RS 173.110]).
1.2 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette
dalla Legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), dalla LTAF e dalla LTF, in quanto
la LAsi non preveda altrimenti.
2.
V'è motivo di entrare nel merito del ricorso del ricorrente che adempie
le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
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3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese
ed il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente
sentenza è redatta in tale lingua (la quale è altresì la lingua del luogo
di residenza dell'insorgente).
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del
provvedimento litigioso.
5.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che le allegazioni
rilevanti in materia d'asilo dell'interessato sarebbero inverosimili, in
quanto contrarie ad ogni logica e all'esperienza generale di vita.
Secondo l'autorità di prime cure, infatti, non sarebbe concepibile che il
ricorrente non conosca praticamente nulla della vita e delle attività di
una persona che egli avrebbe dichiarato conoscere da tempo e alla
quale avrebbe permesso di alloggiare gratuitamente presso di lui. Non
credibile sarebbe inoltre il fatto che tale persona – se fosse
effettivamente stata in possesso di documenti compromettenti – non
abbia preso alcuna precauzione in merito a come e dove conservarli.
Se le forze dell'ordine avessero veramente trovato dei documenti
relativi al FLEC-FAC presso il domicilio dell'interessato, l'avrebbero
logicamente perquisito minuziosamente e sicuramente avrebbero
trovato e sequestrato la carta d'identità del ricorrente. Inoltre, se le
autorità avessero effettivamente colto l'interessato in flagrante
possesso, presso il suo domicilio, di documenti del FLEC-FAC e
l'avessero considerato membro di tale gruppo, l'avrebbero
verosimilmente interrogato circa le sua attività e soprattutto su sue
eventuali conoscenze. Sarebbe poi poco probabile che un militare,
anche se di alto grado, abbia preso il rischio di compromettersi,
favoreggiando l'evasione di una persona detenuta a causa di attività
sovversive, accogliendola presso il suo domicilio ed accompagnandola
personalmente all'aeroporto. La descrizione resa dall'interessato in
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merito alle formalità della sua partenza e dei controlli all'aeroporto di
Luanda sarebbe minimalista e non rifletterebbe la realtà delle pratiche
in vigore in tale ambito. Infine, non sarebbe plausibile che l'interessato
abbia viaggiato provvisto di documenti contraddittori tra loro, vale a
dire la sua carta d'identità ed un passaporto preso in prestito. Peraltro,
nel caso in cui le sue dichiarazioni, secondo cui, durante la
detenzione, sarebbe stato forzato da un soldato a delle pratiche
sessuali insopportabili sotto minaccia di un'arma, corrispondessero al
vero, tali fatti rappresenterebbero in ogni caso degli atti isolati,
commessi da un membro dell'esercito in totale infrazione ai suoi
compiti e non sarebbero stati né incoraggiati, né tollerati dalle autorità
angolane. Visto che la concessione dell'asilo presupporrebbe
persecuzioni statali, tali fatti non sarebbero pertinenti. Pertanto, le
dichiarazioni dell'interessato non adempirebbero le condizioni richieste
per il riconoscimento della qualità di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi e la
sua domanda d'asilo sarebbe da respingere. L'esecuzione
dell'allontanamento sarebbe da ritenere ammissibile, esigibile e
possibile. In particolare, né la situazione politica in Angola, né la sua
situazione personale si opporrebbero ragionevolmente ad un suo
ritorno in Patria. Egli sarebbe (...) e non avrebbe invocato seri problemi
di salute. Disporrebbe di una formazione di (...) e di un'esperienza
lavorativa in veste di (...). Avrebbe vissuto a C._______ dal (...), dove
vivrebbe sua sorella con la relativa famiglia. Stando alle sue
dichiarazioni, inoltre, egli avrebbe disposto dei mezzi finanziari per il
viaggio da C._______ in Svizzera, cosa che lascerebbe supporre che
disponga di un sostegno solido nel suo "entourage" in Angola. Infine,
l'esecuzione del rinvio non lederebbe il principio dell'unità della
famiglia: da una parte la moglie ed i tre figli non disporrebbero, in
Svizzera, di un permesso di dimora stabile, e, dall'altra, non
emergerebbe che il ricorrente abbia vissuto, rispettivamente
desiderato il suo rapporto coniugale e parentale con moglie e figli. In
ogni caso sarebbe da ammettere che l'interessato potrebbe fare
rientro in Angola e che niente si opporrebbe al fatto che la famiglia lo
raggiunga in loco.
6.
Nel gravame, il ricorrente, richiamati i fatti già esposti in sede di
audizione, ha dapprima esposto i motivi alla base del suo ricorso
contro la decisione incidentale dell'UFM del 1° maggio 2007. Il fatto
che l'UFM non gli abbia inoltrato integralmente gli atti pertinenti
dell'incarto – occultando gli atti D5 e D11 – sarebbe lesivo del
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principio del diritto di essere sentito. In assenza di tale documenti,
difatti, egli non sarebbe in grado di redigere un gravame con piena
cognizione di causa. Un invio posteriore di detti documenti non
sanerebbe il difetto formale ravvisato, in quanto osservazioni
suppletive condurrebbero ad un taglio diverso dell'intero ricorso. Per
quanto concerne la decisione di merito dell'UFM, l'insorgente lamenta
un accertamento incompleto dei fatti rilevanti. Detto Ufficio, infatti, non
gli avrebbe chiesto ulteriori ragguagli circa la figura del graduato da lui
citato, rispettivamente non avrebbe intrapreso ulteriori accertamenti in
merito tramite il consolato svizzero a C._______. La decisione di
merito andrebbe già per questo motivo annullata. Per quanto attiene al
rinvio in Angola, la tesi dell'UFM di un eventuale ricongiungimento
famigliare in Patria sarebbe erronea e contraddittoria, visto che
sarebbe stato l'UFM medesimo ad aver riconosciuto alla moglie ed ai
figli del ricorrente un permesso ordinario di dimora per motivi
umanitari. D'altronde, l'esperienza lavorativa del ricorrente raccolta in
Patria e gli asseriti contatti che egli vi avrebbe, lascerebbero supporre
che egli non abbia avuto interesse alcuno a fuggire dal suo Paese.
Infine, l'UFM avrebbe valutato in modo errato anche la questione a
sapere se il ricorrente possa o meno appellarsi al principio dell'unità
della famiglia. Al contrario di quanto allegato dall'autorità inferiore, in
tale contesto non farebbe stato il tipo di permesso, bensì la sua
stabilità, con la conseguenza che la concessione del diritto al
ricongiungimento famigliare potrebbe avvenire anche sulla base di un
permesso B, come quello di cui beneficiano sua moglie e i suoi figli. In
altre parole, il provvedimento impugnato andrebbe annullato, in quanto
contraddittorio nonché inveritiero, e l'autorità inferiore invitata ad
emettere una nuova decisione rispettosa della reale situazione
famigliare dell'insorgente.
Tramite il complemento al ricorso del 20 giugno 2007, il ricorrente ha
versato agli atti un documento in originale in lingua portoghese.
Trattasi di un mandato di cattura del 25 febbraio 2007 emesso dalla
Direzione provinciale d'investigazione criminale di C._______,
rispettivamente – stando al timbro apportato in calce al documento –
dalla Direzione nazionale di investigazione criminale.
7.
Nella risposta al ricorso del 6 agosto 2008, l'UFM ha dapprima rilevato
che le sue osservazioni vertono unicamente sul merito della
concessione dell'asilo, essendo il ricorrente stato messo a beneficio di
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un permesso di dimora tipo B, in data 29 aprile 2008. In secondo
luogo, detto Ufficio ha sottolineato l'assenza di fatti o mezzi di prova
nuovi atti a modificare la decisione di cui all'atto impugnato ed ha
quindi rinviato ai considerandi di quest'ultimo, proponendo al
contempo la reiezione del gravame.
Nelle osservazioni del 12 aprile 2010, l'autorità inferiore ha ribadito
che il memoriale di ricorso sarebbe privo di fatti o mezzi di prova nuovi.
Con riferimento alla giurisprudenza di cui a GICRA 2003 n. 2, ha
dichiarato che l'inverosimiglianza delle allegazioni presentate dal
ricorrente circa i suoi motivi d'asilo lascerebbero apparire inverosimile
("sujette à caution") anche la detenzione allegata, ragione per cui non
si giustificherebbe la convocazione di un team di soli uomini per
un'ulteriore audizione del ricorrente sulle violenze sessuali da lui
allegate.
8.
8.1 L'insorgente, impugnando la decisione incidentale del
1° maggio 2007, si è doluto di non aver potuto prendere integralmente
visione degli atti pertinenti per la presente procedura. A titolo
preliminare, vi è pertanto da esaminare se l'UFM, negandogli la
consultazione dei documenti D5 e D11, abbia violato il suo diritto di
essere sentito.
8.2 Il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost.; RS 101) comprende diverse garanzie costituzionali di
natura formale, in particolare il diritto per la persona interessata di
prendere visione dell'incarto, vale a dire consultare gli atti di causa
(cfr. Decisione del Tribunale federale svizzero [DTF] 132 II 485 consid.
3 e DTF 126 I 7 consid. 2b). Per quanto attiene alla procedura
amministrativa federale, tale diritto è garantito agli artt. 26-28 PA.
La concessione dell'accesso agli atti è la regola, il suo rifiuto
l'eccezione. L'art. 26 cpv. 1 PA prevede il diritto della parte o del suo
rappresentante di consultare gli atti di procedura, segnatamente tutti
gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b) e le copie delle decisioni
notificate (lett. c). Documenti con valore probatorio, che sono o
potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione
("entscheidwesentliche Aktenstücke") sottostanno pertanto sempre al
principio del diritto di consultazione (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 3a in
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fine) ed un eventuale rifiuto deve essere fondato sull'art. 27 PA, come
esposto qui di seguito. In particolare, rapporti e perizie esperiti
all'interno dell'amministrazione, che vertono su elementi fattuali,
sottostanno in ogni caso al diritto di consultare gli atti, eccezion fatta
se si limitano ad apprezzare fatti che, di per sé, non sono contestati
(cfr. DTF 115 V 297).
Giusta l'art. 27 cpv. 1 PA, l'autorità può negare l'esame agli atti che
soggiaciono al diritto di consultazione unicamente se un interesse
pubblico o privato importante o l'interesse di un'inchiesta ufficiale in
corso lo esiga. Il cpv. 2 di detto articolo, tuttavia, statuisce che, in tali
casi, il diniego d'esame deve estendersi unicamente agli atti soggetti a
segreto secondo il principio della proporzionalità. In altri termini, il
diniego deve limitarsi allo stretto necessario ed i passaggi che non
sottostanno a segreto sono da rendere adeguatamente accessibili (ad
esempio occultando i passaggi nel documento per cui vige segreto, le
persone di contatto, i passaggi irrilevanti, ecc.). Inoltre, il diniego di
consultazione in applicazione dei cpv. 1-2 del citato articolo è da
motivare (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 4b; STEPHAN C. BRUNNER in:
AUER/MÜLLER/SCHINDLER [ed.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/S. Gallo 2008, art. 27 n. 9 e 12;
BERNHARD WALDMANN/MAGNUS OESCHGER in: WALDMANN/WEISSENBERGER [ed.],
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, art. 27 n. 38). Per quanto attiene alle
memorie della parte, dei mezzi di prova da lei inoltrati e delle decisioni
notificatele, invece, l'esame non può essere negato. Di conseguenza,
al diritto di visionare documenti prodotti dalla parte e che questa già
conosce non può essere contrapposto alcun interesse alla loro
segretezza (BERNHARD WALDMANN/MAGNUS OESCHGER, op. cit., art. 27 n. 40).
Inoltre, l'atto soggetto al diritto di consultazione, ma per il quale
l'accesso è stato negato alla parte, può essere adoperato contro di
essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o
per iscritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre,
le abbia dato la possibilità di pronunciarsi ed indicare prove contrarie
(art. 28 PA). In altre parole, non è escluso che atti o passaggi di essi,
ritenuti segreti, possano essere utilizzati ai fini della decisione, a
condizione che la parte sia stata adeguatamente informata sul fatto
che la decisione si basa su di essi (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 5b;
STEPHAN C. BRUNNER, op. cit., art. 28 n. 2 e 5; BERNHARD WALDMANN/MAGNUS
OESCHGER, op. cit., art. 28 n. 3).
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Tuttativa, documenti che non hanno valore probatorio, vale a dire che
servono esclusivamente alla formazione di un'opinione a livello interno
("verwaltungsinterne Meinungsbildung") e che, pertanto, valgono quali
atti interni all'amministrazione (come ad esempio una bozza, una nota
agli atti, una nota per un collega, ecc.), non rientrano nelle categorie di
atti previsti all'art. 26 cpv. 1 PA e, di conseguenza, non sottostanno al
diritto di consultare gli atti (cfr. DTF 115 V 297). Un diniego di
consultazione per tali "atti interni", pertanto, non solo non necessita
l'esistenza di interessi preponderanti alla loro segretezza, ma può
avvenire senza alcuna motivazione da parte dell'autorità interessata.
In tale contesto, giova comunque rilevare che l'autorità non è
autorizzata a definire a piacere un atto quale "interno" al fine di
escluderlo dal diritto d'esame. Dunque, nell'esaminare se un diniego di
consultazione sia avvenuto o meno a giusto titolo ciò che fa stato non
è tanto la categorizzazione di un atto da parte dell'amministrazione
quale atto interno, quanto l'oggettiva portata dell'atto
nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione nel caso
concreto (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 3a).
8.3
8.3.1 Nella fattispecie, l'atto D5 che il ricorrente denuncia non aver
potuto visionare è il documento denominato "atto triage categorie
d'identità", con il cui ausilio (concretamente sulla base di cinque criteri
predefiniti) l'auditore, dopo aver assegnato il richiedente l'asilo ad una
determinata categoria, decide, in base alla stessa, il proseguo della
procedura, rispettivamente quali aspetti dell'identità del richiedente
siano da approfondire e in che maniera. Benché – per definire se un
atto sottostia o meno alla consultazione – non faccia stato come esso
sia definito dall'autorità, bensì unicamente la sua valenza
nell'accertamento dei fatti (v. paragrafo 8.2), si noti che l'UFM, al punto
5 della direttiva interna UFM 1999 n. 1, ha indicato egli stesso la
categoria definita tramite il documento "atto triage categorie d'identità"
come non incidente sull'esito della domanda d'asilo ed ha oltremodo
previsto la possibilità di modificarla, se nuovi fatti lo dovessero
giustificare. Inoltre, detto atto è utilizzato dall'autorità amministrativa
unicamente quale mezzo per poter fissare con celerità e tramite criteri
predefiniti ed uniformi i passi procedurali concreti da intraprendere
dopo l'audizione sui fatti e non ha alcuna incidenza sulla decisione
finale in materia d'asilo. Ne discende che codesto Tribunale ritiene nel
caso specifico corretta la categorizzazione da parte dell'UFM del
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documento D5 quale "atto interno" non soggiacente al diritto di
consultazione. Pertanto, negandone la consultazione senza alcuna
motivazione, l'UFM non ha – a differenza di quanto sostenuto dal
ricorrente – violato il suo diritto di essere sentito (cfr. Sentenze del
Tribunale D-343/2008 del 1° ottobre 2009 consid. 4.2.1 e E-6356/2008
del 13 ottobre 2008 consid. 4.2.1).
8.3.2 Il secondo documento che il ricorrente lamenta di non aver
potuto visionare è l'atto D11. L'UFM ne ha negato l'edizione,
ritenendolo facente parte della categoria degli atti "di poca
importanza" ai sensi della GICRA 1994 n. 1 ("unwesentliche Akten /
pièces peu importantes"). Il documento in questione consta, a
differenza di quanto annotato dall'UFM sull'indice degli atti, non di sei,
bensì di cinque documenti: il primo (D11/1), sottoscritto dal ricorrente il
12 aprile 2010, è un formulario prestampato col quale l'autorità segna,
apportando manualmente un visto dove fa al caso, quale passo
procedurale ha compiuto fino a un dato momento (ad esempio la
rimessa, al richiedente l'asilo, del promemoria per la consegna di
documenti, la registrazione dei suoi dati personali e la decisione di
ripartizione al Cantone). Tale formulario è, nel contempo, utilizzato
dall'autorità quale conferma di ricezione da parte del ricorrente del
lasciapassare, della decisione di ripartizione e della carta giornaliera
di viaggio. Il secondo documento (D11/2) è la copia della lettera con
cui l'UFM informa il Cantone designato della decisione di ripartizione.
Il terzo atto (D11/3) è la copia della decisione di ripartizione del
10 aprile 2007. Il quarto documento (D11/4) porta il titolo
"Attestazione/domanda d'asilo", la scritta "Questa attestazione è stata
emessa per", i dati personali del ricorrente, la sua foto, la data della
sua entrata in Svizzera e la data della domanda d'asilo. Il quinto
documento (D11/5), infine, è il documento che il Centro di
registrazione e di procedura (CRP) emette al momento dell'uscita del
ricorrente e che riporta i principali dati personali del ricorrente, ivi
compreso il numero di camera da lui occupata al CRP.
I documenti D11/1-2 e D11/4-5 non riguardano l'accertamento dei fatti
rilevanti per la decisione in materia d'asilo e d'allontanamento, bensì
aspetti meramente amministrativi. Essi non hanno un'incidenza diretta
sull'esito della procedura d'asilo del ricorrente, sono da qualificarsi
quali atti privi di valenza probatoria e, pertanto, non soggiaciono al
diritto di consultazione ai sensi dell'art. 26 PA. Ne consegue che
l'UFM, definendoli "di poca importanza" e negandone l'accesso al
Pagina 12
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ricorrente senza alcuna motivazione, non ha violato il suo diritto di
essere sentito.
Per quanto attiene al documento D11/3, invece, benché anch'esso non
riguardi l'accertamento dei fatti rilevanti alla decisione, l'UFM non ha
proceduto in maniera corretta. Difatti, giusta gli artt. 26 cpv. 1 lett. c e
27 cpv. 3 PA, alla parte non può essere negato l'esame delle decisioni
notificatele. Pertanto, l'UFM avrebbe dovuto corrispondergli tale atto.
Ad ogni modo, tale vizio procedurale è stato sanato in sede ricorsuale
tramite la decisione incidentale del 3 settembre 2010, rispettivamente
l'invio al ricorrente della decisione di ripartizione di cui parola per
informazione e per un'eventuale presa di posizione in merito.
9.
9.1 Giusta l'art. 17 cpv. 2 LAsi, il Consiglio federale emana
disposizioni complementari in merito alla procedura d'asilo,
segnatamente per tenere conto della situazione particolare delle
donne e dei minori. In applicazione dell'art. 6 dell'Ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1;
RS 142.311), se esistono indizi concreti di persecuzione di natura
sessuale il richiedente l'asilo è udito da una persona del medesimo
sesso. Secondo la giurisprudenza tuttora valida della CRA, una
persecuzione è da qualificarsi di natura sessuale quando alla vittima è
stata perpetrata una violenza sessuale o quando è stato arrecato un
pregiudizio alla sua identità sessuale (cfr. GICRA 2003 n. 2 consid. 5a-
b, pag. 16 e segg.). L'art. 6 OAsi 1, che si applica in egual modo sia
per donne che per uomini, concretizza il diritto ad essere sentito ed è
pertanto una disposizione di protezione il cui scopo è, da una parte,
quello di permettere a richiedenti l'asilo di esporre le violazioni
concretamente vissute in maniera libera e senza pudore e, dall'altra, di
garantire un giusto accertamento dei fatti. Tale norma non contempla
unicamente il diritto del richiedente l'asilo ad esigere un'audizione ad
essa conforme, bensì obbliga l'autorità ad esperire un'audizione con i
citati criteri non appena si manifestino indizi di persecuzione di natura
sessuale. Pertanto, la disposizione di cui all'art. 6 OAsi 1 va applicata
di regola d'ufficio (v. GICRA 2003 n. 2 consid. 5c pagg. 19 e seg.).
9.2 Nella fattispecie, durante l'audizione sommaria sui fatti il ricorrente
non ha evocato alcuna persecuzione di natura sessuale. Pertanto, in
vista dell'audizione sui motivi del 2 aprile 2007, l'UFM non aveva
motivo di costituire un team di soli uomini e ad esso non può essere
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D-3275/2007
rimproverato che all'inizio della seconda audizione fossero presenti,
oltre al ricorrente, come minimo due donne (auditrice e rappresentante
dell'opera assistenziale), come evincibile dal protocollo dell'audizione
(cfr. D8 pagg. 1 e 9). Tuttavia, durante il racconto spontaneo il
ricorrente ha dichiarato di essere stato costretto, contro la sua volontà
e sotto minaccia di una pistola carica, a mettere in atto pratiche
sessuali nei confronti di un soldato durante la sua prigionia e di non
avere potuto fare niente per opporvisi (cfr. D8 pag. 3 in fine). In ragione
di tali dichiarazioni, sussistevano sufficienti indizi che avrebbero
dovuto essere intesi dall'UFM quali indizi concreti di persecuzione di
natura sessuale nel senso menzionato poc'anzi e dare adito
all'applicazione d'ufficio dell'art. 6 OAsi 1 (cfr. GICRA 2003 n. 2 consid.
5c). In pratica, l'auditrice avrebbe dovuto interrompere l'audizione in
merito all'aspetto puntuale delle violenze sessuali e lasciare spazio ad
un team di soli uomini (o immediatamente, o in un secondo momento,
continuando lei stessa l'audizione in merito agli ulteriori motivi d'asilo),
o, per lo meno, discutere la situazione ed il da farsi di concerto con il
ricorrente. La continuazione dell'audizione, come avvenuta nel caso in
esame, si sarebbe giustificata unicamente in presenza di una rinuncia
esplicita del ricorrente a continuare l'audizione in merito alle
persecuzioni di natura sessuale con un team di persone del medesimo
sesso (cfr. Sentenza del Tribunale E-5479/2006 dell'11 marzo 2009
consid. 3.1; GICRA 2003 n. 2 consid. 5c). Come traspare dagli atti,
però, una tale rinuncia non è mai stata espressa dall'insorgente. Non
rispettando quanto previsto dall'art. 6 OAsi 1, l'UFM ha quindi omesso
di esporre al ricorrente i suoi diritti e gli ha impedito di potersi
esprimere liberamente, senza timore, né pudore sulle molestie subite,
violando così il suo diritto di essere sentito e, pertanto, il diritto
federale. L'argomento dell'UFM, secondo cui l'inverosimiglianza delle
allegazioni del ricorrente non giustificherebbe la convocazione di un
team di soli uomini al fine di esperire un'ulteriore audizione circa le
violenze sessuali allegate dal ricorrente, risulta peraltro del tutto
inconferente, perché misconosce il senso ed il fine dell'art. 6 OAsi1.
Difatti, in circostanze come quelle del caso di specie, l'esame circa la
verosimiglianza dei fatti addotti non può neppure esaustivamente
essere svolto (cfr. Sentenza del Tribunale D- 5793/2008 del
29 giugno 2009 consid. 5.3).
10.
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D-3275/2007
10.1 I ricorsi interposti contro le decisioni dell'UFM hanno, di regola,
effetto riformatorio; in sede eccezionale è previsto l'annullamento della
decisione di prima istanza ed il rinvio della causa all'autorità inferiore
(art. 105 LAsi, e art. 6 LAsi in relazione all'art. 61 cpv. 1 PA). Tuttavia,
una decisione riformatoria entra in linea di conto di principio allorché la
causa è matura per il giudizio, vale a dire quando, in particolare, i fatti
rilevanti siano stati accertati in maniera corretta e completa. Come
visto poc'anzi, tale non è il caso nella fattispecie. Inoltre, essendo il
diritto di essere sentito di natura formale, una sua violazione implica,
di principio, l'annullamento della decisione impugnata,
indipendentemente dal fatto se la violazione abbia o meno avuto un
influsso sul risultato a cui è giunta l'autorità inferiore (cfr. GICRA 2004
n. 38 consid. 7.1). In particolare, secondo la giurisprudenza di cui a
GICRA 2003 n. 2, audizioni di richiedenti l'asilo che fanno valere
persecuzioni di natura sessuale non condotte da un team dello stesso
sesso del richiedente conducono, di norma, all'annullamento della
decisione impugnata.
10.2 Da quanto esposto discende che la decisione dell'UFM
dell'11 aprile 2007 va annullata e gli atti di causa sono rinviati
all'autorità inferiore affinché proceda, in tempi ragionevoli
(art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'istruttoria e a pronunciare una
nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza di
cassazione. L'UFM dovrà, in particolare, procedere ad udire il
ricorrente circa le addotte persecuzioni di natura sessuale nell'ambito
di un'audizione con un team di soli uomini. Visto l'esito della
procedura, il Tribunale si esime dall'esprimersi circa le censure
ricorsuali riguardanti la verosimiglianza delle dichiarazioni del
ricorrente.
11.
11.1 In considerazione di quanto precede, si prescinde dal prelievo di
spese processuali (art. 63 PA).
11.2 Inoltre, visto l'esito positivo della procedura e ritenuto che il
ricorrente è difeso in questa sede da un mandatario, si giustifica
l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e
art. 7 segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di
una nota dettagliata, è fissata d'ufficio ex aequo et bono in CHF 600.-,
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conto tenuto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante del
ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La decisione dell'11 aprile 2007 è annullata e gli atti di causa sono
rinviati all'UFM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Al ricorrente è assegnata un'indennità a titolo di spese ripetibili di CHF
600.-.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere
interno; in copia)
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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