B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3284/2012
S e n t e n z a d e l 3 l u g l i o 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 19 giugno 2012 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
18 maggio 2012 in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha
rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso
attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua domanda, un documento d'identità o di viaggio, con la
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 29 maggio 2012 (di seguito: verbale 1) e del
13 giugno 2012 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 19 giugno 2012, notificata al ricorrente il giorno
stesso (cfr. act. A 12/1);
il ricorso inoltrato per telefax al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale) in data 21 giugno 2012;
gli atti dell'UFM trasmessi per telefax a codesto Tribunale il
21 giugno 2012;
la decisione incidentale del 22 giugno 2012 con la quale il Tribunale ha
assegnato al ricorrente un termine di 3 giorni dalla ricezione di detto
provvedimento per regolarizzare l'atto ricorsuale ed ha assegnato un ulte-
riore termine di 10 giorni per versare un anticipo delle presunte spese
processuali;
lo scritto entrato al Tribunale il 29 giugno 2012 (cfr. timbro del plico rac-
comandato: 28 giugno 2012) con il quale il ricorrente ha debitamente re-
golarizzato il ricorso presentando l'atto ricorsuale in originale e firmato ed
ha allegato un ulteriore scritto con il quale ha richiesto la concessione
dell'assistenza giudiziaria;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autori-
tà menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggra-
varsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 e 5 LAsi), alla
forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfat-
ti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato
di essere cittadino nigeriano di etnia bini e di religione cristiana, nato e
cresciuto a B._______ in Nigeria (cfr. verbale 1, pagg. 1-3);
che il richiedente avrebbe lasciato la Nigeria il 15 marzo 2010 per paura
di vessazioni dalla parte del padre della sua fidanzata mussulmana, il
quale lo riterrebbe responsabile della morte della figlia (cfr. verbale 1,
pag. 7); che, per il mezzo dell'automobile si sarebbe recato a C._______
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(Nigeria) per poi proseguire fino in Niger a D._______; che sarebbe poi
giunto in Algeria a E._______ e che, di qui, avrebbe proseguito passando
per una nazione sconosciuta per poi giungere in Marocco; che ivi sarebbe
rimasto per un anno a F._______ fino a quando qualcuno l'avrebbe aiuta-
to a recarsi in Spagna in una località a lui sconosciuta, giungendo infine
in Svizzera a G._______, dove ha depositato la propria domanda d'asilo il
18 maggio 2012 (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg.);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non avrebbe consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi
dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3
LAsi sarebbe realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata conse-
gna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei verbali
d'audizione; che, infatti, egli ribadisce di non essere in possesso di un do-
cumento (cfr. ricorso);
che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, ha riproposto in parte i fatti
che l'avrebbero portato all'espatrio, ovvero la paura di vessazioni da parte
della famiglia della fidanzata deceduta;
che, contestualmente alla presentazione dell'originale del ricorso firmato,
ha formulato domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito d'una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
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rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibidem, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di più di un mese dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, per di più, egli ha dichiarato di non essere mai stato in possesso né
di un passaporto né di una carta d'identità; che, alla domanda di cosa
avrebbe fatto per procurarsi i documenti d'identità o di viaggio dopo
essere venuto a conoscenza dell'incombenza di dover fornirne uno nelle
48 ore dopo l'inoltro della domanda d'asilo, egli ha dichiarato di non aver
fatto nulla in quanto sua madre sarebbe malata e non sarebbe in grado di
aiutarlo ad ottenere i documenti (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.); che,
interrogato di nuovo su tale aspetto egli ha indicato di aver telefonato ad
un amico a B._______, che però si troverebbe fuori città e dunque non
potrebbe al momento aiutarlo (cfr. verbale 2, pag. 2);
che, inoltre, interrogato sul proprio viaggio, egli ha dichiarato d'aver la-
sciato la Nigeria il 15 marzo 2010 e dopo aver soggiornato rispettivamen-
te in Niger, in Algeria, in uno stato a lui sconosciuto, in Marocco, avrebbe
proseguito il suo viaggio verso la Spagna (cfr. verbale 1, pag. 6); che pre-
cisamente il racconto del viaggio verso la Spagna risulta essere poco
credibile; che, infatti, ha affermato che dal Marocco, qualcuno lo avrebbe
aiutato a recarsi in Spagna, senza saper indicare l'identità di tale benefat-
tore e la data di tale avvenimento (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2,
pag. 3); che non ha saputo neppure indicare in quale città spagnola sa-
rebbe sbarcato nonostante vi sarebbe rimasto per tre giorni (cfr. verba-
le 1, pag. 6); che, in seguito, un altro individuo lo avrebbe aiutato a recar-
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si a H._______ (Spagna) dove avrebbe vissuto per un mese (cfr. verba-
le 1, pagg. 6 seg.); che qualcuno lo avrebbe ulteriormente aiutato a pren-
dere il treno da I._______ (Spagna) per giungere in Svizzera (cfr. verba-
le 1, pag. 6); che finanziariamente tale viaggio lo avrebbe affrontato gra-
zie all'aiuto della di lui madre, in parte, e per il resto grazie a delle perso-
ne non meglio specificate (cfr. ibidem); che, altresì, nonostante avesse at-
traversato molteplici paesi, egli non sarebbe mai stato fermato o control-
lato dalle autorità competenti (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 3);
che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità ed il viaggio d'espa-
trio, il Tribunale ha ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i propri
documenti per i bisogni della causa;
che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stes-
si, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno del-
la qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione
di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
d'una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché
dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecu-
zioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire ille-
gittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente d'essere espatriato per il
timore d'essere ucciso dal padre della di lui fidanzata il quale lo riterrebbe
responsabile della morte della figlia (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2,
pag. 4);
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che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argo-
menti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a
quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della do-
manda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, i motivi elencati dall'insorgente a soste-
gno della sua domanda d'asilo non adempiono le condizioni previste agli
art. 3 e art. 7 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato;
che basti rilevare che il timore del ricorrente d'essere ucciso dal padre
della compagna non può che non risultare fondato in quanto, come si può
rilevare dal suo racconto durante le due audizioni, lo stesso si basa
esclusivamente su mere supposizioni di parte; che, infatti, non appena gli
sarebbe stato detto che la sua compagna era deceduta, egli sarebbe
subito fuggito e solo in seguito avrebbe saputo da un amico che il padre
della stessa lo starebbe cercando (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2,
pagg. 5 seg.); che, altresì, mal si comprende che interrogato sulle cause
della morte della compagna egli non avrebbe saputo indicarle
(cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 5 seg.); che, per il resto si può
rinviare alla decisione impugnata;
che, peraltro, non ha presentato alcuna giustificazione nell'atto ricorsuale
atta a spiegare le varie mancanze di plausibilità rilevate dall'UFM nella
decisione impugnata;
che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e retta-
mente ritenuti non adempiere le condizioni previste agli art. 3 e 7 LAsi,
giusta l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accer-
tamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgen-
te;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione
complementari ai fini d'accertare l'esistenza d'un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8
consid. 5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare
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l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo statu-
to dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto
di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranie-
ri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria
al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della conven-
zione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF
2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta
il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allon-
tanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2
LAsi);
che anche da un punto di vista della situazione in Nigeria, della situazione
personale, essendo giovane ed avendo un'esperienza professionale oltre
che una rete sociale avendo egli vissuto a B._______ dalla nascita fino
all'espatrio, l'allontanamento è ragionevolmente esigibile;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi), potendo egli, usando della necessaria diligenza,
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procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34
consid. 12);
che in sunto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammis-
sibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità infe-
riore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto ed il punto 2 del dispositivo della
decisione incidentale del 22 giugno 2012 è annullato con la presente
sentenza;
che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favo-
revole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
il ricorso è respinto.
2.
Il punto 2 della decisione incidentale del 22 giugno 2012 è annullato.
3.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal paga-
mento delle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: