Corte IV
D-3285/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 7 m a g g i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato i(...), e
B._______, nata il (...), e
C._______, nata il (...),
Mongolia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 18 maggio 2009 / N [..].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3285/2009
Visto:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data (...) in
Svizzera,
i verbali d'audizione degli interessati del 21 aprile 2009, nonché del 7
e rispettivamente dell'8 maggio 2009,
la decisione dell'UFM del 18 aprile 2009, notificata agli interessati il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto
dall'interessato),
il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 20 maggio 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
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che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno
dichiarato di essere di etnia (...)(mongoli) e di essere nati a D._______
(Mongolia) e di avervi vissuto dalla nascita, rispettivamente dal 2000
fino sostanzialmente al loro espatrio che sarebbe avvenuto nel mese
di aprile 2009,
che l'interessato ha affermato di essere espatriato per il timore di
essere ricercato dalle persone del partito rivoluzionario; che lo stesso
si sarebbe trasferito ad E._______, presso un suo amico, con sua
moglie, e la di lui figlia, avuta da un precedente matrimonio, in quanto
quest'ultima avrebbe dovuto sottoporsi a delle cure e ad
un'operazione; che il medesimo ha dichiarato di aver distribuito tra il
15 giugno 2008 e il 1° luglio 2008 dei volantini dell'opposizione per la
manifestazione che si sarebbe svolta il 1° luglio 2008 contro i brogli
elettorali del partito rivoluzionario al potere, al fine di guadagnare
qualche soldo; che anche sua moglie avrebbe contribuito alla
distribuzione dei suddetti volantini, il 30 giugno 2008; che l'interessato
si sarebbe trovato per caso alla suddetta manifestazione e sarebbe
stato arrestato dalla Polizia, la quale, trovandogli addosso uno dei
volantini, l'avrebbe accusato di essere uno dei responsabili
dell'organizzazione della manifestazione; che in carcere sarebbe stato
picchiato, interrogato e, avendo rifiutato di riferire i nomi di due
persone dell'opposizione come gli sarebbe stato intimato dal signor
F._______ del partito rivoluzionario, sarebbe stato detenuto per diversi
mesi; che, per contro, la moglie, anch'essa presente alla
manifestazione, sarebbe riuscita a sfuggire all'intervento della Polizia;
che, nel gennaio 2009, l'interessato sarebbe stato rilasciato su
garanzia di un amico,
che l'interessato, unitamente a sua figlia ed a sua moglie, avrebbero
lasciato la Mongolia, giungendo legalmente in treno a G._______
(Russia), da dove avrebbero poi continuato il viaggio in auto con due
passatori - passando per la Polonia - fino ad arrivare sette giorni più
tardi in Svizzera senza documenti e senza subire controlli,
che, nella decisione del 18 maggio 2009, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei
Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate
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dai richiedenti non sono verosimili siccome contraddittorie, vaghe e
prive di ogni fondamento, di modo che non emergerebbero dalle carte
processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni
in caso di rientro in patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera, e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, i ricorrenti hanno contestato che non
emergerebbero indizi di persecuzioni per procedere ad una decisione
materiale nel loro caso; che, in particolare, hanno sottolineato che il
loro racconto sarebbe dettagliato e preciso, di modo che dovrebbe
essere considerato come verosimile; che segnatamente il ricorrente
non ricorderebbe di aver reso versioni contraddittorie quanto al
periodo di distribuzione dei volantini, nonostante le sue dichiarazioni
figurerebbero certamente nei verbali che egli avrebbe sottoscritto; che
il contenuto dei volantini non sarebbe stato importante per il ricorrente,
ritenuto che li avrebbe distribuiti solo occasionalmente e per
guadagnare dei soldi, non svolgendo alcuna attività politica; che
l'insorgente ha ribadito di non sapere se la piazza dove si sarebbe
svolta la manifestazione abbia un nome e quale sarebbe, rispondendo
in modo preciso alla domanda postagli; che, infine, i ricorrenti hanno
fatto valere che il loro rientro in patria non sarebbe esigibile, dal
momento che essi sarebbero esposti a rischi,
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria l'ammissione provvisoria; che hanno, altresì, presentato
una domanda d'assistenzia giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese
nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione
d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente
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l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua
situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in
GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che basti ancora rilevare che - oltre alle allegazioni prive di
fondamento rese dai ricorrenti e già sostanzialmente rilevate dall'UFM
nella decisione impugnata - il racconto degli insorgenti a fondamento
della loro domanda d'asilo è colmo di altre numerose dichiarazioni
contraddittorie e vaghe su punti essenziali; che, a titolo d'esempio,
l'insorgente ha inizialmente affermato che il giorno della manifesazione
si sarebbe "[...] trovato per caso ad E._______ [...]", senza aver
accennato alla distribuzione di volantini ed alla presenza della moglie
in quell'occasione (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del
21 aprile 2009 pag. 5); che, per contro, solo in occasione della
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seconda audizione del 7 maggio 2009, egli ha riferito di aver distribuito
i volantini durante la manifestazione del 1° luglio 2008 e unitamente
alla moglie (cfr. D40 e D50 pagg. 5-6), verosimilmente nell'intento di
conformarsi alla versione che la moglie aveva reso in precedenza e in
totale contrapposizione alla sua (cfr. verbale d'audizione del
21 aprile 2009 pag. 6); che, d'altronde, i ricorrenti hanno reso versioni
contraddittorie altresì sulla data in cui tali avvenimenti si sarebbero
svolti: il marito ha affermato di essere stato arrestato il 1° luglio 2008
in occasione della manifestazione (cfr. verbali d'audizione del
ricorrente del 21 aprile 2009 pag. 5 e del 7 maggio 2009 D40 e D50
pag. 6), mentre che la moglie ha dichiarato - dopo qualche titubanza -
che si sarebbe trattato del 30 giugno 2008 (cfr. verbale d'audizione
della ricorrente del 21 aprile 2009 pag. 6), affermando che sarebbe
stato l'unico giorno in cui avrebbero distribuito i suddetti volantini; che
tale affermazione risulta in contraddizione con le dichiarazioni del
marito, il quale ha affermato di averli distribuiti, da un lato, per
15 giorni dal 15 giugno al 1° luglio 2008, dall'altro per un giorno solo
(cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 21 aprile 2009 pag. 5 e del
7 maggio 2009 D53 pag. 7); che - alla luce di tali incongruenze - non
soccorre i ricorrenti la giustificazione fatta valere in sede di ricorso
secondo cui l'insorgente non ricorderebbe di aver reso dichiarazioni
contraddittorie sulle date relative alla distribuzione di volantini (cfr.
ricorso pag. 2); che, del resto, se gli insorgenti avessero effettivamente
distribuito quei volantini e con l'unico scopo di guadagnare - come essi
asseriscono (cfr. ibidem) - essi avrebbero dovuto essere in grado di
indicare con esattezza quando ciò sarebbe avvenuto; che, di
conseguenza, non soccorre loro nemmeno l'asserzione incongruente
secondo cui - essendo il loro scopo quello di guadagnare qualche
soldo - non sarebbero a conoscenza del contenuto dei volantini che
avrebbero distribuito (cfr. ibidem); che, non da ultimo, se i ricorrenti si
fossero effettivamente trovati alla manifestazione del 1° luglio 2008 e
vi avessero distribuito i volantini, essi avrebbero dovuto sapere il nome
della piazza in cui ciò sarebbe avvenuto (cfr. ibidem), allorquando, tra
l'altro il marito ha affermato che si tratterebbe della piazza principale
(cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 7 maggio 2009 D62 pag. 7);
che, a tal propostito, la moglie ha dapprima riferito che si sarebbe
trattato della piazza di H._______ (cfr. verbale d'audizione della
ricorrente del 21 aprile 2009 pag. 6), mentre che in seguito avrebbe
ritrattato tale versione, dicendo di non sapere il nome della piazza e
affermando che essi avrebbero distribuito i volantini in altri luoghi e
non in occasione della manifestazione del 1° luglio 2008 (cfr. verbale
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d'audizione della ricorrente del 7 maggio 2009 D53 pag. 6 e D57
pag. 7)
che, per di più, gli insorgenti non hanno saputo indicare con precisione
la data in cui il marito sarebbe stato rilasciato dopo l'asserita
detenzione con l'addotta accusa di essere uno degli organizzatori della
manifestazione del 1° luglio 2008, indicando semplicemente che si
sarebbe trattato del mese di gennaio 2009 (cfr. verbale d'audizione del
ricorrente del 21 aprile 2009 pag. 5 e del 7 maggio 2009 D42 pag. 5 e
della ricorrente del 21 aprile 2009 pag. 7 e del 7 maggio 2009 D77
pag. 8),
che, nondimeno, le circostanze dell'asserita liberazione del ricorrente,
su semplice garanzia di un suo amico - la cui moglie tra l'altro avrebbe
partecipato alla fornitura ed alla distribuzione dei volantini assieme agli
insorgenti - risultano assolutamente prive di ogni fondamento (cfr.
verbale d'audizione del ricorrente del 21 aprile 2009 pag. 5 e del
7 maggio 2009 D132-136 pag. 13), così come appaiono prive di ogni
credibilità le dichiarazioni vaghe, contraddittorie e titubanti della
ricorrente, in merito al periodo di detenzione del marito ed alle
circostanze in cui ne sarebbe venuta a conoscenza o ne avrebbe
ottenuto delle informazioni, tanto più che essa avrebbe soggiornato
presso l'amico in questione (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del
21 aprile 2009 pag. 7 e del 7 maggio 2009 D29, D62 -76 e D91-95
pagg. 4, 7-10),
che la ricorrente, così come la figlia, non avrebbero fatto valere propri
motivi d'asilo, bensì sarebbero espatriate unicamente per seguire il
marito rispettivamente i genitori (cfr. verbale d'audizione della
ricorrente del 21 aprile 2009 pag. 6 e del 7 maggio 2009 D34-35
pag. 5 e della figlia del 21 aprile 2009 pag. 5 e dell'8 maggio 2009
D23-24 pag. 4),
che, del resto, l'asserito timore di essere ricercato da parte delle
persone del partito rivoluzionario (cfr. verbale d'audizione del
ricorrente del 7 maggio 2009 D175-176 pag. 15) non ha trovato alcun
fondamento nel racconto manifestamente inverosimile reso dai
ricorrenti; che, per di più, l'insorgente si è limitato ad asserire con una
semplice affermazione di parte non corroborata da alcun elemento di
prova e che, tra l'altro, gli sarebbe stata solamente riferita dal suo
amico, di essere stato ricercato dai poliziotti e da F._______ del partito
rivoluzionario (cfr. ibidem D159 pag. 15),
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che, in considerazione di quanto sopraesposto e ritenuti gli altri
innumerevoli elementi inconsistenti, contraddittori e vaghi presenti nel
racconto dei ricorrenti, che sarebbe sovrabbondante enumerare, v'è
ragione di ritenere che la vicenda resa dagli insorgenti a sostegno
della loro domanda d'asilo è manifestamente inverosimile,
che, alla luce di tali considerazioni e dell'evocata inverosimiglianza
della vicenda asserita, non v'è altresì motivo di considerare che il
ricorrente, assieme alla sua famiglia, non possa beneficiare di un equo
processo in relazione ad eventuali accusse mosse nei suoi confronti
per ragioni che non appaiono avere alcuna relazione con uno dei
motivi enumerati all'art. 3 LAsi, oppure di un'appropriata protezione
statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da
parte di terzi,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in
Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che gli insorgenti si sono limitati a far valere in sede di ricorso - con
una semplice e generica affermazione di parte - l'esposizione a rischi
in caso di rientro nel loro Paese (cfr. ricorso pag. 2);
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Mongolia
non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
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che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che, dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei
ricorrenti; che entrambi i genitori sono giovani, hanno una formazione
scolastica nonché professionale: il marito quale (...) e la moglie quale
(...); che quest'ultima ha altresì lavorato quale (...), e negli ultimi anni
entrambi hanno svolto l'attività di (...) (cfr. verbale d'audizione del
ricorrente del 21 aprile 2009 pagg. 1-2 e della ricorrente pag. 2); che la
figlia dei ricorrenti ha 17 anni ed ha vissuto sin dalla nascita in
Mongolia, dove ha seguito regolarmente le scuole (cfr. verbale
d'audizione della figlia dei ricorrenti del 21 aprile 2009 pagg. 1 e 3);
che gli insorgenti dispongono, inoltre, di una rete sociale in patria,
ritenuto che i genitori di entrambi vivono ancora in loco (cfr. verbale
d'audizione del ricorrente e della ricorrente del 21 aprile 2009 pag. 3);
che i ricorrenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire loro
stessi o la figlia di gravi problemi di salute che possano giustificare la
loro ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24),
senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che,
infatti, per quanto attiene alla salute della figlia degli insorgenti,
sarebbe emerso - dagli atti di causa - che essa sarebbe stata operata
nel mese di giugno 2008 a causa di un (...), a seguito del quale essa
sta sostanzialmente bene, non prende alcun farmaco e non sarebbero
necessari ulteriori controlli (cfr. verbale d'audizione della figlia del
21 aprile 2009 pagg. 2 e 5-6),
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando della necessaria diligenza,
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potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria parziale, nel
senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è
respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art.
63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria parziale è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- I.________ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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