B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3295/2015
Sen t en z a d e l 2 9 magg i o 201 5
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Tunisia, alias
B._______, nato il (..),
Libia,
(…),
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi
della LAsi) ed allontanamento;
decisione della SEM del 13 maggio 2015 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
16 aprile 2015;
i verbali d'audizione del 27 aprile 2015 (di seguito: verbale 1) e del 13 mag-
gio 2015 (di seguito: verbale 2);
il verbale della decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM;
già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 13 maggio 2015, notificata
all'interessato il medesimo giorno (cfr. atto A 13/1), con la quale la SEM
non è entrata nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3
LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione
dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera;
il ricorso del 20 maggio 2015 (timbro del plico: 21 maggio 2015; data d'en-
trata: 26 maggio 2015), nel quale il ricorrente ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore
per una decisione nel merito e, in subordine qualora non gli fosse ricono-
sciuta la qualità di rifugiato, la concessione dell'ammissione provvisoria;
l'ulteriore conclusione ricorsuale tendente all'esenzione dal pagamento an-
ticipato delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili;
gli atti della SEM trasmessi via telefax al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) in data 26 maggio 2015;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e
art. 52 PA);
che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito
ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato
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non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che pre-
suppone una decisione nel merito della domanda stessa (cfr.
DTAF 2011/30 consid. 3);
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente al rico-
noscimento della qualità di rifugiato e alla relativa concessione dell'asilo è
inammissibile;
che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato
di essere cittadino tunisino nato e cresciuto a C._______ (Tunisia) (cfr. ver-
bale 1, pagg. 3 e 4);
che sarebbe espatriato per motivi economici (cfr. verbale 1, pag. 6; ver-
bale 2, D9, pag. 2); che invero, il padre avrebbe il diabete, sarebbe inabile
al lavoro e non percepirebbe una pensione (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2,
D9, D30, pag. 2 segg.); che il fratello maggiore, laureato, non avrebbe tro-
vato un lavoro (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, D31, pag. 4); che il richie-
dente non sarebbe neppure riuscito ad aiutare la famiglia poiché il suo sti-
pendio era insufficiente (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D9, pag. 2);
che, nella decisione contestata, alla quale si rinvia, la SEM ha ritenuto che
il richiedente non avrebbe inoltrato una domanda di asilo ai sensi
dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà di ottenere dalla Sviz-
zera una protezione contro persecuzioni;
che, di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi e ha contestualmente pronunciato l'allon-
tanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione siccome
lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente fa valere che quand'anche non avesse chiesto
asilo per persecuzioni motivate politicamente, la sua fuga sarebbe dettata
dalla mancanza di prospettive, dalla drammaticità delle condizioni econo-
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miche; che questa situazione sarebbe conseguente alla mancanza di li-
bertà che tormenterebbe il suo paese; che, infatti sarebbe stato incarcerato
proprio per questa mancanza di libertà; che sarebbe stato detenuto in con-
dizioni vergognose unicamente perché avrebbe tentato di espatriare e mal-
grado fosse ancora minorenne; che tutto ciò imporrebbe una valutazione
materiale della sua domanda d'asilo; che, altresì l'esecuzione dell'allonta-
namento sarebbe inesigibile ed illecita per il rischio concreto di torture e
trattamenti inumani in ragione della drammatica situazione in Tunisia;
che, giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande di asilo
che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi, questa disposi-
zione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusi-
vamente per motivi economici o medici;
che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo ogni
dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Sviz-
zera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione
presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non
rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano;
che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla
situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di
persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono com-
presi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato,
non solo i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi, ma anche gli ostacoli all'e-
secuzione dell'allontanamento di cui all'art. 83 cpv. 3 seg. LStr (RS 142.20)
(cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e relativi riferimenti);
che sono rifugiate le persone che, nel paese di origine o di ultima resi-
denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pre-
giudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita
all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi,
suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o
di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di
crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a tro-
vare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizza-
zione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali
ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata;
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che, nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione
contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto per-
sonalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto
in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo paese di origine, a seri
pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a
un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi);
che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente per giustificare il suo espa-
trio è legata esclusivamente a delle ragioni d'ordine economico, ovvero alla
mancanza di un lavoro sufficientemente retribuito e alla condizione di po-
vertà della sua famiglia (cfr. verbale 1, pagg. 6-7; verbale 2, D9, pag, 2);
che circa l'incarcerazione subita, allegata unicamente nel corso della se-
conda audizione, oltre che ad essere un'allegazione tardiva è pure contra-
ria a quanto dichiarato in sede d'audizione sulle generalità (cfr. verbale 1,
pag. 7); che sia come sia, tale episodio costituisce semplicemente un epi-
sodio isolato, terminato con una multa di 50 dinari e senza ulteriori conse-
guenze (cfr. verbale 2, D11-D14, pag. 3);
che tali motivi, come manifestamente riconoscibile, non rientrano, nella de-
finizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 LAsi; che nel ricorso
l'insorgente non ha addotto alcun nuovo argomento suscettibile di giustifi-
care una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata deci-
sione;
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che
l'insorgente in Tunisia possa essere confrontato al rischio reale ed imme-
diato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione
del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, per di più, la situazione in Tunisia non è caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popola-
zione nell’integralità del territorio nazionale;
che, da quanto esposto, la SEM rettamente non è entrata nel merito della
domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata;
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che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione
all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento è
ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che, oltre la situazione generale vigente in Tunisia, neppure dalla situa-
zione personale dell'insorgente risultano indizi che permettano di ritenere
che in caso di ritorno in tale Paese egli verrà a trovarsi, per motivi personali
di natura economica, sociale o medica, in una situazione che metta in pe-
ricolo la sua esistenza;
che egli si trova nella situazione favorevole di essere giovane, scolarizzato,
con una formazione e un'esperienza professionale nella fabbricazione e
montaggio di finestre e con una buona rete sociale in Tunisia (cfr. verbale 1,
pagg. 4 e 5); che altresì non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi
riferimenti);
che, a titolo abbondanziale, va rilevato che ci si può poi attendere un certo
sforzo da parte del ricorrente per superare le eventuali difficoltà iniziali le-
gate all'alloggio e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr.
DTAF 2010/41 consid. 8.3.5);
che visto tutto quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento del
ricorrente nel suo paese di origine è ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
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LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia
di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la que-
relata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5), la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: