Corte IV
D-3296/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 4 m a r z o 2 0 1 0
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Muriel Beck Kadima e Claudia Cotting-Schalch;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Cossovo,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Revoca dell'ammissione provvisoria;
decisione dell'UFM del 29 settembre 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3296/2006
Fatti:
A.
Il 12 luglio 1999, l'interessato – cittadino cossovaro, originario di
B._______ e di etnia rom – ha inoltrato, unitamente alla moglie ed i
quattro figli, una domanda d'asilo in Svizzera. Nella decisione del
2 maggio 2001, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente
ed in seguito UFM) ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato e
pronunciato la concessione dell'ammissione provvisoria a causa
dell'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il Cossovo.
B.
Il 12 agosto 2002, l'interessato è stato condannato dal Ministero
pubblico del Canton C._______ (in seguito: D._______) a sette giorni
di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di
due anni, e al pagamento di una multa di CHF 800.- per falsità in
certificati (per avere mostrato una licenza di condurre jugoslava,
risultata contraffatta dagli agenti della Polizia scientifica), grave
infrazione alle norme della circolazione (superamento del limite di
velocità; 96 km/h invece di 50 km/h) e ripetuta circolazione senza
licenza di condurre.
C.
Il 13 gennaio 2003, l'interessato è stato condannato dal D._______ a
venti giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di quattro anni, e al pagamento di una multa di CHF 500.- per
furto d'uso e ripetuta circolazione senza licenza di condurre.
D.
Con scritto del 7 febbraio 2003, l'UFM ha informato l'interessato che in
caso di una nuova condanna tale Ufficio avrebbe potuto avviare una
procedura di revoca dell'ammissione provvisoria.
E.
Il 12 dicembre 2003, l'interessato è stato condannato dal Giudice della
Pretura penale del Canton C._______ alla pena di venti giorni di
arresto da espiare e ad una multa di CHF 200.- per ripetuta
circolazione senza licenza di condurre.
F.
Con scritto del 24 febbraio 2004, l'UFM ha accordato all'interessato un
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termine, scadente il 24 marzo 2004, per inoltrare le sue osservazioni
in merito ad un'eventuale revoca dell'ammissione provvisoria.
L'autorità inferiore ha in particolare fatto presente all'interessato che,
conto tenuto dei reati commessi, vi sarebbe luogo di applicare
l'art. 14a cpv. 6 della, nel frattempo, abrogata legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931
(LDDS) e, quindi, di prescindere da un esame del carattere esigibile
dell'esecuzione dell'allontanamento.
G.
Il 22 marzo 2004, l'interessato – per il tramite di un nuovo mandatario
– ha presentato le proprie osservazioni in merito ad un'eventuale
revoca dell'ammissione provvisoria.
H.
Il 5 aprile 2004, l'interessato è stato condannato dal D._______ a 45
giorni di detenzione da espiare ed a CHF 300.- di multa per furto d'uso
e ripetuta circolazione senza licenza di condurre.
I.
Il 3 giugno 2004, l'UFM ha accordato all'interessato un termine,
scadente il 3 luglio 2004, per inoltrare le sue osservazioni in merito ad
un'eventuale revoca dell'ammissione provvisoria.
J.
Il 30 giugno 2004, il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni.
K.
Con decisione del 29 settembre 2004, l'UFM ha revocato l'ammissione
provvisoria, pronunciata il 2 maggio 2001. In tale ambito, ha conside-
rato adempiti i presupposti per l'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS.
L.
Il 2 novembre 2004, per il tramite del suo attuale mandatario, il
ricorrente ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la citata decisione dell'UFM. Ha
chiesto l'annullamento del provvedimento litigioso ed ha presentato
una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
pagamento delle spese processuali.
M.
Con decisione incidentale del 23 dicembre 2004, la CRA, in assenza
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di motivi particolari, ha invitato il ricorrente a versare, entro il
7 gennaio 2005, un anticipo di CHF 600.- (art. 63 cpv. 4 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA,
RS 172.021]), con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di
decorso infruttuoso del termine.
N.
Il 7 gennaio 2005, l'interessato ha tempestivamente effettuato il
versamento richiesto.
O.
Il 21 aprile 2009, il ricorrente è stato condannato ad una multa di
CHF 200.- per stato difettoso del veicolo (carico sporgente non era
contrassegnato ben visibilmente; cfr. gli art. 93 e 29 della Legge
federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale [LCStr,
RS 741.01] e l'art. 58 cpv. 2 dell'Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle
norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 [ONC,
RS 741.11]).
P.
Con decisione incidentale del 23 dicembre 2009, il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha invitato l'UFM ad inoltrare le proprie
osservazioni in merito al ricorso.
Q.
L'8 gennaio 2010, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha
proposto la reiezione del gravame.
R.
Il 27 gennaio 2010, il ricorrente ha presentato l'atto di replica.
Diritto:
1.
1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché dell'UFM in materia degli
stranieri concernenti l'ammissione provvisoria (art. 31 e art. 33 lett. d
della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32] e art. 83 lett. c n. 3 della legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]), nella misura in cui una delle
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eccezioni di inammissibilità previste all'art. 32 LTAF non sia
applicabile.
1.2 Dal 1° gennaio 2007 il TAF giudica, in quanto sia competente, i
ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di
ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il
giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2
LTAF).
1.3 La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni
generali sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]).
2.
V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA.
3.
Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso
l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento
inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza
(art. 49 PA).
4.
Giusta l'art. 126a cpv. 4 LStr relativo alle disposizioni transitorie
inerenti la modifica del 16 dicembre 2005 della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), le persone ammesse a titolo
provvisorio, prima della citata modifica della LAsi e dell'entrata in
vigore della LStr al 1° gennaio 2008, sono sottomesse al nuovo diritto.
Ne consegue che alla presente causa è applicabile la LStr e non la
LDDS.
5.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che, giusta la prassi
dell'art. 14a cpv. 6 LDDS, il ricorrente ha messo in pericolo la
sicurezza e l'ordine pubblico o li avrebbe compromessi in maniera
grave da non potersi prevalere della protezione prevista
dall'art. 14a cpv. 4 LDDS. Le molteplici condanne o il fatto che l'UFM
abbia segnalato al ricorrente che in caso di recidiva gli sarebbe stata
revocata l'ammissione provvisoria, non avrebbero avuto nessuna
incidenza sul comportamento di quest'ultimo. Circolando ripetutamente
senza essere in possesso di una regolare licenza di condurre e ad una
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velocità elevata (96 km/h, quando il limite massimo era di 50 km/h),
egli avrebbe messo in serio pericolo l'incolumità e la sicurezza altrui.
Inoltre, tramite le condanne per furto d'uso e falsità in certificati,
l'insorgente avrebbe compromesso l'ordine pubblico. L'autorità
inferiore ha, inoltre, sottolineato che la gravità del suo comportamento
sarebbe stata riconosciuta e sanzionata più volte. Alla luce delle
molteplici condanne, delle pene detentive e di un avvertimento da
parte dell'autorità inferiore, non si potrebbe considerare che
l'interessato si sia reso conto della gravità del suo comportamento e
delle conseguenze che questo avrebbe potuto generare. L'UFM ha
ritenuto che il solo fatto che l'interessato si sia attivato per ottenere
una regolare licenza di condurre non attenuerebbe la responsabilità
del suo comportamento. In siffatte condizioni, l'autorità inferiore ha
concluso che la questione dell'esigibilità dell'allontanamento non
dovrebbe più essere considerata e non esisterebbe a priori, né
sarebbe stato menzionato nell'ambito del diritto di essere sentito,
alcun elemento che metterebbe in causa l'ammissibilità e la possibilità
dell'allontanamento. Infine, l'UFM ha constatato che l'ammissione
provvisoria in casi di rigore personale grave (cfr. l'oramai abrogato
art. 44 cpv. 3 LAsi e l'art. 33 cpv. 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311])
sarebbe applicabile, se il comportamento precedente generale e gli
atteggiamenti del richiedente l'asilo e dei suoi familiari consentirebbero
di concludere che essi desidererebbero e sarebbero in grado di
integrarsi nel sistema giuridico vigente in Svizzera. Nel caso specifico,
l'UFM ha concluso che, alla luce del comportamento dell'interessato,
non potrebbe entrare in considerazione il mantenimento
dell'ammissione provvisoria per rigore personale grave. Infine, la
situazione della sua famiglia non dovrebbe essere presa in
considerazione, ritenuto che il provvedimento concernerebbe
esclusivamente l'insorgente, lasciando alla propria famiglia la libertà di
seguirlo in Patria in caso di bisogno.
6.
Nel gravame, il ricorrente ha osservato di avere, nell'arco di oltre
cinque anni di permanenza in Svizzera, superato per una sola volta la
velocità massima consentita, ricevuto una condanna per furto d'uso di
un'autovettura di cui avrebbe avuto la piena disponibilità (circostanza
che sarebbe stata negata dal proprietario del mezzo in questione per
evitare maggiori problemi con l'autorità inquirente) e di avere condotto
più volte autovetture, senza essere in possesso di una licenza di
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condurre valida in Svizzera (in Patria avrebbe conseguito il permesso
di condurre, il quale, nel (...), non sarebbe però stato ritenuto valido e,
di conseguenza, ritirato dalla Polizia Cantonale). All'infuori di quanto
precede, il ricorrente non avrebbe mai commesso altre infrazioni, né
provocato incidenti e non avrebbe mai messo in pericolo la sicurezza e
l'ordine pubblico o quanto meno compromessi in modo grave. Per di
più, sarebbe colpevole di infrazioni d'ordine amministrativo e mai di
reati contro la sicurezza e l'incolumità. Peraltro, da tempo lavorerebbe
onestamente e con il suo salario manterrebbe la propria famiglia.
Ritenuto quanto precede, l'interessato ha concluso che con il
provvedimento impugnato, l'UFM avrebbe violato i principi di legalità,
della buona fede, dell'equità, dell'adeguatezza, della sicurezza del
diritto, della parità di trattamento e della proporzionalità.
7.
7.1 Nella sua risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato che il ricorrente non
avrebbe apportato nessun elemento o mezzo di prova nuovo che
potrebbe modificare il provvedimento litigioso. L'autorità inferiore ha
ritenuto opportuno precisare che nella decisione in questione sarebbe
stata, diligentemente, ponderata la situazione dell'interessato.
D'altronde, il decreto d'accusa del 21 aprile 2009 confermerebbe che
con il suo comportamento il ricorrente non sarebbe, tuttora, in grado di
conformarsi all'ordinamento giuridico Svizzero. L'interesse generale
alla partenza dalla Svizzera dell'insorgente sarebbe, dunque,
preponderante rispetto a quello dell'interessato a rimanere in Svizzera.
Per di più, secondo una recente analisi della situazione vigente in
Cossovo da parte dello stesso Ufficio, l'esecuzione dell'allontanamento
di persone albanofone di etnia rom provenienti da E._______,
sarebbe, a determinate condizioni, esigibile. Infine, la situazione della
moglie e dei figli dell'autore del gravame verrebbe esaminata in un
secondo tempo, nell'ambito delle abituali verifiche che vengono
effettuate periodicamente dall'autorità inferiore.
7.2 Nella replica, l'insorgente ha ritenuto opportuno esporre la propria
situazione familiare, sottolineando che sia lui che la moglie sarebbero
impiegati e provvederebbero ai loro bisogni e a quelli dei loro figli.
Inoltre, le figlie F._______ e G._______ frequenterebbero la scuola
media di H._______ 2 (classe 4A, rispettivamente 2A), mentre la figlia
I._______ ed il figlio J._______ frequenterebbero la classe di scuola
speciale presso la sede di H._______ COP e la quinta elementare
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presso l'Istituto comunale K._______ (allegati C a F). Le figlie
F._______ e I._______ avrebbero inoltrato una domanda di
naturalizzazione e, in data (...) rispettivamente (...), le sarebbe stata
concessa l'attinenza comunale da parte del Comune di H._______ e, il
(...), rilasciata a I._______ anche l'autorizzazione da parte dell'UFM.
Tutta la famiglia si sarebbe integrata perfettamente nel tessuto sociale
del Cantone C._______ (v. certificati di buona condotta, allegato I). Il
ricorrente ha, inoltre, sottolineato di non avere più avuto dal 2004
alcun problema con la giustizia, eccetto il decreto d'accusa dell'aprile
2009 per lo stato difettoso del veicolo da lui condotto per motivi di
lavoro. Per di più, mal comprenderebbe la natura dell'interesse
generale ad una sua partenza, avendo lavorato onestamente per otto
anni, avendo pagato sempre le imposte e provveduto al sostentamento
della propria famiglia. L'UFM non avrebbe, inoltre, precisato le
condizioni secondo cui sarebbe esigibile un ritorno in Cossovo. Infine,
revocando l'ammissione provvisoria dell'insorgente, l'autorità inferiore
metterebbe a dura prova l'unione della famiglia. Di conseguenza, la
decisione di revoca dell'ammissione provvisoria violerebbe il principio
di proporzionalità fra comportamento sanzionabile e pena
conseguente. Tenuto conto del grado d'integrazione e della prognosi
futura sia sul piano della socializzazione, sia sul piano lavorativo,
nonché familiare, il rinvio dalla Svizzera del ricorrente costituirebbe
una misura eccessivamente incisiva e lesiva del principio di
proporzionalità.
8.
8.1 Giusta l'art. 84 cpv. 2 LStr l'UFM può revocare un'ammissione
provvisoria ordinata perché l'esecuzione dell'allontanamento non era
ragionevolmente esigibile o possibile (art. 83 cpv. 2 e 4 LStr) e
ordinare l'esecuzione dell'allontanamento, se sussistono motivi di cui
all'art. 83 cpv. 7 LStr.
8.2 L'art. 83 cpv. 7 LStr, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, ha
rimpiazzato l'art. 14a cpv. 6 LDDS. Secondo il Messaggio del Consiglio
federale concernente la legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002
(FF 2002 3433-3434), il contenuto della nuova disposizione riprende in
parte quello della norma anteriore, di modo che non v'è motivo di
scostarsi dalla giurisprudenza sviluppata in merito all'art. 14a
cpv. 6 LDDS (cfr. in particolare Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA 2004
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n. 39]). L'art. 83 cpv. 7 LStr – che vale non soltanto in materia di rifiuto
ma anche di revoca dell'ammissione provvisoria (cfr. Decisioni del
Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/32 consid. 3.2
pag. 388) – permette di allontanare lo straniero nello Stato d'origine o
di provenienza, dove l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe
possibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LStr oppure ragionevolmente
esigibile ai sensi dell'art. 83 cvp. 4 LStr, nella misura in cui è colpito da
una pena privativa di libertà di lunga durata o di un provvedimento di
diritto penale. Segnatamente, l'art. 83 cpv. 7 lett. a LStr stabilisce che
l'ammissione provvisoria, secondo i capoversi 2 e 4, è esclusa se lo
straniero "è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena
detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una
misura penale ai sensi degli articoli 64 o 61 del Codice penale". Se, da
un lato, la nozione di "pena detentiva di lunga durata" non è stata
definita dal legislatore, dall'altro, secondo la dottrina è reputata una
pena preventiva di lunga durata quella superiore ad un anno (cfr.
MARC SPESCHA, in MARC SPESCHA/HANSPETER THÜR/ANDREAS ZÜND/PETER
BOLZLI, Kommentar Migrationsrecht, Zürich 2008, n. 6 ad art. 62 LStr,
come pure BOLZLI, op. cit., n. 22 ad art. 83 LStr. e n. 5 ad art. 84 LStr),
così come secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale
(Sentenza del Tribunale federale 2C_295/2009 del 25 settembre 2009,
consid. 4.2), il quale ha stabilito ad un anno la soglia a partire dalla
quale una pena privativa di libertà è considerata di lunga durata, in
considerazione del fatto che le pene pecuniarie – le quali rimpiazzano
le pene privative di libertà di corta durata – non possono essere
pronunciate per una durata superiore ad un anno, ovvero 360 giorni.
La lett. b dell'art. 83 cpv. 7 LStr prevede che l'ammissione provvisoria
è altresì esclusa se lo straniero "ha violato in modo rilevante o
ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in
Svizzera [...]". A tal proposito, s'intende violazione dell'ordine pubblico
(sulla nozione di ordine pubblico cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.5
pag. 389) quando lo straniero commette un crimine o un delitto o
quando viola in maniera grave o ripetuta delle norme legali o delle
decisioni prese in applicazione di queste norme. Nel messaggio
dell'8 marzo 2002 relativo alla LStr, il Consiglio federale definisce che
la sicurezza e l'ordine pubblici costituiscono il termine sovraordinato
per definire i beni da proteggere: l'ordine pubblico comprende l'insieme
della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed
etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione
ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l'inviolabilità
dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute,
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libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Ne
consegue che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici,
segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di
prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità, nonché in caso di
mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato. Ciò può
anche essere il caso in presenza di atti che di per sé non giustificano
una revoca, ma la cui ripetizione lascia presupporre che la persona
non è disposta ad osservare l'ordine vigente (FF 2002 3424; cfr. anche
DTAF 2007/32 consid. 3.5 pag. 389).
8.3 La giurisprudenza si rileva restrittiva nell'applicazione
dell'art. 14a cpv. 6 LDDS (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2 pag. 386).
Infatti, solo la messa in pericolo grave della sicurezza e dell'ordine
pubblici o gravi compromissioni di quest'ultimi giustificano la revoca di
un'ammissione provvisoria. Un tale comportamento è segnatamente
dedotto dalla condanna ad una pena privativa di libertà. Di principio,
non è sufficiente una condanna ad una pena privativa di libertà con il
beneficio della condizionale, ma la recidiva, la quotità particolarmente
elevata di una pena o la compromissione di beni da proteggere
particolarmente preziosi possono giustificare l'applicazione
dell'art. 14a cpv. 6 LDDS, nonostane il giudice penale abbia rinunciato
ad una pena detentiva da espiare (cfr. GICRA 2004 n. 39 consid. 5.3).
Quando applica la disposizione in oggetto, anche nell'ambito di una
revoca dell'ammissione provvisoria, l'autorità deve rispettare il
principio della proporzionalità e procedere alla ponderazione degli
interessi in presenza, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, in
particolare della gravità della pena pronunciata, del rischio per la
sicurezza e l'ordine pubblici (gravità della colpa, natura dei beni
giuridici compromessi o messi in pericolo, circostanze particolari in cui
gli atti reprensibili sono stati commessi, pronostico, rispettivamente
rischio di recidiva) e degli antecedenti della persona (cfr. GICRA 2006
n. 30 consid. 6.3.1 e giurisprudenza citata; 2006 n. 23 consid. 6 e 7;
2004 n. 39 consid. 5.3). L'autorità dovrà quindi ponderare, da un lato,
l'interesse privato dello straniero a continuare a beneficiare della
ammissione provvisoria e, dall'altro, l'interesse pubblico della Svizzera
a che lo statuto concesso sia revocato (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2
e riferimenti citati).
Pagina 10
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9.
9.1 Nella fattispecie, va pertano esaminato, se – in considerazione del
comportamento delittuoso dell'insorgente – sono adempite le
condizioni d'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr, che ha rimpiazzato
l'art. 14a cpv. 6 LDDS su cui si fonda la decisione impugnata e, di
conseguenza, se può essere escluso l'esame dell'esigibilità e della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, giusta i capoversi 2 e 4
della medesima norma.
9.2 Il TAF constata che il comportamento dell'insorgente – per i reati
di cui è stato ritenuto responsabile e, di conseguenza, condannato ad
una pene detentiva di complessivamente 92 giorni – non costituisce
una violazione talmente grave e ripetuta della sicurezza e dell'ordine
pubblici, per l'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 lett. b LStr. Infatti, anche
se il ricorrente ha indubbiamente presentato un comportamento
scorretto, irriflessivo, sconsiderato ed imprudente in occasione delle
varie condanne, le stesse sono avvenute in un lasso di tempo limitato,
tra l'agosto 2002 e l'aprile 2004 e risalgono ad almeno sei anni fa, fatta
eccezione dell'ultima subita nel 2009, da reputare come un caso
isolato con un limitato rischio di recidiva. Inoltre, l'insorgente si trova in
questo Paese da undici anni, esercita un'attività professionale presso
una ditta di trasporti (contratto di lavoro agli atti) e vive con la sua
famiglia in un appartamento di 4,5 locali, il cui canone di locazione
viene interamente pagato dal ricorrente e da sua moglie. Pertanto, egli
ha dimostrato negli ultimi anni di essere in grado di adattarsi
all'ordinamento sociale e giuridico svizzero. Per di più, in caso di
allontanamento del ricorrente, alla sua famiglia verrebbe a mancare
un'importante entrata finanziaria che non potrebbe essere colmata
esclusivamente dal salario della moglie del ricorrente, la quale, anche
se impiegata come donna di servizio presso un albergo di H._______,
non sarebbe in grado di sostentere da sola tutte le spese della
famiglia. Visto quanto sopra considerato, l'interesse dello straniero a
restare in Svizzera pesa in maniera elevata nella ponderazione degli
interessi in presenza. Pertanto la pronuncia della revoca
dell'ammissione provvisoria, ritenuta la natura delle infrazioni
commesse e l'interesse dell'insorgente a rimanere nel nostro Paese,
non risulta essere proporzionale. Tuttavia, nonostante in base allo
stato attuale degli atti di causa non sia stata raggiunta nella
ponderazione degli interessi della fattispecie, la soglia per cui un
allonatanamento del ricorrente possa essere ritenuta giustificata e
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proporzionale, a codesto Tribunale preme evidenziare, a titolo di
monito per il ricorrente, che i reati commessi da quest'ultimo sono
comunque di una certa gravità. Inoltre, l'ammissione provvisoria può
essere revocata in qualsiasi momento e, in caso di ulteriori future
condanne, gli interessi del ricorrente ad una permanenza in Svizzera,
segnatamente dal profilo dell'unità della famiglia, potrebbero avere un
peso proporzionalmente minore nell'ambito della ponderazione
prevista a norma di legge, rispetto a quello attuale.
9.3 In considerazione di quanto precede, non può essere esclusa la
presa in considerazione dell'esigibilità e della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento giusta l'art. 83 cpv. 2 e 4 LStr.
10.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la decisione impugnata del
29 settembre 2004 annullata. L'ammissione provvisoria, pronunciata in
data 2 maggio 2001, viene quindi mantenuta.
11.
11.1 Visto l'esito del gravame, non sono riscosse delle spese
processuali (art. 63 PA). La domanda d’assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è,
pertanto, divenuta priva d'oggetto. Ritenuto che il ricorrente ha già
versato il 7 gennaio 2005 un anticipo di CHF 600.- a copertura delle
presumibili spese processuali, tale ammontare gli sarà rimborsato
dalla cassa del Tribunale.
11.2 Peraltro, ritenuto che il ricorrente è difeso da un mandatario, si
giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili
(art. 64 PA e art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di
una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 600.-, conto tenuto del
lavoro effettivo ed utile, peraltro limitato, svolto dal rappresentante del
ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impuganta è annullata.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di CHF 600.- a
copertura delle presumibili spese processuali, versato dal ricorrente il
7 gennaio 2005, verrà rimborsato dalla cassa del Tribunale.
3.
L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 600.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato:
formulario per il pagamento)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere
interno; in copia)
- L._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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