Corte IV
D-3303/2010/gam
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 7 m a g g i o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione di Maurice Brodard, giudice;
cancelliere Carlo Monti;
A._______, alias
B._______,
Georgia,
c/o (…)
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata in merito) ed allontanamento; decisio-
ne del UFM del 4 maggio 2010 / N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3303/2010
Visti:
la domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data
(...);
i verbali d'audizione del 15 e del 28 aprile 2010;
la decisione del 4 maggio 2010 dell'Ufficio federale della migrazione
(UFM, autorità inferiore), notificata al richiedente il medesimo giorno
(cfr. risultanze processuali);
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 7 maggio 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato, data d'entrata 10 maggio 2010);
la fotocopia del passaporto del ricorrente;
gli atti dell'UFM trasmessi per fax al Tribunale amministrativo federale
(TAF) in data 10 maggio 2010;
gli ulteriori fatti che, se del caso, verranno ripresi nei considerandi che
seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in-
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
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della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impu-
gnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'a-
silo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla conces-
sione dell'asilo è inammissibile;
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie dette condizioni d'ammissibilità;
che con il gravame, il ricorrente può far valere la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e
l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi);
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino georgiano e di aver vissuto a
C._______, nei pressi di D._______, dalla nascita fino all'agosto 2008;
che tra il 2007 ed il 2008 alcuni ossetini avrebbero sparato a più
riprese contro la casa in cui il ricorrente avrebbe vissuto con i genitori
a causa di un alterco tra suo padre e detti ossetini, ed in un'occasione
i figli di questi ultimi avrebbero aggredito sia fisicamente che
verbalmente l'insorgente (cfr. verbale d'audizione del 28 aprile 2010,
pag. 7); che l'8 agosto 2008 il ricorrente avrebbe lasciato il proprio
domicilio a C._______ per lo scoppio della guerra, tentando poi di
ritornarvi il 12 o il 13 agosto 2008 ma senza ottenere il diritto di
entrarvi dai russi stanziati in tale luogo, poiché sprovvisto di documenti
di identità (cfr. ibidem, pag. 5); che, a causa della guerra, l'abitazione
del ricorrente sarebbe stata bruciata ed egli sarebbe stato costretto a
vivere per 6 mesi in una tenda nella cittadina di E._______, recandosi
successivamente a F._______, ove avrebbe trovato un impiego al
porto marittimo; che, essendo stato licenziato nel febbraio 2010, egli
avrebbe deciso di espatriare nel (...) poiché non sarebbe stato in grado
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di trovare un altro lavoro (cfr. verbale d'audizione del 15 aprile 2010,
pagg. 2 e verbale d'audizione del 28 aprile 2010, pag. 10); che egli si
sarebbe recato in autobus fino in Turchia, ottenendo poi il visto per la
Serbia e giungendovi in aeroplano il 12 marzo con una compagnia
aerea a lui sconosciuta, da cui poi egli avrebbe proseguito a piedi
attraversando il confine con l'Ungheria, ove egli avrebbe poi seppellito
il proprio passaporto; che egli si sarebbe recato successivamente a
Vienna, da cui sarebbe poi ripartito per l'Italia, giungendo in Svizzera
in data (...) (cfr. verbale d'audizione del 15 aprile 2010, pagg. 8 e 9);
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi-
tà, oltre alla fotocopia del suo vecchio passaporto, inviata per fax all'U-
FM il 4 maggio 2010;
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del-
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie nonché le allegazioni del ri-
corrente come inverosimili ed irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'al-
lontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata con-
segna di documenti d'identità, ribadito di essere stato in possesso del
proprio passaporto, ma di averlo sotterrato appena giunto in Ungheria,
ed ha dichiarato di aver consegnato la copia inviata per fax del vecchio
passaporto in data 4 maggio 2010, che l'UFM non avrebbe tuttavia
preso in considerazione; che egli sostiene che il documento originale
sarebbe stato spedito e che egli dovrebbe dunque riceverlo a giorni,
considerando dunque come scusabili i motivi della mancata presenta-
zione di documenti nelle 48 ore imposte dalla legge;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'auto-
rità inferiore per una nuova decisione nel merito; che, nella misura in
cui non gli venisse concesso l'asilo, ha chiesto di essere ammesso
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provvisoriamente ed ha congiuntamente presentato una domanda di
dispensa dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al-
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esisten-
za di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi-
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti-
colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti
validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi,
come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di na-
scita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre un mese dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che egli ha avantutto dichiarato di avere seppellito il proprio passapor-
to in Ungheria, senza tuttavia spiegarne il motivo, e di aver perso la
propria carta d'identità durante la guerra (cfr. verbale d'audizione del
15 aprile 2010, pagg. 4 e 5); che egli ha dapprima dichiarato di non
poter contattare i suoi famigliari in patria per ottenere i propri docu-
menti non avendo il recapito telefonico di nessuno di questi, e contrad-
dicendosi subito dopo con l'affermazione "io ho qualche contatto tele-
fonico con i miei parenti ma queste persone non riescono ad andare a
casa mia perché casa mia si trova nella zona del conflitto" ed ha sotto-
lineato di avere contatti telefonici con i propri genitori (cfr. verbale d'au-
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dizione del 28 aprile 2010, pagg. 2 e 3); che nel ricorso egli afferma di
aver contattato famigliari ed amici per farsi aiutare e che un amico sa-
rebbe riuscito a recuperare e spedire il vecchio passaporto e che egli
sarebbe dunque ora in attesa di riceverlo (cfr. ricorso, pag. 2);
che, a tal proposito, giusta la Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (GICRA) 1999
n. 16, consid. 5, se un richiedente d'asilo non aveva ragioni valide per
giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in
procedura di prima istanza, non vi è motivo di annullare la decisione di
non entrata nel merito, quand'anche avesse da presentare un siffatto
documento in sede di ricorso;
che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, il ricorrente ha dichiara-
to di essere espatriato in autobus fino in Turchia, ottenendo il visto per
la Serbia ove sarebbe giunto in aeroplano il 12 marzo con una compa-
gnia aerea a lui sconosciuta, e di cui non è stato in grado né di specifi-
care l'abbigliamento dell'equipaggio, dichiarando che "le hostess ave-
vano una camicia blu", né descriverne il logo (cfr. verbale d'audizione
del 15 aprile 2009, pag. 8); che egli avrebbe varcato la frontiera con
l'Ungheria, seppellendo il proprio passaporto nel primo villaggio incon-
trato e recandosi a Budapest in autobus; che egli si sarebbe recato
successivamente a Vienna, da cui sarebbe poi ripartito per Roma e,
dopo una settimana, per Milano, giungendo in Svizzera in data (...) (cfr.
ibidem, pagg. 8 e 9); che il ricorrente non è stato in grado di specifi-
care null'altro o fornire dettagli personali che possano dare credibilità
al proprio racconto, apparendo quindi vago ed impreciso, ed inoltre
egli non ha portato elementi che spieghino come abbia eluso i controlli
dopo aver seppellito il proprio passaporto in Ungheria;
che, a prescindere dalle allegazioni palesemente inverosimili di cui so-
pra, vale pure osservare che varcare il confine Schengen senza subire
alcun controllo, come il ricorrente ha dichiarato di aver fatto, risulta, ad
oggi, pressoché impossibile;
che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazio-
ne circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità
del suo viaggio;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
non avendo egli potuto, con grande probabilità, viaggiare nelle circo-
stanze testé descritte, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle
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suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti
d'identità, v'è ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli
i suoi documenti d'identità per bisogni di causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha
introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una de-
cisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla
base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo
non adempia manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risul-
tare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza
dei motivi d'asilo addotti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra
l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi,
dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di
un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di
un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi
(DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri-
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Georgia poiché fino al 2008 avrebbe avuto problemi con alcuni
ossetini e poiché la sua casa sarebbe stata incendiata durante la guer-
ra, costringendolo a vivere in una tenda a E._______ per 6 mesi fino a
quando egli non avrebbe trovato lavoro a F._______, da cui sarebbe
tuttavia stato licenziato verso la metà del febbraio 2010 (cfr. verbale
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d'audizione del 28 aprile 2010, pag. 9); che egli ha dichiarato in un pri-
mo tempo di essere stato presente in due occasioni in cui degli osseti-
ni avrebbero sparato contro la sua abitazione e di esser stato testimo-
ne di sei minacce verbali nei confronti del proprio padre da parte di
detti ossetini (cfr. verbale d'audizione del 15 aprile 2010, pag. 7), ma,
successivamente, egli si è contraddetto allegando di aver assistito uni-
camente a tre sparatorie, senza dunque accennare alle ben sei minac-
ce a cui avrebbe assistito secondo le sue dichiarazioni durante la pri-
ma audizione, bensì, quando sollecitato a chiarire in che modo il padre
sarebbe stato minacciato, egli si è limitato a dichiarare di non sapere
se il padre abbia subito delle minacce telefoniche, (cfr. verbale d'audi-
zione del 28 aprile 2010, pag. 9); che il ricorrente non è neppure stato
in grado di spiegare il motivo del conflitto tra il padre e gli ossetini, al-
legando unicamente che essi avrebbero avuto "un problema di soldi,
non so dire altro" (cfr. verbale d'audizione del 15 aprile 2010, pag. 7);
che egli ha dichiarato di essersi rivolto alla polizia per ben tre volte per
denunciare le sparatorie, ma che essa non sarebbe potuta intervenire
poiché "gli ossetini tornavano nel loro territorio" (cfr. verbale d'audizio-
ne del 28 aprile 2010, pagg. 8 e 9); che tuttavia egli non ha neppure
presentato alcun mezzo di prova atto a dimostrare che egli si sarebbe
rivolto alla polizia; che, infine, egli ha in un primo tempo dichiarato di
essere stato picchiato da un certo G._______, figlio di uno degli osse-
tini che minacciavano il padre (cfr. verbale d'audizione del 15 apri-
le 2010, pag. 7) ed in seguito che questo G._______ avrebbe fatto "un
business con mio padre" e che sarebbe invece stato costui a minaccia-
re il padre dell'insorgente (cfr. verbale d'audizione del 28 aprile 2010,
pag. 8); che, dunque, il ricorrente non è stato in grado di rendere il pro-
prio racconto verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi;
che, per ciò che concerne la casa incendiata, si osserva che tale even-
to è legato alla violenza diffusa nel paese all'epoca della guerra, termi-
nata tuttavia nel settembre 2008; che basti inoltre rilevare che la man-
canza di lavoro non è pertinente in materia d'asilo, in quanto non rien-
tra nella fattispecie di cui agli art. 3 LAsi;
che basti rilevare che gli atti denunciati, segnatamente le percosse da
parte di terzi, non costituiscono manifestamente un'azione suscettibile
di giustificare una protezione internazionale ai sensi del diritto d'asilo,
tanto più che non vi è ragione di ritenere che l'insorgente non possa
ottenere dalle autorità in Georgia, se opportunamente sollecitate,
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un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di
terzi nei suoi confronti;
che, di conseguenza, i motivi d'asilo sono stati esaminati e rettamente
ritenuti come inverosimili ed irrilevanti dall'autorità inferiore, giusta
l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che in casu, a mente di questo Tribunale, da
un esame prima facie, sommario, le allegazioni prodotte circa gli im-
portuni legati ai problemi del padre con gli ossetini non risultano esse-
re stati di un'intensità tale ai sensi dell'asilo né si evincono elementi da
cui dedurre che al ricorrente gli sarebbe stata preclusa un'appropriata
protezione contro le persecuzioni di terzi (cfr. GICRA 2006 n. 18);
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte-
riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione com-
plementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista del-
l'ammissibilità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
E-423/2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla pubblicazio-
ne);
che, quo alla liceità, dalle carte processuali non emergono elementi da
cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in
Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83
cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato
di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
è ammissibile;
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che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en-
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2
lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto
il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi-
bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che quo alla situazione in Georgia, il TAF ritiene in particolare che,
dopo l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite l'Unione Euro-
pea (UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attual-
mente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata
che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio na-
zionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, ha
un'esperienza pluriennale come agricoltore (cfr. verbale d'audizione
del 15 aprile 2010, pag. 2) ed ha inoltre lavorato per alcuni mesi come
scaricatore portuale (cfr. ibidem, pag. 6); che i genitori, due zii paterni
e la sorella vivono ancora in Georgia, ove dunque si può partire dal
presupposto che egli possieda una rete sociale; che l'insorgente non
ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute
che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla pro-
blematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli
atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per
motivi medici;
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi
e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'e-
secuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori-
tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-
che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 litt. d
LTF);
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che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
H._______(Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di H._______ (via fax,
per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza al ricor-
rente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale am-
ministrativo federale)
- I._______(via fax)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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