Corte IV
D-3310/2006/gam
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 g i u g n o 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
François Badoud e Gérald Bovier,
cancelliere Carlo Monti.
A._______,
B._______, Iran,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo;
decisione dell'UFM del 9 luglio 2004 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3310/2006
Fatti:
A.
L'interessata, di etnia curda, nata il 5 settembre 1973 e con ultima re-
sidenza a C._______, Iran, ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera insieme alla figlia B._______ in data 23 gennaio 2004.
Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato, in sostanza e
per quanto è qui di rilievo, di essere stata membro del Partito Comuni-
sta dei Lavoratori iraniani (PCLI, Hezbe Comoniste Kargari) dalla pri -
mavera del 2001, per il quale avrebbe svolto attività di propaganda e
distribuito alcuni opuscoli. Nel settembre del 2003 la richiedente si sa-
rebbe trovata a D._______, in vacanza dalla sorella con la propria fi-
glia, quando il padre le avrebbe telefonato per avvertirla che l'Attelaat
(polizia segreta iraniana) l'avrebbe cercata. Detta polizia segreta si sa -
rebbe inoltre recata dai suoceri, dal padre ed al negozio della richie-
dente, sempre inquisendo su di lei. Impaurita, l'interessata avrebbe de-
ciso, anche su consiglio dei familiari, di non tornare a C._______, ben-
sì di espatriare per raggiungere il marito, già richiedente l'asilo in Sviz-
zera. Questi, in effetti, come risulta dal fascicolo richiamato, è giunto in
Svizzera il 1° febbraio 2000 ed ha depositato la propria domanda d'asi-
lo il medesimo giorno. Il 9 marzo 2001 l'allora Ufficio federale dei rifu-
giati (UFR, oggi Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la
domanda d'asilo del signor F._______ e pronunciato il suo allon-
tanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome
lecita, esigibile e possibile. Contro detta decisione in data 11 apri-
le 2001 egli è insorto dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo (CRA). Con decisione 25 aprile 2007 l'UFM ha parzial -
mente annullato la decisione impugnata, ha riconosciuto la qualità di
rifugiato all'insorgente e l'ha ammesso provvisoriamente in Svizzera. Il
15 maggio 2007, il ricorrente ha ritirato il gravame sui punti di questio -
ne dell'asilo e dell'allontanamento. Il ricorso dell'11 aprile 2001 è quin-
di stato stralciato dai ruoli con decisione del Tribunale amministrativo
federale (TAF) del 28 giugno 2007.
B.
Con decisione del 9 luglio 2004 l'UFR ha respinto la domanda d'asilo
della ricorrente e della figlia e pronunciato il loro allontanamento dalla
Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecito esigibile e
possibile.
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C.
Con ricorso del 16 agosto 2004 l'interessata è insorta contro detta de-
cisione dinanzi alla CRA chiedendo, in via principale, l'annullamento
della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidia-
ria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'e-
senzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali. A comprova delle sue allegazioni, ella ha prodotto
due copie di articoli di giornale ed una dichiarazione inviata per fax del
PCLI con sede in Inghilterra che starebbe a confermare la qualità di
membro della ricorrente.
D.
Con decisione incidentale del 1° ottobre 2004 la CRA ha autorizzato
giusta l'art. 42 LAsi la ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al ter -
mine della procedura. Considerato la sussistenza di motivi particolari
ha rinunciato a richiedere il versamento di un anticipo. Ha quindi invita -
to l'insorgente a presentare i propri mezzi di prova in originale e com-
pleti di traduzione in una lingua nazionale svizzera entro il 18 otto-
bre 2004.
E.
In data 18 ottobre 2004 la ricorrente ha chiesto alla CRA di fissare un
nuovo termine per la consegna delle traduzioni richieste. Il 15 novem-
bre 2004 l'insorgente ha inoltrato le traduzioni degli articoli di giornale.
F.
Il 2 febbraio 2005 l'UFM ha chiesto all'allora Sezione dei permessi e
dell'immigrazione (attualmente Sezione della popolazione) del Canton
Ticino di valutare se fossero adempiute le condizioni necessarie alla
concessione dell'ammissione provvisoria in ragione dell'esistenza di
una situazione di rigore personale grave a favore delle ricorrenti e del
signor E._______ conformemente all'abrogato art. 44 cpv. 3 LAsi.
G.
Il 23 maggio 2005 l'allora Sezione dei permessi e dell'immigrazione
del Canton Ticino ha dato il proprio preavviso negativo alla concessio-
ne dell'ammissione provvisoria conformemente all'abrogato
art. 44 cpv. 3 LAsi, tenuto conto dello stato di totale dipendenza dal-
l'assistenza pubblica e del fatto che la signora F._______ e la figlia
fossero giunte in Svizzera solo all'inizio del 2004.
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H.
Il 27 luglio 2005 la CRA ha, con decisione incidentale, comunicato alla
ricorrente le determinazioni dell'UFM in merito all'esame del caso di ri -
gore personale secondo l'allora art. 44 cpv. 3 LAsi, e concesso un ter-
mine di trenta giorni per introdurre l'atto di replica. La ricorrente non ha
fatto pervenire alcuna replica.
I.
Al momento dello scioglimento della CRA, il 31 dicembre 2006, l'incar-
to è stato trasmesso al TAF.
J.
Con decisione incidentale del 28 marzo 2007 il TAF ha invitato l'UFM
ad esprimersi entro il 16 aprile 2007 sullo scritto e sui documenti invia-
ti dal marito della ricorrente il 13 marzo 2007.
K.
In data 25 aprile 2007 l'UFM ha riesaminato la propria decisione del
9 luglio 2004 e ha concesso l'ammissione provvisoria alla ricorrente in
virtù di motivi soggettivi insorti dopo la fuga, ossia le sue attività politi -
che, con la motivazione che, ai sensi dell'art. 54 LAsi, non è concesso
asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 soltanto
con la partenza dal paese d'origine o di provenienza oppure in ragione
del comportamento dopo la partenza.
L.
Con decisione incidentale datata 1° maggio 2007 codesto Tribunale ha
concesso alla ricorrente un termine fino al 16 maggio 2007, scaduto
infruttuoso, per esprimersi sul mantenimento della propria domanda
d'asilo.
M.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
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(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un in -
teresse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA). E' pertanto legittimata ad aggra -
varsi contro di essa;
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA e 108 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e pure gli
altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Dal 1° gennaio 2007, il TAF guidica, in quanto sia competente, i ricorsi
pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al momento dell'entrata in
vigore della LTAF. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
3.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il
Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TAF
D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5). I principi della
massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono
tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente
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a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se
dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122
V 157, consid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c; ALFRED KÖLZ/SABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des
Bundes, 2ª ed., Zurigo 1998, marginale 674 segg.).
4.
4.1 La decisione impugnata è stata redatta in una lingua che non è
quella ufficiale del cantone di residenza (Ticino) della richiedente (cfr.
GICRA 2004 no 27). Ciò non ha tuttavia impedito alla ricorrente di
comprenderne la portata e di deferirla all'istanza superiore. Nell'ambito
della procedura ricorsuale ella ha infatti potuto difendersi in maniera
corretta. Concretamente è stata in grado di dedurre i fatti su cui la de-
cisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata. Vista quindi la
particolarità del caso, nonché il tempo trascorso, per una questione di
economia processuale, non si giustifica per eccezione un rinvio all'au-
torità inferiore per l'emanazione di una decisione nella lingua ufficiale
del luogo di residenza della richiedente.
4.2 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando del-
l'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del-
la decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedi-
mento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione im-
pugnata è stata resa in francese, il ricorso è stato presentato però in
italiano, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.
5.
Preliminarmente il TAF osserva che, essendo state le ricorrenti poste
al beneficio dell'ammissione provvisoria con il riesame parziale da par-
te dell'UFM della decisione impugnata del 9 luglio 2004, oggetto del li -
tigio in questa sede risultano pertanto essere esclusivamente la deci-
sione riguardante il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato
dell'insorgente, il conseguente rifiuto della sua domanda d'asilo, non-
ché la pronuncia dell'allontanamento. Per contro, la conclusione sul
punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento è divenuta sen-
za oggetto.
6.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi -
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiati le
persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a
seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, apparte -
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nenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politi -
che, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una proba-
bilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare
le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o con-
traddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determin-
ante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri -
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi-
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi-
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza de -
v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr.
GICRA 1995 n. 23).
7.
7.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto le allegazioni della
ricorrente non sufficientemente verosimili e plausibili, in particolare
esso rinvia ai verbali d'audizione per dimostrare come il racconto della
ricorrente non adempia i criteri di verosimiglianza di cui anche sopra.
Inoltre, l'autorità inferiore segnala che il PCLI opererebbe unicamente
all'estero, e non direttamente sul territorio iraniano. Nella decisione im-
pugnata l'UFM evidenzia anche che la ricorrente non sarebbe stata in
grado di rendere verosimile la propria adesione né le attività di propag-
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anda per il PCLI. L'UFM osserva che la ricorrente non avrebbe indica-
to precisamente la data in cui i servizi segreti iraniani l'avrebbero cer-
cata e fa inoltre notare che, se la ricorrente fosse effettivamente stata
denunciata per attività sovversive, detti servizi avrebbero perlomeno
dato atto ad una perquisizione e ad una ricerca ufficiale. Infine, l'UFM
considera la fortuita assenza della ricorrente al momento della venuta
degli Atteelaat come un'allegazione stereotipata che non gioverebbe
alla credibilità del suo racconto. L'autorità inferiore ha poi ritenuto che,
in caso di un rientro in patria, le richiedenti non rischierebbero di esse-
re esposte concretamente ad una pena o ad un trattamento contrario
all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101).
L'UFM ha poi respinto la richiesta di ricongiungimento famigliare del-
l'insorgente e della figlia con il signor E._______, non disponendo
questi dello statuto di rifugiato ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi. Pertan-
to, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e
possibile.
7.2 Nel gravame, l'insorgente ha ribadito la propria appartenenza al
PCLI, la propria attività di propaganda e i fatti descritti nelle audizioni.
Essa ha allegato una dichiarazione del PCLI inviatale via telefax dal-
l'Inghilterra, che confermerebbe la sua appartenenza a detto partito e
due copie di articoli di giornale in lingua farsi che attesterebbero le at-
tività del partito anche su suolo iraniano. Essa ha inoltre aggiunto che
se le proprie dichiarazioni sono apparse vaghe all'UFM, il motivo sa-
rebbe da imputare al fatto che ella sarebbe unicamente una parruc-
chiera poco attiva in seno al partito, e non un'intellettuale. Ella ritiene
inoltre di essersi limitata a rispondere alle domande poste dall'UFM,
non stando a lei approfondire gli aspetti della propria domanda d'asilo.
Ella conclude affermando che il rimpatrio la esporrebbe ad un tratta-
mento inumano e degradante, di conseguenza l'allontanamento non
sarebbe ammissibile né ragionevolmente esigibile.
8.
8.1 Questo Tribunale osserva in maniera generale che, come retta-
mente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le di-
chiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dalla ricorrente s'esau-
riscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non
corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in so-
stanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso.
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Va osservato avantutto che l'autorità inferiore ha ritenuto che il PCLI
non sarebbe attivo direttamente in Iran, bensì solamente all'estero. Se-
condo le informazioni a disposizione di questo Tribunale, detto partito
è effettivamente attivo essenzialmente all'estero, di conseguenza le in-
formazioni relative alle sue attività sul suolo iraniano sono limitate. Ma
esso è anche presente in Iran, ove svolge un'attività importante e di -
spone di cellule operaie capaci di animare dei movimenti sociali, come
ad esempio il ruolo giocato durante le dimostrazioni studentesche del
2002 (cfr. sentenza del TAF D-3410/2006 del 31 luglio 2009). Non è
dunque possibile ritenere inverosimile la dichiarazione della ricorrente,
secondo la quale ella avrebbe militato per il PCLI nel proprio paese
d'origine, unicamente sulla base dell'allegazione che esso non sareb-
be attivo in Iran.
Tuttavia dagli atti si evincono elementi che permettono di dubitare che
ella abbia dimostrato di avere un profilo particolarmente attivo in favo-
re del PCLI prima della fuga. In primo luogo, ella è rimasta molto vaga
sulle ragioni che l'avrebbero spinta ad impegnarsi a favore del PCLI,
soprattutto in virtù del fatto che ella ha dichiarato di essersi iscritta nel
2001, dunque almeno un anno dopo l'espatrio del marito, sola e con
una figlia a carico. Un impegno politico per un'organizzazione proibita
e considerata illegale avrebbe messo in pericolo non solo la ricorrente
stessa, ma anche le persone a lei più vicine. Sarebbe stato dunque ra-
gionevole attendersi una spiegazione più consistente sulle ragioni del-
l'insorgente a riguardo del proprio impegno politico, in particolare dal
momento in cui essa stessa, conscia dunque del rischio, afferma che
"per il fatto che ero membro del partito, ossia contro l'Islam, contro Dio
e contro il regime, mi avrebbero torturata fino a farmi morire o mi
avrebbero giustiziata" (cfr. verbale d'audizione del 20 febbraio 2004,
pag. 7). L'insorgente non è stata neppure in grado di indicare la sezio-
ne in cui sarebbe stata iscritta (cfr. verbale d'audizione del 27 genna-
io 2004, pag. 5), né il motivo che avrebbe causato l'interesse per le
sue attività da parte degli Atteelaat, limitandosi a dichiarare che "sic-
come avevo parlato con la gente del partito, non a tutti piaceva quello
che dicevo... evidentemente qualcuno ha fatto la spia" (cfr. ibidem). Pe-
raltro, per sua propria ammissione, essa non avrebbe rivestito alcun
ruolo di spicco o di responsabilità all'interno del partito, il suo compito
sarebbe consistito infatti nel distribuire opuscoli del partito (cfr. verbale
d'audizione del 20 febbraio 2004, pag. 6). A ciò si aggiunge anche che
la ricorrente non ha dimostrato che sia stata avviata alcuna procedura
giudiziaria nei suoi confronti, né sarebbe ella stata ricercata in patria
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dalle autorità. In questo contesto, l'attestazione di appartenenza al
PCLI inoltrata dalla ricorrente congiuntamente al ricorso e datata
19 luglio 2004 non risulta decisiva, tanto più che la CRA aveva solleci -
tato la ricorrente ad inoltrarla in originale e completa di traduzione in
una lingua nazionale svizzera entro il 18 ottobre 2004. Siccome la ri-
corrente non ha adempiuto a tale richiesta, detto documento non può
essere considerato.
9.
Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha retta-
mente considerato le dichiarazioni della ricorrente come non realizzan-
ti le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, ovvero che i
fatti addotti dalla ricorrente nella presente procedura d'asilo non siano
propri a motivare la qualità di rifugiata già al momento della fuga.
10.
Ciò posto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e
benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugna-
ta va confermata.
11.
La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Or -
dinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
[OAsi 1, RS 142.311]). Pertanto, anche sul punto di questione dell'al -
lontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata.
12.
Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il
diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento. L'autorità
di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
13.
Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi
necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di
successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice
dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal
pagamento delle spese processuali. In particolare, l'assistenza
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giudiziaria viene ammessa solo nei casi in cui le probabilità d'esito
favorevole del ricorso siano superiori a quelle di rigetto, o, perlomeno,
se non siano eccessivamente inferiori a quest'ultime. L'autorità
chiamata a pronunciarsi sulla richiesta deve, altresì, sulla base degli
atti a sua disposizione, procedere ad un apprezzamento anticipato e
sommario dei mezzi di prova per determinare l'esito probabile della
procedura (DTF 124 V 89, consid. 6a, pag. 89). Per la concessione
dell'assistenza giudiziaria, il criterio della probabilità di successo del
ricorso, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza federale, è
decisivo (BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berna, 2000,
pag. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la dispensa
dal pagamento delle spese processuali devono essere analizzate
secondo le circostanze concrete del caso, al momento della
presentazione della domanda e devono essere realizzate
cumulativamente.
13.1 Nella fattispecie le allegazioni ricorsuali della ricorrente al mo-
mento dell'inoltro del ricorso, in materia d'esecuzione d'allontanamen-
to, devono considerarsi presumibilmente provviste d'esito favorevole,
ritenuto che le probabilità di successo erano superiori a quelle di riget -
to. In casu l'esecuzione dell'allontanamento delle ricorrenti non risulta-
va, prima facie, senz'altro senza problemi. Pertanto, la domanda di as-
sistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali, va accolta. Di conseguenza, non si prelevano spe-
se processuali.
14.
Considerato inoltre che la ricorrente non è rappresentata in questa
sede e che non risulta, comunque, che abbia dovuto sopportare delle
spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedu-
ra di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA
ed art. 7 e segg. TS-TAF del regolamento sulle tasse e sulle spese ri -
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
15.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 11
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali, è accolta.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Non vengono assegnate ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- ricorrenti (Raccomandata)
- UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N […] (per corriere
interno; in copia)
- F._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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