B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3319/2011
S e n t e n z a d e l 2 2 o t t o b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gabriela Freihofer, Gérald Bovier,
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...)
Sri Lanka,
rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'11 maggio 2011 / N [...].
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Fatti:
A.
L'interessato, di etnia tamil, è nato a C._______ (Jaffna) ed è cresciuto a
D._______ (Jaffna), dove ha risieduto fino al 1996. In seguito ha vissuto
per sette anni a E._______, nel distretto di Mullaitivu, e nel 2003 è rien-
trato nel suo luogo di origine (D._______) restandoci fino al febbraio del
2007, quando è ripartito per E._______, dove sarebbe rimasto fino all'a-
prile del 2009 (cfr. verbale di audizione sulle generalità del
23 agosto 2010 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg.). Avrebbe poi trascor-
so circa un anno nel distretto di Vavuniya, fino al maggio del 2010. In se-
guito si è recato a Colombo, dove è rimasto per circa due mesi, per poi
espatriare il 9 agosto 2010 e giungere in Italia il 10 agosto 2010.
L'11 agosto 2010 è giunto in Svizzera e il giorno stesso vi ha depositato
domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pagg. 5-7 e verbale di audizione del
1° settembre 2010 [di seguito: verbale 2]).
Interrogato sui motivi di asilo, il richiedente ha riferito di avere preso parte
a degli addestramenti delle Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) men-
tre si trovava, tra il 1996 e il 2003, a E._______, nella regione di Vanni, al-
lora controllata dal gruppo militante. Nel 2003 sarebbe poi rientrato a Jaf-
fna, dove avrebbe assunto la funzione di segretario di una cooperativa di
pescatori, il cui presidente sarebbe stato arrestato dall'esercito srilankese
nel 2007 in quanto in precedenza avrebbe, assieme al richiedente, co-
municato ai membri della cooperativa l'invito delle LTTE a prendere parte
a un loro addestramento. Visto che anche il richiedente stesso sarebbe
stato ricercato, nel febbraio del 2007 sarebbe partito per la regione di
Vanni, dove sarebbe però stato fermato e interrogato dalle LTTE che lo
avrebbero creduto una spia dell'esercito srilankese (cfr. verbale 1, pag. 5
e verbale 2, pagg. 8 seg.). Nell'aprile del 2009 l'interessato sarebbe poi
stato arrestato dall'esercito srilankese in quanto sospettato di essere
membro delle LTTE e trattenuto al campo militare "Joseph" per oltre un
anno, subendo ripetuti maltrattamenti fino al giorno della sua fuga dal
campo nel maggio del 2010. A suo dire, in patria l'esercito potrebbe ucci-
derlo per essere scappato dal campo e per avere condotto, durante la
sua permanenza a D._______, varie persone nella regione di Vanni per
assolvere un addestramento dalle LTTE (cfr. verbale 2, pag. 11).
A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha prodotto i seguen-
ti documenti:
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la sua carta d'identità con relativa traduzione in lingua tedesca;
una copia del suo certificato di nascita con relativa traduzione in lingua
tedesca;
il suo certificato di matrimonio con relativa traduzione in lingua tede-
sca;
i certificati di nascita (risp. le copie) di familiari in lingua originale.
B.
Con decisione dell'11 maggio 2011, notificata all'interessato il
13 maggio 2011 (cfr. act. A 11/1), l'Ufficio federale della migrazione (di se-
guito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allonta-
namento medesimo.
C.
In data 10 giugno 2011 (cfr. data del plico raccomandato; data di entrata:
14 giugno 2011) il ricorrente è insorto contro la decisione dell'UFM con ri-
corso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribuna-
le) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento
della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, subordinatamente la
concessione dell'ammissione provvisoria, rispettivamente la restituzione
degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. L'interes-
sato ha altresì presentato in ordine domanda di assistenza giudiziaria nel
senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo
anticipo, con protesta di spese e ripetibili.
A sostegno del gravame, l'interessato ha prodotto i seguenti documenti:
una copia della traduzione in inglese di uno scritto della "Human
Rights Commission of Sri Lanka" datato del (...) 2007 e indirizzato al
comandante di brigata del campo militare di F._______ (Jaffna), in cui
si chiedono informazioni circa le sorti di G._______, il quale fu presi-
dente della cooperativa di pescatori di cui il richiedente fu segretario;
una copia della traduzione in inglese di uno scritto del (...) del 2007
della centrale dell'esercito srilankese a Colombo indirizzato alla "Hu-
man Rights Commission of Sri Lanka" e in risposta allo scritto del
(...) 2007, in cui si nega che G._______ possa essere stato catturato
dall'esercito;
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una copia di un documento in tamil datato del (...) 2011 con l'intesta-
zione della cooperativa di pescatori di D._______;
una copia di un documento in cingalese datato del (…) 2007.
D.
Con ordinanza del 16 giugno 2011, il Tribunale ha comunicato al ricorren-
te la possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla fine della procedura e
si è riservato di decidere sull'eventuale esenzione di un anticipo equiva-
lente alle presunte spese processuali in prosieguo di causa.
E.
Con scritto del 1° luglio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di
entrata: 4 luglio 2011) il ricorrente ha trasmesso la traduzione in lingua
italiana del documento della cooperativa di pescatori di D._______ datato
del (...) 2011, il quale attesterebbe l'attività di segretario svolta dal richie-
dente dal 2005 al 2007.
F.
Con scritto del 4 luglio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di
entrata: 5 luglio 2011) l'insorgente ha prodotto l'originale del summenzio-
nato documento dell'associazione dei pescatori.
G.
Con ordinanza del 19 agosto 2011 il Tribunale ha invitato l'UFM a presen-
tare risposta al ricorso entro il 9 settembre 2011. Contestualmente ha ri-
nunciato a prelevare un anticipo equivalente alle presunte spese proces-
suali.
H.
Con osservazioni dell'UFM del 12 settembre 2011, trasmesse per cono-
scenza all'insorgente, l'Ufficio ha ritenuto che l'atto ricorsuale non conte-
nesse fatti o mezzi di prova nuovi atti a giustificare una modifica della sua
posizione.
Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
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Pagina 5
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese di origine dell'insorgen-
te e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, pren-
dendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta do-
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Pagina 6
po il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; DTAF
2008/4 consid. 5.4).
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizio-
ni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto ac-
cordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-
so include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tene-
re conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi).
Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto,
in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 8a, GICRA 1997
n. 10 consid. 6 con la giurisprudenza e la dottrina citata). Sul piano
soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato,
segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua
appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo
espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni.
Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi
di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui
che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7,
GICRA 1994 n. 24, GICRA 1993 n. 11). Sul piano oggettivo, tale timore
dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in
un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri
pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che
indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un
futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6, GICRA 1993
n. 21, GICRA 1993 n. 11; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers,
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Pagina 7
Berna 2003, pagg. 447 segg.; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de
renvoi, Berna 1999, pagg. 69 segg.).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di ri-
fugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditto-
rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei sum-
menzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richieden-
te l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione lo-
gica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contra-
rio, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le di-
chiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, preci-
se, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (al-
trettanto o più verosimile) e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro
e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla vero-
simiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non e-
sclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da
consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il
pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di
civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA
2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).
5.
5.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessato povere di dettagli, quindi non
sufficientemente motivate e pertanto inverosimili. L'Ufficio osserva che il
richiedente non sarebbe per esempio stato in grado di spiegare come
esattamente l'esercito abbia proceduto al suo arresto. Inoltre, invitato a
descrivere il campo militare dove sarebbe stato trattenuto, egli non
avrebbe saputo riferire cosa esattamente vi si trovasse all'interno e come
fosse organizzato, nonostante ci avesse trascorso più di un anno. Infine
anche la descrizione della fuga sarebbe priva di dettagli. Infatti
l'interessato avrebbe dichiarato di avere tagliato il recinto del campo con
una tenaglia, di cui sarebbe venuto in possesso svolgendo dei lavori.
Tuttavia tale affermazione non sarebbe compatibile con quanto egli
avrebbe dichiarato in un primo tempo, ossia di essere stato trattenuto con
una mano e una gamba legate. Inoltre egli avrebbe dichiarato di avere
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programmato la sua fuga già da due mesi, mentre dal resto delle sue
affermazioni non si evincerebbe in alcun modo che ci fosse stato un piano
di programmazione della fuga, nonostante fosse noto che evadere da
questi campi fosse estremamente pericoloso in quanto le forze armate
avrebbero avuto l'obbligo di sparare su chiunque tentasse di scappare.
Considerate le lacune nel racconto del richiedente, l'UFM mette in dubbio
che i fatti si siano svolti come da questi esposto e le sue dichiarazioni non
soddisferebbero quindi le condizioni per il riconoscimento della
verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi.
Comunque l'UFM rileva che, anche qualora le dichiarazioni dell'interessa-
to fossero risultate avverate, i timori di essere esposto in futuro a misure
persecutorie da parte dello Stato sarebbero infondati. A questo riguardo
l'Ufficio osserva che il richiedente avrebbe asserito di essere stato arre-
stato nell'aprile del 2009 assieme ad altre cinquecento persone. Tuttavia
un tale arresto andrebbe inserito nell'ambito della situazione di guerra ci-
vile presente nel Paese che avrebbe raggiunto il suo culmine nei mesi di
aprile e maggio del 2009 con l'avanzamento dell'esercito srilankese nella
regione di Vanni, fino ad allora controllata dalle LTTE. In questo periodo
infatti, al fine di mantenere il controllo del territorio e per individuare i
combattenti delle LTTE, l'esercito avrebbe arrestato le persone di etnia
tamil, tra cui anche persone che non avrebbero mai assunto alcuna fun-
zione all'interno delle LTTE, conducendole in vari campi. A partire circa
dall'ottobre del 2009 sarebbe iniziata la fase di liberazione delle persone
dai campi e sarebbe quindi del tutto possibile che l'interessato sia stato
dapprima arrestato insieme ad altri tamil per poi essere liberato durante la
fase di apertura dei campi. Infatti non sussisterebbero elementi per ritene-
re che il richiedente possa essere stato sospettato di essere stato un
combattente delle LTTE. Nemmeno il fatto di avere preso parte a un ad-
destramento tra il 1996 e il 2003, qualora ciò fosse appurato, sarebbe suf-
ficiente per ammettere che le autorità srilankesi si interessino al richie-
dente ritenendolo un potenziale combattente del gruppo militante. L'auto-
rità inferiore ha quindi ritenuto che quanto allegato non soddisferebbe le
condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste
dall'art. 3 LAsi e pertanto non ha concesso l'asilo al richiedente.
5.2 Con ricorso l'insorgente contesta l'inverosimiglianza del suo racconto
ritenuta dall'autorità inferiore. Egli considera infatti che le sue dichiarazio-
ni, seppur alle volte sintetiche, non sarebbero in ogni caso tali da giustifi-
care un giudizio d'inverosimiglianza in quanto nell'insieme si tratterebbe
di asserzioni concrete e plausibili e semmai l'UFM avesse dubitato sull'ef-
fettiva esperienza vissuta dal richiedente, avrebbe potuto porre domande
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maggiormente dettagliate. Inoltre l'insorgente contesta l'incongruenza ri-
tenuta dall'UFM, secondo cui egli avrebbe dapprima affermato di essere
stato trattenuto nel campo legato a una mano e a una gamba per poi as-
serire di avere invece svolto dei lavori. Infatti egli avrebbe già spiegato in
sede di audizione di essere stato legato solamente durante i primi sei
mesi di permanenza al campo per poi essere assegnato ai lavori.
L'insorgente contesta anche l'asserzione dell'UFM secondo cui, a pre-
scindere dall'inverosimiglianza del racconto, i fatti addotti non sarebbero
atti ad ammettere la presenza un timore fondato ai sensi dell'art. 3 LAsi.
In particolare egli cita un passaggio della presa di posizione dell'Organiz-
zazione svizzera aiuto ai rifugiati (OSAR) dell'8 dicembre 2009 secondo
cui tra le persone esposte a un rischio di persecuzioni vi sarebbero coloro
che hanno agito per le LTTE, i sospettati di spionaggio e i simpatizzanti
delle Tigri. Essi e i loro congiunti correrebbero il rischio di essere perse-
guiti, arrestati o torturati, in particolare se si tratta di ex prigionieri di un
campo ("Welfare Center") o si un campo speciale ("Rehabilitation Camp")
del governo. Il richiedente ritiene di essere stato sospettato di avere fatto
parte delle LTTE e per ben sette anni avrebbe risieduto in una zona con-
trollata dal gruppo militante, svolgendo presso tale gruppo un addestra-
mento operando quale guardia di confine. Alla luce delle dichiarazioni for-
nite e dei mezzi di prova prodotti, i timori di esposizione a seri pregiudizi
ai sensi dell'art. 3 LAsi sarebbero quindi a giusto titolo fondati.
5.3 Nella risposta al ricorso del 12 settembre 2011, l'UFM osserva che le
copie delle traduzioni prodotte degli scritti della "Human Rights Commis-
sion of Sri Lanka", rispettivamente della centrale dell'esercito srilankese a
Colombo, concernerebbero il presidente dell'associazione dei pescatori e
non il richiedente. Per quanto riguarda invece la lettera del (...) 2011 della
cooperativa stessa, l'Ufficio considera che non essendo stata redatta da
un'autorità non le può essere conferito alcun valore probatorio.
6.
6.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente ritenuto dall'autorità
inferiore, le dichiarazioni dell'interessato circa i motivi d'asilo si esaurisco-
no in affermazioni non sufficientemente motivate in quanto povere di det-
tagli e pertanto inverosimili.
Durante l'audizione federale al richiedente è stato per esempio chiesto di
descrivere nel dettaglio l'asserito arresto dell'aprile del 2009, tuttavia egli
ha soltanto risposto di essere stato portato assieme agli altri prigionieri a
E._______, che per giungervi avrebbero attraversato un fiume e che
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all'arrivo avrebbero ricevuto del cibo. Sollecitato nuovamente a descrivere
nel dettaglio il momento dell'arresto vero e proprio, egli non ha aggiunto
altro (cfr. verbale 2, pag. 4). Inoltre, a domande mirate sul campo, sulle
strutture ivi presenti, sugli altri prigionieri e sullo svolgimento delle giorna-
te, il richiedente ha saputo fornire solo risposte superficiali e in alcun mo-
do sostanziate, e questo nonostante affermasse di avere trascorso più di
un anno in detto campo. Il Tribunale ritiene che risposte a tal punto vaghe
a domande dettagliate non possono corrispondere al riflesso di un vissuto
reale. Nondimeno va riconosciuto che l'UFM ha in parte cercato delle in-
congruenze anche in dichiarazioni che potrebbero invece essere conside-
rate plausibili. Infatti è del tutto possibile che durante una permanenza di
tredici mesi in un campo si possa, in momenti distinti, sia essere trattenuti
con una mano e una gamba legate (cfr. verbale 2, pag. 6), sia svolgere
dei lavori (cfr. verbale 2, pag. 10). Tuttavia il Tribunale ritiene che la de-
scrizione dell'asserita fuga non sia convincente. È infatti difficilmente im-
maginabile che da un campo militare, in cui sarebbero trattenute persone
sospette di legami con le LTTE, si possa fuggire tramite modalità semplici
come quella di tagliare il recinto. Invitato a spiegare come fosse possibile
che la fuga gli sia riuscita così facilmente, il richiedente si è limitato a ri-
spondere che questa era prevista da lungo tempo e che la tenaglia l'a-
vrebbe rubata in occasione dei lavori svolti nel campo. Del resto, nono-
stante all'interessato fosse stato chiesto di descrivere la fuga nei partico-
lari, egli si è limitato a spiegare che sarebbe scappato assieme ad altre
due persone e che, come suesposto, avrebbero tagliato il filo spinato con
una tenaglia (cfr. verbale 2, pag. 10). A questo riguardo il Tribunale ritiene
che se egli avesse vissuto realmente e personalmente i fatti addotti, a-
vrebbe certamente saputo sostanziare il racconto sulla fuga dal campo
con maggiori dettagli, in particolare per quanto attiene alla messa in atto
del piano e agli stratagemmi utilizzati per non essere sorpreso da chi sor-
vegliava i detenuti.
6.2 Per il resto, circa i fatti addotti di cui sotto, il Tribunale considera che
questi non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi e, alla luce dell'evoluzio-
ne avvenuta nel Paese di origine, un timore oggettivamente fondato di
subire delle persecuzioni a causa di avvenimenti anteriori al suo espatrio
non è giustificato.
Nel concreto, quo alla situazione vigente nello Sri Lanka, il Tribunale ha
rilevato un chiaro miglioramento della situazione nel Paese dal profilo del-
la sicurezza e della stabilità da quando è terminato il conflitto militare nel
maggio del 2009 (cfr. sulla tematica DTAF 2011/24). Dopo la soccomben-
za militare delle LTTE possono essere considerati cessati anche gli atti
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persecutori da parte di esse. La fine del conflitto ha poi permesso a centi-
naia di migliaia di rifugiati interni (IDPs = Internally Displaced Persons), in
campi profughi, di fare rientro ai propri villaggi (cfr. U.S. Departement of
State, 2009 Human Rights Report: Sri Lanka; Danish Immigration Servi-
ce, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, ot-
tobre 2010) e anche la libertà di movimento, grazie all'apertura dei campi,
è aumentata. In generale, la situazione nello Sri Lanka si è dunque stabi-
lizzata e le condizioni di vita sono migliorate e stanno migliorando pro-
gressivamente in tutto il Paese soprattutto nelle regioni del nord e dell'est,
territori precedentemente occupati dalle LTTE durante la guerra civile
(cfr. DTAF 2011/24, consid. 7.1-7.6). Non di meno, il Tribunale ha ritenuto
che nonostante i cambiamenti intervenuti nel Paese, alcuni gruppi di per-
sone siano a tuttora esposti a rischi di persecuzione in caso di rimpatrio.
Si tratta di persone particolarmente esposte, quali oppositori politici, ossia
persone che anche dopo la fine della guerra civile restano sospettate di
legami con le LTTE o di essere sostenitori dell'ex capo dell'esercito Fon-
seka (cfr. ibidem, consid. 8.1), segnatamente giornalisti e attivisti dei diritti
umani critici nei confronti del regime (cfr. ibidem, consid. 8.2), le vittime o i
testimoni di gravi violazioni dei diritti umani (cfr. ibidem, consid. 8.3), oltre
che le persone rientranti dalla Svizzera sospettati di avere avuto contatti
con esponenti di spicco delle LTTE, come anche le persone che dispon-
gono d'importanti mezzi finanziari (cfr. ibidem, consid. 8.4 e 8.5).
In casu, non emergono elementi tali da ritenere che l'interessato rientri
nel novero dei profili a rischio sopra esposti. In particolare dalle sue di-
chiarazioni non risulta che egli sia mai stato attivo politicamente o che
abbia mai simpatizzato per i militanti delle LTTE. D'altronde, nell'ambito
dei training svolti, il suo ruolo non sarebbe stato quello di combattente ma
quello di guardia di confine (cfr. verbale 2, pag. 8). Per quanto poi attiene
alle dichiarazioni secondo cui egli avrebbe confessato alle forze dell'ordi-
ne di avere svolto il summenzionato training (cfr. verbale 2, pag. 7) e, in
veste di segretario della cooperativa di pescatori, accompagnato, assie-
me al Presidente, dei membri di detta cooperativa agli addestramenti del-
le LTTE (cfr. verbale 2, pag. 9), questo Tribunale non ritiene che le autori-
tà dello Sri Lanka possano considerare l'interessato un oppositore politi-
co. Infatti, durante la guerra, addestramenti delle LTTE come quelli ripor-
tati sono stati innumerevoli in vari luoghi del Paese (cfr. Sentenza del Tri-
bunale amministrativo federale D-4745/2011 del 31 luglio 2012, con-
sid. 4.2.2) e vi è quindi da ritenere che un gran numero di persone vi ab-
bia preso parte, senza tuttavia trattarsi necessariamente di oppositori po-
litici. Peraltro, dalle sue dichiarazioni risulta che il richiedente abbia svolto
il training non perché simpatizzante delle Tigri, ma semmai per avere un
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tornaconto quale commerciante di noci di cocco (cfr. verbale 2, pag. 12).
Circa poi l'arresto dell'allora presidente della cooperativa, il Tribunale
constata che questo sarebbe avvenuto ancora durante la guerra e, alla
luce della nuova situazione vigente nel Paese, non vi è ragione di ritenere
che un simile episodio possa in qualche modo comportare per il richie-
dente un rischio di esposizione a persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi a
più di tre anni dalla fine del conflitto. Il Tribunale non ritiene quindi che il
richiedente possa essere considerato in patria come un pericolo per lo
Stato visto che non è certo considerato un quadro delle LTTE e nemmeno
potrebbe essere sospettato di avere intrattenuto in Svizzera contatti con
esponenti di spicco delle Tigri per il solo fatto di rimpatriare quale richie-
dente l'asilo respinto (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale
D-5534/2011 del 12 luglio 2012, consid. 5.2.6, con relativo riferimento alla
DTAF 2011/24 consid. 8.4.3 S. 496; cfr. anche Sentenza del Tribunale
amministrativo federale D-2735/2012 del 9 luglio 2012, consid. 4.7).
Quo all'allegazione dell'insorgente secondo cui la madre gli avrebbe riferi-
to che le autorità srilankesi continuerebbero a cercarlo (cfr. verbale 2,
pag. 10) questo Tribunale, per quanto sopra elencato, non ravvisa ragio-
ne per cui esse dovrebbero fare di lui oggetto di ricerca.
In merito poi agli estratti dei rapporti dell'Organizzazione svizzera aiuto ai
rifugiati (OSAR) dell'8 dicembre 2009 e del 1° dicembre 2010, citati dal ri-
corrente nel gravame, il Tribunale constata innanzitutto la mancanza di un
legame concreto tra le citazioni riportate e la situazione individuale del ri-
corrente. Questo Tribunale osserva ad esempio che secondo il primo dei
rapporti menzionati i familiari in patria di persone sospette dovrebbero
aspettarsi di essere perseguite e torturate, tuttavia secondo le dichiara-
zioni del richiedente non risulta che questo sia il caso nella fattispecie
(verbale 2, pag. 3). Peraltro si tratta di rapporti stilati poco dopo la fine
della guerra, seguita da costante evoluzione di cui questo Tribunale ha
scritto in recente giurisprudenza.
Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale ritiene che l'interessato
non abbia un timore oggettivamente fondato di persecuzioni future in
quanto non vi sono elementi concreti per ammettere con un'alta probabili-
tà l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.
Alla luce di quanto precede, ne deriva che i fatti addotti dal ricorrente nel-
la presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifu-
giato.
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Pagina 13
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-
zione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1
LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamen-
to il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) preve-
de che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile
(cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio
federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli osta-
coli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consa-
crato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'al-
lontanamento (WALTER STÖCKLI, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser
[Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.).
Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia d'esecuzione dell'allonta-
namento è quello che esiste al momento in cui si statuisce
(cfr. GICRA 1997 n. 27 consid. 4f).
8.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del
divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della
Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particola-
re l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del-
le libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3
della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, i-
numani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie
e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel
Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti ar-
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ticoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie
e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee e GICRA
1995 n. 23).
In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribuna-
le ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del
ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di re-
spingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del
diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 del-
la Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv.,
RS 0.142.30).
Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente po-
trebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale e immediato
("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni
(cfr. Sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte
EDU] Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non sono stati
forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficien-
temente gravi, precisi e concordanti in relazione ad un pericolo di esposi-
zione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni
sopraccitate.
La Corte EDU si è ripetutamente chinata sulla questione di un'eventuale
rischio di trattamenti contrari alle disposizioni della CEDU per i Tamil che
da un Paese europeo fanno rientro nello Sri Lanka. A questo riguardo, la
Corte ha ritenuto che non vi sia da partire dal principio che ogni Tamil di
rientro in patria corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani.
Occorrerebbe infatti analizzare, invece, se nel caso di specie e alla luce
di diversi fattori, vi sia da ritenere che l'interessato possa a giusto titolo
temere che le autorità in patria possano avere interesse ad arrestarlo o a
interrogarlo. Quali principali fattori di rischio, la Corte EDU cita in
particolare la registrazione quale membro – sospetto o certo – delle
LTTE, l'esistenza di una precedente condanna o di un ordine di arresto
pendente, la fuga dal carcere o da oneri su cauzione, la firma di
un'ammissione di colpevolezza o di simili documenti, il reclutamento
quale confidente delle forze di sicurezza, la presenza sul corpo di
cicatrici, il rientro nello Sri Lanka da Londra o da un'altra ubicazione nota
quale centro di finanziamento delle LTTE, l'assenza di documenti
d'identità, la deposizione di una domanda d'asilo all'estero o il legame di
parentela con un membro delle LTTE. Allo stesso tempo la Corte ha
sostenuto che questi fattori, considerati singolarmente, non sono di regola
atti a costituire un "real risk" per l'interessato. Tuttavia questa soglia
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Pagina 15
potrebbe essere raggiunta nell'ambito di una valutazione d'insieme,
prendendo in considerazione anche la situazione generale vigente al
momento nel Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 10.4.2 con relativi
riferimenti).
Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie, il
Tribunale ritiene che nell'ambito di una valutazione d'insieme la soglia per
ammettere un "real risk" per l'insorgente non sia raggiunta. Dagli atti non
risulta che il richiedente abbia delle cicatrici e circa quanto da egli
asserito durante la prima audizione, ossia che vorrebbe mostrare un
testicolo a un medico (cfr. verbale 1, pag. 7), questo Tribunale osserva
che egli in alcun modo ha dato seguito a tale affermazione per esempio
producendo un relativo certificato medico. Per il resto, al fine di evitare
ripetizioni, si rinvia alle considerazioni suesposte circa l'analisi relativa
all'adempimento della qualità di rifugiato (consid. 6.2).
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi.
8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi,
l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi
concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra
civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la
violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali
l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare
perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno
bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere
durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto
esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute,
all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche
che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la
penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono
sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo.
L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo
caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si
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troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione
dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo
allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1.).
Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se
l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione
generale vigente attualmente nello Sri Lanka, da un lato, e della sua
situazione personale, dall'altro.
Nello Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della
popolazione nazionale. Infatti, secondo la recente giurisprudenza del
Tribunale, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo
della sicurezza e delle condizioni di vita in generale in detto Paese, un
ritorno è ora di principio ragionevolmente esigibile anche verso il nord
nonché verso l'est. L'esecuzione dell'allontanamento per i richiedenti
l'asilo respinti è quindi ora da considerarsi di principio ragionevolmente
esigibile verso tutto il Paese, ad eccezione delle persone che provengono
dalla regione di Vanni e che non dispongono di una rete sociale al di fuori
di detta regione (cfr. DTAF 2011/24 consid. 11.2.2).
Tuttavia, riguardo all'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dello
Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno
lasciato detta regione dopo la fine della guerra, nel maggio 2009 – per le
quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente
esigibile se possono beneficiare delle medesime condizioni di vita e di
alloggio presenti al momento dell'espatrio e se nel caso di specie non si
pongono particolari problemi circa il rientro (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.1)
– e quelle che hanno lasciato il nord del Paese prima della fine della
guerra o per le quali dagli atti si evince che le condizioni di vita
potrebbero essere profondamente cambiate. Per queste persone è infatti
necessario analizzare la situazione individualmente, verificando le attuali
condizioni di vita e di alloggio. A questo riguardo il Tribunale ritiene che
siano essenziali l'esistenza di una rete sociale e la possibilità di
assicurarsi un alloggio nonché il minimo vitale. Se tali condizioni non
fossero realizzate, va esaminata la possibilità di un'alternativa di
soggiorno interna sul territorio nazionale, in particolare nella regione di
Colombo, dove l'esecuzione dell'allontanamento è di principio esigibile
(cfr. ibidem, consid. 13.2.1.2 e 13.3).
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Nel caso in esame il ricorrente ha dichiarato di essere originario del
distretto di Jaffna dove avrebbe vissuto dalla nascita fino al 1996, quando
si sarebbe trasferito a E._______ (distretto di Mullaitivu), nella regione di
Vanni (per la delimitazione della regione di Vanni cfr. DTAF 2010/44
consid. 13.2.2.1), per poi vivere di nuovo nel distretto di Jaffna dal 2003 al
2007, anno in cui sarebbe nuovamente partito per la regione di Vanni (cfr.
verbale 1, pagg. 1 seg. e verbale 2, pag. 3). Il luogo di soggiorno prima
dell'espatrio risulta invece poco chiaro visto che il Tribunale ha ritenuto
inverosimile la prigionia al campo militare "Joseph" (distretto di Vavuniya).
Non potendo considerare, secondo la giurisprudenza suesposta,
ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la
regione di Vanni, questo Tribunale esaminerà l'esigibilità
dell'allontanamento verso il distretto di Jaffna.
Il Tribunale osserva che il richiedente ha dichiarato di essere registrato a
D._______ nel distretto di Jaffna, dove disporrebbe di una solida rete
sociale. Infatti in questa zona abiterebbero sua madre, con la quale
intratterrebbe un contatto regolare anche dalla Svizzera, e i suoi zii.
Inoltre egli ha dichiarato di essere stato scolarizzato nel distretto di Jaffna,
dove è cresciuto e dove è anche stato attivo come pescatore fino al 2007.
Inoltre la sua famiglia possiede dei terreni in questa zona (cfr. verbale 1,
pag. 2 e verbale 2 pagg. 2 seg.). Il Tribunale ritiene quindi che il
richiedente in caso di ritorno nel suo Paese non dovrebbe trovarsi
confrontato con condizioni di vita particolarmente cambiate e che, visto
quanto esposto, egli sarà in grado di assicurarsi un alloggio nonché il
minimo vitale reintegrandosi professionalmente. Egli infatti è scolarizzato
e vanta un'esperienza professionale quale pescatore e come
commerciante di noci di cocco (cfr. verbale 2, pag. 3). Infine, il ricorrente
è da ritenersi in buona salute, dato che non ha preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli
atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per
motivi medici.
Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve es-
sere considerata ragionevolmente esigibile.
8.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente,
usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessa-
rio al rimpatrio.
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L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
8.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di
conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione,
il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
9.
Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il dirit-
to federale né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prima
istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridica-
mente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi),
per il che il ricorso va respinto.
10.
Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità di esito favorevole, la do-
manda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pa-
gamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: