Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-3320/2011
Sentenza del 16 giugno 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'8 giugno 2011 / N […].
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato verosimilmente il
medesimo giorno (la data del […] indicata sul documento è
presumibilmente errata, ritenuto che la domanda di asilo è stata
depositata il giorno successivo) e mediante il quale lo ha reso attento
circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro
della sua istanza un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria
che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si
entra nel merito della sua domanda d'asilo,
i verbali di audizione del 6 maggio 2011 (di seguito: verbale 1) e
dell'8 giugno 2011 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM dell'8 giugno 2011, notificata
oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. Avviso di notifica e di
ricevuta; atto A 10/1),
il ricorso del 10 giugno 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato),
pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il
14 giugno 2011,
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale il medesimo
giorno,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
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che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda di asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino, nonché di essere
nato ad B._______ (Algeria) dove avrebbe vissuto dalla sua nascita sino
al suo espatrio all'inizio del mese di (…) 2011,
che il medesimo ha affermato di aver lasciato il suo Paese di origine per il
timore di subire delle rappresaglie e meglio di essere ucciso da parte di
terzi, ovvero di terroristi armati e con la barba che si sarebbero
presentate al suo domicilio più volte di notte durante il mese di (…) 2011,
chiedendo all'interessato del cibo nonché di collaborare con loro e
minacciandolo di morte, se si fosse rifiutato e se li avesse denunciati;
che, non volendo adempiere alle richieste dei suoi malfattori, l'interessato
avrebbe deciso di espatriare,
che, da B._______, l'interessato avrebbe raggiunto dapprima C._______
(Algeria) e successivamente un luogo a lui sconosciuto, da dove si
sarebbe imbarcato e sarebbe arrivato su un'isola italiana dalle parti di
D._______ (Italia); che, da lì, lo stesso giorno avrebbe raggiunto
D._______ e, dopo due giorni trascorsi presso un arabo che avrebbe
conosciuto sul posto, avrebbe continuato il viaggio in treno – passando
per E._______ (Italia) – fino a giungere a F._______ (Svizzera), senza
documenti d'identità e senza subire alcun controllo,
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che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che
nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel
caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, pronunciando contestualmente
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile
e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo
che vi sarebbero nel suo caso dei motivi scusabili giustificanti la mancata
presentazione dei documenti d'identità entro il termine impartito dalla
legge, ragion per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito
della sua domanda di asilo e la decisione qui impugnata andrebbe
annullata; che, in particolare, egli asserisce di essere giunto in Svizzera
senza documenti e ribadisce che – a causa della sua situazione familiare
– gli sarebbe impossibile farsi inviare la sua carta d'identità che sarebbe
rimasta nel suo Paese di origine; che, in secondo luogo, il ricorrente fa
valere che l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di
asilo, in quanto sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione
al suo statuto di rifugiato o all'esecuzione del suo allontanamento; che,
infatti, secondo quanto avrebbe spiegato in modo chiaro e completo nel
corso delle audizioni, l'insorgente sottolinea di essere fuggito a causa
delle gravissime minacce di morte di alcuni terroristi, adducendo quindi
che la sua vita in Algeria sarebbe in pericolo e, per questo motivo,
domanda protezione alla Svizzera; che egli fa valere d'altronde che le
considerazioni negative dell'UFM sarebbero irreali e smentite dai verbali
delle audizioni; che, infine, l'autore del gravame ritiene che dovrebbe
essere verificata l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento in
Algeria, vista la situazione generale in detto Paese, dove dominerebbero
l'ingiustizia, il terrorismo e la violenza, ciò che dovrebbe condurre alla sua
ammissione provvisoria in Svizzera,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda di asilo, nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria,
dell'ammissione provvisoria in Svizzera; che ha, altresì, presentato una
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domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono
documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato
di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri,
che, innanzitutto, quanto al suo viaggio di espatrio, il ricorrente non è
stato in grado di indicare in maniera precisa né il luogo in cui si sarebbe
imbarcato, né quello in cui sarebbe sbarcato, né tantomeno le località da
cui sarebbe transitato durante il viaggio in treno (cfr. verbale 1 pagg. 7-8
e verbale 2 D12-D13); che, oltre a ciò, il ricorrente non ha saputo fornire
indicazioni temporali puntuali in merito a tale viaggio, ad esempio circa la
data precisa in cui sarebbe espatriato, nonché circa la durata del tragitto
che avrebbe percorso in barca (cfr. verbale 1 pagg. 7-8 e verbale 2 D11);
che, del resto, non è manifestamente plausibile che egli sia potuto
arrivare dall'Algeria, entrando nello spazio Schengen, senza subire alcun
controllo e senza documenti (cfr. verbale 1 pagg. 7-8 e verbale 2 D10 e
D14),
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che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, inoltre, in relazione a quanto rettamente rilevato dall'autorità inferiore
nella decisione impugnata circa la mancata presentazione dei documenti
d'identità da parte del ricorrente, non soccorrono il medesimo le
stereotipate allegazioni secondo cui gli sarebbe impossibile farsi inviare la
sua carta d'identità, avuto riguardo alla sua situazione familiare, e meglio
in considerazione dell'età dei suoi genitori (cfr. verbale 1 pagg. 4-5 e
ricorso pag. 2, nonché verbale 2 D6-D9); che, infatti, tali asserzioni, non
costituiscono nel caso di specie ragioni valide per giustificare la mancata
esibizione di documenti ai sensi della legge, tanto più che il ricorrente ha
altri parenti in patria, appartenenti sia alla famiglia paterna che materna
(cfr. verbale 1 pag. 3); che, del resto, il ricorrente ha altresì dichiarato di
non aver fatto alcun tentativo per procurasi detto asserito documento
(cfr. verbale 1 pag. 4),
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, vi è
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità
per i bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi
nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente,
che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha
introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di
non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5);
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che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, il racconto del ricorrente si distingue per il suo
carattere estremamente vago e stereotipato, a tal punto che è evidente
che i fatti addotti siano il frutto dell'inventiva del ricorrente, nonché siano
stati costruiti ad hoc per i bisogni della causa; che, a titolo d'esempio,
basti rilevare che l'insorgente non ha saputo descrivere dettagliatamente
né le circostanze in cui gli sarebbero state proferite le asserite minacce,
né tantomeno i responsabili delle stesse; che, infatti, il ricorrente ha
dichiarato che degli individui si sarebbero recati più volte a casa sua per
chiedergli del cibo e della collaborazione, senza tuttavia fornire alcuna
spiegazione in merito al susseguirsi di tali visite, alle richieste effettuate e
all'asserito rifiuto da parte del medesimo (cfr. verbale 1 pagg. 5-6 e
verbale 2 D22, D36, D40-41, D42, D48-52, D57-63 e D67-72); che,
peraltro, l'insorgente non ha chiarito il motivo per cui detti individui si
sarebbero interessati a lui e si sarebbero recati proprio a casa sua (cfr.
verbale 2 D73-D74, D86-87); che, in tali condizioni, è manifestamente
illogico che il ricorrente sia espatriato a causa degli eventi addotti ed
abbia, così, lasciato la sua famiglia in patria; che, inoltre, il ricorrente non
ha saputo abbozzare minimamente l'identità dei suoi asseriti malfattori,
limitandosi ad una descrizione alquanto fantasiosa ed immaginaria,
nonché affermando in maniera del tutto stereotipata che si sarebbe
trattato di terroristi, sebbene non li conoscesse (cfr. verbale 1 pagg. 5-6 e
verbale 2 D20, D33, D39); che, difatti, egli ha dichiarato unicamente che
detti individui avevano la barba lunga, vestivano tute di combattimento
scure (cfr. verbale 1 pagg. 5-6 e verbale 2 D37-38) ed erano armati (cfr
verbale 2 D33); che, infine, il ricorrente non ha apportato alcun
chiarimento agli elementi contraddittori, nonché vaghi del suo racconto,
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rettamente rilevati dall'UFM, limitandosi semplicemente ad affermare in
sede di ricorso di aver spiegato in modo chiaro e completo i suoi motivi di
asilo, nonché rimproverando senza alcun fondamento all'UFM di aver
utilizzato argomenti irreali e smentiti dalle sue allegazioni (cfr. ricorso pag.
3); che, alla luce delle suesposte dichiarazioni, vi è ragione di concludere
all'assoluta inverosimiglianza dei motivi di asilo addotti dal ricorrente,
senza che sia necessario evocare ulteriori elementi inconsistenti del
racconto reso,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi le dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733 e
DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg.),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28
luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
contrariamente a quanto pretende far valere il ricorrente con semplici
affermazioni di parte (cfr. ricorso pagg. 2-3),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
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che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.11];
GiCRA 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3
LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale, contrariamente a quanto pretende il ricorrente (cfr. ricorso
pagg. 2-3),
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, celibe
senza alcuna persona a carico, vanta una formazione scolastica di base,
nonché ha un'esperienza professionale quale (…), come pure in qualità di
(…) nella (…) di suo padre (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 D79-D80);
che, inoltre, l'insorgente dispone in patria di un'importante rete sociale,
ritenuto che vi risiedono i suoi genitori, sua sorella, così come altri parenti
sia materni che paterni (cfr. verbale 1 pag. 3); che, infine, il ricorrente non
ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza
che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
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che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso
e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione: