Corte IV
D-3322/2006/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 a p r i l e 2 0 0 8
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Christa Luterbacher e Daniel Schmid,
cancelliera Marisa Murray.
A._______, Iran, patrocinato dall'avv. Urs Ebnöther,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna
autorità inferiore.
Esecuzione dell'allontanamento (riesame); decisione
dell'UFM del 13 agosto 2004 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3322/2006
Fatti:
A.
L'interessato ha presentato una domanda d'asilo il 19 giugno 2000. Il
25 luglio 2000, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di
seguito Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la citata
domanda ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla
Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome
lecita, esigibile e possibile. Il 28 agosto 2000, l'interessato ha inoltrato
ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
(CRA) contro la succitata decisione dell'UFM. Il 18 maggio 2004, la
CRA ha respinto il gravame.
B.
Il 30 luglio 2004, l'interessato ha inoltrato dinanzi all'UFM una
domanda di riesame della decisione resa dall'UFM medesimo il 25
luglio 2000. Ha chiesto, in via principale, il riconoscimento della qualità
di rifugiato e la concessione dell'asilo a suo favore, nonché, in via
sussidiaria, la constatazione dell'inammissibilità ed inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento.
C.
Il 13 agosto 2004, l'UFM ha respinto la summenzionata domanda
inoltrata dall'istante, considerata quale domanda di riesame vertente
su una situazione già valutata ed apprezzata in procedura ordinaria.
Peraltro, sempre secondo l'autorità inferiore, l'attestazione del
B._______ fa stato di un'attività simile a quella svolta per il C._______
e invocata in procedura ordinaria.
D.
Il 3 settembre 2004, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla CRA
contro la succitata decisione dell'UFM. Chiede l'accoglimento del
gravame, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli
atti all'autorità inferiore per la pronuncia di una decisione di merito. In
via sussidiaria, postula il riconoscimento della qualità di rifugiato,
rispettivamente la constatazione dell'inammissibilità ed inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento e la pronunzia dell'ammissione
provvisoria. Fa valere delle attività politiche svolte in esilio e sostiene
d'avere iniziato a scrivere articoli (uno sarebbe stato pubblicato su
D._______ nel [...]), ciò che costituirebbe un'intensificazione del suo
impegno atto a distinguerlo dalla massa di persone con generica
Pagina 2
D-3322/2006
attività politica. Sussisterebbe pertanto un diritto ad un esame di
merito della domanda inoltrata il 30 luglio 2004.
E.
Il 6 settembre 2004, la CRA ha ordinato la momentanea sospensione
dell'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera dell'istante in attesa
degli atti di causa.
F.
Il 18 novembre 2004, la CRA ha considerato le conclusioni ricorsuali
come a priori sprovviste di probabilità d'esito favorevole. Ha pertanto
respinto la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
presentata dall'istante e lo ha invitato a versare un anticipo, di fr.
1'200.--, a copertura delle presumibili spese processuali, con
comminatoria d'inammissibilità del gravame in caso di decorso infrut-
tuoso del termine. Il 1° dicembre 2004, l'istante ha tempestivamente
versato l'anticipo richiesto.
G.
Il 3 dicembre 2004, il ricorrente ha comunicato alla CRA d'avere dato
pubblicamente le dimissioni dal B._______ e d'aver aderito
all'associazione E._______. Ha fra l'altro allegato degli articoli di
natura politica da lui redatti e la documentazione inerente alla sua
partecipazione a diverse manifestazioni di protesta contro le violazioni
dei diritti umani in Iran.
H.
Il 15 marzo, 1° luglio e 25 luglio 2005, il ricorrente ha inoltrato svariati
scritti e fotografie aventi in particolare per scopo di dimostrare la sua
partecipazione a numerose dimostrazioni contrarie al governo
iraniano. Ha altresì esibito un articolo critico nei confronti del regime in
Iran da lui redatto e pubblicato in D._______. Ha inoltre allegato
d'essere il responsabile dell'associazione E._______ della sezione
F._______.
I.
Il 28 novembre 2005, l'insorgente ha prodotto della documentazione
(ivi compresa una videocassetta) sulla sua partecipazione a numerose
manifestazioni contrarie al regime iraniano e la distribuzione di
materiale informativo per conto dell'associazione E._______. Ha pure
esibito un certificato psichiatrico del 7 novembre 2005, dal quale
Pagina 3
D-3322/2006
emerge che egli soffre di gravi disagi psichici con importanti idee
suicidali ed una serie di disturbi neurovegetativi quali tachicardia,
sudorazione profusa, vertigini e varie altre somatizzazioni sottoforma
di dolori gastrointestinali ed addominali. Inoltre, dal 23 agosto al 22
settembre 2005 è stato ricoverato presso la Clinica G._______, dove è
stato confermato il suo stato depressivo, gli sono stati somministrati
dei farmaci ed è stato sottoposto a cura psicoterapica. La successiva
cura ambulatoriale avrebbe permesso di conseguire un leggero
miglioramento del quadro clinico, ma un eventuale rimpatrio sarebbe
controindicato e rischierebbe di riesacerbare la sua sintomatologia.
J.
Il 22 giugno e 23 ottobre 2006 nonché il 12 novembre 2007,
l'insorgente ha allegato cospicua documentazione relativa alle sue
attività politiche svolte in esilio contro il regime iraniano (fra l'altro,
manifestazioni dinanzi all'ambasciata iraniana a Berna ed incontro con
parlamentari H._______), nonché due CD e l'indicazione d'ulteriori
suoi articoli critici che sarebbero stati pubblicati in D._______. Fa
valere che la sua importante e pubblica attività politica effettuata in
Svizzera lo esporrebbe a sicure persecuzioni statali in caso di
rimpatrio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) pronuncia
definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia
d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
1.3 Il TAF osserva altresì che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto
sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le
commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
Pagina 4
D-3322/2006
dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). Questo Tribunale è pure competente
a statuire sulle domande di revisione pendenti al 31 dicembre 2006
dinanzi alle precedenti autorità giudicanti nonché sulle domande di
revisione inoltrate dal 1° gennaio 2007 contro decisioni rese da dette
autorità. Nei due casi di revisione citati, sono applicabili le disposizioni
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 (PA, RS 172.021; v. DTAF 2007/11).
2.
Il Tribunale amministrativo federale osserva che la domanda
presentata dal ricorrente il 30 luglio 2004 si riferisce pure a fatti
accaduti anteriormente alla sentenza su ricorso resa dalla CRA in
procedura ordinaria il 18 maggio 2004. Non competeva però all'UFM
d'esaminare tali nuovi fatti, ma se del caso alla CRA nell'ambito di una
procedura di revisione (sulla delimitazione tra domanda di riesame e
revisione v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 21). Sennonché,
la domanda di cui trattasi, peraltro inoltrata per l'insorgente da
mandatario professionale, non è stata intitolata come domanda di
revisione e non è dato dedurre dal contenuto e dalle conclusioni della
stessa che essa mirasse ad una revisione della sentenza della CRA.
Giova poi rilevare che il riferimento alla partecipazione a
manifestazioni anteriori alla data della citata sentenza della CRA
appare essere stato fatto esclusivamente per dimostrare una certa
continuità dell'impegno politico in esilio, ossia il suo inizio ben
anteriore alla decisione definitiva resa in procedura ordinaria. Non è
però dato ritenere che, contrariamente al titolo, al contenuto ed alle
conclusioni, l'insorgente volesse non di meno inoltrare una domanda
di revisione della sentenza della CRA, ritenuto altresì che essa
sarebbe stata riconoscibilmente destinata all'insuccesso. In effetti,
nell'ottica della revisione non basta che l'istante proponga
semplicemente, dopo il giudizio di merito, fatti o prove rilevanti, ma
occorre che egli, usando della diligenza che si può ragionevolmente
esigere dalla parte nel processo, non abbia potuto averne conoscenza
o scoprirli prima, oppure che, pur avendone conoscenza, non sia stato
in grado di produrli o farli valere. È necessario, in altri termini, che
l'istante, senza sua colpa, tenuto conto della concreta situazione
processuale e delle regole di rito applicabili, si sia trovato
nell'impossibilità d'esibire precedentemente le prove ed i fatti in
questione, ciò che manifestamente non si può ritenere per quanto
Pagina 5
D-3322/2006
attiene all'indicata attività in esilio svolta dall'insorgente prima del 18
maggio 2004.
3.
V'è però motivo d'entrare nel merito del ricorso in materia di riesame
che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 nonché
all'art. 50 ed all'art. 52 PA.
4.
Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il TAF può rinunciare allo scambio di
scritti (v. anche art. 102 LTF per i ricorsi in materia di diritto pubblico).
5.
Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente il diritto
federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere
vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai
considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale
amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). In
altri termini, il ricorso può essere accolto per ragioni che il ricorrente
non ha addotto o respinto in base ad argomenti che la decisione
impugnata non ha preso in considerazione.
6.
6.1 Questo Tribunale osserva che l'obbligo della motivazione (art. 35
PA) è formalità essenziale e se, da un lato, rappresenta un limite
intrinseco alla libertà di convincimento, costringendo l'autorità
giudicante a rendere ragione della razionalità del percorso seguito per
giungere alla decisione, dall'altro si configura quale premessa logica
imprescindibile per l'esercizio del successivo controllo sulle linee di
formazione di quel convincimento. Per conseguenza, attraverso
doverosi passaggi argomentativi imperniati sull'indicazione delle
risultanze probatorie legittimamente acquisite nonché sull'indicazione
dei criteri di valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in
concreto ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il
percorso logico-conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un
certo modo le prove disponibili e a trarne determinate conclusioni.
Pertanto, essa ha l'obbligo d'esplicitare, nel modo più rigoroso e
completo nonché necessario, la motivazione posta a fondamento della
decisione adottata, ancorando così il principio del libero convincimento
all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri
adottati, allo scopo d'evitare che detto principio venga attuato per un
Pagina 6
D-3322/2006
uso arbitrario. Invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è
tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle
parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze
processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione
globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed
adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento,
dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo (DTF 129 I
232 consid. 3.2; GICRA 1995 n. 12 consid. 12c pag. 114 e seg.)
6.2 Nel caso di specie – e a prescindere dalla questione, di cui si dirà
nel considerando che segue, ovvero se a giusto titolo l'UFM abbia
considerato l'istanza del 30 luglio 2004 interposta dall'insorgente quale
domanda di riesame – va rilevato che la decisione impugnata è priva
di qualsivoglia motivazione con riferimento ai fatti posteriori alla
sentenza della CRA del 18 maggio 2004 invocati dal ricorrente. Tale
vizio è particolarmente grave, ritenuto che la competenza dell'UFM ad
esaminare la richiesta di cui trattasi del ricorrente si limitava proprio a
fatti e mezzi di prova concernenti avvenimenti intervenuti dopo la citata
sentenza della CRA. Già per questo motivo la decisione impugnata
dev'essere annullata.
7.
Peraltro, nel caso concreto la domanda di riesame del 30 luglio 2004,
volta al riconoscimento della qualità di rifugiato ed inoltrata
posteriormente alla conclusione infruttuosa, il 18 maggio 2004, della
prima procedura d'asilo, andava trattata quale nuova domanda d'asilo
giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (v. GICRA 2006 n. 20), nella misura in
cui non sono stati fatti valere dei motivi di revisione che sarebbero
peraltro stati di competenza della CRA (v. consid. 2 del presente
giudizio). Certo, la delimitazione tra domanda di riesame e nuova
domanda d'asilo non è sempre facile (v. GICRA 1998 n. 1 consid. 6b
pag. 11). Sennonché, nell'istanza del 30 luglio 2004 l'insorgente non
solo ha invocato dei fatti nuovi – concernenti delle attività svolte in
esilio – posteriori alla più volte citata sentenza della CRA del 18
maggio 2004, ma li ha comprovati con ampia documentazione, anche
fotografica. Il caso è pertanto comparabile a quello di cui a GICRA
2006 n. 20, nel senso che lo stesso andava trattato come nuova
domanda d'asilo che però, sulla base della motivazione e della
documentazione esibita, non era più possibile d'evadere con una
decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e
LAsi, ritenuto il grado di prova limitato necessario per un'entrata nel
Pagina 7
D-3322/2006
merito (v. GICRA 2006 n. 20 consid. 3.1. e relativi riferimenti). L'UFM
avrebbe pertanto dovuto prevedere un'audizione orale sui motivi
d'asilo ai sensi degli art. 29 e 30 LAsi. Tale violazione del diritto
d'essere udito non può essere sanata in sede di ricorso (GICRA 2006
n. 20 consid. 3.2 pag. 215), ove solo si pensi che siccome devono
essere approfonditi argomenti di rilievo – quali per esempio la portata
delle attività in esilio svolte dal ricorrente dal 18 maggio 2004 in poi, il
suo grado d'esposizione, il rischio di future persecuzioni in caso di
rimpatrio e il suo stato di salute attuale – non v'è ragione di privare
l'insorgente di una seconda procedura d'asilo ordinaria completa, dove
avrà l'opportunità prevista dalla legge di compiutamente precisare
anche oralmente l'insieme dei fatti e degli argomenti a suo favore.
Anche per questa ragione, la decisione impugnata, che viola il diritto
federale, incorre nell'annullamento.
8.
Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità
inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con
istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv.
1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418). In
particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono
completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto
federale (GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65). Tale non è il caso nella
presente fattispecie, per i motivi indicati al considerando 7 del
presente giudizio. Peraltro, non v'è ragione di privare il ricorrente
dell'abituale doppio grado di giudizio. Gli atti di causa sono pertanto
rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini
ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti
determinanti, in particolare mediante un'audizione del ricorrente, ed a
pronunciare una nuova decisione nel rispetto dei considerandi della
presente sentenza di cassazione.
9.
Visto l'esito della procedura, non sono percepite spese processuali
(art. 63 PA).
10.
Considerato che il ricorrente – rappresentato in questa sede – ha
dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in
relazione al gravame inoltrato, l'UFM dovrà rifondergli un'equa
Pagina 8
D-3322/2006
indennità per le spese ripetibili di questa sede. La medesima, in
assenza di una nota particolareggiata, è fissata d'ufficio in fr. 2'000.--,
conto tenuto del lavoro utile svolto dal patrocinatore dell'insorgente
(art. 64 cpv. 1 PA nonché art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 9
D-3322/2006
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.
Gli atti di causa sono rinviati all'UFM per il completamento
dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei
considerandi.
3.
Non si riscuotono spese processuali.
4.
L'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, di fr.
1'200.--, versato il 1° dicembre 2004 è restituito al ricorrente.
5.
L'UFM rifonderà al ricorrente fr. 2'000.-- a titolo di spese ripetibili.
6.
Comunicazione a:
- patrocinatore del ricorrente (plico raccomandato; allegato:
formulario per la restituzione dell'anticipo spese con acclusa busta
di risposta)
- autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ; allegati: incarti UFM e TAF
D-3322/2006)
- I._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marisa Murray
Data di spedizione:
Pagina 10