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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D3322/2011
Sen t e n z a d e l 2 5 l u g l i o 2 0 1 1
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, nato il (…),
ricorrente,
a favore di
B._______, nato il (…),
Eritrea,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Ricongiungimento familiare;
decisione dell'UFM del 10 maggio 2011 / N […].
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Visti:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 16 aprile 2008
in Svizzera;
i verbali d'audizione del 13 maggio 2008 (di seguito: verbale 1) e del
17 settembre 2010 (di seguito: verbale 2);
la decisione del 22 settembre 2010, con la quale l'UFM ha riconosciuto la
qualità di rifugiato e concesso l'asilo al ricorrente;
la domanda di ricongiungimento familiare del 19 ottobre 2010 a favore del
figlio B._______;
l'atto del 19 ottobre 2010 per mezzo del quale egli ha richiesto
l'autorizzazione di entrata in Svizzera volta al ricongiungimento familiare
in favore di B._______ (figlio);
la decisione del 10 maggio 2011, con la quale l'Ufficio federale della
migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la citata richiesta;
il ricorso del 10 giugno 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 14 giugno 2011);
l'ordinanza del 4 luglio 2011, con la quale il Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) ha allegato copia del ricorso del
10 giugno 2011 e ha invitato l'UFM ad inoltrare un'eventuale risposta al
ricorso ed ha esentato il ricorrente dal versamento dell'anticipo delle
presunte spese processuali;
le osservazioni dell'8 luglio 2011, con le quali l'UFM conferma e rinvia ai
considerandi della decisione del 22 settembre 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato
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che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del
diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA),
né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5);
che, nello scritto del 19 ottobre 2010 nominato "domanda di
ricongiungimento famigliare", il ricorrente ha richiesto nello stesso atto il
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ricongiungimento con la moglie ed il figlio entrambi all'epoca residenti in
Eritrea;
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che dall'incarto
relativo alla procedura d'asilo del ricorrente si evincerebbe che la sua
attuale moglie non sarebbe la madre del di lui figlio e che quest'ultimo
vivrebbe presso la nonna materna e che, di conseguenza, il ricorrente al
momento della fuga non avrebbe vissuto in comunità familiare con il figlio;
che, pertanto, non ha autorizzato l'entrata in Svizzera al figlio
dell'insorgente ed ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare;
che, in sede di ricorso, l'interessato ha dichiarato che l'attuale moglie non
sarebbe effettivamente la madre di suo figlio; che, dopo la nascita, il figlio
sarebbe rimasto qualche mese con la madre naturale; che,
successivamente la stessa l'avrebbe affidato al ricorrente; che egli prima
dell'espatrio avrebbe dunque vissuto a casa della di lui madre in
compagnia dell'attuale moglie e del di lui figlio (cfr. ricorso, pag. 1); che,
dopo il suo espatrio, il figlio sarebbe rimasto in Eritrea e sarebbe stato
allevato dalla moglie del ricorrente; che egli allega che al momento il figlio
si troverebbe in Sudan con la di lui moglie;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'autorizzazione all'entrata del
figlio in Svizzera, il conseguente ricongiungimento familiare e l'assistenza
giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese
processuali;
che in virtù dell'art. 51 cpv. 1 LAsi, i coniugi o i partner registrati di rifugiati
e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo
sempreché non vi si oppongano circostanze particolari;
che, giusta l'art. 51 cpv. 4, se gli aventi diritto di cui al cpv. 1 sono stati
separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre autorizzarne,
su domanda, l'entrata in Svizzera;
che quindi, la concessione dell'asilo familiare ad una persona residente
all'estero presuppone che al parente che vive in Svizzera sia stata
riconosciuta la qualità di rifugiato e che sia stato separato, a causa della
fuga, dal membro della famiglia ancora all'estero con il quale intende
ricongiungersi in Svizzera; che questa condizione di separazione a
seguito della fuga implica che in precedenza, il rifugiato abbia vissuto in
comunione familiare; che infatti, il ricongiungimento familiare ai sensi
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della LAsi è destinato unicamente alla ricostituzione in Svizzera dei nuclei
familiari preesistenti e non alla creazione di nuove comunità familiari; che,
inoltre, la comunione familiare preesistente deve aver risposto ad una
necessità economica e non soltanto ad una semplice comodità; che
infine, la Svizzera deve apparire come l'unico paese in cui il nucleo
familiare possa ragionevolmente ricostituirsi, e che esso sia,
cumulativamente, indispensabile e ricercato (cfr. Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2006 n. 8 e GICRA 2000 n. 11);
che, in casu, l'interessato non invoca alcuna persecuzione che avrebbe
visto come vittima il figlio;
che, tuttavia, dalla documentazione relativa alla domanda d'asilo del
ricorrente non emerge che egli viveva in comunione domestica con il figlio
prima della fuga dall'Eritrea;
che, infatti, nelle audizioni relative alla sua procedura d'asilo, il ricorrente
ha dichiarato di avere un figlio che vivrebbe presso la nonna materna a
C._______ in Eritrea (cfr. verbale 1, pag. 3); che, altresì, in seconda
audizione interrogato su quali membri della sua famiglia abitano a
C._______ non avrebbe citato il figlio limitandosi ad indicare solo i
genitori ed i fratelli (cfr. verbale 2, pag. 4);
che, pertanto, la presunta comunione domestica con il figlio prima della
fuga non è stabilita né tantomeno provata;
che, sia come sia, nell'atto di ricorso egli si è semplicemente limitato ad
asserire d'essere padre di B._______ senza corroborare tale
affermazione con qualsivoglia mezzo di prova;
che, quindi, malgrado i legami affettivi che il ricorrente potrebbe aver
creato con il figlio, ammesso che si tratti davvero del figlio, gli argomenti
invocati non sono sufficienti ad ottenere il ricongiungimento familiare
discendente dal diritto d'asilo, il quale mira – come già esposto – a
ricostituire una comunità preesistente e non a crearne una nuova;
che, di conseguenza, il ricorso dev'essere respinto;
che, inoltre, l'interessato può, se ritiene legittimato a farlo, presentare una
domanda presso la competente autorità cantonale di polizia degli
stranieri, al fine che questa si pronunci sull'esistenza di un diritto di
B._______ di raggiungere il padre – qualora sussista un legame di
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filiazione – in Svizzera sulla base dell'art. 8 della convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che codesto Tribunale si astiene
formalmente, in ogni caso, dal pronunciarsi anticipatamente sull'esito di
una tale procedura di polizia degli stranieri (cfr. GICRA 2006 n. 8 e
GICRA 2002 n. 6);
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; che
l'autorità inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106
LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, infine, ritenute le allegazioni sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: