B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3326/2015
Sen t en z a d e l 3 0 d i c emb r e 20 16
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Thomas Wespi, Fulvio Haefeli,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…), con la moglie
B._______, nata il (…), alias
C._______, nata il (…), e la figlia
D._______, nata il (…), alias
E._______, nata il (…),
Turchia,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 24 aprile 2015 / N (…).
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Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino turco di etnia curda originario di Dogubayazit, è
espatriato nella primavera del 2011 con un volo da Istanbul a Zurigo via
Belgrado. Giunto sul suolo elvetico, egli ha presentando la propria do-
manda d’asilo facente data al 21 aprile del 2011 (cfr. atto A4, pag. 7)
Sentito sui motivi d’asilo, il richiedente ha dichiarato che avrebbe incontrato
dei problemi in patria sin dalla gioventù a causa della sua appartenenza
alla minoranza curda ed in particolare ad una famiglia molto conservatrice
e da sempre nel mirino delle autorità. Il fratello avrebbe inoltre raggiunto il
PKK nel 1989. A causa di ciò egli avrebbe da una parte subito forti pressioni
da parte del governo e dall’altra da parte dello stesso PKK. Il richiedente,
stanco dell’islamismo, si sarebbe quindi avvicinato al cristianesimo e, a se-
guito delle pressioni subite dai famigliari proprio a causa di tale nuovo in-
teresse, avrebbe poi deciso di spostarsi ad Ankara. Qui col tempo avrebbe
integrato un gruppo di missionari cristiani protestanti detti “Isik”, con i quali
si trovava a pregare di tanto in tanto. Nel mentre egli sarebbe anche stato
attivo in seno a partiti di ispirazione curda quali l’HADEP e il DTP e per
questo motivo avrebbe subito alcuni fermi da parte delle autorità. Il richie-
dente sarebbe inoltre stato minacciato da sconosciuti a più riprese ed in
particolare, in un’occasione, allorché rientrava dalla chiesa, si sarebbe im-
battuto in due persone che conoscevano il suo nome e che lo avrebbero
accusato di tramare qualcosa con il PKK, avvisandolo nel contempo che
se lo avessero nuovamente visto nei paraggi vi sarebbero state delle con-
seguenze. Nel 2010 l’interessato, dopo essersi sposato, si sarebbe quindi
nuovamente trasferito alla volta di Antalya. Una volta giunto in loco, egli
avrebbe continuato a frequentare i luoghi di culto gestiti da missionari pro-
testanti che, a suo dire, risulterebbero illegali in Turchia e i cui avventori
sarebbero principalmente curdi convertiti. A seguito di ciò, nei primi mesi
del 2011 un gruppo di persone si sarebbe presentato presso la sua abita-
zione redarguendo la moglie in sua assenza per il fatto che avesse sposato
un infedele e poco tempo dopo sarebbe stato a sua volta minacciato di
morte per strada da un gruppo di giovani. Presentatosi presso le forze
dell’ordine per sporgere denuncia, questi lo avrebbero messo in guardia
circa il fatto che a seguito della sua conversione si sarebbe dovuto atten-
dere un tale trattamento e lo avrebbero quindi congedato affermando che
si sarebbero occupati della sua denuncia (cfr. atto A13, pag. 3 e segg.). A
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seguito di ciò, il richiedente e la moglie avrebbero quindi optato per l’espa-
trio.
A.b La moglie, B._______, di etnia e cittadinanza turca, è, come detto,
espatriata con il marito presentando a sua volta domanda d’asilo in Sviz-
zera il 21 aprile 2011.
A fondamento della sua richiesta di protezione ella ha asserito appartenere
ad una famiglia turca di religione musulmana e di essersi sin dalla gioventù
interessata alla causa curda ed al cristianesimo. Nel 2005 una coppia di
amici accusati di avere legami con il PKK sarebbero stati arrestati presso
la sua abitazione e da allora la ricorrente avrebbe iniziato ad avere pro-
blemi con le autorità. Ella avrebbe poi conosciuto l’attuale marito a cavallo
tra il 2006 ed il 2007, e conseguentemente, il suo interesse per la fede
cristiana sarebbe aumentato. L’interessata si sarebbe quindi convertita e
sposata nel 2010. In ragione di tale unione e del cambiamento di fede, la
richiedente avrebbe poi avuto molti problemi con la sua famiglia e si sa-
rebbe quindi trasferita ad Antalya. Per il resto ella ha confermato in so-
stanza la versione resa dal marito circa le vicissitudini che avrebbero por-
tato al loro espatrio.
Nel corso della procedura di prima istanza, i richiedenti hanno versato agli
atti i seguenti mezzi di prova:
- libretto di famiglia;
- estratti internet relativi alle carte d’identità;
- copia della licenza di condurre di A._______;
- copia del diploma universitario di B._______;
- estratti stampati da internet e riguardanti uccisioni di cristiani in Turchia.
B.
Con decisione del 24 aprile 2015 la Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata
domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento degli in-
teressati dalla Svizzera ed incaricandone il Canton Ticino dell’esecuzione.
C.
In data 26 maggio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
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Pagina 4
27 maggio 2015) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ri-
corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
chiedendo l'accoglimento del ricorso e l’annullamento della decisione im-
pugnata nonché la concessione dell’asilo in Svizzera previo riconosci-
mento della qualità di rifugiato. In primo subordine hanno chiesto la tra-
smissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione ed in se-
condo subordine la concessione dell’amissione provvisoria. Altresì hanno
presentato istanza di esenzione dal versamento delle spese processuali e
del relativo anticipo.
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 28 luglio 2015, ha respinto la
domanda di assistenza giudiziaria ed ha invitato gli insorgenti a versare un
anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali, indi-
cando che in caso d'inosservanza il ricorso sarebbe stato dichiarato inam-
missibile. Gli insorgenti hanno tempestivamente pagato il suddetto anticipo
in data 31 luglio 2015.
E.
Il 1° febbraio 2016, i ricorrenti hanno integrato il proprio gravame con un
ulteriore mezzo di prova. Trattasi di una dichiarazione di due conoscenti
che attesterebbe quanto accaduto nel paese d’origine ed in particolare gli
eventi avvenuti nel 2005 presso l’abitazione di B._______.
F.
Con risposta del 19 febbraio 2016, l'autorità inferiore ha rinviato alla deci-
sione impugnata, cogliendo tuttavia l'occasione per presentare alcune os-
servazioni circa il ricorso ed in merito alla dichiarazione dei conoscenti.
G.
In data 16 marzo 2016 i ricorrenti si sono espressi in replica, fornendo al-
cune precisazioni in merito a delle circostanze eccepite dalla SEM rin-
viando per il resto a quanto esposto in sede ricorsuale.
H.
Nonostante tali precisazioni, con osservazioni del 25 aprile 2016, la SEM
ha nuovamente proposto la reiezione del gravame riconfermando le prece-
denti prese di posizione.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
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Pagina 5
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto
dell'atto ricorsuale (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ri-
fugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono espo-
ste a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pre-
giudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità
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fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psi-
chica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
4.
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che
su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri-
spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e
giurisprudenza ivi citata).
4.1
4.1.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato inverosimili parte
delle allegazioni a fondamento della domanda d'asilo degli interessati.
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In primo luogo A._______ avrebbe fornito dichiarazioni contraddittorie circa
il momento nel quale le minacce da lui subite a causa dell’interessamento
al cristianesimo avrebbero iniziato ad avere luogo, asserendo dapprima
che le stesse si sarebbero prodotte solo una volta giunto ad Antalya salvo
invece affermare il contrario nell’audizione sui motivi d’asilo. Per di più, egli
si sarebbe contraddetto anche in merito alla frequenza degli incontri con i
membri della comunità evangelica di Antalya ed al luogo ove essi avveni-
vano. Non da meno, nell’audizione sui motivi d’asilo egli avrebbe omesso
di riportare l’accusa di terrorismo a lui indirizzata allorché si era recato
presso le autorità per sporgere denuncia, circostanza alla quale aveva in-
vece dato il necessario peso in sede di audizione sulle generalità. La mo-
glie si sarebbe a sua volta contraddetta dichiarando dapprima che ad An-
talya non avrebbe trovato lavoro a causa della conversione al cristianesimo
mentre in seguito avrebbe inspiegabilmente omesso di riportare tale fatto
adducendo invece circostanze riguardanti una sua ex-collega di lavoro. Le
versioni dei due sarebbero inoltre incompatibili dal momento che secondo
B._______ il marito avrebbe ricevuto telefonate anonime minatorie allorché
quest’ultimo non avrebbe addotto una tale circostanza, asserendo invece
che il suo telefono sarebbe stato messo sotto ascolto. Gli estratti web pre-
sentati sarebbero inoltre inadeguati, visto che i ricorrenti non avrebbero
addotto di aver avuto legami personali con i fatti ivi descritti.
4.1.2 Gli insorgenti contestano tali considerazioni. A loro dire la SEM
avrebbe applicato un metro di giudizio troppo rigido. In particolare,
A._______ avrebbe dichiarato di aver avuto problemi a causa della sua
conversione già ad Ankara anche nell’audizione sulle generalità. Quanto
alle frequentazioni religiose ad Antalya, i ricorrenti rilevano che A._______
sarebbe stato notato a causa del fatto ch’egli si recava in chiesa. Relativa-
mente invece al fatto di aver omesso nella seconda audizione di riportare
ch’egli sarebbe stato tacciato di terrorista dai poliziotti, i ricorrenti sosten-
gono che si tratterebbe di un dettaglio al quale l’autorità di prime cure
avrebbe dato troppa importanza, lasciando invece ingiustificatamente in
secondo piano il fatto che la polizia turca non sarebbe stata in grado di
procedere al perseguimento degli implicati. Dal canto suo, B._______ giu-
stifica la mancata ripetizione nella seconda audizione dell’assunto circa le
sue difficolta a trovare lavoro sulla base del fatto ch’ella non avrebbe rite-
nuto opportuno ripetersi, preferendo invece riportare esempi di altre per-
sone che avevano incontrato una situazione simile.
4.2 A mente del Tribunale, il resoconto fornito dai ricorrenti presta effettiva-
mente il fianco ad alcune critiche circa la verosimiglianza dello stesso.
Nell’audizione sui motivi d’asilo, A._______ ha infatti dichiarato di essere
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Pagina 8
stato minacciato una prima volta nel 2004 ad Ankara allorché egli stava
uscendo da una chiesa (cfr. atto A13 D13). Egli ha inoltre precisato che fatti
di questo genere si sarebbero riprodotti altre cinque o sei volte (cfr. atto
A13 D14). Ora, nel corso dell’audizione sulle generalità, egli, pur indicando
di aver avuto già alcuni problemi sin dalla sua conversione, ha espressa-
mente dichiarato che prima del suo matrimonio, facente data al 2010, sa-
rebbe stato in misura di nascondere i suoi contatti con la chiesa per lungo
tempo (cfr. atto A4, pag. 6). Nella prima audizione il ricorrente ha parimenti
asserito che una volta giunto ad Antalya i suoi contatti religiosi si sarebbero
immediatamente palesati, a causa del fatto ch’egli frequentava la chiesa
ed accoglieva i fedeli presso la sua abitazione (cfr. atto 4, pag. 6) salvo poi
dichiarare in seguito che avrebbe invece incontrato tali persone solo due o
al massimo tre volte e che gli incontri avrebbero avuto luogo presso l’abi-
tazione di una certa Mine (cfr. atto A13 pagg. 6 e 8). Tra le rispettive dichia-
razioni dei ricorrenti possono inoltre essere rilevate delle importanti diver-
genze in merito alla problematiche avute ad Antalya e riguardanti il tele-
fono. A._______ ha infatti asserito ch’egli presupponeva che il suo telefono
fosse stato messo sotto ascolto (cfr. atto A13 D27) allorché la moglie ha
dichiarando invece che il marito avrebbe ricevuto telefonate minatorie (cfr.
atto A5, pagg. 5 e 6). In ragione di ciò, si può quindi in principio concludere
che le versioni fornite su questi punti vadano considerate divergenti in
quanto contenenti elementi di incompatibilità riguardanti punti essenziali
del resoconto. Per il resto, il Tribunale ritiene invece che il fatto di aver
omesso di riportare che le autorità si sarebbero rivolte al ricorrente desi-
gnandolo come terrorista non permetta di concludere all’esistenza di un
aspetto di inverosimiglianza riguardante elementi essenziali della domanda
d’asilo. Lo stesso valgasi per le asserzioni di B._______ circa le difficoltà
nel trovare lavoro, che seppur in parte divergenti nelle due audizioni alle
quali la ricorrente si è prestata, non riguardano la sostanza della sua do-
manda d’asilo. La questione appare tuttavia priva di rilievo nella trattazione
del presente gravame, dal momento che tali ultime vicissitudini, quandan-
che verosimili, andrebbero considerati irrilevanti (cfr. infra consid. 7 e 8.5).
5.
Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (ele-
mento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo,
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Pagina 9
deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnata-
mente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua apparte-
nenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espon-
gono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui
che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un
timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'og-
getto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza
ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi con-
creti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo
un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non
sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipoteti-
che che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF
2010/57 consid. 2.5 con rinvii).
Il fondato timore di essere perseguitato presuppone inoltre l’esistenza di
minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve in-
tercorrere un nesso causale temporale. Quest’ultimo è da considerarsi de-
caduto, in regola generale, allorquando tra l’ultima persecuzione subita e
l’espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della
giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta
quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle
persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggetti-
vamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una
partenza differita dal paese d’origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1;
DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l’attualità
e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame
di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo
stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della
decisione nel paese d’origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo
delle circostanze tale da non potersi più presupporre l’esistenza di un ri-
schio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid.
3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all’esistenza di ragioni im-
periose che permettano di derogare alla condizione dell’attualità del biso-
gno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità mate-
riale fa parimenti difetto se, al momento dell’espatrio, il fondato timore di
essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle
persecuzioni subite sino ad allora (cfr. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asyl-
verfahrens, Basilea, 1990, pag. 129 e, a titolo esemplificativo sentenza
del Tribunale D-1877/2014 del 15 ottobre 2015 consid. 4.1).
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Pagina 10
6.
6.1 Nella propria decisione, la SEM ha constatato che difetterebbe il nesso
causale entro diversi avvenimenti addotti e la fuga, avvenuta nel 2011. In
tal senso, l’interesse delle autorità per la famiglia di A._______, la sua atti-
vita in seno all’HADEP/DTP ed i fermi che ne sono conseguiti cosi come il
precoce interessamento per la causa curda da parte dei B._______ e l’ar-
resto degli amici presso la sua dimora non sarebbero rilevanti ai fini della
concessione dell’asilo.
6.2 Dal canto loro, i ricorrenti sottolineano come le discriminazioni subite si
sarebbero susseguite per tutto l’ultimo decennio e che le recenti minacce
di morte rappresenterebbero solo l’ultimo grave episodio della serie. La vita
e l’integrità fisica dei ricorrenti sarebbero infatti state esposte a serio peri-
colo e gli stessi avrebbero a temere persecuzioni future in caso di rientro
in Turchia a causa della loro etnia curda e della loro conversione al cristia-
nesimo.
6.3 Tale tesi ricorsuale va disattesa. Occorre infatti ammettere che l’auto-
rità di prime cure ha, a ragione, ritenuto che parte degli avvenimenti addotti
sono effettivamente sprovvisti di nesso causale.
Ciò è il caso in primo luogo per quanto attiene a alle dichiarazioni di
A._______ circa le pressioni ch’egli avrebbe subito in giovane età da parte
delle autorità turche da una parte e del PKK dall’altra allorché viveva an-
cora a Istanbul. Gli eventi addotti e, in particolare, il fatto che il fratello del
ricorrente sarebbe stato in contatto con il PKK e che le autorità sarebbero
giunte regolarmente presso l’abitazione famigliare risalgono infatti ai primi
agli anni 90. Anche le attività svolte dall’insorgente in seno ai partiti di ispi-
razione curda ed i relativi fermi subiti dalle autorità ad Ankara tra il 2001 ed
il 2005, così come le minacce di cui egli avrebbe fatto oggetto allorché si
recava in chiesa ad Ankara, per quanto verosimili, appaiono troppo distanti
nel tempo e non possono essere ritenute causali all’espatrio, avvenuto nel
2011. Il discorso non cambia relativamente agli eventi addotti da
B._______ ed in particolare all’arresto di due suoi amici avvenuto presso il
suo domicilio nel 2005 ed alle successive visite delle autorità presso il suo
domicilio ed il suo luogo di lavoro. Visto il lungo periodo trascorso, non si
può in alcun modo ritenere ch’ella sia espatriata a causa di tali circostanze.
In ragione di ciò, anche il documento addotto in separata sede dai ricorrenti
e facente data al 1° febbraio 2016 pare privo di qualsivoglia portata
nell’evasione del presente gravame.
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Pagina 11
Inoltre, anche la tesi ricorsuale secondo cui questi avvenimenti si iscrive-
rebbero in una serie di persecuzioni che si sarebbe protratta sino all’espa-
trio non merita tutela. Il Tribunale sottolinea infatti come non vi sia modo di
ricondurre tali accadimenti a quanto successo in seguito. Gli stessi si sono
infatti prodotti in altre regioni del paese e, posto che si tratti di atti di origine
non-statale, non vi è alcun indizio quanto al fatto che siano stati compiuti
dagli stessi autori. In definitiva non vi è dunque modo di considerare che al
momento dell’espatrio il fondato timore di essere perseguitato sia stato ori-
ginato dalle circostanze esaminate in questa sede.
7.
Il tribunale sottolinea inoltre che parte delle motivazioni addotte dai ricor-
renti a sostegno della propria domanda d’asilo e ribadite in sede ricorsuale
non permettono di concludere che i ricorrenti abbiano avuto dei motivi og-
gettivamente riconoscibili da terzi di temere di essere esposti, in tutta ve-
rosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione. Come corretta-
mente ritenuto dall’autorità di prime cure, ciò è in primo luogo da ritenersi
per quanto riguarda la conversione al cristianesimo degli insorgenti, che,
avendo riguardo per le circostanze del caso di specie e la situazione nel
paese d’origine, non può essere ad essa sola ritenuta rilevante in materia
d’asilo. Seppur non si possa infatti negare che vi siano stati nel recente
passato episodi di violenza da parte di nazionalisti turco-musulmani nei
confronti di istituzioni e luoghi di culto cristiani, va ad ogni modo constatato
che in Turchia la libertà di culto è espressamente garantita dalla costitu-
zione stessa e che la popolazione cristiana non può essere considerata
oggetto di persecuzioni sistematiche (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale
D-2735/2013 del 25 ottobre 2013 consid. 7.4). Lo stesso è anche da rite-
nersi, mutatis mutandis, quanto all’appartenenza dei ricorrenti alla mino-
ranza curda, la quale, ad essa sola, non è atta a fondare la qualità di rifu-
giato ai sensi dell’art. 3 LAsi. Certo non si possono escludere alcune discri-
minazioni nei confronti della minoranza curda, in parte acutizzate dal re-
cente tentativo di colpo di stato avvenuto a metà luglio, tuttavia, non vi sono
attualmente gli elementi per considerare che in Turchia vi sia una situa-
zione di discriminazione sistematica e generale nei confronti della popola-
zione curda contraria ai principi di cui alla disposizione sopraccitata (si ve-
dano tra le altre sentenze del Tribunale E-3524/2016 del 4 luglio 2016 con-
sid. 4 e E-992/2014 del 9 maggio 2016 consid. 4). Pure irrilevante risulta
infine l’evenienza addotta da B._______ e riguardante le difficoltà a trovare
lavoro da lei ricondotta alla sua conversione che come tale non caratteriz-
zerebbe, quandanche verosimile, elementi persecutori ai sensi dell’art. 3
LAsi. In ragione di tutto quanto precede, occorre ammettere che i mezzi di
prova addotti dai ricorrenti e riguardanti atti di violenza perpetrati in Turchia
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nei confronti di cristiani non siano atti a fondare un diverso convincimento
del Tribunale.
8.
8.1 Alla luce di quanto esposto sin qui quanto resta da esaminare relativa-
mente allo statuto di rifugiato è l’eventuale rilevanza degli avvenimenti svol-
tisi ad Antalya dopo il trasferimento dei ricorrenti in loco facente seguito al
loro matrimonio avvenuto nel 2010.
8.2 A tal proposito appare in primo luogo opportuno sottolineare che, con-
formemente alla sussidiarietà della protezione internazionale, non è rifu-
giato chi può ottenere in patria un'appropriata protezione contro le perse-
cuzioni di origine non-statale. Una siffatta protezione può essere offerta
dallo Stato o, a determinate condizioni, da entità quasi-statali o, eventual-
mente, pure da organizzazioni internazionali. L'interessato può essere ra-
gionevolmente obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine
solo se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da
strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (cfr. DTAF 2008/4
consid. 5.2, GICRA 2006 n. 18). Secondo prassi, l'effettiva protezione nel
Paese d'origine non è data da un'effettiva garanzia di protezione indivi-
duale a lungo termine contro persecuzioni non-statali: nessuno stato ha la
capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza
ai propri cittadini. Occorre al contrario che vi sia a disposizione una strut-
tura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un proce-
dimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ot-
temperanti. Il ricorso a tale struttura di protezione interna deve essere, da
un lato, oggettivamente accessibile alla persona interessata (per esempio,
indipendentemente dal genere, dall'appartenenza etnica o religiosa) e,
dall'altro lato, tale ricorso deve essere ragionevolmente esigibile (condi-
zione non adempiuta nel caso in cui, per esempio, i bisognosi di protezione
si espongono ad un ulteriore [o altro] concreto pericolo per aver sporto de-
nuncia penale) (v. sentenza del Tribunale D-983/2014 del 13 maggio 2015,
consid. 6).
8.3
8.3.1 Nella decisione impugnata, l’autorità di prime cure rileva dapprima
che A._______, a seguito delle svariate minacce ricevute a causa della sua
conversione al cristianesimo, si sarebbe recato a sporgere denuncia in una
sola occasione, laddove peraltro le autorità gli avrebbero confermato che
se ne sarebbero occupate. Ciò detto, nulla permetterebbe di concludere
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l’assenza di una dovuta protezione da parte delle autorità del paese d’ori-
gine, di modo che, tali atti, ad opera di entità non statali, sarebbero pari-
menti irrilevanti.
8.3.2 Nel proprio gravame, i ricorrenti ammettono l’origine non statale dei
pregiudizi patiti, ma diversamente dalla SEM, concludono al impossibilità
di far capo alla protezione dello Stato turco ed alla conseguente rilevanza
in materia d’asilo dei motivi addotti.
8.4 Come già brevemente illustrato, i ricorrenti hanno dichiarato che una
volta giunti ad Antalya, A._______ avrebbe continuato a frequentare un
gruppo di missionari chiamati Incil, gruppo che risulterebbe illegale in Tur-
chia. A seguito di tali incontri, secondo la loro ultima versione avvenuti due
o tre volte, egli si sarebbe poi trovato davanti alcune persone che lo avreb-
bero minacciato. Considerati tali presupposti, agli inizi del 2011 avrebbe
poi avuto luogo il fatto che li avrebbe definitivamente convinti ad espatriare.
Un uomo si sarebbe infatti presentato presso il domicilio dei ricorrenti allor-
ché A._______ era assente ed avrebbe messo in guardia la moglie circa la
sorte destinata ai miscredenti. In seguito, i ricorrenti, già impauriti, avreb-
bero intuito che i vicini di casa parlavano dei loro contatti con i missionari e
in particolare che avrebbero corrotto i poveri con il denaro al fine di provo-
carne la conversione al cristianesimo. Due settimane dopo, quando si
stava recando a fare delle compere al negozio di quartiere, l’insorgente si
sarebbe trovato di fronte tre o quattro uomini che lo avrebbero a loro volta
accusato di lavorare come missionario e di corrompere la gente per otte-
nerne la conversione, intimandogli nel contempo di non farsi mai più vedere
nei paraggi o avrebbe pagato scotto con la propria vita (cfr. atto A14 D31).
Ora, tolto il fatto che, come già concluso in precedenza, le allegazioni circa
le frequentazioni del gruppo appaiono contradditorie (cfr. supra consid. 4.2)
e che pure la contingenza secondo la quale il gruppo di missionari frequen-
tato dai ricorrenti risulterebbe illegale in Turchia non pare supportata da
alcuna evidenza al riguardo vista anche l’esistenza di un sito internet del
gruppo con tanto di recapito telefonico e indirizzo (cfr. / >, consultato il 24.11.2016), occorre ad ogni modo rile-
vare che a fronte delle svariate minacce allegate dai ricorrenti, essi dichia-
rano essersi rivolti alle autorità in una sola occasione (cfr. atto A13, pag. 7).
Nella stessa circostanza, le autorità del luogo, benché a mente del ricor-
rente lo avessero messo in guardia circa il fatto ch’egli avrebbe dovuto
mettere in conto delle tali risultanze al momento della sua conversione,
risultano aver preso in considerazione la sua deposizione, dal momento
che avrebbero preso appunti a riguardo (cfr. atto A13, D32) confermandogli
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Pagina 14
nel contempo che si sarebbero occupate della questione (cfr. atto A13,
D34). Già solo per questo motivo e a prescindere dal fatto che i poliziotti lo
abbiano o meno tacciato di terrorista (cfr. supra consid. 4.2 nonché posi-
zioni delle parti in causa a proposito della dubbia verosimiglianza di tale
fatto; si vedano anche similitudini con la sentenza del Tribunale
E-2964/2013 del 20 gennaio 2015 consid. 5.1), va ritenuto che nulla lasci
presagire il fatto che gli interessati non siano in misura di ottenere prote-
zione da parte delle autorità turche. È infatti da ritenersi che le autorità tur-
che hanno, di principio, la capacità e la volontà di garantire la protezione
dalle persecuzioni a carattere non-statale (per maggiori sviluppi si veda
sentenza E-5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1). Le circostanze
specifiche del caso in disamina, ovvero l’appartenenza del ricorrente alla
minoranza curda e la conversione di entrambi gli interessati, sebbene pos-
sano effettivamente aver avuto un qualche tipo di influsso sull’attitudine te-
nuta delle autorità nei loro confronti, non permettono, ad esse sole, di con-
cludere che la protezione gli sarebbe stata rifiutata.
Va quindi concluso che anche tali avvenimenti non risultano rilevanti al fine
dell’ottenimento dello statuto di rifugiato.
9. In definitiva, il Tribunale rileva che i motivi d’asilo dell’insorgente sono in
parte inverosimili ed in parte – per quanto verosimili – irrilevanti, per il che,
il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di conces-
sione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
10.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento,
la decisione impugnata va confermata.
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Pagina 15
11.
11.1
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr pre-
vede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste
condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezza-
mento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento
della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il
ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un
ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo rife-
rimento).
11.2 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del
non respingimento. Ella ha parimenti considerato l’allontanamento ammis-
sibile, esigibile e possibile.
I ricorrenti contestano tale posizione. A loro modo di vedere un rinvio viole-
rebbe l’art. 3 CEDU e non andrebbe considerato esigibile in quanto la si-
tuazione politica e di vessazione dei cristiani non permetterebbe loro di
condurre una vita normale. A._______ soffrirebbe inoltre di problematiche
psichiche che non potrebbero essere curate in maniera adeguata in patria.
11.3
11.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non
è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna-
zionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare
l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor-
tura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'e-
sistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa es-
sere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esi-
stenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in mate-
ria d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b
lett. ee).
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Pagina 16
Nel caso in esame, visto che gli interessati non sono riusciti a dimostrare
l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pre-
giudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova
applicazione nella fattispecie ed il rinvio degli insorgenti verso la Turchia è
dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. In siffatte circo-
stanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio perso-
nale, concreto e serio per gli insorgenti di essere esposti, nel loro Paese
d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1
Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU con-
tro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale
rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli
(sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 feb-
braio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti). Altresì la situa-
zione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Turchia non conduce
attualmente a poter considerare l'esecuzione dell'allontanamento come
inammissibile. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento in Turchia è am-
missibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della
LAsi.
11.3.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ov-
vero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato,
poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni
di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei
confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pe-
ricolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le
cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità,
condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di to-
tale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave
del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le diffi-
coltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una re-
gione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di
formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi-
zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque,
in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione
nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali
da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con
rinvii). Va inoltre ricordato che l'interesse superiore del fanciullo ricopre una
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Pagina 17
certa importanza nell'esame dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. DTAF
2014/26 consid. 7.6).
A seguito delle recenti vicissitudini ed in particolare del tentativo di colpo di
stato avvenuto a metà luglio, la situazione in Turchia risulta essere piuttosto
tesa (cfr. sentenza del Tribunale D-5396 del 29 luglio 2016 consid. 9.4.1).
Nonostante ciò eccetto nelle provincie di Hakkari e Sirnak può essere rite-
nuto che nel paese non viga una situazione di guerra, guerra civile o vio-
lenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale (cfr. DTAF 2013/2) e che renda in particolare inesi-
gibile l’allontanamento di persone di etnia curda. Per ciò che concerne la
situazione personale dei ricorrenti, essi sono sposati ed hanno vissuto l’ul-
timo periodo della loro vita coniugale a Antalya. A._______, è giovane e
prima di giungere ad Antalya ha risieduto in diverse città della Turchia oc-
cidentale, rispettivamente Istanbul e Ankara. Egli dispone inoltre di una so-
lida esperienza professionale e di un’adeguata formazione (cfr. atto A4,
pag. 1-4). La moglie, B._______, di etnia turca, prima di trasferirsi ad An-
talya con il marito ha a sua volta vissuto dapprima a Bergama e poi ad
Izmir, sulla costa egea. Ella dispone parimenti di esperienza professionale
e di parentela in loco (cfr. atto A5, pag. 1 -5). La nascita della figlia Zilan
non pone peraltro problemi particolari, dal momento che vista la sua giova-
nissima età, non può essere ritenuto alcuno sradicamento sociale in caso
di allontanamento.
Quanto alle problematiche psichiatriche sollevate da A._______, occorre
ammettere in primo luogo che in Turchia vige un sistema sanitario funzio-
nante ed idoneo al trattamento dei disturbi psichici (cfr. sentenze del Tribu-
nale E-5059/2013 del 10 gennaio 2014 consid. 5.3 e D-7278/2010
dell‘11 marzo 2013 consid. 8.2.5). A riprova di ciò, lo stesso ricorrente ha
peraltro dichiarato espressamente ch’egli si era già sottoposto in patria a
dei trattamenti per i disturbi in questione (cfr. atto A4 pag. 6). Non emerge
quindi la necessità di una permanenza in Svizzera dell'insorgente per mo-
tivi medici. Altresì, giova ricordare al ricorrente che egli ha la possibilità di
richiedere un aiuto al ritorno per motivi di salute ai sensi dell'art. 93 cpv. 1
lett. d LAsi.
In ragione di quanto precede non paiono porsi problemi relativamente all’al-
lontanamento dei ricorrenti verso la Turchia.
11.4 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo
della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in
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Pagina 18
relazione all'art. 44 LAsi). I ricorrenti, con la dovuta diligenza, potranno pro-
curarsi i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 Lasi e DTAF
2008/34 consid. 12.
12.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-
ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibi-
li nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono prelevate sull’anticipo spese
versato il 31 luglio 2015.
14.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett.
d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare è prelevato sull’anticipo spese versato il 31 luglio 2015.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: