B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3327/2013
S e n t e n z a d e l 2 0 g i u g n o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
William Waeber, Fulvio Haefeli,
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
Sri Lanka,
ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 maggio 2013 / N (...).
D-3327/2013
Pagina 2
Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data
31 gennaio 2011 in Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il giorno medesimo e
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare entro
48 ore un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che in ca-
so di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili non si entra nel
merito della domanda d'asilo;
i verbali dell'audizione sulle generalità del 2 febbraio 2011 (di seguito:
verbale 1) e dell'audizione del 14 febbraio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 16 maggio 2013, notificata al ricorrente il
4 giugno 2013 (cfr. act. A 14/1), con la quale detto Ufficio non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della
legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso dell'11 giugno 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di
entrata: 12 giugno 2013), con i seguenti allegati:
una lettera del prete della sua parrocchia a B._______, datata del
(...) 2013;
una lettera di un connazionale in patria di nome C._______, data-
ta del (...) 2013;
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale amministrati-
vo federale (di seguito: il Tribunale) in data 12 giugno 2013;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti che verranno ripresi nei con-
siderandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
D-3327/2013
Pagina 3
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); che è pertanto legittimato ad aggravar-
si contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che il richiedente ha dichiarato di essere di etnia tamil, di provenire da
B._______ (regione di Vanni) e che prima di espatriare avrebbe vissuto a
D._______ (Vavuniya) presso un amico del padre, di nome E._______
(cfr. verbale 1, pagg. 1 e 5 nonché verbale 2, pag. 4);
che nella decisione impugnata l'UFM ha ritenuto, da un lato, che il ricor-
rente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun
documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 ago-
sto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto
che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi fosse realizza-
ta nel caso di specie;
D-3327/2013
Pagina 4
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso lo Sri Lanka siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente, circa la questione dei motivi scusabili per la
mancata consegna dei documenti ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi,
ha spiegato di essersi in più occasioni informato al fine di ottenere dei
documenti d'identità ma senza successo; che perlomeno la lettera
allegata al ricorso redatta dal suo parroco in patria confermerebbe i suoi
dati personali; che inoltre egli sarebbe riuscito, dopo ripetuti insuccessi, a
parlare con uno zio in patria che gli avrebbe confermato di potergli inviare
il passaporto, che dovrebbe poter giungere in Svizzera entro due
settimane;
che erroneamente l'UFM non avrebbe ritenuto necessari ulteriori chiari-
menti; che l'insorgente ribadisce che a suo avviso l'avvenuto arresto dei
suoi genitori sarebbe dovuto all'appartenenza degli zii, in passato, alle Li-
beration Tigers of Tamil Eelam (LTTE); che infatti diverse organizzazioni
rivelerebbero che le autorità srilankesi, per timore di nuove insurrezioni
delle Tigri, reprimerebbero, anche in maniera sproporzionata, qualsiasi
persona sospetta di un legame col movimento; che a causa dell'arresto
dei genitori sarebbe molto probabile che le autorità in patria conoscano le
generalità dell'interessato; che egli teme quindi di potere essere arrestato
in caso di rimpatrio; che a sostegno delle sue allegazioni egli ha riportato
degli estratti del "World Report 2013 – Sri Lanka" di Human Rigths Watch,
del rapporto annuale del 2013 sul Paese di Amnesty International e del
documento dell'Organizzazione svizzera aiuto ai rifugiati (OSAR) del
15 novembre 2012 "Sri Lanka: situation actuelle – Mise à jour"; che inol-
tre l'insorgente contesta la valutazione dell'UFM secondo cui, considerata
l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la regione di Van-
ni, sussisterebbe un'alternativa di soggiorno a Vavuniya dove abita
E._______; che infatti l'UFM sarebbe a torto partito dal presupposto che
questa persona sarebbe tenuta a ospitarlo e a mantenerlo a tempo inde-
terminato; che l'insorgente osserva che egli non avrebbe alcun obbligo
nei suoi confronti; che inoltre mal si capirebbe come l'UFM abbia potuto
concludere che, per il solo fatto di possedere un negozio di alimentari,
E._______ sarebbe benestante e quindi in grado di mantenere l'interes-
sato;
che in conclusione ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e
la concessione dell'asilo; che, in via sussidiaria, ha chiesto la trasmissio-
D-3327/2013
Pagina 5
ne degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione e, in via
ancor più subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria; che
ha presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria,
intesa come dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relati-
vo anticipo, con protesta di spese e ripetibili;
che nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato
non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'asilo è inammissibile;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibid., consid. 6);
che nel caso concreto il ricorrente, a distanza di più di due anni dalla pre-
sentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri;
D-3327/2013
Pagina 6
che secondo le sue dichiarazioni egli non avrebbe mai posseduto né ri-
chiesto un passaporto o una carta d'identità; che quindi egli non saprebbe
come fare per procurarsi tali documenti; che per il viaggio d'espatrio egli
avrebbe usato un passaporto appartenente a un estraneo, che tuttavia
avrebbe riportato il nome dell'interessato; che sarebbe stato il passatore a
procurargli tale documento (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 7 nonché verbale 2,
pagg. 2 seg.);
che argomentazioni come quelle addotte quo al possesso di documenti
risultano inattendibili; che, manifestamente, lo scritto del parroco allegato
al ricorso in alcun modo può sostituire la consegna di un documento d'i-
dentità ai sensi della giurisprudenza suesposta; che inoltre agli atti non vi
è traccia di alcun genere di tentativo da parte dell'interessato, fino al mo-
mento del ricorso, di procurarsi i documenti richiesti, nonostante egli ab-
bia chiesto asilo da oltre due anni, per il che il Tribunale ha ragione di
concludere che il richiedente dissimuli i documenti per i bisogni della cau-
sa; che per quanto concerne l'auspicato invio, da parte dello zio, del suo
passaporto, va osservato, in considerazione del tempo già trascorso, che
simili allegazioni non possono che aspirare a guadagnare del tempo;
che di conseguenza, non avendo né esibito un documento d'identità né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno del-
la qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di
non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi non-
ché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle perse-
cuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire il-
legittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
D-3327/2013
Pagina 7
che in sede di audizione l'interessato ha dichiarato di essere espatriato
per timore di essere arrestato; che infatti i suoi zii materni avrebbero fatto
parte delle LTTE e il (...) 2010 i suoi genitori sarebbero stati arrestati nei
pressi di Vavuniya a causa delle attività degli zii; che anche i genitori
stessi avrebbero sostenuto le LTTE fornendo loro del cibo; che al
momento dell'arresto dei genitori, le forze dell'ordine avrebbero cercato
anche il richiedente, che tuttavia in quel momento si sarebbe trovato
presso amici (cfr. verbale 1, pagg. 4-6 e verbale 2, pagg. 10-13);
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, le allegazioni del
richiedente circa i suoi motivi d'asilo sono da ritenere contraddittorie e
illogiche; che ad esempio è rimasto assai generico circa il motivo per cui
avrebbe dovuto essere arrestato; che egli ha riferito che i suoi genitori
sarebbero stati arrestati in quanto gli zii materni avrebbero lavorato per le
LTTE; che tuttavia questi zii sarebbero deceduti quando l'interessato
aveva appena due anni; che quindi mal si capisce quale interesse
dovrebbero avere le forze dell'ordine ad arrestare il richiedente dopo un
lasso di tempo così grande e peraltro posteriormente alla fine della guerra
nel maggio del 2009 (cfr. DTAF 2011/24 consid. 7.6); che sia come sia,
considerato che egli ha dichiarato di essere sfuggito all'arresto
semplicemente grazie al fatto di essersi trovato fuori casa con amici al
momento dell'arrivo dei militari e di non essere stato cercato altre volte, il
Tribunale si sente comunque di escludere che, anche in considerazione
dei gruppi di persone ritenuti particolarmente a rischio secondo la
giurisprudenza del Tribunale (cfr. DTAF 2011/24 consid. 8), egli possa
presentare un profilo che potrebbe interessare le autorità in patria; che in
aggiunta egli si è contraddetto riguardo ai soggiorni precedenti
all'espatrio; che infatti durante la prima audizione ha dichiarato di avere
soggiornato a F._______ (Mullaitivu) per due o tre mesi, a Vavuniya per
circa cinque mesi e a Colombo per circa un mese (cfr. verbale 1, pag. 5);
che invece, in occasione dell'audizione successiva, ha allegato di essere
rimasto a F._______ dal marzo del 2009 fino all'aprile del 2010, a
Vavuniya per circa otto mesi e a Colombo per otto giorni (cfr. verbale 2,
pagg. 4 seg. e 13), per poi tuttavia nuovamente affermare di essere
rimasto a Colombo per circa un mese (cfr. verbale 2, pag. 13);
D-3327/2013
Pagina 8
che le menzionate lettere allegate al ricorso, secondo le quali sarebbe
auspicabile, per l'interessato, trovare rifugio all'estero a causa dei conflitti
etnici interni al Paese, rappresentano mere dichiarazioni di parte e non
possono indurre il Tribunale a un esito diverso;
che circa infine gli estratti di alcuni rapporti riportati dall'insorgente nel
ricorso, il Tribunale constata la mancanza di un legame concreto tra le
citazioni riportate e la situazione individuale del ricorrente e osserva che
peraltro la suesposta giurisprudenza è stata regolarmente confermata
anche di recente (cfr. tra le altre la Sentenza del Tribunale amministrativo
federale D-4298/2012 del 21 maggio 2013);
che di conseguenza l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto che l'inte-
ressato non ha la qualità di rifugiato giusta l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accer-
tamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgen-
te;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8 con-
sid. 5.6.5-5.7);
che, per le ragioni suesposte e in considerazione della giurisprudenza
sviluppata dal Tribunale nella DTAF 2011/24 (cfr. consid. 10.4.2) non
emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il suo Paese di
origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale e
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
D-3327/2013
Pagina 9
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il richiedente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF
2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giu-
sta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allon-
tanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2
LAsi);
che la situazione vigente nello Sri Lanka non è attualmente caratterizzata
da una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale; che
secondo la giurisprudenza del Tribunale, in considerazione del
miglioramento della situazione dal profilo della sicurezza e delle
condizioni di vita in generale in detto Paese, un ritorno è ora di principio
ragionevolmente esigibile anche verso il nord nonché verso l'est; che
l'esecuzione dell'allontanamento per i richiedenti l'asilo respinti è quindi
ora da considerarsi di principio ragionevolmente esigibile verso tutto il
Paese, ad eccezione delle persone che provengono dalla regione di
Vanni e che non dispongono di una rete sociale al di fuori di detta regione
(cfr. DTAF 2011/24 consid. 11.2.2);
che il richiedente proviene dalla regione di Vanni (per la delimitazione
della regione di Vanni cfr. DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) e quindi, come
rettamente osservato dall'autorità inferiore, un rinvio verso la sua località
di origine non può essere considerato ragionevolmente esigibile; che
tuttavia, il Tribunale si associa a quanto ritenuto dall'UFM circa
l'alternativa di soggiorno a Vavuniya; che infatti egli ha vissuto presso
l'amico del padre per diversi mesi e, nonostante il ricorrente abbia
sostenuto che questa persona non avrebbe alcun obbligo nei suoi
confronti, va osservato che, oltre ad averlo ospitato per un lungo periodo,
D-3327/2013
Pagina 10
E._______ si sarebbe adoperato anche per organizzargli e finanziargli il
viaggio di espatrio; che quindi il Tribunale ritiene che l'interessato possa
contare su un punto di appoggio a Vavuniya; che peraltro E._______
dispone di un negozio di alimentari ed era nelle condizioni economiche
per finanziare il viaggio all'interessato; che inoltre il richiedente è giovane
e scolarizzato e, in considerazione di quanto precede, il Tribunale ritiene
che potrà ritrovare a Vavuniya le condizioni di vita come prima
dell'espatrio e garantirsi il minimo vitale (cfr. DTAF 2011/24
consid. 13.2.1);
che infine il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti), senza che da un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici;
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi), potendo egli, usando della necessaria diligenza,
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34
consid. 12);
che in sunto ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammis-
sibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità infe-
riore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere di apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
D-3327/2013
Pagina 11
che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65
cpv. 1 PA);
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3327/2013
Pagina 12
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Ta-
le ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: