Corte IV
D-3328/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 g i u g n o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet;
cancelliere Gionata Carmine.
A._______, dichiaratosi nato il (...), o il (...), Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 20 maggio 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3328/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato e mediante il quale
lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore
successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di
viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda
d'asilo,
i verbali d'audizione del 20 aprile 2009 e del 4 maggio 2009,
la decisione dell'UFM del 20 maggio 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno,
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 22 maggio 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
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dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art.
52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della sua domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato sostanzialmente di essere minorenne,
cittadino nigeriano di etnia B._______ (nigeriana), nato ad B._______
(C._______ State, Nigeria), e di aver vissuto ad D._______ (Nigeria)
con suo zio, rispettivamente cugino o fratello a partire dal 1997, dopo
che i suoi genitori sarebbero morti in un incidente d'auto; che egli
sarebbe espatriato nel (...) 2009 recandosi dapprima in E._______ e
giungendo in seguito, dopo un tragitto in barca e in treno, in Svizzera,
che nel febbraio, rispettivamente marzo 2009 lo zio dell'interessato
sarebbe stato pugnalato in seguito al rifiuto di aderire ad un "gruppo di
sequestratori",
che, il giorno stesso dell'assassinio dello zio, il suddetto gruppo di
persone avrebbe fatto pressione sull'interessato affinché entrasse
anch'egli a far parte del loro gruppo, pena la morte; che, dopo queste
minacce, l'interessato sarebbe stato sequestrato, portato in un luogo
sconosciuto e rinchiuso in una stanza buia,
che, una volta imprigionato, esso avrebbe subito ripetute minacce e
violenze fisiche sempre con l'intento di convincerlo ad aggregarsi ai
suoi sequestratori; che, dopo qualche tempo, uno dei sequestratori
l'avrebbe segretamente liberato e gli avrebbe permesso di scappare;
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che, una volta evaso, l'interessato avrebbe incontrato un automobilista
che l'avrebbe trasportato a casa sua e gli avrebbe gratuitamente
offerto protezione; che questa persona avrebbe in seguito affidato
l'interessato ad un terzo individuo che lo avrebbe aiutato ad
abbandonare il Paese, conducendolo in E._______, da dove egli si
sarebbe poi imbarcato per l'Europa; che, una volta giunto a terra in un
luogo non meglio precisato, egli avrebbe, con l'aiuto di un altro
nigeriano, preso un treno diretto in Svizzera; che, ad eccezione di un
controllo di polizia che sarebbe avvenuto all'interno di uno stato
europeo sconosciuto e durante il quale gli sarebbero state rilevate le
impronte, l'interessato avrebbe viaggiato dalla Nigeria alla Svizzera
senza documenti e senza subire alcun controllo alle frontiere
attraversate,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 20 maggio 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi
dell'art. 1 (recte: art. 1a) lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che,
dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni
previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha sottolineato di non aver potuto
consegnare alcun documento, non per la sua mancanza di volontà,
bensì per una situazione di oggettiva impossibilità; che non avrebbe
mai posseduto né la carta d'identità, né il passaporto e che - neanche
volendo - avrebbe potuto farsi rilasciare alcun documento in patria, in
quanto ancora minorenne; che, inoltre, il ricorrente ha addotto di non
potere rientrare in Nigeria, dove la sua vita sarebbe in grave pericolo a
seguito delle minacce e del sequestro di cui sarebbe stato oggetto da
parte del gruppo di sequestratori per essersi rifiutato di aderire al loro
gruppo,
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che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo minorenne,
che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la
durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino
alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al
raggiungimento della maggiore età; che la designazione di una
persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del
richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità
preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed
Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che, nell'ambito
dell'accertamento dei fatti, è altresì possibile ricorrere all'ausilio di
metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1),
che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni
suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età; che
egli non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di
documenti d'identità o di viaggio (cfr. verbale d'audizione del
20 aprile 2009 pag. 6); che, in particolare, egli si è contraddetto sulla
sua data di nascita (verbale d'audizione del 20 aprile 2009 pag. 1) e si
è espresso in modo vago ed esitante in merito alle domande sulla sua
età e sulla sua biografia (cfr. verbale d'audizione del 4 maggio 2009
pag. 4); che, inoltre, dall'esame radiologico effettuato il 14 aprile 2009,
risulta un'età ossea del ricorrente superiore ai 18 anni in
contraddizione con la dichiarata età di 16, rispettivamente 17 anni;
che, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie,
segnatamente della genericità ed imprecisione delle argomentazioni
ricorsuali, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al
ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in
quanto l'insorgente non è stato in grado di corroborare l'allegata
minorità,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
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documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF]
2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che il ricorrente ha dichiarato di essere partito dalla Nigeria in auto
giungendo poi in E._______, Paese dal quale sarebbe ripartito in
barca dirigendosi in Europa; che, inoltre, il medesimo ha affermato di
non aver pagato nulla per il viaggio che avrebbe intrapreso, il quale
sarebbe stato invece finanziato da uno sconosciuto a cui avrebbe
raccontato la sua storia (cfr. verbale del 4 maggio 2009 pag. 3), che,
oltre a quanto suesposto, egli non ha saputo dare alcuna risposta agli
interrogativi relativi ai tempi del viaggio (cfr. verbale d'audizione del 20
aprile 2009 pag. 9), all'organizzazione di quest'ultimo (cfr. verbale
d'audizione del 4 maggio 2009 pag. 3), o ancora alle nazioni
attraversate (cfr. verbale d'audizione del 20 aprile 2009 pag. 9),
che, pertanto, è inverosimile che il ricorrente non ricordi nulla del suo
viaggio a parte delle affermazioni stereotipate,
che, per di più, non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate
allegazioni, secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei
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documenti, poiché sostanzialemente non ne avrebbe mai posseduti
(cfr. ricorso pag. 2); che tali asserzioni non costituiscono infatti ragioni
valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di
legge,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato di avere lasciato la Nigeria per timore di
essere ucciso dal gruppo di sequestratori che avrebbero ucciso lo zio
e che l'avrebbero altresì sequestrato e minacciato, a seguito del suo
rifiuto di entrare a far parte del loro gruppo,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
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rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, in relazione alle considerazioni rettamente evidenziate
dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno
della sua domanda d'asilo è inverosimile; che basti rilevare innanzitutto
che il ricorrente si è espresso in modo molto contraddittorio, vago e
succinto sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio
Paese; che, a titolo d'esempio, egli non si ricorda in che mese
sarebbero avvenuti l'omicidio dello zio e il suo sequestro ([...] o [...]
2009 a seconda delle versioni - cfr. verbale d'audizione del
20 aprile 2009 pag. 7 e verbale d'audizione del 4 maggio 2009 pagg. 5
e 6); che l'insorgente si è limitato ad affermare che il suo rapimento
sarebbe avvenuto "un giorno" (cfr. verbale d'audizione del
20 aprile 2009 pag. 7) e solo in seguito ha dichiarato che questo
giorno corrisponderebbe a quello dell'omicidio dello zio (cfr. verbale
d'audizione del 4 maggio 2009 pag. 7); che, ancora, egli non è stato
nemmeno in grado di ricordare per quanti giorni sarebbe stato
sequestrato (cfr. verbale d'audizione del 20 aprile 2009 pag. 8), come
pure in quale momento della giornata sarebbe stato rapito (cfr. verbale
d'audizione del 4 maggio 2009 pag. 9); che, inoltre, il richiedente non
ha saputo identificare il gruppo di sequestratori, non conoscendone né
il nome, né l'identità dei membri; che, in tali circostanze, mal si
comprende come egli abbia potuto spiegare al suo soccorritore chi
essi fossero, ottenendo da quest'ultimo una conferma del fatto che si
trattasse di un gruppo ricercato dal governo (cfr. verbale d'audizione
del 4 maggio 2009 pag. 5),
che, per sovrabbondanza, il ricorrente si è contraddetto altresì su un
elemento essenziale, ovvero il grado di parentela che lo legherebbe al
parente, che, a seconda delle versioni, sarebbe lo zio, il cugino o il
fratello (cfr. verbale d'audizione del 20 aprile 2009 pagg. 2 e 4 e
verbale d'audizione del 4 maggio 2009 pagg. 6 e 7),
che, da un lato, infine, vista l'inattendibilità e l'inverosimiglianza delle
dichiarazioni rese dal ricorrente circa la vicenda raccontata a sostegno
della sua domanda d'asilo, non v'è motivo di ritenere che l'insorgente
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non possa ottenere in Nigeria, se opportunamente sollecitata,
un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di
terzi nei suoi confronti,
che, dall'altro, v'è ragione di considerare altresì l'esistenza di un
probabile rifugio interno,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili,
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
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violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile, violenza generalizzata o
emergenza sanitaria che coinvolga l'insieme della popolazione
nell'integralità del territorio nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
ha un'esperienza professionale (cfr. verbale d'audizione del 20 aprile
2009 pagg. 3 e 4),
che, d'altra parte, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei
problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
degll'insorgente in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
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che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art.
63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Gionata Carmine
Data di spedizione:
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