B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3329/2015
Sen t en z a d e l 4 g i ugno 20 15
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Eritrea,
(…)
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 4 maggio 2015 / N (…).
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Fatti:
A.
L'interessato, cittadino eritreo, è entrato in Svizzera ed ha depositato do-
manda d'asilo in data 21 ottobre 2014.
B.
In data 31 ottobre 2014 il medesimo è stato ascoltato sulle sue generalità
e sommariamente sui motivi d'asilo (di seguito: verbale).
Egli ha allegato di aver depositato una domanda d'asilo in luglio 2009 a
B._______ (Italia) la quale sarebbe stata accolta ed avrebbe ottenuto un
permesso di soggiorno in Italia valido fino al 24 novembre 2014 (cfr. ver-
bale, pag. 5). I motivi della sua domanda d'asilo sarebbero gli stessi della
domanda depositata in Italia e sarebbe venuto in Svizzera a chiedere asilo
poiché la moglie e i suoi figli si troverebbero qui ed egli vorrebbe vivere con
loro (cfr. verbale, pag. 8).
C.
Le autorità italiane, con uno scritto del (…) dicembre 2014 di risposta ad
una domanda di trasferimento in virtù del regolamento Dublino, hanno in-
formato la Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale
della migrazione, UFM) che all'interessato era stato riconosciuto lo statuto
di rifugiato e pertanto il trasferimento sulla base del regolamento Dublino
non era possibile nella fattispecie (cfr. atto A14/1).
D.
Con scritto dell'8 dicembre 2014 la SEM ha informato il richiedente che
essendogli stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in Italia il regolamento
Dublino non era applicabile e gli ha concesso il diritto di essere sentito circa
la non entrata nel merito della domanda d'asilo in applicazione dell'art. 31a
cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31) e circa il suo allontanamento verso l'Italia.
E.
Con scritto del 16 dicembre 2014 l'interessato ha presentato le sue osser-
vazioni in merito affermando che in Svizzera vivrebbero la moglie e i suoi
tre figli, i quali sarebbero riconosciuti quali rifugiati. Pertanto sarebbe ve-
nuto in Svizzera e vorrebbe rimanervi. Allo scritto ha allegato copia del cer-
tificato di matrimonio e copia dei certificati di battesimo dei due figli nati in
Eritrea.
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F.
Con scritto del (…) aprile 2015 le autorità italiane hanno accettato la richie-
sta di riammissione dell'interessato secondo la Direttiva ritorno (CE)
n. 20087115 e l'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità re-
lativa ai rifugiati per persone con protezione internazionale, formulata in
data (…) dicembre 2014, ed hanno informato che all'interessato è stata
accordata la protezione sussidiaria (cfr. atto A21/1).
G.
Con decisione del 4 maggio 2015, notificata il 18 maggio 2015 (cfr. risul-
tanze processuali), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo
ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento
nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera.
La SEM ha rilevato che il Consiglio federale avrebbe designato l'Italia come
Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Da accertamenti
sarebbe risultato che il ricorrente avrebbe ottenuto la protezione sussidiaria
in Italia e l'Italia avrebbe dato il suo consenso alla sua riammissione. La
SEM ha inoltre osservato che per un'eventuale domanda di riconsidera-
zione della domanda d'asilo la Svizzera non sarebbe competente e do-
vrebbe rivolgersi all'Italia. Secondo l'art. 25 cpv. 2 PA la Svizzera potrebbe
infatti accogliere una richiesta di riconoscimento della qualità di rifugiato o
di ostacoli all'esecuzione del rinvio soltanto quando è fatto valere un inte-
resse degno di protezione. Tale interesse non sarebbe provato se uno
Stato terzo ha già concesso una protezione contro le persecuzioni. Nella
fattispecie, il richiedente essendo a beneficio della protezione sussidiaria
in Italia potrebbe rientrarvi senza temere un rinvio verso l'Eritrea in viola-
zione del principio di non respingimento. Pertanto, la SEM non è entrata
nel merito della domanda d'asilo. Per ciò che concerne
l'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ha ritenuto che la moglie e i figli
ammessi provvisoriamente in Svizzera con la qualità di rifugiato non pos-
sederebbero un diritto di dimora stabile necessario per prevalersi del diritto
alla protezione della vita famigliare ai sensi dell'art. 8 CEDU. L'esecuzione
dell'allontanamento sarebbe dunque ammissibile, ragionevolmente esigi-
bile e possibile. La SEM ha infine osservato che le procedure ordinarie
previste dal diritto sugli stranieri in materia di ricongiungimento famigliare
non potrebbero essere eluse con l'inoltro di una domanda d'asilo in Sviz-
zera. L'interessato potrebbe poi richiedere il ricongiungimento famigliare in
Italia.
H.
In data 26 maggio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
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27 maggio 2015) il richiedente è insorto contro la summenzionata deci-
sione della SEM con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) ed ha chiesto l'annullamento della decisione impu-
gnata e il riconoscimento della qualità di rifugiato. Ha altresì presentato una
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa-
mento delle spese processuali e del relativo anticipo con protesta di spese
e ripetibili.
Nel ricorso l'insorgente ha contestato quanto ritenuto dalla SEM. Ha affer-
mato di avere un interesso degno di protezione ai sensi dell'art. 25 cpv. 2
PA in quanto in Svizzera vivrebbero la moglie ed i figli. Tale interesse sa-
rebbe garantito dall'art. 8 CEDU che protegge la vita famigliare e dalla Con-
venzione sui diritti del fanciullo che protegge l'interesse superiore del mi-
nore di poter crescere con entrambi i genitori. Ha dunque chiesto l'annul-
lamento della decisione impugnata e il riconoscimento della qualità di rifu-
giato per poter vivere in Svizzera con la famiglia.
I.
L'incarto originale della SEM è pervenuto a codesto Tribunale in data
28 maggio 2015.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
1.1
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
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Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
1.2 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi
dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può
essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone
una decisione nel merito della domanda stessa (cfr. DTAF 2011/30 con-
sid. 3).
Di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente al riconoscimento
della qualità di rifugiato e implicitamente alla concessione dell'asilo è inam-
missibile.
Nei citati limiti, occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo,
la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto
di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di
diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi
addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2
e giurisprudenza ivi citata).
3.
I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono
decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’ap-
provazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
4.
4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della
domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro
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secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato preceden-
temente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un
effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1
LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU (RS 0.101) e delle disposizioni equivalenti
(cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2 pagg. 814 e segg.).
Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, l'Italia,
come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di
libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a
cpv. 2 lett. b LAsi; che per questi stati esiste una presunzione di rispetto del
principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi).
In Italia, il ricorrente beneficia della "protezione sussidiaria", con relativo
"permesso di soggiorno asilo" (cfr. atto A21/1) e l'Italia, in data
(…) aprile 2015 ha dichiarato di riaccettare il medesimo sul proprio territo-
rio, in quanto titolare del succitato permesso di soggiorno (cfr. atto A21/1).
4.2 Contrariamente a quanto allegato nel ricorso, non avendo né conte-
stato di essere al beneficio della "protezione sussidiaria" né fatto valere di
rischiare di essere rinviato in Eritrea – e quindi aver messo in dubbio la
sicurezza dello Stato terzo – in caso di ritorno in Italia, il ricorrente non ha
alcun interesse degno di protezione all'ottenimento di una protezione da
parte della Svizzera.
Neppure il fatto di avere dei parenti in Svizzera non è atto a fondare un
interesse degno di protezione. Invero, con la modifica della LAsi del 14 di-
cembre 2012, entrata in vigore il 1° febbraio 2014, e l'abrogazione del vec-
chio art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi, una decisione di non entrata nel merito deve
avvenire anche qualora, come nel caso di specie, in Svizzera vivano pa-
renti prossimi del richiedente.
4.3 Di conseguenza, visto tutto quanto sopra, le condizioni dell'art. 31a cpv.
1 lett. a LAsi sono soddisfatte nella fattispecie ed è a giusto titolo che la
SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo secondo
l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Di modo che, su questo punto, il ricorso non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
5.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia.
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L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9).
Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento.
6.
L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44
LAsi, all'art. 83 LStr (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontana-
mento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3
LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
6.1 In considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStr).
In questo senso, l'art. 8 CEDU non costituisce un ostacolo all'esecuzione
dell'allontanamento per i motivi che seguono. Innanzitutto, seppure l'art. 8
CEDU, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggior-
nare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e pri-
vata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in
Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita
la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1).
In secondo luogo, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per
poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU lo
straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed
effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure quest'ultima deve
avere un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. tra le
altre DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 con giurisprudenza ivi citata;
DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii, 2012/4 consid. 4.3 con giurispru-
denza ivi citata). Ha un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera
la persona che possiede la nazionalità svizzera, che ha un permesso di
domicilio oppure che ha un permesso di dimora fondato su un diritto assi-
curato (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 con giurisprudenza ivi citata).
Nella fattispecie, la moglie e i figli del ricorrente sono ammessi provvisoria-
mente in Svizzera dal (…) aprile 2014 ed è stata loro riconosciuta la qualità
di rifugiato.
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Orbene, secondo la prassi costante del Tribunale federale i rifugiati am-
messi provvisoriamente in Svizzera non hanno alcun diritto di residenza
assicurato (cfr. DTF 126 II 335 consid. 1c/bb, 2b, 3b, 3c/dd; DTAF 2012/4
consid. 4.3), avendo l'ammissione provvisoria unicamente un carattere
provvisorio (cfr. DTF 126 II 335 consid. 2a/bb).
Pertanto, facendo difetto una delle due condizioni cumulative, il ricorrente
non può invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU e
la questione dell'esistenza di una relazione stretta ed effettiva può essere
lasciata aperta nella fattispecie.
Infine, non soccorre neppure l'insorgente la censura legata all'interesse su-
periore del minore di poter crescere con entrambi i genitori sancito dalla
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), poi-
ché, da giurisprudenza costante, neppure questa convenzione fonda alcun
diritto ad ottenere un permesso di soggiorno (cfr. DTF 126 II 377 consid. 5d
e giurisprudenza ivi citata; sentenza del TF 2C_10/2012 del 17 marzo 2012
consid. 3.3) .
In limine, a questo Tribunale preme rammentare al ricorrente, che la pro-
cedura d'asilo non ha come fine quello di ottenere un permesso di sog-
giorno per poter risiedere con la famiglia in Svizzera. Essa non è, in nessun
caso, utilizzabile per aggirare i disposti legali del diritto degli stranieri spe-
cialmente circa il ricongiungimento famigliare.
Per tutti questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile
(art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).
6.2 Infine, dagli atti non appaiono elementi che possano permettere di rite-
nere che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigi-
bile e possibile (art.83 cpv. 2 e 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).
6.3 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche su questo
punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata.
7.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
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Pagina 9
8.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione
dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali
è divenuta senza oggetto.
9.
9.1 Infine, quand'anche data la situazione di indigenza, ritenute le allega-
zioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di
assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
9.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata
con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 10
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: