Corte IV
D-3333/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 m a g g i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 22 maggio 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3333/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
9 aprile 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno
e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della loro istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
loro domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 27 aprile 2009 e del 12 maggio 2009,
la decisione dell'UFM del 22 maggio 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. agli atti avviso di notifica e di ricevuta),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 22 maggio 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF,
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
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dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino iracheno, d'etnia curda,
nato a B._______ (Dohuk); che ha affermato di aver vissuto a Dohuk
fino all'età di dieci anni, e successivamente a C._______ (Dohuk) fino
al giorno del suo espatrio,
che l'interessato avrebbe lasciato il suo Paese d'origine il
28 marzo 2009, per timore di essere ucciso dai familiari della sua
ragazza, i quali si sarebbero opposti alla relazione intrapresa tra i due
ed avrebbero ben due volte respinto una proposta di matrimonio
dell'interessato,
che i due amanti sarebbero fuggiti insieme il 4 marzo 2009 ed
avrebbero trascorso due notti a Dohuk, dove il fratello del ricorrente lo
avrebbe rintracciato telefonicamente, asserendo che il padre della
ragazza avrebbe dato il proprio accordo al matrimonio degli
interessati,
che, rientrati a C._______, la ragazza sarebbe stata uccisa dai
familiari per ristabilire l'onore della famiglia, ed il ricorrente minacciato
di morte,
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che l'interessato si sarebbe nascosto a casa del suocero di suo fratello
per circa venti giorni, partendo in auto, munito del suo passaporto e
con un visto turistico per entrare in Turchia; che dal confine iracheno
avrebbe raggiunto in taxi Silopi (Turchia), dove avrebbe preso
l'autobus fino ad Istanbul (Turchia); che il giorno seguente al suo arrivo
ad Istanbul avrebbe varcato il confine con la Grecia in taxi senza
subire controlli, recandosi in barca su due isole a lui sconosciute prima
di prendere un'auto ed arrivare il 1° aprile 2009 ad Atene (Grecia); che
dopo quattro giorni trascorsi ad Atene, egli si sarebbe nascosto in un
Tir sul quale avrebbe viaggiato tre giorni, arrivando in Italia via mare,
in data 6 aprile 2009; che lo stesso giorno un taxi lo avrebbe portato in
una stazione ferroviaria svizzera,
che il ricorrente ha dichiarato di avere consegnato il passaporto al
passatore in Turchia, prima di varcare il confine con la Grecia, e di non
avere mai subìto controlli, né da parte della autorità greche, né da
quelle italiane e svizzere,
che l'interessato non ha esibito alcun documento d'identità, né entro le
48 ore dalla presentazione della domanda d'asilo, né in occasione
della prima audizione del 27 aprile 2009,
che, in data 28 aprile 2009, quindi il giorno seguente l'audizione
sommaria, l'interessato – tramite suo fratello – ha fatto pervenire alle
autorità una copia della sua carta d'identità, ricevuta per telefax,
che in sede di seconda audizione, in data 15 maggio 2009, il ricorrente
non ha esibito alcun documento aggiuntivo, né in copia, né in
originale, asserendo di volere avvisare il proprio fratello di inviare
l'originale della propria carta d'identità,
che, nella decisione del 22 maggio 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], ritenuto che la
fotocopia della carta d'identità, esibita dal ricorrente, non costituisce
un valido documento d'identità o di viaggio e dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art.
32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
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che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e
possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato l'applicazione dell'art.
32 cpv. 2 lett. a LAsi, avendo fatto tutto quanto in suo potere per
collaborare con l'autorità inferiore e facendosi inviare via telefax la
copia della carta d'identità; che egli censura il fatto che l'UFM non gli
abbia concesso i pochi giorni necessari per fare arrivare l'originale del
documento e abbia invece emanato una decisione in maniera
frettolosa; che egli ha assicurato a codesto Tribunale l'arrivo, tra poche
settimane dalla data del ricorso, dell'originale dei documenti richiesti,
che, oltre all'obiezione di cui sopra, il ricorrente ha contestato che nel
caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della
qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento; che egli ha ribadito i motivi del suo espatrio
(timore di essere ucciso dai familiari della compagna) e ha sostenuto,
infine, che in Iraq la situazione sarebbe senza sicurezza e che egli, in
caso di ritorno in patria, sarebbe esposto a gravi rischi, ragione per cui
l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe da ritenersi inesigibile,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
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necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF]
2007/7 consid. 6),
che l'insorgente ha dichiarato di avere preso con sé, al momento
dell'espatrio, unicamente il passaporto; che egli ha giustificato il fatto
di avere seguito un consiglio del fratello e lasciato a casa la carta
d'identità per paura di perderla (cfr. verbale audizione del 27 aprile
2009 pag. 7); che egli ha asserito di avere consegnato il passaporto al
passatore in Turchia, prima di varcare il confine greco (cfr. ibidem pag.
6),
che la ragione per la quale l'autore del gravame avrebbe lasciato a
casa la sua carta d'identità non convince, ritenuto che è poco logico
che, avendo preso la decisione di espatriare per chiedere asilo e,
quindi, prevedendo di non tornare nel proprio Paese per lungo tempo,
se non addirittura mai più, il ricorrente abbia deciso consapevolmente
di non prendere con sé il documento sopracitato, solo per paura di
perderlo, quando a casa nel suo Paese d'origine non gli sarebbe stato
comunque di alcun'utilità,
che, per di più, l'affermazione secondo cui avrebbe consegnato il
proprio passaporto al passatore in Turchia è da considerarsi
stereotipata e, pertanto, inverosimile,
che varcare il confine greco, quindi anche il confine di Schengen,
senza subire controlli, come il ricorrente ha dichiarato di avere fatto,
costituisce al momento attuale un'impresa pressoché impossibile,
ragione per cui vi è da ritenere che il ricorrente non può avere
viaggiato nelle circostanze descritte,
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che l'insorgente ha esibito, il giorno seguente la prima audizione, la
fotocopia della carta d'identità inviatagli via telefax dal fratello in Iraq
(cfr. verbale audizione del 30 aprile 2009 pag. 3/D4),
che, tuttavia, la copia della carta d'identità non costituisce
manifestamente un documento valido ai sensi della legge (v. sentenza
del Tribunale amministrativo federale E-7458/2007 del 2 novembre
2007 consid. 3.1),
che – oltre a quanto già rettamente evidenziato dall'UFM nella
decisione impugnata – non soccorrono nemmeno l'insorgente le vaghe
e stereotipate allegazioni ricorsuali secondo cui egli avrebbe fatto tutto
quanto in suo potere per collaborare con l'UFM e secondo cui
quest'ultimo avrebbe deciso in modo frettoloso nel suo caso senza
aspettare l'arrivo dell'originale della sua carta d'identità; che, infatti,
contrariamente alla promessa fatta dal ricorrente (cfr. gravame pag. 2),
fino ad oggi a codesto Tribunale non è pervenuto alcun documento in
originale dall'Iraq,
che, inoltre, i requisiti che devono adempiere i documenti per essere
validi ai sensi di legge sono noti al ricorrente sin dal 27 aprile 2009,
ragione per cui non si capisce come mai egli si sia limitato ad
accettare che il fratello gli inviasse unicamente una copia del
documento richiesto, senza in alcun modo insistere che gli venisse
inviato pure l'originale,
che non convince in alcun modo la censura ricorsuale secondo cui
sarebbe stato informato solo in occasione della seconda audizione
della necessità di dover presentare l'originale dei documenti (cfr.
gravame pag. 2),
che il ricorrente non è pertinente quando rimprovera all'UFM di non
avergli dato più tempo e di avere emanato una decisione in modo
frettoloso,
che, inoltre, tale censura, come pure la promessa di fare pervenire a
breve il documento precitato a codesto Tribunale, è manifestamente un
tentativo del ricorrente, peraltro facilmente riconoscibile, di
guadagnare tempo,
che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio del suo documento,
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ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei
documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in
possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di
concreto e utile per procurarsene di nuovi,
che, infine, se un richiedente d'asilo non aveva ragioni valide per
giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in
procedura di prima istanza, non vi è motivo di annullare la decisione di
non entrata nel merito, quand'anche avesse a presentare un siffatto
documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n.
17),
che, vista l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente
circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di concludere
che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della
causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
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che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che il ricorrente si è espresso in modo particolarmente vago e
stereotipato sui motivi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio
Paese; che, a titolo d'esempio, egli non è stato in grado – come
corretamente evidenziato dall'autorità inferiore – né di descrivere la
sua amante (cfr. verbale d'audizione del 15 maggio 2009 pag. 6/D32 a
D36) o l'albergo nel quale avrebbero trascorso due notti insieme (cfr.
ibidem pag. 11/D77 e D78), né di esporre in modo credibile ed
esaustivo il motivo per il quale avrebbe considerato la fuga come
soluzione adatta a fare cambiare idea alla famiglia della ragazza (cfr.
ibidem pag. 9/D59 a D61),
che, inoltre, il ricorrente non è stato manifestamente in grado di
convincere questo Tibunale dell'uccisione della ragazza, affermando di
avere appreso della morte tramite un amico, vicino di casa della
presunta vittima, supponendo che quest'ultimo, come vicino, avrebbe
(sicuramente) sentito gli spari, evitando però di raccontargli tutti i
dettagli dell'uccisione (cfr. verbale d'audizione del 12 maggio 2009
pag. 12/D85 a D91),
che, inoltre, il comportamento del ricorrente, che appare avere vissuto
venti giorni in Iraq prima dell'espatrio (cfr. verbale d'audizione del 27
aprile 2009 pag. 10), dimostra l'assenza di seri timori d'esposizione a
persecuzioni nel suo Paese d'origine,
che, pertanto, l'asserzione secondo cui, rivolgendosi alle autorità,
sarebbe stato arrestato per essere la causa principale della morte
della ragazza (cfr. verbale d'audizione del 27 aprile 2009 pag. 10),
costituisce una mera affermazione di parte non corroborata da alcun
elemento verosimile,
che, considerata l'evocata inverosimiglianza dei fatti addotti, non v'è
motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere in patria, se
opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, tanto più
che l'insorgente ha dichiarato di non avere mai avuto alcun problema
con le autorità o terzi nel suo Paese d'origine (cfr. verbale d'audizione
del 12 maggio 2009 pag. 15/D118 e D119),
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che, in siffatte circostanze, non appare giovare all'insorgente la
generica allegazione della rappresentante dell'istituzione di soccorso
presente all'audizione del 12 maggio 2009, secondo cui sussistono nel
caso di specie degli indizi di persecuzione che renderebbero necessari
ulteriori chiarimenti al fine d'accertare la qualità di rifugiato e
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanemento,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato
come inverosimili e altresì non costitutive di persecuzioni ai sensi
dell'art. 3 LAsi, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32
cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett.
a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi
1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr)
e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel nord dell'Iraq
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possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo
stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di
precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e
Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza
generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che
segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato
rispetto al resto del Paese; che, inoltre, la situazione dei diritti
dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq;
che in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre
province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non
sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona
interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo
periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti
o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (v. Decisione del
Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2008/5 consid. 7.5, in
particolare 7.5.1 e 7.5.8),
che, nella fattispecie, il ricorrente è originario di C._______ nella
regione di Dohuk; che egli è giovane, celibe e dispone di
un'esperienza professionale come commesso e come operaio
generico nell'edilizia (cfr. verbale audizione del 27 aprile 2009 pag. 3);
che, secondo le sue dichiarazioni, a C._______ risiedono la madre, tre
fratelli ed una sorella, mentre a Dohuk abitano diversi zii e cugini (cfr.
ibidem pag. 5), a cui egli può quindi far riferimento in caso di rientro in
Patria; che in caso di rientro in Patria il ricorrente potrebbe tornare a
lavorare con suo fratello, proprietario di una profumeria, come già fatto
dal 2005 al 2007 (cfr. ibidem pag. 3); che sono pertanto adempiuti i
presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
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effettive possibilità del ricorrente di un adeguato reinserimento sociale
in Iraq ed in particolare a C._______ – come rettamente rilevato
dall'UFM,
che, d'altronde, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei
problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'insorgente in Svizzera per motivi medici,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art.
63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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