B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3333/2018
Sen t en z a d e l 1 4 g i u g no 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Markus König;
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nata il (…), con i figli
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…),
D._______, nata l’ (…),
Eritrea,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed
allontanamento;
decisione della SEM del 22 maggio 2018 / N (…).
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Visto:
le domande di asilo che A._______ con il figlio minorenne B._______
hanno presentato in Svizzera il 3 febbraio 2018 (cfr. atto A1),
il verbale dell’audizione sulle generalità del 7 febbraio 2018 di A._______
con contestuale diritto di essere sentita in merito all’eventuale
responsabilità dell’Italia per la trattazione della loro domanda d’asilo (cfr.
atto A9),
la nascita della figlia D._______ l’ (…) a E._______ (F._______; cfr. atto
A12),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 22 maggio 2018, notificata il 30 maggio 2018 (cfr. risultanze
processuali; avviso di notifica e di ricevuta), mediante la quale la SEM non
è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato l’allontanamento degli interessati
verso l’Italia,
il ricorso 6 giugno 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata:
8 giugno 2018) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) contro la succitata decisione della SEM, con il quale i
ricorrenti hanno concluso in via pregiudiziale che l’esecuzione
dell’allontanamento venga sospesa ed in via principale all’annullamento
della decisione ed al rinvio degli atti di causa all’autorità di prime cure per
l’esame in Svizzera della loro domanda d’asilo, nonché che il loro
allontanamento verso l’Italia venga considerato non ragionevolmente
esigibile; altresì, essi hanno presentato un’istanza di assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del
relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili,
la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data
11 giugno 2018,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice
(art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente
(art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti,
che giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della
procedura d’asilo e allontanamento,
che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la
competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito:
Regolamento Dublino III),
che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale
responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non
entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico
del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41
consid. 3.1),
che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di
protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia
quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15
Regolamento Dublino III),
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che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'
art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal
Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della
gerarchia dei criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),
che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di
determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr.
DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata),
che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che
sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un
trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito:
CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione
dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo
III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come
competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è
tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21,
22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato
membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III),
che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»),
in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro
può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale
presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale
esame non gli compete,
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che nella presente disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno
rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo
«EURODAC», che la ricorrente A._______, in stato di gravidanza, è entrata
illegalmente in Italia il (…) gennaio 2018 con il figlio B._______ (cfr. atto
A7),
che quanto precede è stato pure confermato dalla medesima interessata
(cfr. atto A9, p.to 5.02, pag. 7),
che il (…) marzo 2018, la SEM ha presentato alle autorità italiane
competenti, nei termini fissati all’art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una
richiesta di presa in carico dei ricorrenti fondata sull’art. 13 par. 1
Regolamento Dublino III (cfr. atto A24),
che l’Italia, non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il
termine previsto all’art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, ha
tacitamente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della
domanda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III),
che, di conseguenza, la competenza dell’Italia, peraltro non contestata dai
ricorrenti (cfr. ricorso, p.to 2, pag. 2), è di principio data,
che non vi sono inoltre fondati motivi di ritenere che sussistano carenze
sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei
richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante
ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento
Dublino III),
che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della
CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv.
rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del
31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che inoltre, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la
Grecia, ad oggi non risulta che la legislazione in materia d’asilo in Italia non
venga applicata, né che la procedura d’asilo sia caratterizzata da carenze
strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate
seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di
ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i
paesi d’origine (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia
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Pagina 6
del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e
Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del
4 novembre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e
altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33),
che ad ogni buon conto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in
particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una
procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto
internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr.
direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva
procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti
protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]),
che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regola-
mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,
che ciò nondimeno nella fattispecie gli insorgenti allegano anzitutto che
l’Italia non concederebbe loro un’assistenza adeguata, anche per quanto
concerne la garanzia di un accesso ad un alloggio consono all’unità
famigliare, al vitto ed alle cure mediche e che lo stesso Paese, malgrado
sia firmatario di convenzioni internazionali che dovrebbero garantire i
precitati diritti, non rispetterebbe concretamente; che pertanto il loro
allontanamento verso il predetto Stato, non sarebbe ragionevolmente
esigibile,
che in seguito i ricorrenti contestano pure la questione delle garanzie di
accoglienza delle autorità italiane, a loro dire generiche e non
sufficientemente concrete,
che invero, le liste dei centri fornite dall’Italia, non rappresenterebbero una
garanzia sufficiente per la ricorrente ed i figli, di disporre di un alloggio
adeguato alla loro situazione familiare,
che segnatamente i centri SPRAR non avrebbero posti sufficienti ad
accogliere e a garantire un posto ai nuclei famigliari, e che l’accesso a
questi ultimi sarebbe comunque agevolato per chi dispone già di una forma
di protezione e non per i richiedenti l’asilo,
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che anche l’interesse superiore del fanciullo in relazione ai figli, non
sarebbe tutelato, in quanto il sistema d’accoglienza italiano non
assicurerebbe agli stessi un ambiente sano e sicuro nel quale crescere,
che infine al termine della procedura d’asilo in Italia vi sarebbe il rischio,
per l’insorgente ed i suoi giovani figli, di cadere in uno stato d’abbandono,
che, alla luce di quanto sopra, gli interessati ritengono che la decisione
impugnata dovrebbe essere annullata e gli atti restituiti all’autorità di prime
cure affinché la domanda di asilo venga esaminata in Svizzera, poiché
l’esecuzione dell’allontanamento verso l’ Italia non sarebbe
ragionevolmente esigibile; che gli stessi invocano l’utilizzo della clausola di
sovranità da parte della Svizzera, per non esporre quest’ultima ad una
violazione del diritto internazionale, segnatamente della CEDU (RS 0.101)
e della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF;
RS 0.107),
che con tali argomenti i ricorrenti si riferiscono esplicitamente alla clausola
di sovranità di cui all’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III rispettivamente
all’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali
dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in
diritto interno svizzero la clausola di sovranità,
che ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano
la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il
Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il
trattamento della domanda,
che qualora, invece, il trasferimento del richiedente nel paese di
destinazione contravvenga all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 della CEDU o
all’ art. 3 Conv. tortura, l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la
clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo (cfr.
DTAF 2015/9 consid. 8.2.1),
che sulla questione delle garanzie in vista del trasferimento di famiglie in
Italia questo Tribunale si è pronunciato con sentenza di principio
DTAF 2015/4 riprendendo quanto stabilito dalla CorteEDU nella
sopraccitata sentenza Tarakhel contro Svizzera, §122, secondo cui la
Svizzera non può procedere al trasferimento di famiglie qualora non
ottenga garanzie individuali dall'Italia circa la presa in carico adeguata e
conforme all'età dei fanciulli ed alla preservazione dell'unità della famiglia;
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che in assenza di tali garanzie individuali da parte dell'Italia vi sarebbe un
rischio di violazione dell’art. 3 CEDU,
che nella sentenza DTAF 2016/2, il Tribunale ha constatato che le garanzie
fornite dalle autorità italiane laddove i richiedenti l'asilo vengono indicati
con nome, età e come comunità familiare («nucleo familiare») e viene fatto
riferimento (anche implicito) alle garanzie generali rilasciate dall'Italia
riguardo a una sistemazione conforme alle esigenze della famiglia – in
particolare alle circolari del 2 febbraio 2015, dell'8 giugno 2015 e del
15 febbraio 2016 – sono da considerarsi sufficientemente individualizzate
e concrete e ciò malgrado sia indicato unicamente l’aeroporto di
destinazione e non l'alloggio (cfr. DTAF 2016/2 consid. 5),
che tale giurisprudenza è stata pure confermata dalla CorteEDU con
decisione Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016,
30474/14, §34-35,
che nella medesima sentenza succitata, il Tribunale aveva inoltre già
stabilito che alla luce degli sviluppi più recenti, l’Italia con una garanzia
analoga assicurerebbe già una disponibilità di posti per i nuclei familiari in
modo continuativo (cfr. DTAF 2016/2 consid. 5.2) e che pertanto la censura
che una lista di centri d’accoglienza sarebbe desueta e non garantirebbe
in modo attuale e concreto tali posti, sarebbe infondata,
che in specie, il Tribunale constata che i ricorrenti, seppur unicamente in
seguito all’accettazione tacita, sono stati riconosciuti dalle autorità italiane
come «nucleo familiare» (cfr. comunicazione di accettazione del
trasferimento delle autorità italiane del (…) maggio 2018, atto A32); che
inoltre, in tale comunicazione, le autorità hanno riportato le generalità
precise degli stessi, come pure il grado di parentela e le loro date di nascita
(cfr. ibidem); che tale comunicazione menziona pure esplicitamente che la
famiglia sarà alloggiata conformemente alla circolare dell’8 giugno 2015 e
che i ricorrenti dovranno recarsi all’aeroporto di G._______ il prima
possibile dal loro arrivo in Italia e presentarsi all’ «H._______ (…)» (cfr.
ibidem),
che ai sensi della giurisprudenza succitata, le garanzie fornite dall’Italia
risultano dunque sufficientemente concrete ed individualizzate,
che altresì la censura sollevata dai ricorrenti circa l’attualità delle liste dei
centri fornite dall’Italia e la disponibilità di alloggi, segnatamente in una
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struttura d’accoglienza consona al loro nucleo familiare, è alla luce dei
recenti sviluppi, nella presente disamina infondata,
che l’Italia ha invero, come altresì rettamente sottolineato nella decisione
impugnata dall’autorità di prime cure, aggiornato la circolare
dell’8 giugno 2015, con successive circolari del 15 febbraio 2016 – dove
segnatamente viene comunicata una lista aggiornata dei progetti SPRAR
a tutti gli Stati membri del Regolamento Dublino III, ove sono citati i centri
in cui saranno accolti i nuclei familiari con minori richiedenti asilo, nel
rispetto dei diritti fondamentali e delle specifiche vulnerabilità (cfr. Ministero
dell’Interno italiano, Circolare del 15 febbraio 2016, /sites/default/files/resources/italy_sprar_list_feb_2016
.pdf >, consultato l’11.06.2018), – e del 24 luglio 2017,
che ad ogni buon conto la lista dei progetti SPRAR viene costantemente
rivalutata ed aggiornata dalle autorità italiane (cfr. Ministero dell’interno,
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR),
, consultato l’11 giugno 2018,
dove si esplicano i dati aggiornati a marzo 2018 della composizione di base
della Rete SPRAR, che per la Regione I._______ dispone in totale di (…)
posti), come pure il numero di posti d’accoglienza disponibili viene
periodicamente aumentato (cfr. da ultimo tra gli altri il Decreto del Ministro
dell’Interno Minniti del 9 febbraio 2018,
amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/decreto-922018-finan-
ziamento-nuovi-progetti-sprar-e-ampliamento-capacita accoglienza>, con-
sultato l’11.06.2018) e la situazione dei centri d’accoglienza monitorata per
apportare i dovuti e necessari miglioramenti (cfr. Paolo Beni, Relazione sul
sistema di protezione e di accoglienza dei richiedenti asilo approvata dalla
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di
identificazione ed espulsione nonché sulle condizioni di trattenimento dei
migranti e sulle risorse pubbliche impegnate della Camera dei deputati in
data 20 dicembre 2017, Atti parlamentari XVII Legislatura Doc. XXII-bis,
N. 21,
ri/IndiceETesti/022bis/021/INTERO.pdf >, consultato l’11.06.2018; cfr.
anche in merito la sentenza del Tribunale D-5666/2017 del 19 marzo 2018
consid. 4.2),
che gli utenti di tali centri sono sia richiedenti l’asilo che beneficiari di
protezione internazionale (cfr. Sprar & Servizio centrale,
, consultato l’11.06.2018),
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Pagina 10
che inoltre in data 11 ottobre 2016 il Ministro dell’Interno italiano ha
emanato una circolare contenente le regole per l’avvio di un sistema di
ripartizione graduale e sostenibile dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul
territorio nazionale italiano attraverso i progetti SPRAR (cfr. Ministro
dell’interno, Regole per l’avvio di un sistema di ripartizione graduale e
sostenibile dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale,
11 ottobre 2016, interno11ottobre2016.pdf>, consultato l’11.06.2018),
che ciò dimostra che l’Italia è impegnata continuativamente nel provvedere
di alloggi consoni anche le famiglie da accogliere giusta il Regolamento
Dublino III (cfr. sentenza DTAF 2016/2 consid. 5.2; sentenza del
TAF D-112/2016 del 26 aprile 2016 consid. 7.1),
che oltracciò, pure la censura dei ricorrenti circa il fatto che il loro
allontanamento verso l’Italia non sarebbe ragionevolmente esigibile,
poiché si ritroverebbero senza alcuna garanzia del rispetto dei loro bisogni
primari e di accesso alle cure mediche, risulta completamente priva di
oggettività e concretezza,
che infatti l’Italia è Stato firmatario della direttiva accoglienza, e deve quindi
provvedere affinché i richiedenti ricevano sia un’adeguata qualità di vita,
segnatamente il sostentamento e l’alloggio consono e ne tuteli la loro
salute fisica e mentale (artt. 17 e 18 direttiva accoglienza), sia la
necessaria assistenza sanitaria, comprendente quanto meno le prestazioni
di pronto soccorso ed il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi
mentali e fornire la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai
richiedenti con esigenze di accoglienze particolari, comprese, se
necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2
direttiva accoglienza),
che tra l’altro i ricorrenti non allegano alcuna problematica medica concreta
di cui soffrirebbero e che potrebbe, a titolo unicamente eccezionale,
esporre ad una violazione dell’art. 3 CEDU la Svizzera se respinti
forzatamente,
che, visto quanto sopra, il Tribunale non ha indizi concreti per dubitare che
l’Italia, nonostante l’importante flusso migratorio che caratterizza il Paese,
non sia in grado di accogliere la famiglia nucleare garantendo un alloggio
adeguato sia alla madre che ai bambini ed alla preservazione dell’unità
della famiglia (cfr. DTAF 2016/2 consid. 5.2, sentenza del TAF D-112/2016
D-3333/2018
Pagina 11
del 26 aprile 2016 consid. 7.1), conformemente alla sentenza Tarakhel
contro Svizzera, così da poter escludere una violazione dell’art. 3 CEDU,
che in altre parole, i ricorrenti non hanno fornito indizi seri suscettibili di
comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale
sarebbero tali da contravvenire all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU o
all’art. 3 Conv. tortura, come pure che l’Italia contravvenga ai diritti dei
minori ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie per uno
sviluppo consono ed adeguato all’età ed al suo benessere,
che ad ogni buon conto, appartiene agli interessati sollevare l’eventuale
violazione dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto
dinanzi alle autorità dello Stato in questione,
che si ricorda che l’autorità di prime cure, nell’applicazione dell’art. 29a
cpv. 3 OAsi 1 (disposizione che, come già rilevato, concretizza in diritto
interno svizzero la clausola di sovranità) dispone di potere di
apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 e seg.); che la modifica
dell’art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d’esame del Tribunale; che
pertanto il Tribunale può e deve unicamente controllare che l’autorità
inferiore abbia esercitato il suo potere d’apprezzamento ovvero se la SEM
ha fatto uso di tale potere e se l’ha fatto secondo criteri oggettivi e
trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo
apprezzamento a quello della SEM,
che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che
l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di
apprezzamento,
che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all’art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III,
che di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, l’Italia è competente dell’esame della domanda di asilo dei
ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderli in
carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento
Dublino III,
che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della
domanda di asilo degli insorgenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l’Italia conformemente
D-3333/2018
Pagina 12
all'art. 44 LAsi, posto che i ricorrenti non possiedono un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera
distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20),
dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18
consid. 5.2),
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e
pronuncia il trasferimento dei ricorrenti dalla Svizzera verso l’Italia,
confermata,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto,
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per l’esame in Svizzera della domanda d’asilo,
come pure all’accertamento che l’esecuzione dell’allontanamento verso
l’Italia non sia ragionevolmente esigibile, vanno respinte,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali è divenuta pure senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3333/2018
Pagina 13
Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: