Corte IV
D-3334/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 g e n n a i o 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Christa Luterbacher e Robert Galliker;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Afghanistan,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del
6 aprile 2004 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3334/2006
Fatti:
A.
Il 21 agosto 2000, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr.
verbali di audizione del 28 agosto 2000 e del 27 settembre 2000), che
durante i regimi comunisti (di Karmal e Najibullah) egli è stato
viceprocuratore ([...]) e poi procuratore militare fino al [...]. Dopo
l'avvento al potere dei mujaheddin nel 1992, numerosi condannati
sarebbero stati liberati e il [...], per timore di una loro vendetta,
avrebbe lasciato il Paese. Si sarebbe dapprima rifugiato in Iran, poi in
Turchia, prima di raggiungere l'Italia e poi la Svizzera.
B.
Il 6 aprile 2004, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente,
e di seguito UFM) ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato, non
gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ma ha ritenuto inammissibile
l'esecuzione del suo allontanamento verso l'Afghanistan e lo ha
ammesso provvisoriamente in Svizzera. Per contro, in una decisione
separata, l'UFM ha riconosciuto la qualità di rifugiato alla moglie
dell'interessato e ha accordato alla stessa ed ai suoi figli minorenni
l'asilo in Svizzera.
C.
Il 6 maggio 2004, l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera in materia d'asilo (CRA) contro la citata
decisione dell'UFM. Ha chiesto l'accoglimento del ricorso,
l'annullamento del provvedimento litigioso, il riconoscimento della
qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo.
D.
Il 14 luglio 2004, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
E.
Il 5 agosto 2004, l'insorgente ha ribadito le proprie conclusioni
ricorsuali.
F.
Il 28 novembre 2007, il 18 febbraio 2008 ed il 2 settembre 2008, il
ricorrente ha sollecitato l'evasione del ricorso inoltrato il 6 maggio
2004.
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Diritto:
1.
1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Questo Tribunale osserva altresì che dal 1° gennaio 2007 giudica,
in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006
presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi
dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) riguardanti la modifica
del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
1.4 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette
dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 (PA, RS 172.021), dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non
preveda altrimenti.
2.
V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52
PA.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata redatta –
peraltro a torto (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 29 consid. 4) – in
francese. In sede di ricorso, l'insorgente ha altresì utilizzato la lingua
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italiana (v. scritti del 28 novembre 2007, del 18 febbraio 2008 e del 2
settembre 2008), di modo che la presente sentenza può essere
redatta in italiano (anche lingua ufficiale del Cantone di attribuzione
del ricorrente).
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (v.
DTF 126 I 207).
5.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che l'insorgente ha certo
fatto valere il timore di essere esposto a delle persecuzioni in caso di
rientro in Afghanistan a causa dell'attività di procuratore svolta durante
il regime di Najibullah e dell'origine russa di sua madre, ma che nei
suoi confronti va applicata la clausola di esclusione dal riconoscimento
della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 1 F lett. c della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
Secondo l'autorità inferiore, per l'applicazione di tale clausola di
esclusione non è necessario di dimostrare formalmente che
l'insorgente ha commesso atti contrari agli scopi e ai principi delle
Nazioni Unite, ma è sufficiente che vi siano "ragioni imperiose" per
pensare che uno di tali atti sia stato effettivamente perpetrato (citata la
Guida della procedura e dei criteri da applicare per determinare lo
statuto di rifugiato, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite
[ACNUR], Ginevra 1992, pag. 38 e seg.). Lo scopo della clausola
sarebbe anche quello di impedire che un persecutore possa essere
protetto in quanto rifugiato. Nel caso concreto, il ricorrente avrebbe
cominciato la sua carriera come procuratore militare nel [...] con un
grado di ufficiale superiore, per poi occupare una funzione importante
nell'amministrazione di Najibullah fino al [...], allorquando i mujaheddin
avrebbero preso il potere. Durante tale periodo sarebbe incontestato
che il governo afghano avrebbe commesso delle violazioni massicce
dei diritti umani, segnatamente torture ed esecuzioni. Migliaia di
persone sarebbero state incarcerate senza capi d'imputazione o
condanne o avrebbero scontato pene di prigione, senza possibilità di
difesa o ricorso. Benché il rispetto dei diritti umani sia migliorato tra il
[...] ed il [...] – segnatamente grazie all'amnistia generale del [...], alla
sottoscrizione degli Accordi di Ginevra e al ritiro dei russi nel [...] – il
governo di Najibullah avrebbe continuato a violare dei diritti
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fondamentali, tanto che nel [...], in seguito ad un tentativo di colpo di
Stato, decine di persone sarebbero state giustiziate
extragiudizialmente. Orbene, il percorso professionale dell'insorgente
dimostrerebbe la sua fedeltà al regime di Najibullah fino alla sua
capitolazione nel [...]. Inoltre, in ragione della funzione occupata, il
ricorrente sarebbe stato chiamato a collaborare con istanze militari, di
polizia e politiche e, conseguentemente, a partecipare senza possibile
equivoco al sistema repressivo del citato regime, che con le sue azioni
avrebbe largamente contravvenuto agli scopi ed ai principi delle
Nazioni Unite. In simile evenienza, poco importerebbe se l'insorgente
sia stato personalmente autore di atti criminali o se si sia limitato a
incoraggiarli o tollerarli. L'elemento determinante sarebbe da ravvisare
nella funzione esercitata in seno ad un sistema notoriamente autore di
atti contrari agli scopi ed ai principi delle Nazione Unite (citata, in
particolare, GICRA 1996 n. 18). Al ricorrente non potrebbe pertanto
essere riconosciuta la qualità di rifugiato. Tuttavia, in considerazione
dell'insieme delle circostanze determinanti del caso di specie, un suo
rimpatrio violerebbe l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101), di modo che l'insorgente dovrebbe essere
ammesso provvisoriamente in Svizzera.
6.
Nel gravame, il ricorrente sostiene che, nel valutare la sua situazione,
l'UFM non avrebbe tenuto debitamente conto della posizione
dell'ACNUR che gli avrebbe riconosciuto lo statuto di rifugiato il [...]
allorquando, unitamente alla sua famiglia, si trovava in Iran. Inoltre, e
contrariamente a quanto preteso nella decisione impugnata,
l'applicazione della clausola di esclusione di cui all'art. 1 F lett. c Conv.
presupporrebbe l'esistenza di indizi rivelatori di una consistente
probabilità della commissione di atti contrari agli scopi ed ai principi
delle Nazioni Unite; non basterebbero delle semplici supposizioni.
Pertanto, il solo fatto che il ricorrente abbia occupato la funzione di
procuratore durante il regime di Najibullah non significherebbe ancora
che abbia incoraggiato, tollerato o addirittura commesso atti contrari
agli scopi ed ai principi delle Nazioni Unite. La CRA non avrebbe
peraltro applicato la clausola di esclusione in esame contro un giudice
afghano di un tribunale islamico dei mujaheddin, benché lo stesso
avesse pronunciato in più occasioni la pena di morte nell'ambito di
procedimenti giudiziari iniqui (GICRA 1999 n. 12). L'insorgente
segnala altresì di non avere mai fatto parte del "Parquet spécial et
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révolutionnaire", le cui azioni sarebbero probabilmente sconfinate in
atti contrari agli scopi ed ai principi delle Nazioni Unite, ma della
Procura militare, che si sarebbe occupata di persone civili e militari
autori dei reati di diritto comune. In tale ambito, sostiene di avere
svolto il suo lavoro nel pieno rispetto delle norme legali in vigore e
perseguito coscienziosamente tutti coloro che contravvenivano alla
legge nei limiti del diritto comune. Non sussisterebbe pertanto motivo
d'escluderlo dal beneficio della qualità di rifugiato e dell'asilo in
Svizzera.
7.
Nella risposta al ricorso del 14 luglio 2004, l'UFM ha osservato che il
semplice fatto che a suo tempo l'ACNUR abbia riconosciuto al
ricorrente la qualità di rifugiato ancora non comporterebbe che l'esame
della sua domanda sia intervenuta nei modi richiesti dal diritto
svizzero. Inoltre, al tempo di Najibullah pure la procura civile e militare
afghana era al servizio degli interessi del regime. In simile evenienza,
anche se il ricorrente non avesse praticato direttamente la tortura, egli
non avrebbe potuto non essere al corrente dei metodi repressivi,
utilizzati per consolidare il potere del regime di cui era un importante
agente statale.
8.
Nella replica del 5 agosto 2004, l'insorgente rimanda al testo dell'art. 1
F lett. c Conv., da cui risulta che le disposizioni della Convenzione non
sarebbero applicabili solo a quelle persone di cui vi sia serio motivo di
sospettare che si siano resi colpevoli di atti contrari agli scopi ed ai
principi delle Nazioni Unite. Inoltre, non sarebbe seriamente
ipotizzabile che proprio l'ACNUR accordi lo statuto di rifugiato, senza
avere esaminato con la necessaria diligenza l'esistenza di motivi di
esclusione ai sensi dell'art. 1 F lett. a-c della Convenzione sullo statuto
dei rifugiati. Sarebbe pertanto lecito supporre che l'ACNUR avesse già
effettuato le necessarie indagini, prima di riconoscere al ricorrente la
qualità di rifugiato in Iran. Inoltre, secondo l'insorgente, l'UFM
continuerebbe a misconoscere la prassi della CRA in materia (GICRA
1999 n. 12), secondo la quale non sarebbero sufficienti generici
sospetti per applicare la clausola di esclusione in esame, ma
occorrerebbero indizi concreti che rivelino una consistente probabilità
della commissione di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni
Unite. Il ricorrente sostiene di essersi limitato, nella sua attività di
procuratore, a perseguire delle persone che hanno commesso dei
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reati di diritto comune. Non avrebbe fatto parte del governo, o
consigliato membri dello stesso e non si sarebbe mai occupato di
politica. Non potrebbe quindi essere genericamente supposta una sua
responsabilità personale per la politica del regime di Najibullah. Il fatto
che possa essere stato, o meno, al corrente delle violazioni commesse
dal regime sarebbe irrilevante, fermo restando che la sua opinione non
avrebbe né interessato, né influenzato l'azione del regime stesso. In
conclusione, alcun elemento risultante dalle carte processuali
consentirebbe di avere delle serie ragioni per sostenere la sua
colpevolezza per atti contrari agli scopi ed ai principi delle Nazioni
Unite.
9.
Questo Tribunale osserva, preliminarmente, che l'UFM non ha
contestato che nel caso in esame il ricorrente adempie, di principio, i
criteri previsti dalla legge per il riconoscimento della qualità di
rifugiato, peraltro accordato dall'autorità inferiore alla moglie e ai figli,
a causa dei timori connessi alla situazione invocata dall'insorgente. Da
questo profilo, le circostanze non sono nel frattempo cambiate in
maniera determinante e tale da poter ragionevolmente considerare
che, in caso di rientro attuale in Afghanistan, non sussista più per
l'insorgente un timore oggettivamente fondato di esposizione a seri
pregiudizi per motivi politici (ev. etnici).
10.
10.1 Questo Tribunale prende, altresì, atto del fatto che i regimi
comunisti che si sono succeduti in Afghanistan dal 1978 al 1992
(inclusi quelli di Karmal e Najibullah) sono stati ritenuti coinvolti in
crimini contro l'umanità, tra cui attacchi sistematici lanciati contro la
popolazione civile, assassinii, esecuzioni extragiudiziali, torture e altri
atti inumani, persecuzioni, imprigionamenti o altre forme di privazione
grave della libertà prese in violazione delle disposizioni fondamentali
del diritto internazionale. È pure nota l'utilizzazione di torture, fra l'altro
per ottenere informazioni o confessioni, in diversi centri
d'interrogatorio a Kabul o nelle province, ma pure nelle prigioni o nei
posti e centri di detenzione militari (v. Rapporti di Amnesty
International [AI] del 1984 pag. 237 e segg., del 1985 pag. 241, del
1986 pag. 223, del 1987 pag. 160 e segg., del 1988 pag. 179, del 1989
pag. 173, del 1990 pag. 24, del 1991 pag. 20 e seg., del 1992 pag. 42
e seg. nonché del 1993 pag. 30).
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10.2 Per di più, il TAF osserva che il ricorrente ha dichiarato che per
lunghi anni durante i regimi comunisti di Karmal e Najibullah ha
esercitato la funzione di viceprocuratore ([...]) e di procuratore ([...]) e
che ha lasciato la carica solo al momento della caduta definitiva del
regime di Najibullah in concomitanza con la liberazione, nell'[...] del
[...], di tanti prigionieri (civili e militari) che egli, unitamente ai suoi
collaboratori, ha partecipato a condannare (cfr. verbali di audizione del
28 agosto 2000 pag. 5 e del 27 settembre 2000 pag. 7). Ha inoltre
allegato di non avere mai emesso condanne a morte, tale incombenza
essendo riservata ai competenti tribunali, ma di avere dovuto
presenziare, in quanto procuratore, a due esecuzioni capitali di
detenuti, dopo che l'incarto era stato visionato dal Presidente (cfr.
verbale di audizione del 27 settembre 2000 pag. 8).
11.
Oltre a ciò, questo Tribunale constata che nel provvedimento litigioso
l'autorità inferiore non ha fatto menzione dell'importanza e del
significato del riconoscimento della qualità di rifugiato dell'insorgente
da parte dell'ACNUR nel [...].
Vale sottolineare che, secondo la giurisprudenza della CRA, le lettere
e le attestazioni dell'ACNUR possono costituire elementi importanti nel
corso di una procedura d'asilo e hanno un peso maggiore essendo
rilasciate da un'organizzazione internazionale nota ed importante
come l'ACNUR (GICRA 1997 n. 25), la quale viene apertamente e
sostanzialmente sostenuta dal Governo svizzero. Il riconoscimento
della qualità di rifugiato da parte dell'ACNUR non è in assoluto
vincolante per le autorità svizzere competenti in materia d'asilo, ma
costituisce, comunque, un elemento non trascurabile, inteso come
indizio nel senso più ampio del termine, nel caso concreto.
12.
12.1 Giusta l'art. 1F lett. a-c Conv. le disposizioni della Convenzione
non sono applicabili alle persone, di cui vi sia serio motivo di
sospettare che hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine
di guerra o un crimine contro l'umanità, nel senso degli istrumenti
internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini (lett. a);
hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori del Paese
ospitante prima di essere ammessi come rifugiati (lett. b) o si sono
rese colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi della Nazioni Unite
(lett. c). Tali eccezzioni sono, peraltro, da applicare in modo restrittivo
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(cfr. Guida della procedura e dei criteri da applicare per determinare lo
statuto di rifugiato, ACNUR, Ginevra 1979, riedizione: 2003, par. 149).
Nel provvedimento litigioso, l'autorità inferiore ha ammesso
l'applicabilità dell'art. 1F lett. c Conv. ed ha, di consequenza, escluso la
qualità di rifugiato del ricorrente.
12.2 Secondo la prassi della CRA (v. GICRA 1999 n.11 consid. 3a-e),
l'esclusione della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 1 F lett. c Conv.
presuppone una responsabilità (o corresponsabilità) personale
dell'individuo per una determinata politica governativa che sia in
diretta connessione con chiare violazioni dei principi fondamentali
delle Nazioni Unite stabiliti nel preambolo e negli art. 1 e 2 dello
Statuto delle Nazioni Unite (v., benché non vincolante per la Svizzera,
l'art. 12 n. 2 lett. c della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio dell'Unione
Europea recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi
terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul
contenuto della protezione riconosciuta). Tra gli atti contrari agli scopi
ed ai principi delle Nazioni Unite possono senz'altro essere comprese
le torture e, più in generale, le violazioni del diritto internazionale
umanitario (cfr. PETER J. VAN KRIEKEN, Refugee law in context: The
exclusion clause, The Hague 1999, pag. 245). Gli autori possono
essere dei membri dell'esecutivo nonché degli agenti statali che
abbiano implementato simili pratiche illegali o dei singoli individui che
abbiano partecipato volontariamente a violazioni dei diritti umani (v.
GICRA 1999. n.11 consid. 3d pag. 80). Tuttavia, il semplice fatto di
essere stato agente statale di regimi che si sono risaputamente resi
colpevoli di atti contrari agli scopi ed ai principi delle Nazioni Unite non
implica, di per sé, una colpevolezza del singolo agente statale. Inoltre,
nella GICRA 1999 n. 11, la CRA aveva escluso l'applicabilità della
norma di esclusione della qualità di rifugiato giusta l'art. 1F lett. c
Conv. nel caso di un membro di gabinetto del regime comunista
afghano negli anni ottanta, ritenendo che egli non aveva avuto un
ruolo sufficientemente centrale nella politica governativa di quei tempi.
Di consequenza non poteva essere ritenuto responsabile per le azioni
commesse durante gli anni della sua attività. Tale prassi era senza
dubbio nota all'autorità inferiore al momento della pronuncia del
provvedimento litigioso.
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Nel caso di specie, il TAF osserva che, giustamente, l'insorgente non
contesta di essere stato un agente statale (v. sulla nozione anche
PHILIPPE CURRAT, Les crimes contre l'humanité dans le Statut de la Cour
pénale internationale, Ginevra-Zurigo-Basilea 2006, pag. 595)
all'epoca dei regimi di Karmal e Najibullah. Anche se il ricorrente non
si è limitato ad essere un qualsivoglia agente statale (nella sua veste
di viceprocuratore, e poi di procuratore provinciale, ha infatti ricoperto
una carica importante nel perseguimento penale come titolare
dell'azione penale nella giurisdizione a lui attribuita, potendo prendere
delle decisioni - le stesse potevano però, di principio, estrinsecare la
loro portata solo all'interno della fase istruttoria del procedimento
penale - ed anche contare su dei collaboratori a lui subordinati) è
comunque necessario un serio motivo per sospettare che si sia reso
colpevole degli atti suesposti.
Applicando la nota prassi della CRA (GICRA 1999. n.11) alla
fattispecie, questo Tribunale constata che la carica di (vice-)
procuratore rivestita dal ricorrente, il quale si occupava di persone
civili e militari che avevano commesso dei reati di diritto comune, si
presenta come manifestamente irrilevante per la politica governativa,
sulla quale non poteva certo avere alcuna influenza significativa,
paragonato in particolare ad un membro di gabinetto che ha
comunque più possibilità di influenzare le decisioni prese dal proprio
Governo. Inoltre e benché vi siano, in effetti (e secondo le fonti
precedentemente citate), sufficienti e consistenti indizi rivelatori di
commissione delle menzionate gravi, massicce e ripetute torture
nell'insieme dei centri di interrogatorio e di detenzione militari per tutto
il periodo dei regimi di Karmal e Najibullah, il fatto che l'insorgente
abbia saputo, o almeno avrebbe dovuto sapere quanto accadeva in
detti centri, non è infatti alcun elemento indicante che egli abbia
direttamente e concretamente implementato simili pratiche o che abbia
partecipato volontariamente alla violazioni di diritti umani. Inoltre, non
si poteva pretendere che un procuratore distrettuale afghano, durante i
regimi di Karmal e Najibullah, si opponesse effettivamente alla
commissione di torture ordinate dagli alti funzionari del regime
centrale. Nemmeno l'invio di rapporti alle competenti autorità, affinché
prendessero delle misure appropriate per evitare i menzionati atti, o la
richiesta di un trasferimento in un altro servizio statale, o l'inoltro delle
dimissioni, avrebbero cambiato la politica del regime centrale, dato
che il ricorrente non godeva di una funzione sufficientemente alta nella
gerarchia per potere influenzare l'agire degli alti ufficiali. Un tale
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comportamento da parte dal ricorrente sarebbe inoltre stato
manifestamente suicidario, seppur certamente nobile dal profilo etico,
ed avrebbe avuto l'unica conseguenza di mettere in serio pericolo la
propria vita e quella dei suoi familiari. Tutto ciò non basta, però, come
serio motivo per renderlo complice di tali crimini e di conseguenza,
escluderlo dalla qualità di rifugiato giusta l'art. 1F lett. c Conv.
Infine, e tenuto conto di quanto menzionato al considerando 11 del
presente giudizio, il riconoscimento della qualità di rifugiato al
ricorrente da parte dell'ACNUR (v. lettera del [...] agli atti A10/2),
anche se non è dato sapere in virtù di quali accertamenti,
rispettivamente valutazioni la qualità di rifugiato sia stata a suo tempo
riconosciuta, è un ulteriore elemento per convalidare l'opinione di
questo Tribunale secondo cui l'insorgente non si è reso colpevole di
atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite giusta l'art. 1F
lett. c Conv. (v. anche GICRA 1998 n. 12 pag. pag. 79 consid. 5
penultima frase).
Di consequenza, nella fattispecie, l'UFM ha erroneamente ritenuto
applicabile l'art. 1F lett. c Conv.
13.
L'esclusione giusta l'art. 1F lett. a Conv. è applicabile per le persone
che hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra
o un crimine contro l'umanità, nel senso degli istrumenti internazionali
contenenti disposizioni relative a siffatti crimini. In tale senso, l'art. 25
cpv. 3 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17
luglio 1998 (RS 0.312.1) stabilisce che una persona è penalmente
responsabile e può essere punita per un reato di competenza della
Corte, se detta persona commette il reato quale autore diretto,
coautore, autore mediato o contribuisce in ogni altra maniera alla
perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di tale reato da parte di
un gruppo di persone che agiscono di comune accordo (cfr. PHILIPPE
CURRAT, Les crimes contre l'humanité dans le Statut de la Cour pénale
internationale, Ginevra-Zurigo-Basilea 2006, pag. 603 e segg.).
Tuttavia, per ritenere il citato motivo di esclusione, non bastano
semplici supposizioni, ma occorrono indizi rilevatori di una consistente
probabilità della commissione del crimine (GICRA 1999 n. 12 consid.
5). Il grado di prova richiesto dall'art. 1 F Conv. per la dimostrazione di
una reponsabilità causale per i reati o gli atti menzionati alla lett. a non
è tuttavia quello della prova ai sensi del diritto penale internazionale e
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neppure quello della verosimiglianza preponderante ai sensi dell'art. 7
cpv. 2 LAsi (v. GICRA 1999 n. 12), essendo sufficienti degli indizi
rivelatori di una consistente probabilità della commissione di siffatti
reati od atti (ibidem). Per dimostrare l'esistenza di una fattispecie
sussumibile all'art. 1F lett. a Conv., è quindi sufficiente un grado di
verosimiglianza ridotto rispetto a quello della probabilità
preponderante di cui all'art. 7 cpv. 2 LAsi.
Per quanto attiene alla presente fattispecie, il TAF osserva che
l'autorità inferiore non ha effettuato, nella sua decisione, un esame di
applicabilità dell'art. 1F lett. a Conv., limitandosi ad analizzare la lett. c
di tale disposizione. Dato l'insieme delle circostanze del caso di
specie, in particolare la funzione svolta dal ricorrente, non è possibile
escludere a priori un applicazione dell'art. 1F lett. a Conv. ed è quindi
opportuno effettuare un esame approfondito unitamente ad ulteriori
accertamenti su una possibile applicazione di tale norma di
esclusione.
14.
L'esclusione giusta l'art. 1F lett. b Conv. è applicabile per le persone
che hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori dal
paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati (v. decisione
del Tribunale amministrativo federale E-4286/2008 del 17 ottobre
2008). La norma ha come obiettivo la protezione della popolazione del
paese di accoglienza contro dei criminali pericolosi (v. Guida della
procedura e dei criteri da applicare per determinare lo statuto di
rifugiato, ACNUR, par. 151). La lett. b deve essere interpretata in modo
restrittivo ed applicata unicamente in casi di violazioni di diritto
comune particolarmente gravi (come l'omicidio intenzionale, la lesione
dolosa, lo stupro, il traffico di droga, l'incendio doloso, etc; v. ibidem,
par. 155) ed esaminata da un punto di vista oggettivo e soggetivo.
L'applicabilità è, sennonché, esclusa nei casi di delitti di natura
politica. Una colpa grave da parte dell'autore del delitto è necessaria,
e condicio sine qua non, per l'applicazione della lett. b.
Per compiutezza, sebbene non emergano dagli atti di causa degli
indizi concreti che l'insorgente abbia commesso degli atti ai sensi
dell'art. 1F lett. b Conv., nell'ambito degli accertamenti dei fatti in vista
dell'analisi in merito all'applicabilità dell'art. 1F lett. a Conv., sembra
opportuno che l'autorità inferiore si determini anche sull'eventuale
esclusione dalla qualità di rifugiato ai sensi della lett. b.
Pagina 12
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15.
Inoltre, in caso l'UFM giungesse alla conclusione che nessun motivo di
esclusione della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (in particolare
ed in tutta evidenza l'art. 1F lett. a e b Conv.) sia applicabile nella
fattispecie, quest'ultimo dovrà determinare se al ricorrente può essere
rifiutato l'asilo per avere commesso atti riprensibili o per avere
attentato o compromesso la sicurezza interna o esterna della Svizzera
giusta l'art. 53 LAsi. Infatti, diversamente dal summenzionato art. 1F
Conv., l'art. 53 LAsi esclude l'autore di tali atti dalla concessione
dell'asilo, senza però potere trarre conclusioni sulla qualità di rifugiato
(v. decisione del Tribunale amministrativo federale E-4286/2008 del 17
ottobre 2008 consid. 6). L'esclusione dalla concessione dell'asilo è
prevista – al contrario dell'art. 1F lett. b Conv. – anche in caso di
commissione di delitti politici e non solo in caso di perpetrazione di
delitti di diritto comune (v. GICRA 2002 n. 9 consid. 7b). In tal senso,
va tenuto conto del contributo individuale, della gravità dell'atto, della
partecipazione alla pianificazione, dei motivi e di eventuali
giustificazioni o circostanze attenuanti (v. ibidem consid. 7c).
16.
16.1 Conto tenuto di quanto precede, il provvedimento litigioso, il
quale applica la clausola di esclusione dal riconoscimento della qualità
di rifugiato ai sensi dell'art. 1F lett. c Conv., viola il diritto federale ed
incorre nell'annullamento.
16.2 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi
all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la
causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio
(art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., n. 1977 pag. 418). In
particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono
completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto
federale (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio
2007 D-6735/2006 consid. 11 e relativo riferimento). Come
precedentemente considerato, tale non è il caso nella presente
fattispecie. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore
affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.),
a completare l'accertamento dei fatti determinanti, a pronunciarsi
sulla qualità di rifugiato del ricorrente, a stabilire l'applicabilità degli
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art. 1F lett. a e b Conv. e art. 53 LAsi. e ad emettere una nuova
decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza.
17.
Visto l’esito del gravame, non sono riscosse delle spese processuali
(art. 63 PA). Ritenuto che il ricorrente è assistito in questa sede da un
mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di
un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 e segg. del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata
d’ufficio in fr. 600.-, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal
rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.
Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al
completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali
4.
L'UFM rifonderà al ricorrente fr. 600.- a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione dimora ed aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ;
allegato: incarto UFM)
- B._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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