B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3335/2014
Sen t en z a d e l 2 9 g e nn a i o 20 1 5
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gérard Scherrer, Robert Galliker,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______,
rappresentato dal. lic. iur. Mario Amato,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen
concernente B._______ / (…).
D-3335/2014
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Fatti:
A.
Il 27 gennaio 2014 B._______ – cittadino siriano nato a Hasaka (Siria) –
congiuntamente alle (…) sorelle C._______, D._______ e E._______ ha
sollecitato il rilascio di un visto Schengen presso la rappresentanza sviz-
zera a Beirut (Libano) per recarsi in Svizzera presso l'ospite, lo zio
A._______, cittadino svizzero naturalizzato.
B.
Con decisione del 18 marzo 2014 la rappresentanza svizzera a Beirut ha
emanato una decisione negativa tramite modulo standard Schengen re-
spingendo le richieste di rilascio del visto dei (…) fratelli.
C.
L'8 aprile 2014 A._______ ha inoltrato opposizione all'Ufficio federale della
migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) contro la
summenzionata decisione della rappresentanza svizzera a Beirut ed ha
versato l'anticipo sulle spese. Ha rilevato che l'invito per i richiedenti sa-
rebbe stato fatto entro il periodo di validità delle Istruzioni del 4 settem-
bre 2013 inerenti il rilascio agevolato di visti per visita a familiari siriani (di
seguito: Istruzioni Siria, bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/einreise-ch/20130904-weis-
SYR-i.pdf >), che i suoi nipoti sarebbero da soli in Libano e che dovrebbero
dunque poter raggiungere la famiglia in Svizzera. Egli ha inoltre ripetuto
che potrebbe garantire l'alloggio e le spese per i richiedenti durante il loro
soggiorno e che anche la Croce Rossa Svizzera avrebbe dato la sua ga-
ranzia finanziaria.
D.
Con decisioni del 16 maggio 2014, l'UFM ha respinto l'opposizione
dell'8 aprile 2014 ed ha confermato il rifiuto dell'autorizzazione d'entrata
nello spazio Schengen. Tenuto conto dell'insieme delle circostanze, i richie-
denti non avrebbero presentato garanzie che lasceranno la Svizzera alla
scadenza del visto, le condizioni per il rilascio di un visto Schengen tipo C
non sarebbero pertanto adempiute. Per ciò che è del legame di parentela
tra i richiedenti e l'ospite in Svizzera (rispettivamente nipoti e zio) non sa-
rebbe contemplato nelle Istruzioni Siria, i richiedenti non potrebbero dun-
que prevalersi delle disposizioni in esse contenute. L'aver depositato do-
manda di rilascio del visto insieme ai genitori, benché essi pretenderebbero
abitare con loro, non permetterebbe una diversa valutazione della fattispe-
cie vista la loro età. Infine, circa le condizioni relative al rilascio di un visto
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con validità territoriale limitata (VTL) per motivi umanitari l'UFM ha rilevato
che gli elementi all'incarto non permetterebbero di considerare che la vita
o l'integrità fisica degli interessati sarebbe direttamente, seriamente e con-
cretamente minacciata nel Paese di origine o in quello di residenza. I ri-
chiedenti non si troverebbero in una situazione di rigore particolare che
renderebbe indispensabile l'intervento delle autorità, di conseguenza, la
necessità di concedere un visto d'ingresso in Svizzera ai sensi dell'Istru-
zione del 28 settembre 2012 relativa alle domande di visto per motivi uma-
nitari non sarebbe stata dimostrata a sufficienza.
E.
In data 16 maggio 2014, il nuovo rappresentante dell'ospite in Svizzera ha
presentato un complemento all'opposizione dell'8 aprile 2014. Egli ha spe-
cificato che i genitori ed i fratelli minori dei richiedenti sarebbero già in Sviz-
zera dal 20 febbraio 2014 quali richiedenti l'asilo. I (…) fratelli richiedenti si
troverebbero attualmente in Libano in quanto l'autorizzazione d'ingresso in
Svizzera sarebbe stata loro negata. Tale circostanza andrebbe pertanto
adeguatamente presa in considerazione in quanto si tratterebbe di un unico
nucleo familiare la cui attuale separazione sarebbe determinata dalle deci-
sioni impugnate su opposizione. Mal si comprenderebbe inoltre la deci-
sione dell'Ambasciata di negare il visto d'ingresso in Svizzera. A tale com-
plemento l'UFM non ha tuttavia dato seguito avendo già statuito in merito
alle opposizioni presentate dal signor A._______ con le decisioni del
16 maggio 2014 (cfr. scritto dell'UFM del 22 maggio 2014, Atto 10).
F.
In data 17 giugno 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
18 giugno 2014), l'ospite in Svizzera è insorto con atto unico contro le sud-
dette decisioni dell'UFM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale). Egli rileva che il fatto di non aver garantito la partenza
al termine del soggiorno non sarebbe rilevante poiché nelle Istruzioni Siria
tale condizione non andrebbe esaminata in maniera approfondita. In se-
condo luogo, l'ospite in Svizzera avrebbe depositato la richiesta di visto
umanitario in favore del fratello e della di lui famiglia, i quali membri do-
vrebbero essere considerati parenti stretti secondo il significato che le Istru-
zioni Siria attribuirebbero a tale locuzione. In questo senso, i richiedenti
andrebbero dunque considerati parenti stretti del fratello del signor
A._______ ed autorizzati ad entrare in Svizzera, così come avvenuto per il
coniuge ed i figli minorenni del fratello dell'ospite in Svizzera. Infine, le (…)
sorelle si troverebbero ad Homs (Siria) dove la situazione, dal profilo uma-
nitario, sarebbe definita preoccupante dall'Alto Commissariato delle Na-
zioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e dove si susseguirebbero attentati e
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scontri di varia natura. I richiedenti rischierebbero dunque quotidianamente
la loro vita. A titolo d'esempio, si sarebbero trovate ad una cinquantina di
metri dall'attentato con autobombe del 25 maggio 2014 e per puro caso
non sarebbero perite. Non avrebbero poi una dimora fissa poiché la loro
casa sarebbe andata completamente distrutta, dormirebbero dove sembre-
rebbe loro più sicuro, sarebbero costrette a spostarsi in continuazione e
non disporrebbero di mezzi finanziari. Sarebbero poi di fede cristiana e
dunque ancora più esposte a rappresaglie, torture e persecuzioni di vario
genere. Le (…) giovani donne non potrebbero neppure contare sulla pro-
tezione e l'assistenza del fratello il quale in questo momento si troverebbe
in Libano per sottrarsi al rischio di essere arruolato nell'esercito siriano.
Pertanto, contrariamente all'avviso dell'UFM, la loro vita e la loro integrità
fisica sarebbe direttamente, seriamente e concretamente minacciata.
G.
Con decisione incidentale del 24 luglio 2014, il Tribunale ha esentato il ri-
corrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese
processuali, ha congiunto le cause dei (…) fratelli ed ha invitato l'UFM ad
inoltrare una risposta al ricorso.
H.
Con risposta al ricorso del 20 agosto 2014, trasmessa al ricorrente con
possibilità di replica, l'UFM ha confermato le decisioni impugnate e propo-
sto la reiezione del gravame considerando che in sede di ricorso non sa-
rebbero state addotte argomentazioni che permetterebbero di modificare il
suo apprezzamento. Gli interessati non rientrerebbero nella cerchia dei be-
neficiari previsti dalle Istruzioni Siria e non adempirebbero né le condizioni
per il rilascio di un visto Schengen tipo C né per un visto a validità territo-
riale limitata per motivi umanitari.
I.
Con replica del 15 settembre 2014, il ricorrente ha presentato le sue osser-
vazioni in merito alla risposta al ricorso dell'UFM confermando le conclu-
sioni presentate in sede ricorsuale e chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
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Pagina 5
1.
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni
di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen rese dall'UFM
(art. 33 lett. d LTAF) possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che
statuisce in via definitiva (art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
La procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA in quanto la LTAF non
disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
A._______, che ha precedentemente inoltrato opposizione davanti all'UFM
(cfr. scritto dell'8 aprile 2014, atto 4), è particolarmente toccato dalla deci-
sione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento
o alla modificazione della stessa, è pertanto legittimato ad aggravarsi con-
tro di essa (art. 48 cpv. 1 PA). Il suo ricorso soddisfa i requisiti relativi ai
termini di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), alla forma e al contenuto (art. 52 cpv. 1
PA).
Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso (art. 49 PA). Il Tribunale applica d'ufficio il diritto
federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai mo-
tivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione
di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurispru-
denza ivi citata).
3.
Preliminarmente, va rilevato che vista la differenza di situazione in cui si
trovano le (…) sorelle ed il fratello B._______ – essendo egli in Libano e
non in Siria con le sorelle – la procedura di ricorso B._______
(D-3335/2014) viene disgiunta da quella di C._______, D._______ e
E._______ (D-3338/2014).
4.
La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata
in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri Stati non
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è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio.
Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con
il diritto internazionale pubblico (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 e relativi
riferimenti). Tuttavia la normativa di Schengen, ripresa dalla Svizzera con
la conclusione degli accordi d'associazione a Schengen, limita le preroga-
tive degli Stati firmatari in quanto, da un lato, la regolamentazione prevede
delle condizioni uniformi per l'entrata nello spazio Schengen e del rilascio
dei relativi visti e, dall'altro, obbliga gli Stati firmatari a rifiutare l'entrata e il
rilascio di un visto qualora le condizioni previste non siano adempiute. Inol-
tre, se l'autorità competente per statuire sulla domanda di visto conclude
all'adempimento delle condizioni per l'ottenimento del visto e che non esi-
ste alcun motivo di rifiuto, il visto deve essere in principio rilasciato al ri-
chiedente. Nell'effettuare questo esame l'autorità dispone di un grande
margine di apprezzamento. Di conseguenza, come il Tribunale l'ha già ri-
levato a più riprese nella sua giurisprudenza, la normativa di Schengen non
conferisce né un diritto all'entrata nello spazio Schengen né un diritto al
rilascio di un visto (cfr. ibidem).
Inoltre, malgrado i Tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'appli-
cazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esiste
un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'applica-
zione e interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza,
tiene conto della giurisprudenza della CGUE evitando di scostarsene
senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 e relativi riferimenti).
5.
Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata in
Svizzera e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli
Accordi di associazione alla normativa di Schengen, elencati nell'allegato 1
numero 1 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), non con-
templino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 e 5 LStr).
Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno
non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza concernente l'entrata
e il rilascio del visto del 22 ottobre 2008 (OEV, RS 142.204) rinvia al rego-
lamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attra-
versamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schen-
gen [GU L 105 del 13.4.2006 pag. 1-32]) il cui art. 5 è stato modificato da
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ultimo dal regolamento (UE) n. 610/2013 (GU L 182 del 29.6.2013). Le con-
dizioni d'entrata così previste corrispondono, sostanzialmente, alle condi-
zioni poste dall'art. 5 LStr (cfr. DTAF 2009/27, consid. 5.1 e 5.2).
I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viaggio
validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto
valido (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno
e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c e art. 14 par. 1 lett. a-c del
regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei
visti, GU L 243/1 del 15.11. 2009, pag. 1-58]). Inoltre, non devono essere
segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non am-
missione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la
sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli
Stati membri (lett. d ed e). Infine, sarà valutata in modo particolare la vo-
lontà del richiedente di lasciare gli Stati membri di Schengen, prima della
scadenza del visto richiesto (art. 21 par. 1 Codice dei visti; art. 5 cpv. 2
LStr). Segnatamente, egli deve offrire garanzia che lascerà lo spazio
Schengen alla scadenza del visto richiesto (cfr. ibidem, nonché
DTAF 2014/1 consid. 4.4).
Se le condizioni di rilascio di un visto uniforme per lo spazio Schengen non
sono adempiute uno Stato membro può rilasciare un visto di validità terri-
toriale limitata per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù
di obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12 cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1
lett. a Codice dei visti e art. 5 par. 4 lett. c Codice frontiere Schengen).
6.
In qualità di Paese dello spazio Schengen, la Svizzera applica parimenti il
regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del
21.3.2001, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 509/2014 [GU L
149 del 20.5.2014, pag. 67]), il cui art. 1 § 1 e 2 prescrive che i cittadini dei
paesi terzi che figurano nell'allegato I al medesimo regolamento devono
essere in possesso del visto all'atto di attraversamento delle frontiere
esterne degli Stati Schengen. In proposito, essendo la Siria, contemplata
nel sopracitato allegato I, l'invitato, quale cittadino siriano, soggiace all'ob-
bligo del visto.
7.
Con la modifica urgente della legge sull’asilo, del 28 settembre 2012, il
Parlamento ha deciso di sopprimere la possibilità di depositare domande
di asilo presso le ambasciate svizzere all’estero (art. 20 aLAsi, RU 1999
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Pagina 8
2262). L'abrogazione di tale disposizione ha reso necessario la possibilità
di accordare la protezione della Svizzera alle persone direttamente e gra-
vemente minacciate che si trovano all'estero. In virtù dell'art. 2 cpv. 4 OEV,
nel tenore in vigore dal 1° ottobre 2012, e conformemente alla normativa
Schengen, l'UFM può, in determinati casi, accordare un visto d'entrata in
Svizzera per motivi umanitari, derogando alle condizioni generali previste
dalla normativa Schengen concernenti il rilascio dei visti.
La persona che entra in Svizzera in virtù di un visto umanitario deve depo-
sitare una domanda d'asilo in Svizzera. Se non deposita tale domanda do-
vrà lasciare la Svizzera dopo un soggiorno di tre mesi.
Un visto umanitario può essere rilasciato se, nel caso concreto, si può rite-
nere che la vita o l'integrità fisica di una persona sono direttamente, seria-
mente e concretamente minacciate nel suo paese d'origine o di prove-
nienza. La persona interessata deve trovarsi in una situazione di partico-
lare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità, di qui
la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere il
caso per esempio in situazioni di conflitto armato particolarmente gravi, si-
tuazioni di guerra particolarmente cruente o per sfuggire a una minaccia
personale reale e imminente. La domanda di visto va esaminata con cura
tenendo conto della minaccia attuale, della situazione personale e della
situazione prevalente nello Stato d'origine o di provenienza. È imperativo
esaminare attentamente le specificità della domanda di visto. Se l'interes-
sato si trova già in uno Stato terzo, di norma si può considerare che non è
più minacciato. Le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rila-
scio del visto sono pertanto più restrittive di quelle vigenti nel quadro delle
domande dall'estero (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26 mag-
gio 2010 concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2010 3889,
3923 e 3924; Istruzione dell'UFM del 25 febbraio 2014 relativa alle do-
mande di visto per motivi umanitari [di seguito: Istruzione visto umanitario],
weisungen/auslaender/einreise-ch/20120928-weis-visum-humanitaer-
i.pdf >, che sostituisce l'Istruzione dell'UFM del 28 settembre 2012 [di se-
guito: Istruzione del 28 settembre 2012], dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/einreise-ch/20120
928-weis-visum-humanitaer-alt-i.pdf >).
8.
D-3335/2014
Pagina 9
8.1 Il 27 luglio 2012, in reazione all'aggravarsi della situazione in Siria,
l'UFM ha emanato un'istruzione destinata alla rappresentanza svizzera a
Beirut al fine di velocizzare il rilascio del visto a determinati gruppi di per-
sone. Anche le rappresentanze svizzere ad Amman (Giordania), Istanbul
ed Ankara (Turchia) erano a conoscenza dell'istruzione. Tenuto conto
dell'aggravarsi della situazione in Siria e poiché un numero molto esiguo di
persone aveva fruito delle agevolazioni, l'UFM in settembre 2013 ha rila-
sciato delle nuove istruzioni per permettere ad una più ampia cerchia di
persone, ossia i parenti di cittadini siriani in Svizzera, di usufruire di tali
agevolazioni.
8.2 Le Istruzioni del 4 settembre 2013 concernenti il rilascio agevolato di
visti per visita a familiari (Istruzioni Siria) avevano lo scopo di agevolare la
procedura per rilascio di un visto per un determinato gruppo di persone. Né
la normativa Schengen, né il diritto nazionale ostano a tal estensione. L'art.
5 Codice frontiere Schengen e l'art. 2 cpv. 4 OEV autorizzano infatti gli Stati
Schengen a prevedere deroghe alle condizioni d'entrata nel rispettivo ter-
ritorio per motivi umanitari. La nozione giuridica di "motivi umanitari" è in-
tesa in senso molto lato e, data la situazione prevalente in Siria, rende am-
missibile dal punto di vista legale la concessione di agevolazioni speciali a
membri della famiglia.
Per quanto concerne i beneficiari di tali agevolazioni, nelle Istruzioni Siria
l'UFM ha stabilito che le agevolazioni sono valevoli per i parenti stretti, pa-
renti in linea ascendente e discendente e loro parenti stretti (nonni, genitori,
figli maggiori di 18 anni, abbiatici), nonché fratelli e sorelle e loro parenti
stretti di cittadini siriani in Svizzera titolari di un permesso B o C oppure
naturalizzati (cifra I lett. a Istruzioni Siria). Al momento della domanda di
rilascio del visto, i beneficiari delle agevolazioni devono risiedere in Siria
oppure in uno Stato limitrofo alla Siria o in Egitto ed essersi recati nello
Stato limitrofo o in Egitto soltanto dopo l'inizio della crisi siriana nel marzo
2011 e non devono essere titolari di un regolamento del soggiorno nello
Stato estero in cui risiedono (cifra I lett. b Istruzioni Siria).
A differenza delle condizioni d'entrata ordinarie, considerata la situazione
in Siria, non viene esaminato in maniera approfondita né la garanzia della
partenza al termine del soggiorno autorizzato, né, contrariamente a quanto
previsto dall'Istruzione del 28 settembre 2012, l'esistenza di una minaccia
personale diretta (cifra II lett. a Istruzioni Siria). I presupposti finanziari non
sono neppure esaminati (cifra II lett. c Istruzioni Siria).
D-3335/2014
Pagina 10
Per ciò che concerne il rilascio del visto, se la competente rappresentanza
all'estero considera soddisfatte le condizioni per il rilascio trasmette la do-
manda di visto all'UFM in vista del rilascio di un VTL, valido soltanto per la
Svizzera e per un'entrata e un soggiorno di 90 giorni. Se la competente
rappresentanza all'estero considera che non sono soddisfatte le condizioni
per il rilascio del visto, respinge la richiesta di propria competenza. In caso
di dubbio può consultare l'UFM (cifra III Istruzioni Siria).
8.3 In data 4 novembre 2013 l'UFM ha rilasciato dei Commenti alle Istru-
zioni Siria del 4 settembre 2013 (di seguito: Commenti,
gen/auslaender/einreise-ch/20131104-erlaeut-weis-SYR-i.pdf >). I com-
menti, oltre a definire un ordine di priorità per il trattamento delle domande,
pongono come condizione imprescindibile per il loro trattamento una lettera
d'invito dei parenti in Svizzera contenente la garanzia di accogliere i fami-
liari al proprio domicilio per l'intera durata del soggiorno (cifra I/II lett. a
Commenti).
8.4 Con Istruzione del 29 novembre 2013 (di seguito: Istruzione revoca,
sungen/auslaender/einreise-ch/20131129-weis-SYR-i.pdf >), l'UFM ha re-
vocato con effetto immediato le Istruzioni Siria. Le domande di visto pre-
sentate dopo il 29 novembre 2013 saranno trattate in procedura ordinaria
conformemente alle disposizioni sull'entrata dell'OEV. In tale senso, i col-
loqui preliminari (fissazione di un appuntamento) con la rappresentanza
svizzera sono equiparati al deposito di una domanda di visto. Le persone
provenienti dalla Siria la cui vita o integrità fisica è seriamente e concreta-
mente minacciata possono essere autorizzate ad entrare in Svizzera come
sinora in virtù di un visto umanitario (art. 2 cpv. 4 OEV) (cifra 1 Istruzione
revoca). Le domande di visto di persone annunciatesi prima del 29 novem-
bre 2013 per fissare un pertinente appuntamento oppure presentate prima
di tale data, vanno trattate conformemente alle Istruzioni Siria e ai pertinenti
Commenti del 4 novembre 2013 (cifra 2 Istruzione revoca).
9.
Nella fattispecie, come non appare contestato nel ricorso (cfr. ricorso
pagg. 4 e 5) e come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella deci-
sione impugnata alla quale si rinvia, un visto C Schengen uniforme non può
essere rilasciato in quanto le condizioni per il rilascio non sono adempiute.
In particolare, tenuto conto della situazione di guerra civile e violenza ge-
neralizzata in Siria, nonché della situazione personale del richiedente –
giovane, celibe e con i genitori e i fratelli minorenni presenti in Svizzera –
D-3335/2014
Pagina 11
egli non ha fornito garanzie che lascerà la Svizzera a scadenza del visto.
Pertanto, essendoci legittimi dubbi quanto all'intenzione dell'invitato di la-
sciare lo spazio Schengen entro la scadenza del visto richiesto, un visto C
Schengen uniforme non può essere rilasciato (cfr. DTAF 2014/1 con-
sid. 4.4).
10.
Non essendo adempiute le condizioni per il rilascio di un visto Schengen
uniforme, di seguito verrà analizzato se le condizioni per il rilascio agevo-
lato di un visto per visita a cittadini siriani con parenti in Svizzera, sulla base
delle Istruzioni Siria, sono date.
10.1 Preliminarmente, va rilevato che il Tribunale non è vincolato dalle
istruzioni emesse dall'UFM. Tuttavia, senza un valido motivo non dovrebbe
scostarsene in quanto queste istruzioni garantiscono soprattutto la parità
di trattamento e permettono un'interpretazione adeguata al caso di specie
delle norme giuridiche applicabili (cfr. MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit
administratif, Vol. I, 3a ed. 2012, pagg. 427-430).
10.2 Circa l'applicabilità temporale delle Istruzioni Siria, nel caso in disa-
mina, l'ospite in Svizzera e zio delle richiedenti ha inoltrato alla rappresen-
tanza svizzera a Beirut una lettera d'invito per l'intera famiglia F._______–
moglie, figli minorenni e figli maggiorenni di G._______, fratello dell'ospite
in Svizzera – in data 10 ottobre 2013, ossia quando le Istruzioni Siria erano
ancora in vigore. Contrariamente, la richiesta di rilascio di un visto Schen-
gen è stata depositata dalle richiedenti all'Ambasciata svizzera di Beirut
unicamente in data 27 gennaio 2014, quindi dopo l'abrogazione delle Istru-
zioni Siria avvenuta il 29 novembre 2014. Tuttavia, come già rilevato in pre-
cedenza (cfr. consid. 8.4), i colloqui preliminari con la rappresentanza sviz-
zera sono equiparati al deposito della domanda di visto. All'occorrenza, dal
dossier dell'istanza inferiore non può essere determinato quando questi
colloqui preliminari siano avvenuti. Sia come sia, tale questione può rima-
nere aperta all'occorrenza in quanto l'UFM non ha contestato l'applicabilità
temporale delle Istruzione Siria e le ha applicate nella fattispecie, pertanto,
lo scrivente Tribunale non ha motivo di scostarsene e considera applicabili
nella presente procedura, dal punto di vista temporale, le Istruzioni Siria.
10.3 Per quanto riguarda il campo di applicazione personale, l'ospite in
Svizzera e il richiedente sono in un legame di parentela – rispettivamente
zio e nipote – che non è contemplato dalle Istruzioni Siria. Invero, ci tro-
viamo nella situazione prevista alla cifra I lett. a terzo punto delle Istruzioni
Siria, ovvero fratelli e sorelle e loro parenti stretti. Ora, nella definizione di
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Pagina 12
parenti stretti sono compresi i coniugi ed i figli fino a 18 anni (cifra I lett. a
primo punto dell'Istruzione Siria), pertanto, i figli maggiorenni non rientrano
nella definizione di parenti stretti. Di conseguenza, non rientrando nel
campo di applicazione personale, il richiedente non può prevalersi delle
disposizioni contenute nelle Istruzioni Siria e non può pertanto ottenere un
visto d'entrata in Svizzera in maniera agevolata.
11.
Infine, di seguito, a questo Tribunale non resta che analizzare se nella fat-
tispecie il richiedente adempie le condizioni per il rilascio di un visto a vali-
dità territoriale limitata (VTL) per motivi umanitari ai sensi dell'art. 2 cpv. 4
OEV.
Conformemente a quanto ha rettamente ritenuto l'autorità inferiore nella
decisione impugnata alla quale si rinvia, la vita o l'integrità fisica di
B._______ non è direttamente, seriamente e concretamente minacciata.
Innanzitutto, il richiedente non si trova più in Siria dove dal 2011 è in corso
una guerra civile, ma si trova in un non meglio precisato luogo in Libano.
Trovandosi già in uno Stato terzo si può, di principio, considerare che egli
non è più minacciato. Circa la sua presenza in Libano, a mente di questo
Tribunale, il richiedente non ha conseguito ad esporre fatti o comprovare
una situazione di pericolo concreto. Segnatamente, nell'atto ricorsuale,
nonché nello scritto di opposizione dell'8 aprile 2014, non ha rilevato alcun
tipo di problema subito in Libano, se non il fatto di trovarsi lì da solo (cfr.
ricorso, pag. 6; opposizione, pag. 1). Malgrado la situazione in Libano per
i siriani non sia facile, con 1.3 milioni di siriani che vi cercano rifugio, in
maniera generale, il Tribunale non ha gli elementi per ammettere che l'at-
tuale situazione prevalente in tale Stato costituisca un pericolo concreto e
diretto per l'interessato. Non si possono escludere episodi di violenza, so-
prattutto nei confronti di cittadini siriani, tuttavia non vi è una situazione di
guerra o guerra civile particolarmente cruenta né una situazione di violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del
territorio nazionale. In questo senso, in particolare, non sembra esserci un
futuro rischio di violazione del principio di «non-refoulement», in quanto, in
principio, i cittadini siriani non vengono rinviati in Siria dalle autorità libanesi
(cfr. Lebanon Now, Syrian defector in Lebanon faces uncertain fate,
07.02.2013, reportsfeatures/syrian-defector-in-lebanon-faces-uncertain-fate >, consul-
tato il 05.01.2015). Il fatto di trovarsi in un Paese confinante con la Siria,
da solo, ancora non è sufficiente per ritenere un pericolo concreto per l'in-
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Pagina 13
teressato. Infine, si tratta di un uomo, giovane e sano. Certamente la situa-
zione in cui si trova non è facile, essendo la sua famiglia in Svizzera, tutta-
via non appaiono ulteriori elementi che permettono di ritenere necessario
l'intervento delle autorità svizzere.
12.
Pertanto, visto quanto precede, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
che l'interessato non si trovava in una situazione di pericolo concreta giu-
stificante il rilascio di un visto per motivi umanitari, il ricorso non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
13.
Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento, non ha accertato in
modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e la decisione
non è inadeguata (art. 49 PA).
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 700.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
15.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
La causa di B._______ è disgiunta dalla causa di C._______, D._______
e E._______.
2.
Il ricorso è respinto.
3.
Le spese processuali di CHF 700.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della pre-
sente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ambasciata
svizzera a Beirut.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: