Corte IV
D-3347/2010/gam
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 7 m a g g i o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliere Carlo Monti;
A._______, alias
B._______, Macedonia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 maggio 2010 / N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3347/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 14 mar-
zo 2010 in Svizzera;
i verbali d'audizione di A._______ del 30 marzo e del 22 aprile 2010;
le segnalazioni di casi medici del 9 aprile 2010 e del 13 aprile 2010;
la decisione dell'UFM del 5 maggio 2010, notificata al richiedente il
medesimo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 10 maggio 2010 ed i relativi documenti forniti in allegato,
ossia due fogli di trasmissione di informazioni mediche redatte dal dott.
C._______ dell'8 e del 13 aprile 2010, un certificato medico redatto in
lingua macedone del 28 luglio 1998 in originale, la tessera di membro
del ricorrente in originale ed una conferma da parte del partito sociali-
sta delle persecuzioni subite congiunta alla tessera di membro di suo
figlio in copia (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata
11 maggio 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in
copia tramite fax in data 11 maggio 2010;
gli ulteriori fatti che, se del caso, verranno ripresi nei considerandi che
seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionata all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in-
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che con il gravame, il ricorrente può far valere la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e
l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi);
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha di-
chiarato di essere d'etnia rom e cittadino della Macedonia con ultimo
domicilio a D._______ (cfr. verbale d'audizione del 30 marzo 2010,
pagg. 1-2 e ricorso, pag. 4); che, inoltre, ha asserito di essere espa-
triato per maltrattamenti perpetrati dagli albanesi a causa della sua et-
nia rom menzionando, in particolare, un'aggressione subita 10 anni fa,
oppure nel 1998, nel corso della quale sarebbe stato colpito con un
martello ed avrebbe subito una commozione cerebrale (cfr. verbali
d'audizione del 30 marzo 2010, pag. 5 e del 22 aprile 2010, pag. 2);
che l'interessato ha allegato di avere subito persecuzioni e minacce
dovute alla propria appartenenza al partito politico Socijaldemokratski
sojuz na Makedonija (SDSM) (cfr. verbale d'audizione del 22 apri-
le 2010, pag. 3); che da ultimo sarebbero stati picchiati suo figlio e sua
nuora in data 11 marzo, oppure 12 marzo 2010, da un gruppo di 200 o
300 persone mafiose sotto il commando di un certo E._______ ap-
partenenti al partito Vnatreš makedonska revolucionerna organizcija -
Demokratska partija za makedonsko nacionalno edinstvo
(VMRO-DPMNE) (cfr. verbali d'audizione del 30 marzo 2010, pag. 5-6
nonché del 22 aprile 2010, pagg. 4 e 8); che gli stessi avrebbero pure
demolito la sua casa lanciandovi contro dei sassi (cfr. verbale d'audi-
zione del 22 aprile 2010, pagg. 4-5); che, a causa di suddetti avveni-
menti, sarebbe espatriato il giorno seguente, ossia in data 11 o
12 marzo 2010 recandosi dapprima a F._______ per poi giungere in
Svizzera il 14 marzo 2010 a bordo di un furgone (cfr. verbale
d'audizione del 30 marzo 2010, pag. 7);
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che, nella decisione impugnata l'UFM ha constatato, da un lato, che il
Consiglio federale in data 25 giugno 2003 ha inserito la Macedonia
nell'elenco dei Paesi sicuri e, dall'altro ha ritenuto che le allegazioni in
materia d'asilo presentate dal richiedente sarebbero contraddittorie ed
inverosimili, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali
degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di
rientro in patria; che, infatti, si sarebbe contraddetto per quanto con-
cernerebbe la presenza della polizia in data 11 marzo 2010 dichiaran-
do nella prima audizione che dopo la discussione con la polizia, il
VMRO si sarebbe ritirato, mentre nella seconda audizione avrebbe as-
serito che la polizia sarebbe venuta mezz'ora dopo il ritiro di tale parti-
to; che, inoltre, non sarebbe stato in grado di indicare né il cognome,
né il nome della donna della coppia che gli avrebbe dato rifugio duran-
te i pretesi attacchi da parte dei membri del VMRO, nonostante si co-
noscevano dalla scuola; che, peraltro, sarebbe totalmente inverosimile
e non corrispondente all'esperienza di vita che il VMRO faccia pressio-
ne in tal modo e in tale frequenza ad un ex-membro del SDS, il quale
avrebbe soltanto svolto un ruolo minore ed avrebbe lasciato tale parti-
to già da tre anni; che, per di più, il certificato medico presentato dal ri-
chiedente non farebbe riferimento alle cause dell'aggressione del
1998; che, in tale ambito, sarebbero pure intervenute le autorità mace-
doni ed avrebbe altresì perso la causa in tribunale; che, infine, l'UFM
ha ritenuto che non risulterebbero dagli atti problemi medici che non
possano essere curati in patria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecu-
zione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha rimandato a quanto già dichiarato in
sede d'audizione ed ha ribadito la verosimiglianza del proprio racconto
circa i suoi motivi d'asilo basandosi altresì sui documenti forniti in alle-
gato all'atto ricorsuale; che, inoltre, ha precisato che la gente di
E._______ avrebbe distrutto la sua abitazione in data 11 marzo 2010
e le contraddizioni sarebbero dovute ad equivoci di traduzione come
da quest'ultimo già spiegato nella seconda audizione; che, peraltro,
non potrebbe rientrare in patria, in quanto sarebbe stata distrutta la
sua casa e non avrebbe alcuna rete familiare in loco visto il soggiorno
in Svizzera di suo figlio e della sua famiglia quali richiedenti l'asilo;
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che, infine, ostacolerebbero un suo rinvio pure i suoi problemi di salute
e la sua etnia rom;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annul-
lamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua do-
manda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria congiuntamente ad una domanda d'esenzione dal versa-
mento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali;
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una doman-
da d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe-
derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a
meno che non risultino indizi di persecuzione;
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale in-
serisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese;
che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per
quanto attiene alla sua situazione personale;
che la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi
va intesa in senso lato, comprendendo non soltanto i seri pregiudizi
previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allonta-
namento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18);
che peraltro, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che
implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35, consid. 4.3, pag. 247);
che, visto l'inserimento della Macedonia con decisione del 25 giu-
gno 2003 a partire dal 1° agosto 2003 da parte del Consiglio federale
nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste una presunzione
d'assenza di persecuzioni in detto Paese;
che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la pre-
sunzione d'assenza di persecuzioni, posto che le allegazioni agli atti di
causa non sono tali ai sensi dell'asilo;
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che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione ri-
spetto a quella di cui all'impugnata decisione;
che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedi-
mento litigioso pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridot-
to;
che, in particolare, il ricorrente ha allegato durante la prima audizione
che le persone responsabili delle persecuzioni da lui subite - dovute
alla sua etnia rom - sono degli albanesi guidati da un certo E._______,
mentre nella seconda audizione ha dichiarato che i suoi problemi sono
iniziati a causa della sua attività politica in seno al partito SDSM ed ha
precisato che le suddette persone sono membri del partito VMRO-
DPMNE (cfr. verbale d'audizione del 30 marzo 2010, pagg. 5 e 6 non-
ché del 22 aprile 2010, pagg. 4 e 5); che codesto Tribunale ritiene in-
comprensibile che l'insorgente non abbia già puntualizzato tale fatto in
occasione della prima audizione;
che, inoltre, non è riuscito a spiegare il significato del partito
VMRO-DPMNE indicando “sono dei mafiosi”, oppure “Vostanie Vo Re-
publika Makedonja” (cfr. verbale d'audizione del 22 aprile 2010,
pag. 4); che, peraltro, non è stato in grado né di precisare quando il
partito VMRO-DPMNE sarebbe salito al potere, né il periodo in cui sa-
rebbe stato membro del SDSM (cfr. ibidem, pagg. 3 e 6); che, conside-
rato tali risposte, non si può che concludere che - pur ammettendo il
caso in cui la tessera di membro del SDSM allegata al ricorso dovesse
essere un originale - egli non ha svolto un ruolo esposto in seno al suo
partito - come tra l'altro da lui stesso menzionato -, in quanto risulta
poco probabile che abbia tali lacune di conoscenze politiche dopo 13
anni di appartenenza a suddetto partito (cfr. ibidem, pag. 3); che, per-
tanto, risulta poco probabile che sia stato un obbiettivo centrale per i
membri del VMRO-DPMNE ritenuto altresì il fatto che non farebbe più
parte del SDSM da ben tre anni (cfr. ibidem, pag. 3); che, di conse-
guenza, codesto Tribunale non ritiene le persecuzioni allegate di natu-
ra politica;
che egli durante la prima audizione non ha accennato a quanto fatto
valere durante la seconda, ossia che in seguito ad un attacco perpe-
trato da persone non precisate (“200-300” persone), l'abitazione in cui
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egli risiedeva con la propria famiglia sarebbe stata distrutta (cfr. verba-
le d'audizione del 22 aprile 2010, pag. 4); che, inoltre, l'insorgente non
è stato in grado di precisare quando sarebbe successa l'ultima aggres-
sione allegando l'11 o il 12 marzo 2010 (cfr. verbale d'audizione del
30 marzo 2010, pagg. 5-6 e del 22 aprile 2010, pagg. 4-5); che, peral-
tro, non ha nemmeno saputo indicare il nome del negozio - situato vici-
no a casa sua di cui conosce un impiegato fin dai tempi dalla scuola -
dove si sarebbe nascosto “circa trenta volte” solo nel 2010 (cfr. verbale
d'audizione del 22 aprile 2010, pagg. 5-6);
che, del resto, non è riuscito a dimostrare che le autorità macedone
non gli accorderebbero un'appropriata protezione contro l'eventuale fu-
turo agire illegittimo di terzi nei suoi confronti; che, difatti, l'autore del
gravame stesso ha dichiarato che le forze dell'ordine sono intervenute
in seguito alle telefonate da parte del proprietario del negozio dove si
nascondeva (cfr. verbale d'audizione del 20 aprile 2010, pag. 6); che
sono altrettanto intervenute in occasione dell'ultima aggressione, allor-
quando egli stesso le ha chiamate tenendo altresì conto della contrad-
dizione - peraltro rettamente rilevata dall'UFM - tra la prima e la secon-
da audizione, in quanto si sono ritirati gli aggressori in seguito alla di-
scussione con la polizia, oppure sono arrivate le autorità statali dopo
che i membri del VMRO-DPMNE erano già spariti (cfr. verbali d'audi-
zione del 30 marzo 2010, pag. 6 e del 20 aprile 2010, pag. 10);
che, inoltre, il ricorrente non ha prodotto alcun documento atto ad atte-
stare le varie denunce sporte dal ricorrente;
che l'interessato non ha saputo controbattere a quanto contenuto nella
decisione predetta, se non limitandosi a confermare le proprie allega-
zioni e comunque senza fornire alcuna spiegazione attendibile;
che nemmeno i documenti allegati al ricorso del 10 maggio 2010 pen-
dente dinanzi a codesto Tribunale costituiscono elementi decisivi per
giungere a diversa conclusione rispetto a quella a cui è giunta l'autori-
tà inferiore circa i motivi di asilo invocati;
che, in conclusione, le allegazioni del ricorrente non sono state rese
verosimili;
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi;
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che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Mace-
donia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83
cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immedia-
to di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguar-
dia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novem-
bre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Ma-
cedonia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella
totalità del territorio nazionale;
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sul-
l'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21);
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del
ricorrente; vista l'esperienza lavorativa quale dipendente comunale, il
fatto che - a suo dire - avrebbe diritto ad uno stipendio da disoccupato
ed ha sempre vissuto a D._______, si può partire dal presupposto che
l'insorgente disponga in patria di una rete sociale ancora intatta; che,
in particolare, avrà altresì a suo canto suo figlio e la sua famiglia, i
quali saranno allontanati in patria considerato che la decisione
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dell'UFM nei loro confronti è cresciuta in giudicato con sentenza del
TAF D-3152/2010 dell'11 maggio 2010;
che l'insorgente non ha tanto meno preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli
atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per
motivi medici;
che, infatti, quo ai problemi di salute del ricorrente, vi è da evidenziare
che dagli atti di causa si rileva che tali sono stati definiti come baga-
tella (cfr. atto A9/1);
che dai certificati medici allegati pendente causa dinanzi a questo Tri-
bunale non si evincono elementi per giungere a diversa conclusione
alla quale è giunta l'autorità inferiore;
che non vi è dunque ragione di ritenere che il ricorrente non possa ri-
cevere le cure necessarie in patria;
che, se date le condizioni, in relazione ai mezzi finanziari necessari
per accedere alle cure mediche, il TAF segnala che il ricorrente ha la
facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi del-
l'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi;
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente rite-
nuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83
cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8
cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure pos-
sibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confer-
mata;
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che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori-
tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art.
106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del TAF, entro un termi-
ne di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, […] (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la
sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato
al Tribunale amministrativo federale)
- G._______ (via fax)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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