B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-335/2016
Sen t en z a d e l 1 9 ap r i l e 201 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gérard Scherrer, Fulvio Haefeli,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…), alias
C._______, nata il (…), con i figli
D._______, nato il (…), alias
E._______, nato il (…), e
F._______, nata il (…), alias
G._______, nata il (…),
Eritrea,
tutti rappresentati dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
ricorrenti
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 16 dicembre 2015 / N (…).
D-335/2016
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Fatti:
A.
L'interessata e i due figli, tutti cittadini eritrei, hanno depositato domanda
d'asilo in Svizzera il 13 luglio 2015. In occasione del diritto di essere sentito
in vista dell'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), la ri-
chiedente ha indicato di non voler tornare in Italia in quanto ivi l'avrebbero
obbligata a registrare le sue impronte digitali. Le autorità italiane le avreb-
bero mentito poiché le avrebbero detto che le impronte erano necessarie
per il transito in Italia e che non avrebbero avuto conseguenze (cfr. verbale
d'audizione del 21 luglio 2015 [di seguito: verbale], pag. 10).
B.
Con decisione del 16 dicembre 2015, notificata ai richiedenti in data 8 gen-
naio 2016 (cfr. risultanze processuali), la Segreteria di Stato della migra-
zione (di seguito: SEM) non è entrata nel merito della succitata domanda
d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferi-
mento degli interessati verso l'Italia.
C.
In data 15 gennaio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
18 gennaio 2016) gli interessati sono insorti contro suddetta decisione con
ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
chiedendo l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impu-
gnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per acquisizione di
garanzie concrete ed individuali che i ricorrenti verranno ospitati in strutture
adeguate in Italia. Altresì hanno richiesto la sospensione, con misura cau-
telare urgente, dell'esecuzione dell'allontanamento, la concessione dell'ef-
fetto sospensivo al ricorso come pure dell'esenzione dal pagamento anti-
cipato delle presunte spese processuali, con protestate spese e ripetibili.
D.
Il provvedimento del 18 gennaio 2016, con il quale il Tribunale ha sospeso
provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti.
E.
L'incarto originale della SEM pervenuto al Tribunale il 19 gennaio 2016.
F.
La decisione incidentale del 22 gennaio 2016 con la quale il Tribunale ha
accolto l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, esentato
D-335/2016
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i ricorrenti dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese
processuali e trasmesso il ricorso all'autorità inferiore invitandola ad espri-
mersi.
G.
La SEM, con risposta del 18 febbraio 2016, trasmessa ai ricorrenti con pos-
sibilità di replica, ha confermato la decisione impugnata, proposto la reie-
zione del gravame e allegato la nuova circolare italiana del 15 feb-
braio 2016.
H.
Con replica del 14 marzo 2016 i ricorrenti hanno nuovamente chiesto l'ac-
coglimento del ricorso.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per
le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105
LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
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federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo
cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della proce-
dura di asilo e allontanamento.
3.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III). Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale
responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non
entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico
del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione.
3.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di prote-
zione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una
procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la de-
terminazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è
applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Rego-
lamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova
applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La de-
terminazione dello Stato membro competente avviene sulla base della si-
tuazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda
di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III;
DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7).
Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
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di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato
membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato mem-
bro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato
la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.
3.3 Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22
e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato mem-
bro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III).
3.4 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»),
in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro
può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale pre-
sentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale
esame non gli compete.
4.
Nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato,
dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC»,
che l'interessata è stata interpellata in data 10 luglio 2015 a H._______
(Italia) (cfr. atti A3/1 e A4/1). Tale circostanza è stata inoltre confermata
dalla ricorrente stessa (cfr. verbale, pag. 10).
Il 7 agosto 2015, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei
termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III una richiesta di
presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr.
atto A10/7). Queste autorità, non avendo risposto alla domanda di presa in
carico entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino
III, hanno tacitamente riconosciuto la loro competenza nella trattazione
della domanda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino
III).
Avendo riconosciuto la propria competenza nella trattazione delle do-
mande d'asilo in questione e non avendo i ricorrenti contestato di essere
stati interpellati in Italia, né che questo Stato sia competente per trattare la
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loro domanda (cfr. verbale, pag. 10), di conseguenza, la competenza
dell'Italia è in casu data.
5.
Quo alla procedura d'asilo e di accoglienza dei richiedenti in Italia, il Tribu-
nale ha più volte ribadito che non vi sono fondati motivi di ritenere che sus-
sistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inu-
mano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 secondo
comma Regolamento Dublino III). L'Italia è legata alla CartaUE e firmataria
della CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura,
RS 0.105), della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del
31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. La CorteEDU
nella sentenza Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12
§ 114 ha peraltro espressamente indicato che la situazione attuale dell'Ita-
lia non è comparabile alla situazione della Grecia constatata nella sentenza
M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09.
Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in partico-
lare il diritto alla trattazione della loro domanda secondo una procedura
giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed eu-
ropeo, è presunto da parte dello Stato in questione
(cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di protezione internazionale [rifusione] [GU L 180/60 del
29.6.2013, di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [rifusione] [GU L
180/96, di seguito: direttiva accoglienza]). Tali direttive abrogano e sostitui-
scono le vecchie direttive 2005/85/CE (art. 53 direttiva procedura) e
2003/9/CE (art. 32 direttiva accoglienza) con effetto dal 21 luglio 2015 e a
partire da tale data possono essere invocate dai singoli dinanzi ai giudici
nazionali nei confronti dello Stato, ove quest'ultimo non abbia recepito nei
termini tale direttiva nel diritto interno o non l'abbia recepita correttamente
(cfr. sentenza della CGUE del 24 novembre 2011 C-468/10 e C-469/10,
ASNEF e FECEMD/Administración del Estado punto 51).
Conseguentemente, visto tutto quanto precede, l'applicazione dell'art. 3
par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso
di specie.
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Pagina 7
6.
6.1 I ricorrenti contestano esclusivamente la questione delle garanzie, a
loro dire, insufficienti ottenute dalla SEM in vista del loro trasferimento
verso l'Italia giacché appartenenti ad un gruppo vulnerabile. Con tale argo-
mento i ricorrenti si riferiscono implicitamente alla clausola di sovranità di
cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausole discrezionali) rispet-
tivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che
concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità. Ai sensi
dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può
entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Du-
blino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della do-
manda (cfr. DTAF 2015/9).
6.2 Sulla questione delle garanzie in vista del trasferimento di persone vul-
nerabili in Italia questo Tribunale si è pronunciato con DTAF 2015/4, ripren-
dendo quanto stabilito nella sentenza Tarakhel § 122, secondo cui la Sviz-
zera non può procedere al trasferimento di famiglie qualora non ottenga
garanzie individuali dall'Italia circa la presa in carico adeguata conforme
all'età dei fanciulli ed alla preservazione dell'unità della famiglia. In assenza
di tali garanzie individuali da parte dell'Italia vi sarebbe un rischio di viola-
zione dell'art. 3 CEDU. Come ritenuto nella citata sentenza del Tribunale,
le garanzie individuali richieste dalla CorteEDU all'Italia circa l'alloggio di
minori conformemente ai diritti del fanciullo ed al rispetto dell'unità della
famiglia non è una questione inerente alle modalità di trasferimento bensì
costituisce un presupposto materiale di ammissibilità dello stesso, in con-
formità al diritto internazionale. In quanto tali le garanzie devono poter es-
sere sottoposte al controllo del Tribunale. L'autorità preposta al trasferi-
mento deve essere in possesso di garanzie individuali e concrete, che fac-
ciano riferimento al nome ed all'età degli interessati; assumendosi il com-
pito di assicurarsi, presso le autorità italiane, che al loro arrivo in Italia i
richiedenti saranno accolti in strutture e condizioni adatte all'età dei bam-
bini e nel rispetto del principio dell'unità della famiglia. Garanzie astratte e
generali preliminari alla decisione della SEM, come pure garanzie specifi-
che ed individuali al momento del trasferimento, non sono né sufficienti, né
ritenute conformi alla giurisprudenza sopracitata.
6.3 Nella decisione impugnata la SEM ha indicato che sebbene l'Italia ab-
bia accettato la sua competenza tacitamente – dopo la richiesta di presa in
carico del 7 agosto 2015 della SEM nella quale sarebbe stato debitamente
segnalata la costituzione di un nucleo familiare – il 15 dicembre 2015 le
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autorità italiane avrebbero tardivamente trasmesso un'accettazione espli-
cita della loro competenza, dalla quale si evincerebbe che il trasferimento
della famiglia deve essere eseguito a destinazione dell'aeroporto di
I._______. Nella regione sarebbero attualmente disponibili diversi posti di
accoglienza. Il 2 febbraio 2015, l'Italia avrebbe trasmesso agli Stati membri
una prima presa di posizione con la quale confermerebbe che ogni nucleo
familiare con figli minorenni trasferito in Italia sarà alloggiato in modo con-
giunto e in una struttura conforme all'età dei bambini. Dipoi il Prefetto Mario
Morcone, capo del Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione, il
15 aprile 2015 avrebbe indirizzato un messaggio elettronico alla Commis-
sione europea trasmettendo un elenco di progetti territoriali d'accoglienza,
aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
(SPRAR), in seno ai quali sarebbero stati riservati dei posti di accoglienza
ai nuclei familiari con figli minorenni trasferiti in Italia in applicazione del
Regolamento Dublino III. Con circolare dell'8 giugno 2015 l'elenco dei pro-
getti SPRAR sarebbe stato trasmesso agli Stati membri. Le autorità avreb-
bero precisato che i progetti SPRAR sono interventi di "accoglienza inte-
grata" continuativi nel tempo che, oltre a vitto e alloggio, prevedono misure
di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso
la costruzione di percorsi individuali e familiari di inserimento socio-econo-
mico, anche specifici per minori. Inoltre con la sentenza del TAF
D-4394/2015 del 27 luglio 2015, il Tribunale avrebbe concluso che la lista
SPRAR della suddetta circolare costituirebbe già di per sé la garanzia che
l'Italia assicurerà un alloggio consono alla famiglia qui ricorrente nel ri-
spetto dell'unità familiare. Inoltre, allo stato attuale, sarebbero disponibili
diversi posti di accoglienza nella regione.
In conclusione la SEM ritiene di avere ottenuto la garanzia individuale e
sufficientemente concreta che al momento del trasferimento degli interes-
sati in Italia, gli stessi saranno ospitati in una struttura conforme all'età dei
bambini e nel rispetto dell'unità familiare.
6.4 Nel loro ricorso gli insorgenti hanno lamentato la mancanza di garanzie
individuali e concrete. Invero, conformemente alla DTAF 2015/4 non sa-
rebbe sufficiente che l'Italia in generale e in astratto abbia garantito acco-
glienza in strutture adatte a tutte le famiglie con minorenni. Si tratterebbe
infatti più di un'enunciazione di un principio che non della garanzia concreta
che i ricorrenti verranno ospitati in strutture adeguate una volta trasferiti in
Italia. Nulla sarebbe dato sapere circa la struttura precisa di destinazione
dei ricorrenti in Italia, sulle condizioni materiali di accoglienza e sul rispetto
dell'unità della famiglia. L'Italia avrebbe riconosciuto i ricorrenti quale nu-
cleo familiare indicato che saranno presi in carico secondo quanto indicato
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Pagina 9
nella circolare dell'8 giugno 2015, ma nulla sarebbe dato sapere circa
l'esistenza di garanzie individuali e concrete. In una recente sentenza il
Tribunale avrebbe ritenuto, a differenza della sentenza D-4394/2015, che
a distanza di diversi mesi dalla circolare dell'8 giugno non era possibile sa-
pere se la disponibilità di posti all'interno del sistema SPRAR fosse quella
indicata in quel periodo. Non sarebbe inoltre conosciuta l'esatta disponibi-
lità di posti a disposizione delle famiglie all'interno del sistema SPRAR.
Di conseguenza, la SEM non disporrebbe di alcuna garanzia concerta ed
individuale della presa in carico dei ricorrenti dall'Italia in maniera ade-
guata. In caso di rinvio verso l'Italia senza l'ottenimento di tali garanzie pre-
cise vi sarebbe dunque violazione dell'art. 3 CEDU.
6.5 Nella risposa al ricorso del 18 febbraio 2016, la SEM ha rilevato che il
ricorso non conterrebbe alcun elemento suscettibile di modificare la sua
decisione. La SEM avrebbe poi ribadito che per ogni famiglia annunciata
alle autorità italiane, l'Italia si è ingaggiata a garantire una presa in carico
adeguata. Nel caso specifico la famiglia in questione non farebbe l'oggetto
di un'eccezione, le garanzie da parte delle autorità sarebbero state ottenute
in data 15 dicembre 2015 quando l'Italia avrebbe menzionato tutti i membri
che la compongono e comunicato un aeroporto di destinazione per il tra-
sferimento. La dichiarazione della ricorrente, con riferimento a una recente
sentenza del Tribunale, la quale avrebbe indicato che a distanza di diversi
mesi della circolare dell'8 giugno 2015 non sarebbe dato sapere se la di-
sponibilità di posti all'interno del sistema SPRAR fosse quella indicata in
quel periodo non sarebbe più pertinente in quanto le autorità italiane avreb-
bero trasmesso a tutti gli Stati membri in data 15 febbraio 2016 una lista
aggiornata dei posti disponibili. Secondo le informazioni contenute nella
nuova circolare italiana del 15 febbraio 2016, allo stato attuale, nella re-
gione della L.________ alla quale fa capo l'aeroporto di I._______ sareb-
bero riservati quindici posti d'accoglienza nell'ambito di progetti territoriali
adeguati all'accoglienza di una famiglia con minori. Quando le autorità el-
vetiche annunceranno il trasferimento, è stabilito che l'Italia sarà in misura
di accogliere e di prendere in carico questa famiglia in una struttura ade-
guata e prevista a tale costellazione.
Di conseguenza, sarebbero date le garanzie necessarie previste dalla sen-
tenza Tarakhel e il trasferimento dei ricorrenti verso l'Italia non costituirebbe
una violazione dell'art. 3 CEDU e potrebbe pertanto essere eseguito.
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6.6 Nella replica del 14 marzo 2016 i ricorrenti hanno riconfermato le alle-
gazioni e le conclusioni già avanzate in sede di ricorso e hanno chiesto
l'accoglimento di quest'ultimo.
7.
Sulla scorta dei considerandi che seguono, il Tribunale ritiene che la SEM
ha ottenuto dall'Italia garanzie individuali sufficienti da poter escludere un
rischio di violazione dell'art. 3 CEDU.
Innanzitutto il Tribunale constata che i ricorrenti sono stati riconosciuti dalle
autorità italiane, seppur unicamente in seguito all'accettazione tacita, come
nucleo familiare (cfr. atto A15/1). Nella comunicazione di riammissione del
15 dicembre 2015 sono state riportate inoltre le generalità precise degli
stessi come pure il grado di parentela e le loro date di nascita. Tale riam-
missione menziona esplicitamente che la famiglia sarà alloggiata confor-
memente alla circolare dell'8 giugno 2015. Infine è indicato che il nucleo
familiare si deve recare all'aeroporto I._______ e presentarsi all'Ufficio di
Polizia di Frontiera (cfr. ibidem).
La circolare dell'8 giugno 2015 del Ministero dell'Interno (Dipartimento per
le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale dei servizi civili per l'im-
migrazione e l'asilo, Unità Dublino) intitolata Dublin Regulation
Nr. 604/2013 Guarantees for vulnerable cases; familiy groups with minors
si riferisce espressamente ai centri di accoglienza SPRAR e ne allega una
lista dettagliata. Il Servizio centrale dello SPRAR è stato istituito dal Mini-
stero dell'Interno ed affidato con convenzione all'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI). A sua volta ANCI, per l'attuazione delle attività,
si avvale del supporto della Fondazione Cittalia. La missione del Servizio
centrale è quello di ricoprire il suolo di coordinamento e consulenza verso
servizi speciali di accoglienza, attivati nell'ambito del Sistema di protezione
e dedicati alle persone appartenenti alle cosiddette categorie più vulnera-
bili, quali minori non accompagnati, disabili anche temporanei, soggetti che
richiedono assistenza domiciliare, sanitaria, specialistica e prolungata, an-
ziani e vittime di torture e di violenze. Nonostante il nucleo familiare con
minore a carico non rientri nelle categorie vulnerabili testé elencate, il Tri-
bunale non ha motivo di credere che tali centri di accoglienza non siano
adatti oppure in grado di accogliere la famiglia nucleare con minore a ca-
rico.
La lista stilata degli alloggi dello SPRAR per famiglie Dublino conforme-
mente alla sentenza Tarakhel è di per sé già una fondamentale garanzia
da parte dell'Italia di garantire un alloggio consono al nucleo familiare con
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minore a carico. Il Tribunale non ha pertanto indizi concreti per dubitare
che l'Italia, nonostante l'importante flusso migratorio che caratterizza il
Paese, non sia in grado di accogliere la famiglia nucleare garantendo un
alloggio adeguato all'età dei fanciulli ed alla preservazione dell'unità della
famiglia (cfr. sentenza del TAF D-6358/2015 del 7 aprile 2016 consid. 5.2
[prevista per la pubblicazione]).
Altresì con la nuova circolare del 15 febbraio 2016 l'Italia ha trasmesso a
tutti gli Stati membri una versione aggiornata della lista dei progetti SPRAR
riservati alle famiglie. Ciò dimostra che l'Italia è impegnata continuativa-
mente a provvedere alloggi consoni alle famiglie.
Pertanto l'allegazione ricorsuale secondo la quale la circolare, quale atto
giuridico, non sarebbe atto a garantire le garanzie sufficienti e costituirebbe
unicamente un'enunciazione di principio, non trova fondamento poiché è
invece sufficiente stabilire che l'Italia, Stato di diritto, si è impegnata e si
impegna a garantire un alloggio consono alle famiglie da accogliere giusta
il Regolamento Dublino III (cfr. ibidem).
Per le autorità svizzere d'asilo è sufficiente escludere un rischio di viola-
zione dell'art. 3 CEDU: non conoscere il nome del centro SPRAR nel quale
alloggeranno i ricorrenti non implica dunque un rischio di violazione
dell'art. 3 CEDU avendo l'Italia, nella presente fattispecie, fornito sufficienti
garanzie di garantire un alloggio adeguato all'età dei bambini ed alla pre-
servazione dell'unità della famiglia conformemente alla sentenza Tarakhel
(cfr. ibidem).
In sunto, avendo la SEM verificato che l'Italia ha a) riconosciuto, nella co-
municazione del 15 dicembre 2015 (cfr. atto A15/1), i ricorrenti come fami-
glia nucleare indicandone le precise generalità, le date di nascita di cia-
scuno e il loro grado di parentela e b) riservato degli alloggi in conformità
al progetto SPRAR consoni alla preservazione dell'unità della famiglia
come pure all'età dei fanciulli, il Tribunale parte dal principio che l'Italia ha
fornito sufficienti garanzie individuali così da poter escludere una violazione
dell'art. 3 CEDU (cfr. ibidem).
In conclusione non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.
8.
Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione della clausola di sovranità
da parte della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda
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d'asilo dei ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a
prenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Re-
golamento Dublino III.
È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata in materia della domanda
di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha
pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44
LAsi, posto che gli stessi non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in
Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più luogo
di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un im-
pedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4
dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissocia-
bili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Du-
blino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e relativi riferimenti).
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della
SEM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronuncia il
trasferimento degli interessati dalla Svizzera verso l'Italia, confermata: le
conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata
ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione
vanno respinte.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi).
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5
PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
D-335/2016
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: