Corte IV
D-3357/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 m a g g i o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Maurice Brodard;
cancelliere Jean-Marie Meraldi.
A._______,
Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 30 aprile 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3357/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del (...) (di seguito: verbale 1) e del (...) (di
seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 30 aprile 2010, notificata all'interessato in
data 3 maggio 2010 (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 10 maggio 2010 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
l'incarto originale dell'UFM pervenuto a codesto Tribunale in data
12 maggio 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e
art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
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che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere di origine georgiana, con ultimo
domicilio a Tbilisi (Georgia); che ha dichiarato inoltre di essere stato
attivo (...) per conto della ditta B._______; che i dirigenti di detta ditta
sarebbero ricorsi alla violenza, sia psicologica che fisica, per mettere
fine al contratto che li avrebbe legati all'interessato, senza subire gli
svantaggi economici relativi alla disdetta prematura di detto contratto;
che il ricorrente ha inoltre affermato di aver tentato di adire le vie legali
per tutelare i propri diritti, ma che tale tentativo sarebbe rimasto
infruttuoso a causa della corruzione presente nell'amministrazione
georgiana,
che il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato la Georgia a causa delle
minacce, ricevute da parte dei suoi capi, di diventare l'oggetto di una
montatura, volta ad incriminarlo di traffico di stupefacenti e
condannarlo ad una lunga pena detentiva,
che il ricorrente avrebbe viaggiato in autobus da Tbilisi fino a
Salonicco (Grecia), dove si sarebbe nascosto, il giorno stesso, nella
cabina di un TIR, in seguito trasportato per nave fino a Venezia (Italia);
che da Venezia avrebbe raggiunto poi Milano, da dove avrebbe
proseguito il suo viaggio in treno alla volta della Svizzera; che,
peraltro, avrebbe viaggiato senza documenti e non sarebbe mai stato
controllato,
che, al fine di provare la propria identità, l'interessato ha depositato
unicamente la propria licenza di condurre ed una tessera di lavoro
della B._______,
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che, nella decisione del 23 marzo 2010, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che,
dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni
previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM,
sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi che giustificano
la mancata presentazione dei documenti d'identità, nonché sarebbero
necessari ulteriori approfondimenti in relazione alla qualità di rifugiato,
e soprattutto, riguardo all'esecuzione del suo allontanamento, ragione
per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua
domanda d'asilo e la decisione qui impugnata dovrebbe essere
annullata; che, innanzitutto, egli ribadisce di possedere sia la carta
d'identità che il passaporto, di essere certo che la sua carta d'identità
si trovi al suo domicilio familiare in Georgia ma di non sapere dove si
trovi il suo passaporto; che il ricorrente invoca, come giustificazione
alla mancata consegna dei documenti, il fatto che i servizi postali
georgiani siano poco efficienti; che, infine, quanto ai suoi motivi d'asilo,
l'insorgente fa valere che le sue dichiarazioni sarebbero consistenti,
dettagliate e prive di contraddizioni,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore
per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha,
altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
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per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che non soccorre il ricorrente l'asserita giustificazione addotta in sede
di procedura (cfr. verbale 2, D 6 pag. 2), secondo cui egli non sarebbe
stato a conoscenza del proprio indirizzo presso C._______; che, infatti,
detto indirizzo è riportato sul promemoria in lingua georgiana che egli
stesso ha dichiarato di aver letto e capito (cfr. verbale 1 pag. 5); che è
quindi infondata l'allegazione secondo la quale non avrebbe ricevuto
detto promemoria (cfr. verbale 2, D 2 pag. 2 ) e sarebbe stato
informato dei propri diritti e doveri dagli altri Georgiani risiedenti a
C._______; che, peraltro, quest'ultimo punto è in contraddizione con
l'affermazione secondo la quale a C._______ nessuno parlava
georgiano (cfr. verbale 2, D 6 pag. 2),
che, inoltre, non soccorre il ricorrente nemmeno l'imputazione della
mancata richiesta d'invio dei documenti alle carenze dei servizi postali
georgiani, allegata sia in sede di procedura (cfr. verbale 2, pag. 2) che
di ricorso (cfr. ricorso pag. 2), poiché, come rettamente rilevato
dall'UFM, egli ha avuto a disposizione più di due mesi per farsi
trasmettere i propri documenti; che, in siffatte circostanze, le
allegazioni dell'insorgente circa la mancata possessione di documenti
d'identità sono da ritenersi manifestamente inverosimili,
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che, non appare dalle allegazioni ricorsuali che egli abbia effettuato
seri e concreti sforzi in vista dell'invio dei suoi documenti; che ciò
costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti,
considerato che, di regola, chi è già in possesso di un documento
d'identità e si limita a dissimularlo, non intraprende alcunché per
procurarsene di nuovi o di complementari,
che, d'altronde, non può corrispondere alla realtà dei fatti che
l'interessato abbia intrapreso il suo viaggio d'espatrio senza documenti
e senza subire controlli alle frontiere dei diversi Paesi attraversati o
all'entrata dello spazio Schengen, semplicemente essendosi nascosto
nella cabina di un TIR trasportato via mare; che, infatti, egli ha reso
dichiarazioni vaghe sulle circostanze in cui si sarebbe svolto tale
viaggio d'espatrio,
che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
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una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, inoltre, la tessera di lavoro, emessa dalla B._______, depositata
in sede di procedura, è atta unicamente a provare una collaborazione
del ricorrente presso questa ditta,
che, segnatamente, l'insorgente ha reso dichiarazioni contraddittorie,
nonché inattendibili su punti essenziali del suo racconto; che, in
particolare, non è stato in grado di rendere verosimile il conflitto avuto
con i dirigenti della B._______; che, infatti, il ricorrente ha indicato in
un primo tempo che la penale prevista in caso di rescissione anticipata
del contratto consisteva nel fatto che il valore della merce invenduta
sarebbe rimasta a lui (cfr. verbale 1 pag. 7); che, tenuto conto del fatto,
che il ricorrente stesso ha ammesso, che non gli veniva più fornita
merce, detta penale non giustifica in alcun modo il comportamento dei
dirigenti della ditta che, anzi, non appare verosimile e per cui il
ricorrente non ha saputo dare spiegazioni in merito (cfr. verbale 1
pag. 7); che, peraltro, si è pure contraddetto circa la persona che lo
avrebbe informato dell'intenzione dei dirigenti di estrometterlo dalla
ditta, affermando inizialmente che si sarebbe trattato del manager
D._______ (cfr. verbale 1 pag. 6), per affermare in seguito che sarebbe
stato il capo di origine (...) (cfr. verbale 2, D 21, pag. 4), ovvero
E._______ (cfr. verbale 1 pag. 6); che, inoltre, come rettamente
rilevato dall'UFM, alla cui decisione può essere rimandato, il ricorrente
si è contraddetto sul resoconto del pestaggio che pretende di avere
subito,
che, d'altronde, l'insorgente in sede di ricorso non ha contestato o
apportato alcun chiarimento alle sue allegazioni, nonché agli elementi
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rettamente rilevati dall'UFM a fondamento della decisione impugnata
(cfr. ricorso pag. 2),
che, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, v'è ragione di
concludere all'assoluta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal
medesimo, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi
inconsistenti del racconto reso,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come,
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale
amministrativo federale E-423/2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8,
destinata alla pubblicazione),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10
dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art.
32 cpv. 2 lett. a LAsi,
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che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che, nella fattispecie, il ricorrente non ha contestato né la pronuncia né
l'esecuzione dell'allontanamento ritenuta lecita, esigibile e possibile da
parte dell'UFM nella decisione impugnata; che, ciò nonostante, il
principio della massima d'ufficio vigente in procedura amministrativa e
in materia d'asilo, impone a codesto Tribunale di esaminare la
questione dell'allontanamento e dell'esecuzione dell'allontanamento
nei confronti dell'autore del gravame,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n.21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, dopo
l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite l'Unione Europea
(UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attualmente
una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
ha una formazione scolastica, nonché ha un'esperienza lavorativa
come (attività dell'interessato); che, inoltre, egli dispone in Georgia,
dove ha sempre vissuto (cfr. verbale 1 pagg. 2-3), di un'importante rete
familiare e sociale, dato che vivono ancora in loco suo padre, sua
moglie, i suoi figli ed i suoi fratelli (cfr. verbale 1 pagg. 3-4),
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che infine, l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire
di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera
per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della pos-
sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro
un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (per corriere; in copia; n. di rif. N (...);
allegato: incarto UFM)
- F._______, (in copia).
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Jean-Marie Meraldi
Data di spedizione:
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