Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-3357/2011
Sentenza del 22 giugno 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice François Badoud;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'8 giugno 2011 / N […].
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda di asilo,
i verbali di audizione del 7 aprile 2011 (di seguito: verbale 1) e del
9 maggio 2011 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM dell'8 giugno 2011, notificata al richiedente il
10 giugno 2011 (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 14 giugno 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il giorno successivo,
l'originale dell'incarto dell'UFM pervenuto al Tribunale il medesimo giorno,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF),
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che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108
cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, l'interessato ha
dichiarato di essere nato il (…), rispettivamente di avere (…) anni e (…)
mesi, nonché di essere cittadino nigeriano, di etnia (…), originario di
B._______, nell'C._______(Nigeria), dove avrebbe vissuto dalla nascita
sino alla fine del mese di (…) 2010,
che l'interessato ha affermato di aver lasciato il suo domicilio per il timore
che, dopo la morte di suo padre, egli dovesse diventare membro della
società occulta degli "D._______" di cui farebbe parte il suo genitore,
rispettivamente poiché – a seguito della volontà di suo padre di volerlo
introdurre in detta società – egli avrebbe dovuto essere sottoposto al rito
di iniziazione; che, a tal proposito, all'interessato gli sarebbe stato
consegnato un libro – che egli avrebbe letto – e una zucca per effettuare i
riti della società; che, spaventato dal fatto che la zucca continuava a
crescere, l'interessato l'avrebbe spaccata e da quel momento, nel (…)
2010, avrebbe cominciato ad avere incubi e visioni; che, in preda alla
paura, l'interessato avrebbe deciso di andare presso un amico ad
E._______, nell'C._______(Nigeria), dove gli sarebbe stato presentato un
Pastore, il quale gli avrebbe consigliato di espatriare, ciò che l'interessato
avrebbe in seguito fatto il (…),
che, da E._______, l'interessato avrebbe raggiunto in bus l'aeroporto di
F._______ (Nigeria), da dove avrebbe preso un aereo diretto in Turchia,
in una località a lui sconosciuta; che, dopo avervi trascorso un mese, nel
corso del mese di (…) 2011, l'interessato si sarebbe imbarcato su una
nave, arrivando in un altro luogo a lui sconosciuto in Grecia; che egli
sarebbe stato ospitato da un conoscente del passatore e, dopo un mese,
verso la fine del mese di (…) 2011, l'interessato avrebbe preso un altro
aereo da un aeroporto greco e sarebbe atterrato in Italia, in una località
vicino a G._______ (Svizzera), da dove – accompagnato dal passatore –
avrebbe preso un bus e sarebbe stato condotto in una casa in una città
ignota; che, dopo pochi giorni, l'interessato avrebbe preso un treno e poi
un taxi, procuratogli dal passatore, fino a giungere al Centro di
registrazione e di procedura di G._______; che l'interessato avrebbe
intrapreso il viaggio di espatrio munito di un passaporto falso che gli
sarebbe stato messo a disposizione dal suo passatore,
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che, nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che, in forza
dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti sancito dall'art. 8 LAsi,
il richiedente non sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua
allegata minore età, non avendo presentato alcuna prova o documento
d'identità valido a sostegno della stessa, non essendo stato in grado di
fornire la data di nascita e l'età dei suoi genitori attuale e al momento
della sua nascita, nonché contraddicendosi circa la sua formazione
scolastica; che, peraltro, il comportamento e l'apparenza fisica del
richiedente, nonché il risultato dall'esame osseo, sebbene il suo esito non
sia sufficiente da solo, confermerebbero che egli sarebbe maggiorenne,
così come l'assenza di un motivo giustificativo per la mancanza di
documenti e le circostanze del suo viaggio; che, di conseguenza, esso
sarebbe stato considerato maggiorenne e l'audizione sui fatti si sarebbe
svolta senza una persona di fiducia; che, inoltre, l'autorità inferiore ha
considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità
competenti in materia di asilo alcun documento d'identità o di viaggio
valido ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999
sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) entro le 48
ore successive alla sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha
ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia
realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile
e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ritiene che sarebbe illegittima la decisione
dell'UFM avuto riguardo alla valutazione svolta in merito alla sua età; che,
in particolare, conferma la data di nascita fornita e contesta che l'esame
osseo possa stabilire validamente la sua età e confutare quella da lui
dichiarata, ritenuto che al momento di tale esame egli avrebbe avuto
quasi (…) anni e sarebbe possibile che il suo sviluppo si sia compiuto
prima di raggiungere la maggior età; che, in secondo luogo, l'insorgente
asserisce che vi sarebbero dei motivi scusabili giustificanti la mancata
presentazione dei documenti d'identità, ragione per cui l'autorità inferiore
avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo; che, infatti,
egli ribadisce di non aver mai posseduto né il passaporto, né la carta
d'identità in quanto in Nigeria non sarebbero richiesti tali documenti, visto
che ci si identificherebbe a voce e ritenuto che non avrebbe nemmeno
potuto richiederli a causa della sua età; che, peraltro, egli fa valere di non
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poter procurarsi tali documenti, considerato che, da un lato, dovrebbe
presentarsi personalmente alle autorità nigeriane e, dall'altro lato, non
potrebbe rivolgersi alla rappresentanza nigeriana in Svizzera, in quanto
richiedente l'asilo e senza un permesso di soggiorno; che, d'altronde, non
conoscendo i numeri di telefono dei suoi familiari, non potrebbe contattarli
per farsi inviare il certificato di nascita, il quale d'altra parte non sarebbe
considerato quale documento d'identità ai sensi della legge; che, del
resto, egli contesta le considerazioni dell'UFM, confermando che – come
molte altre persone – egli avrebbe viaggiato illegalmente e avrebbe
passato i controlli doganali con un documento falso; che, in terzo luogo, il
ricorrente fa valere che l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua
domanda di asilo per considerare l'esigibilità dell'esecuzione del suo
allontanamento; che segnatamente la sua vita sarebbe in serio pericolo in
caso di rientro in Nigeria,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito della sua domanda di asilo; che ha, altresì,
presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo minorenne, che
non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata
della procedura di asilo o di allontanamento, ma al massimo fino alla
nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della
maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppone
tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel
senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che, nell'ambito
dell'accertamento dei fatti, è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi
scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1),
che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire né indicazioni
suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età, né
valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o
di viaggio, essenzialmente per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso, cui può essere rimandato; che, infatti, il ricorrente non ha saputo
indicare in maniera lineare le fasi della sua formazione scolastica in
correlazione alla sua età dichiarata o agli anni corrispondenti; che,
precisamente, secondo le sue dichiarazioni, non è possibile che egli
abbia iniziato la scuola secondaria a (…) anni (cfr. verbale 1 pagg. 2-3);
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che, non è altresì giustificabile, che nonostante abbia detto di aver
cominciato la scuola primaria a cinque anni, per la durata di sei anni, egli
non sia stato in grado di indicare di che anni si trattava (cfr. verbale 1
pag. 2); che, tale risposta avrebbe implicato un semplice ragionamento,
se egli avesse voluto rendere noto il suo vero anno di nascita; che,
inoltre, il ricorrente non ha saputo fornire la data di nascita dei suoi
genitori e, di conseguenza, la loro età attuale e al momento della sua
nascita (cfr. verbale 1 pag. 4); che è manifestamente inconcepibile che
l'unica data, di cui conosce giorno e mese, è proprio la sua; che, alla luce
di queste considerazioni, vi è ragione di concludere che l'età dichiarata
dal ricorrente è inverosimile; che, in siffatte condizioni, le risultanze
dell'esame osseo, a cui è stato sottoposto il ricorrente, sono superflue e
irrilevanti nella fattispecie, in particolare essendo già appurata la palese
inverosimiglianza delle dichiarazioni del medesimo circa la sua minore
età; che, di conseguenza, le allegazioni ricorsuali in merito a suddetto
esame addotte dal ricorrente non meritano considerazione (cfr. ricorso
pag. 2),
che, pertanto, conto tenuto dell'evocate circostanze del caso di specie,
unitamente alla mancata produzione di qualsivoglia mezzo di prova
(cfr. verbale 1 pag. 7), non vi è ragione di censurare la mancata
designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art.
17 cpv. 3 LAsi,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono
documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
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carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato
di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri,
che, quanto al suo viaggio di espatrio, il ricorrente ha effettivamente reso
allegazioni del tutto vaghe e stereotipate; che, a titolo di esempio, non è
manifestamente plausibile che egli sia potuto arrivare dalla Nigeria,
entrando nello spazio Schengen, munito di un passaporto falso che gli
sarebbe stato procurato dal suo passatore e a proposito del quale ha
riferito che vi sarebbero state contenute le generalità e la foto di un'altra
persona (cfr. verbale 1 pagg. 2 e 8-10); che, infatti, non può
corrispondere alla realtà che egli abbia superato i severi controlli
aeroportuali, senza che il passaporto in questione contenesse perlomeno
la sua foto; che, in tali circostanze, non soccorrono il ricorrente le
allegazioni ricorsuali, secondo cui – in virtù del suddetto documento –
avrebbe potuto superare i controlli doganali (cfr. ricorso pag. 3); che,
peraltro, l'insorgente non è stato in grado di fornire importanti e numerosi
dettagli circa il viaggio intrapreso, in particolare, in merito alla compagnia
aerea con cui avrebbe viaggiato, alla località dove sarebbe giunto sia in
Turchia che in Grecia e dove vi avrebbe trascorso un mese, come pure
alla data esatta e il luogo in cui avrebbe preso l'aereo dalla Grecia per
l'Italia (cfr. verbale 1 pagg. 8-10),
che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, inoltre, in relazione a quanto rettamente rilevato dall'autorità inferiore
nella decisione impugnata circa la mancata presentazione dei documenti
d'identità da parte del ricorrente, non soccorrono il medesimo le
stereotipate allegazioni secondo cui gli sarebbe impossibile procurarsi dei
documenti d'identità, non avendone mai posseduti, oppure farsi inviare il
certificato di nascita che avrebbe in patria (cfr. ricorso pagg. 2-3, verbale
1 pagg. 4-5 e verbale 2 D6-D12); che, infatti, tali asserzioni, non
costituiscono nel caso di specie ragioni valide per giustificare la mancata
esibizione di documenti ai sensi della legge; che, in aggiunta, come
rettamente ritenuto dall'UFM, non vi è alcun indizio che l'insorgente abbia
effettuato seri e concreti sforzi per procurarsi detti documenti, tanto più
che egli avrebbe potuto rivolgersi ai suoi familiari, di cui non è plausibile
che non sappia il numero di telefono (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2
D10-D12),
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che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, vi è
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità
per i bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi
nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente,
che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha
introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di
non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta
l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, in particolare, il ricorrente non ha contestato l'inverosimiglianza dei
suoi motivi di asilo, così come è stata ritenuta dall'UFM nella decisione
impugnata; che egli non ha apportato alcun chiarimento agli elementi
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inconsistenti del suo racconto, rettamente rilevati dall'autorità inferiore;
che egli non ha nemmeno fatto valere che l'UFM avrebbe dovuto entrare
nel merito della sua domanda di asilo, ritenuta la necessità di ulteriori
chiarimenti per accertare la sua qualità di rifugiato (cfr. ricorso pag. 3);
che, alla luce delle suesposte dichiarazioni, vi è ragione di confermare
l'inverosimiglianza dei motivi di asilo addotti dal ricorrente come esposta
nella decisione impugnata,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi le dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733 e
DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg.),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28
luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
contrariamente a quanto pretende far valere il ricorrente in maniera del
tutto generale e stereotipata (cfr. ricorso pag. 3),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
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che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.11];
GiCRA 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3
LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Nigera non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, celibe
senza alcuna persona a carico e vanta una formazione scolastica di base
(cfr. verbale 1 pagg. 2-3); che, inoltre, l'insorgente dispone in patria di
un'importante rete sociale, ritenuto che vi risiedono i suoi genitori, i suoi
fratelli, così come sua nonna materna nonché degli zii paterni
(cfr. verbale 1 pag. 4); che, infine, il ricorrente non ha preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la
sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile,
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che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso
e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, peraltro, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di
esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è
respinta,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione: