B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3358/2019, D-3360/2019
Sen t en z a d e l 9 l u g l i o 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Christa Luterbacher,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato l’ (…),
B._______, nata il (…),
C._______, nato il (…),
Afghanistan,
patrocinati dall’avv. Immacolata Iglio Rezzonico,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro) ed allonta-
namento; decisioni della SEM del 21 giugno 2019.
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Visto:
lo scritto trasmesso della patrocinatrice degli interessati il 14 maggio 2019
all’attenzione della SEM e per il cui tramite la medesima forniva procura a
sostegno del rapporto di rappresentanza in essere e preannunciava la vo-
lontà dei suoi assistiti quanto al deposito di una domanda d’asilo in Sviz-
zera,
la domanda d’asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera il 15
maggio 2019,
i verbali relativi ai rilevamenti dei dati personali svolti il 21 maggio 2019,
i riscontri dattiloscopici nella banca dati “Eurodac” attestanti una registra-
zione in Grecia,
le dichiarazioni di rinuncia alla rappresentanza legale gratuita del 23 mag-
gio 2019,
i colloqui del 27 maggio 2019, nel corso dei quali i richiedenti hanno dichia-
rato di aver ricevuto protezione internazionale in Grecia ed il contestuale
diritto di essere sentiti circa i motivi ostativi ad un loro ritorno in tale paese,
le richieste di riammissione dei richiedenti del 29 maggio 2019 basate
sull’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica
ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare
(RS 0.142.113.729; di seguito: Accordo di riammissione CH-GR),
le risposte delle autorità greche del 10 giugno 2019, le quali, dopo aver
confermato che gli interessati sono effettivamente stati posti al beneficio
della qualità di rifugiato in tale paese, hanno accettato le predette richieste
di riammissione,
le bozze di decisione del 19 giugno 2019 ed i pareri al riguardo della patro-
cinatrice di fiducia, consegnati alla SEM il 21 giugno 2019,
le decisioni della SEM del 21 giugno 2019, notificate il 25 giugno 2019 (cfr.
avviso di ricevimento) e per il cui tramite la SEM non è entrata nel merito
delle domande di asilo in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha
pronunciato l’allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera verso la Grecia,
ordinandone nel contempo l’esecuzione,
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i ricorsi del 1° luglio 2019 contro i suddetti provvedimenti con contestuali
domande di assistenza giudiziaria, di gratuito patrocinio e di concessione
dell’effetto sospensivo,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quan-
danche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola
procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. MOSER/BEUSCH
/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2.ed.,
n° 3.17),
che in specie, posto l’adempimento del summenzionato presupposto, ri-
sulta giudizioso congiungere le procedure,
che presentati tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro delle decisioni
in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), i ricorsi
sono di principio ammissibili sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e
52 cpv. 1 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito dei gravami,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi),
che con particolare riferimento a quest’ultimo, occorre rilevare che nelle
procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura amministra-
tiva – si applica il principio inquisitorio; che ciò significa che l’autorità com-
petente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei
fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, Art.
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106 cpv. 1 lett. b LAsi); che in concreto, l’autorità deve occuparsi del cor-
retto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documenta-
zione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridi-
che ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF
2012/21 consid. 5); che v’è un accertamento inesatto quando la decisione
si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e un accertamento incom-
pleto quando non è tenuto conto di tutte le circostanze giuridicamente rile-
vanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Ver-
waltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013,
n. 1043, pag. 369 segg.),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che i ricorrenti ritengono che la SEM abbia accertato in maniera incompleta
i fatti da loro addotti, applicando inoltre in modo inesatto le norme di diritto
internazionale ed interno,
che essi sostengono innanzitutto che a B._______ e C._______ sarebbe
stato impedito di ottenere assistenza medica e di procurarsi della docu-
mentazione a comprova delle problematiche in presenza; che lo sposta-
mento di quest’ultimi in un altro CFA avrebbe impossibilitato la consulenza
medico-psicologica; che giunti nel nuovo CFA i ricorrenti si sarebbero rivolti
all’infermiera, la quale gli avrebbe risposto che non sapendo quanto tempo
sarebbero rimasti, non vi sarebbe stata la possibilità di essere visitati; che
il medico del “campo” gli avrebbe unicamente somministrato delle pastiglie
(senza precisare quali), impedendo di fatto ai medesimi di procurarsi i do-
cumenti necessari a comprovare lo stato di salute psicologico,
che tale censura è pretestuosa,
che giusta l’art. 26a LAsi, i richiedenti l’asilo devono far valere i problemi di
salute rilevanti per la procedura d’asilo e di allontanamento, a loro già noti
al momento della presentazione della domanda d’asilo, immediatamente
dopo la presentazione della domanda, ma al più tardi durante l’audizione
sui motivi d’asilo o della concessione del diritto di essere sentiti; che in tale
contesto la SEM designa lo specialista competente per l’esame medico;
che l’esame, gratuito, ha luogo all’interno del CFA ed è di norma operato
dal personale infermieristico; che il richiedente è indirizzato verso una
consulenza specialistica solo se ciò è indispensabile dal punto di vista
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medico (cfr. MINH S. NGUYEN, Code annoté de droit des migrations - Loi
sur l’asile (LAsi), pag. 234 e seg.),
che come lo si evince dagli atti di causa, B._______ e C._______ sono
stati visitati da un medico dell’ORS il 19 giugno 2019; che quest’ultimo non
ha ritenuto necessaria alcuna altra misura medica; che tali risultanze sono
state considerate dall’autorità inferiore nella decisione avversata (cfr. pag.
5); che su tali presupposti non vi è modo di ritenere che la SEM abbia
accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente rilevanti né che sia
venuta meno ai proprio obblighi di assistenza,
che le gravi allusioni della patrocinatrice circa il fatto che l’assenza di
ulteriori accertamenti sia stata determinata dalla presupposta breve
permanenza degli interessati in Svizzera piuttosto che dalla loro reale
situazione medica non trovano inoltre alcun riscontro agli atti,
che i ricorrenti, così come la loro patrocinatrice, avevano del resto facoltà
di richiedere informazioni complementari al riguardo all’ORS, se del caso
in merito ai medicamenti somministrati, cosa che non pare essere avvenuta
in casu,
che i ricorrenti censurano altresì la non entrata nel merito della loro do-
manda d’asilo, invocando nel contempo la presenza di ostacoli all’esecu-
zione dell’allontanamento,
che essi ritengono che nella decisione impugnata non sarebbero state ri-
portate le modalità di ottenimento della protezione internazionale in Grecia;
che non si potrebbe dunque affermare che ai ricorrenti “sia stata data la
possibilità di presentare domanda d’asilo” in detto paese; che ritenere che
gli insorgenti siano stati riconosciuti come quali rifugiati in Grecia e che ciò
garantirebbe loro una vita dignitosa peccherebbe di presunzione e super-
ficialità; che il concetto di paese terzo sicuro si baserebbe sull’art. 3 del
regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione eu-
ropea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III);
che la Corte EDU avrebbe stabilito che il trasferimento dei richiedenti asilo
in Grecia in applicazione del Regolamento Dublino II violerebbe la CEDU;
che in un recente report del Comitato per la prevenzione della tortura sa-
rebbero stati denunciati pestaggi ad opera della polizia ai danni dei mi-
granti; che un’ulteriore indagine svolta dalla Commissaria per i diritti umani
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del Consiglio d’Europa sarebbe giunta alla conclusione che la politica di
austerità adottata in Grecia violerebbe i diritti umani; che mal si compren-
derebbe pertanto come il Consiglio federale possa considerare tale paese
sicuro; che le garanzie di cui alla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribu-
zione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di
protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le per-
sone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul
contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del
20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]) non sarebbero in specie
state rispettate; che d’altro canto e per i motivi sovra esposti, il rinvio degli
insorgenti violerebbe l’art. 3 CEDU; che in corso di procedura gli interessati
avrebbero evidenziato problematiche concrete, in particolare l’aggressione
ad opera di gruppi xenofobi subita da C._______ e la mancanza di soste-
gno medico da parte delle autorità greche,
che giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito
della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo
sicuro secondo l’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato
precedentemente; che si tratta di Stati nei quali il Consiglio federale ritiene
vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi
dell’art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell’art. 3 CEDU e delle disposizioni
equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2); che si necessita inoltre che lo
Stato in questione abbia dato il proprio assenso alla riammissione (cfr.
sentenza del Tribunale E-2273/2014 del 4 dicembre 2014; FF 2002 6087,
6125),
che il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la
Grecia nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. b
LAsi; che per questi stati esiste conseguentemente una presunzione di ri-
spetto del principio di «non-refoulement» (art. 5 cpv. 1 LAsi),
che i ricorrenti beneficiano dello statuto di rifugiato (B._______ e
C._______) rispettivamente della protezione sussidiaria (A._______) in
tale paese, le di cui autorità hanno inoltre espressamente dichiarato di riac-
cettare i medesimi sul proprio territorio (cfr. atti […] e […]),
che mal si comprendono al riguardo le disquisizioni della patrocinatrice de-
gli insorgenti circa l’assenza di indicazioni sui motivi alla base di tale rico-
noscimento, non essendo gli stessi in nessun modo rilevanti ai fini del pre-
sente giudizio,
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che pure incomprensibili sono le censure ricorsuali in merito agli automati-
smi di cui al Regolamento Dublino III (spesso citato nella sua precedente
versione dagli insorgenti), dal momento che i medesimi non trovano alcuna
applicazione nella presente disamina, per la quale è semmai determinante
il precitato Accordo di riammissione CH-GR,
che ad ogni buon conto, si deve partire dall’assunto che nonostante le con-
siderazioni di ordine generico addotte contestualmente ai gravami ed in
corso di procedura, i ricorrenti non siano stati in misura di fornire elementi
concreti atti a dimostrare che la Grecia, (nonostante gli abbia riconosciuto
lo statuto di rifugiato) rischi di allontanarli verso l’Afghanistan disatten-
dendo il principio del non respingimento,
che di conseguenza, le condizioni dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano
incontestabilmente soddisfatte,
che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito delle do-
mande di asilo in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi,
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4),
che resta ora da valutare si vi siano in specie da annoverare degli impedi-
menti all’esecuzione del provvedimento, circostanza quest’ultima, esclusa
dall’autorità inferiore ma, come detto, sollevata in sede ricorsuale,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata all’art. 83 LStrI
(RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l’esecuzione dell’allontanamento
deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3
LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI),
che in specie l’esecuzione dell’allontanamento è anzitutto ammissibile
(art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 3 LStrI),
che nella misura in cui non si entra nel merito della domanda d’asilo degli
interessati e per i motivi esposti in calce, questi ultimi non possono infatti
prevalersi del principio del non respingimento di cui all’art. 5 LAsi,
che le obbligazioni derivanti dal diritto comunitario si limitano alla non di-
scriminazione nell’accesso all’occupazione, all’istruzione, all’assistenza
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sociale, all’assistenza sanitaria, all’accesso all’alloggio e agli strumenti di
integrazione (cfr. sentenze del Tribunale riguardanti la Grecia E-711/2019
del 21 febbraio 2019, D-787/2016 del 31 maggio 2016 consid. 5.2.1 e rife-
rimenti citati),
che l’art. 3 CEDU non può essere interpretato come un obbligo generale di
fornire un alloggio e/o di mettere a disposizione dei rifugiati assistenza fi-
nanziaria per consentire loro di mantenere un determinato tenore di vita;
che su tali presupposti, gli stranieri soggetti a espulsione non possono, in
linea di massima, rivendicare alcun diritto a rimanere nel territorio di uno
Stato contraente per poter continuare a beneficiare dell’assistenza sanita-
ria, sociale o di altre forme di assistenza e servizi forniti dallo Stato di espul-
sione; che in assenza di motivi umanitari estremamente convincenti contro
il trasferimento, il fatto che le condizioni di vita materiali e sociali dello stra-
niero possano peggiorare significativamente in caso di espulsione dallo
Stato contraente non è di per sé sufficiente a configurare una violazione
dell’articolo 3 CEDU (cfr. sentenza della CorteEDU Chapman c. Regno
Unito del 18 gennaio 2001, n. 27238/95 e Müslim c. Turchia del 26 aprile
2005, n. 53566/99, confermate in particolare con decisioni di irricevibilità
Naima Mohammed Hassan e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto
2013, n. 40524/10, par. 179 segg.e Samsam Mohammed Hussein e altri c.
Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 65-73; v. anche
sentenze del Tribunale D-787/2016 del 31 maggio 2016 consid. 5.2.1 e D-
3542/2016 del 29 settembre 2016, consid. 4.3.1),
che inoltre e con particolare riferimento alle argomentazioni dei ricorrenti
circa l’assenza di protezione contro le azioni di gruppi xenofobi, occorre
constatare in limine come tali atti pregiudizievoli non risultino inequivoca-
bilmente attestati dagli atti di causa e possano pertanto essere apparentati
a dichiarazioni di parte non sorrette da elementi concreti ed individualizzati;
che ad ogni modo, B._______ ha dichiarato di non essersi rivolta alle au-
torità greche a seguito del presunto pestaggio del figlio, cosa che inficia la
conclusione stessa secondo la quale quest’ultime non sarebbero disposte
e/o in misura di fornire protezione (cfr. atto […]),
che non si può infatti partire dall’assunto che le autorità elleniche rinuncino
in modo sistematico a perseguire gli atti delittuosi commessi sul loro terri-
torio (cfr. sentenza E-711/2019),
che circa lo stato di salute degli interessati si osserva che il respingimento
forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce soltanto ec-
cezionalmente una violazione dell’art. 3 CEDU; che ciò risulta essere il
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caso segnatamente laddove la malattia dell’interessato si trovi in uno sta-
dio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito
del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr.
sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008,
26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti); che una violazione
dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi
di ritenere che la persona – in assenza di trattamenti medici adeguati nello
Stato di destinazione – sarà confrontata ad un reale rischio di un grave,
rapido e ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute compor-
tante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza
di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 di-
cembre 2016, 41738/10, §180-193),
che in specie, è pacifico che dagli atti non si evincano problematiche tali
da rendere inammissibile l’esecuzione dell’allontanamento,
che in primis, non risulta che gli insorgenti siano attualmente sottoposti a
trattamenti medici o che siano stati presi a carico per problematiche psi-
chiatriche di rilievo,
che inoltre, quandanche si voglia effettivamente partire dall’assunto che
B._______ soffra di depressione, ciò non permetterebbe comunque di ad-
divenire ad un esito diverso,
che invero, malgrado vi siano effettivamente dei problemi dovuti alla crisi
economica, si può comunque partire dal presupposto che la Grecia di-
sponga di infrastrutture mediche sufficienti e che in tale Paese i ricorrenti
potranno ottenere, se del caso, i trattamenti medici adeguati (cfr. sentenza
del Tribunale E-4339/2017 del 23 gennaio 2018 consid. 8.2); che in parti-
colare la legge L.4368/2016 garantisce il diritto all’accesso gratuito all’as-
sistenza sanitaria alle persone considerate vulnerabili – categoria di per-
sone a cui appartengono i richiedenti l’asilo ed i beneficiari di protezione
internazionale (cfr. Asylum Information Database [AIDA], Country Report:
Greece, Update 2016, pag. 143, consultato il 08.02.2018),
che più generalmente e con riferimento all’insieme delle doglianze avan-
zate dagli interessati, va ricordato che essendo quest’ultimi stati ricono-
sciuti quali rifugiati in Grecia, sono loro conferiti i diritti sanciti dalla Con-
venzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati; RS 0.142.30, art. 16-24);
che in particolare, essi potranno adire i tribunali greci, ed in ultima istanza
la Corte EDU (art. 34 CEDU), qualora tali diritti non dovessero essere ri-
spettati,
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che del resto dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal
profilo dell’esigibilità dell’allontanamento,
che innanzitutto si rammenta che secondo l’art. 83 cpv. 5 LStrI, l’esecu-
zione dell’allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio
esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l’inte-
ressato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non
può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale
E-3228/2019 del 2 luglio 2019),
che gli insorgenti non sono però riusciti in tale intento,
che in primo luogo, conto tenuto segnatamente della breve permanenza in
Svizzera di C._______, l’interesse superiore del fanciullo non risulta in spe-
cie ostativo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. delimitazione della no-
zione nelle sentenze del Tribunale E-711/2019 e D-2968/2017 del 29
marzo 2018 consid. 6),
che d’altro canto, non si annoverano in specie ulteriori elementi, segnata-
mente medici, atti a rimettere in discussione tale assunto,
che va infatti ricordato che i problemi di salute risultano rilevanti in ambito
di esigibilità, solo se le cure, reputate essenziali per un’esistenza conforme
alla dignità umana, non sarebbero ottenibili a seguito dell’allontanamento
(cfr. DTAF 2011/50, consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003
n. 24 consid. 5b),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr);
che, le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dei
ricorrenti,
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecu-
zione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata,
che in definitiva, la SEM con le decisioni impugnate non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, le decisioni non sono
inadeguate (art. 49 PA); che pertanto i ricorsi vanno respinti,
che le conclusioni volte alla concessione dell’effetto sospensivo sono da
considerarsi prive di oggetto, dal momento che lo stesso è previsto ex lege,
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che da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di
esito favorevole, le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patroci-
nio sono respinte (art. 65 cpv. 1 PA) e le domande di esenzione dal versa-
mento dell’anticipo spese sono da considerarsi a loro volta prive di oggetto,
che, visto l’esito della procedura le spese processuali, di CHF 750.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1),
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Le procedure D-3358/2019 e D-3360/2019 sono congiunte.
2.
I ricorsi sono respinti.
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Pagina 12
3.
Le domande di assistenza giudiziaria sono respinte.
4.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
5.
Questa sentenza è comunicata agli insorgenti, alla SEM e all’autorità can-
tonale.
Il giudice unico: Il cancelliere :
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: