B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3361/2010
S e n t e n z a d e l 3 1 a g o s t o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Martin Zoller, Contessina Theis,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nata il (…), ed i figli
B._______, nato il (…),
C._______, nato il (…),
Siria,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'8 aprile 2010 / N (…).
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Visti:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il
6 maggio 2008;
l'audizione sommaria avvenuta a Chiasso il 4 giugno 2008 condotta in
lingua italiana;
la decisione del 16 giugno 2008 di ripartizione della richiedente al canto-
ne Ticino (cfr. act. A 9/6);
l'audizione federale sui motivi d'asilo del 4 agosto 2008 condotta in lingua
francese;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione [di seguito: UFM]
dell'8 aprile 2010, notificata ai ricorrenti il 9 aprile 2010 (cfr. risultanze
processuali), redatta in lingua francese con la quale detto Ufficio ha am-
messo gli interessati provvisoriamente e ha respinto la domanda d'asilo;
il ricorso del 10 maggio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 11 maggio 2010) dei ricorrenti redatto in lingua italiana i quali
hanno contestato il misconoscimento della qualità di rifugiato e la manca-
ta concessione dell'asilo e hanno contestualmente chiesto l'esenzione dal
versamento d'un anticipo delle spese di giustizia;
l'ordinanza del 23 agosto 2011 con la quale il Tribunale ha esentato i ri-
correnti dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali;
l'ordinanza del 28 febbraio 2012 con la quale il Tribunale ha invitato l'UFM
a presentare delle eventuali osservazioni entro il 14 marzo 2012 confor-
memente agli ivi citati articoli e alla ivi citata prassi del Tribunale in rela-
zione alla lingua della procedura;
le osservazioni del 1° marzo 2012, trasmesse ai ricorrenti per conoscen-
za, con le quali l'UFM ha indicato che l'atto ricorsuale non conterrebbe
fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modificazione
della sua posizione ed ha pertanto rinviato ai considerandi della sua deci-
sione confermandola pienamente;
la nascita di C._______ il (…);
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ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che i ricorrenti sono toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa;
che, vista la nascita del figlio C._______ dell'insorgente dopo l'inoltro
dell'atto ricorsuale, quest'ultimo viene incluso nella presente procedura;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del-
la decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il proce-
dimento può svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese
ed il ricorso è stato presentato in italiano; che, pertanto, la presente sen-
tenza può essere redatta in italiano;
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che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di-
ritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA),
né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle ar-
gomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5);
che, giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi, la procedura davanti all'Ufficio federale si
svolge di norma nella lingua ufficiale nella quale ha avuto luogo l'audizio-
ne cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente;
che ai sensi dell'art. 29 LAsi, di cui il nuovo testo è in vigore dal
1° gennaio 2008, l'audizione sui motivi d'asilo è, di norma, di competenza
dell'UFM e non più dell'autorità cantonale (cfr. RU 1999 2269);
che quindi l'audizione non può più essere sussunto a criterio nell'enume-
razione dei criteri per la determinazione della lingua ufficiale in cui va re-
datta o notificata la decisione;
che, pertanto, l'art. 16 cpv. 2 LAsi enuncia il principio della territorialità
unicamente relativo al luogo di residenza del richiedente l'asilo
indipendentemente dalla lingua nella quale ha avuto luogo l'audizione
federale diretta (cfr. DTAF 2009/56);
che, secondo l'art. 4 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), l'UFM può scostarsi ec-
cezionalmente dalla regola generale giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi se: il ri-
chiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficia-
le (lett. a); in considerazione di domande entrate o della situazione a livel-
lo del personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo effi-
ciente e tempestivo delle domande (lett. b); o il richiedente l'asilo è sentito
in un centro di registrazione giusta l'art. 29 cpv. 4 LAsi ed è assegnato a
un Cantone con un'altra lingua ufficiale (lett. c);
che la giurisprudenza ha precisato che la pronuncia dell'UFM di una deci-
sione, ai sensi dell'art. 4 lett. b o c OAsi 1, è eccezionalmente possibile se
accompagnata dall'adozione d'adeguate misure correttive, che tutelino il
diritto ad un ricorso effettivo ed all'equo processo, come per esempio la
traduzione orale della decisione resa in una lingua conosciuta dal ricor-
rente;
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che se l'UFM non ha adottato alcuna misura correttiva appropriata e non
ha rimediato alla lacuna neppure in sede ricorsuale, conseguirà di princi-
pio la cassazione della decisione impugnata per i ricorrenti non rappre-
sentati da un mandatario professionale, nella misura in cui risulta dal ri-
corso che non hanno sufficientemente compreso la decisione litigiosa;
che la cassazione della decisione impugnata per la sola violazione delle
norme sulla lingua della decisione impugnata è invece esclusa, di princi-
pio, nel caso di ricorrenti difesi in sede ricorsuale da un mandatario pro-
fessionale (cfr. DTAF 2009/56 consid. 3.2; Giurisprudenza ed informazioni
della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005
n. 22 consid. 3, GICRA 2004 n. 29);
che, innanzitutto, l'UFM non ha indicato nella decisione impugnata il moti-
vo per cui si è scostata dal principio generale consacrato all'art. 16 cpv. 2
LAsi;
che, per giunta, dalle tavole processuali, non si evince che la ricorrente
parli il francese;
che, altresì, i ricorrenti non sono rappresentati e la decisione è stata loro
notificata per il mezzo della posta, per il che si può escludere che l'UFM
abbia proceduto, come misura correttiva, alla traduzione orale della deci-
sione in una lingua a loro comprensibile;
che, oltretutto, richiamati i disposti e la giurisprudenza suesposta ed invi-
tato ad esprimersi nel senso, l'UFM si è limitato ad asserire nel solito mo-
do laconico che il ricorso non conteneva nulla di nuovo, ignorando in mo-
do inspiegabile le domande del Tribunale;
che, in casu, la ricorrente è stata attribuita al cantone Ticino in data
16 giugno 2008 e che l'UFM ha deciso nel merito solo il 4 aprile 2010, ov-
vero quasi due anni più tardi;
che non risulta quindi, che l'UFM avrebbe dovuto trattare la domanda
d'asilo dei ricorrenti in un modo particolarmente celere giusta l'art. 4 lett. b
LAsi;
che, inoltre, la ricorrente non è stata sentita giusta l'art. 29 cpv. 4 LAsi sui
motivi d'asilo in un centro di registrazione (art. 4 lett. c OAsi 1);
che, nel caso in cui l'autorità inferiore volesse eccezionalmente redigere
la sua decisione conformemente all'art. 4 lett. b e c OAsi 1, essa dovrà
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indicare in modo facilmente comprensibile perché si è avvalsa di una del-
le menzionate eccezioni, in ossequio all'obbligo di motivazione di cui
all'art. 35 PA (cfr. GICRA 2004 n. 29 consid. 11.2);
che, in casu, la decisione impugnata difetta di tale motivazione;
che, pertanto, le condizioni previste dall'art. 4 OAsi 1 che permettono di
scostarsi dal principio generale enunciato all'art. 16 cpv. 2 LAsi non sono
adempiute;
che, visto quanto sopra, le condizioni giurisprudenziali per la cassazione
in caso di violazione dell'art. 16 cpv. 2 LAsi sono adempiute;
che il ricorso è accolto, la decisione dell'8 aprile 2010 è annullata per vizio
di procedura e gli atti sono trasmessi all'UFM per pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi;
che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA);
che giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una
indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sop-
portato;
che i ricorrenti, non rappresentati, non hanno sopportato spese indispen-
sabili e relativamente elevate, per il che non si assegnano spese ripetibili;
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La decisione dell'UFM dell'8 aprile 2010 è annullata.
3.
Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per la pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
4.
Non si prelevano spese processuali.
5.
Ai ricorrenti non vengono assegnate spese ripetibili.
6.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: