B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3363/2019
Sen t en z a d e l 2 2 a g os t o 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Gérard Scherrer,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…),
Cina (Repubblica Popolare),
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 5 giugno 2019.
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il
(…) agosto 2016 (cfr. atto A1/2),
i verbali relativi all’audizione sul rilevamento delle generalità del (…) ago-
sto 2016 (cfr. atto A7/13; di seguito: verbale 1) nonché all’audizione fede-
rale ai sensi dell’art. 29 LAsi (RS 142.31) del (…) marzo 2018
(cfr. atto A13/26; di seguito: verbale 2),
la carta d’identità originale dell’insorgente che egli ha prodotto a supporto
della sua domanda d’asilo (cfr. verbale 2, D13, pag. 3),
la decisione della SEM del 5 giugno 2019 – notificata il 6 giugno 2019 (cfr.
atto A20/1) – con la quale la predetta autorità ha riconosciuto all’interessato
la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, negandogli
tuttavia la concessione dell’asilo; nel contempo ha pronunciato il suo allon-
tanamento dalla Svizzera, concedendogli l’ammissione provvisoria per
inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento,
il ricorso del 2 luglio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato) con il quale
l’insorgente ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e la
concessione dell’asilo in Svizzera; altresì ha presentato un’istanza di assi-
stenza giudiziaria, secondo il senso, dell’esenzione dal pagamento delle
spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e
ripetibili,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni tran-
sitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, nuovo testo legi-
slativo in vigore dal 1° marzo 2019),
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che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato co-
stituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA,
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma
e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato
riconosciuto quale rifugiato nonché posto al beneficio dell’ammissione
provvisoria per inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nella
decisione impugnata, e non avendo l’insorgente censurata la pronuncia
dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclu-
sivamente la decisione riguardante il rifiuto della domanda d’asilo,
che l’interessato, cittadino della Repubblica Popolare Cinese, di etnia tibe-
tana, nato e cresciuto nel villaggio di B._______, comune di C._______,
distretto di D._______, prefettura di E._______, provincia di F._______(cfr.
verbale 1, p.to 1.07 segg., pag. 2 seg. e p.to 2.01, pag. 4), ha dichiarato
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che a partire dai (…) anni di età egli sarebbe divenuto monaco ed avrebbe
vissuto in un monastero sito a G._______, nel distretto di H._______, per
circa quattro mesi l’anno, trascorrendo il resto del tempo nel suo villaggio
di provenienza e con la sua famiglia, conducendo una vita nomade (cfr.
verbale 1, p.to 1.17.04 segg., pag. 4 seg.),
che l’interessato ha ricondotto il suo espatrio a delle problematiche di ori-
gine politica che egli avrebbe avuto con le autorità del suo Paese d’origine
rispettivamente nel 2009 e nel 2016 ed alle restrizioni nella sua vita quoti-
diana derivanti dalle medesime,
che invero, nel (…) del 2009, egli avrebbe preso parte ad una dimostra-
zione a H._______ in favore dell’indipendenza del Tibet, della liberazione
dei prigioni politici e del ritorno del I._______; che dopo circa quindici –
venti minuti dal momento in cui avrebbe iniziato a dimostrare, sarebbe stato
colpito più volte con una pistola elettrica dagli agenti di sicurezza che sa-
rebbero intervenuti per impedire la dimostrazione; che a seguito degli
stessi, avrebbe perso i sensi; che successivamente sarebbe venuto a co-
noscenza che una ventina di dimostranti sarebbe stato arrestato; che dopo
essere rientrato nel suo villaggio, avrebbe appreso che egli, insieme agli
altri dimostranti che non erano stati arrestati, sarebbe stato inserito in una
lista di persone invise alle autorità e catalogate come pericolose e quindi
posto sotto osservazione; che avrebbe subito quali conseguenze delle li-
mitazioni alla sua vita quotidiana, segnatamente nella sua libertà di movi-
mento quando desiderava recarsi in altri luoghi rispetto al suo villaggio
d’origine, come pure nell’acquisto di benzina o di un telefono cellulare, ove
gli necessitava l’approvazione e la firma da parte delle autorità (cfr. verbale
2, D65 segg., pag. 9 segg.); che inoltre gli avrebbero controllato il suo te-
lefono cellulare nonché lo avrebbero trattenuto in alcuni giorni festivi (cfr.
verbale 2, D97 segg., pag. 17), come pure non avrebbe potuto proporsi
quale (…) nel suo villaggio (cfr. verbale 2, D133 segg., pag. 21),
che per quanto concerne invece i fatti avvenuti nel 2016, il ricorrente ha
narrato di essersi recato nella città di J._______ ove avrebbe ritirato, inviati
dallo zio (…) vivente in K._______, dei CD; che questi ultimi avrebbero
contenuto un discorso del I._______; che egli li avrebbe guardati alla tele-
visione, distribuendoli in seguito ad alcune persone anziane del suo villag-
gio; che sempre all’inizio dell’anno 2016, durante un evento pubblico, un
cantante avrebbe riportato in musica, un testo scritto dall’insorgente che
lodava il I._______; che successivamente tale cantante sarebbe stato ar-
restato e le autorità del suo Paese d’origine, avrebbero dato un mese di
tempo al loro capo villaggio, perché venisse identificato l’autore del testo
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precitato; che il capo villaggio, il quale sarebbe stato a conoscenza che il
ricorrente fosse l’autore della distribuzione dei CD nonché del testo della
canzone, ed essendo fra l’altro un amico di famiglia, avrebbe consigliato al
fratello ed alla madre di far fuggire l’interessato; che pertanto i predetti gli
avrebbero organizzato la fuga ed il (…) marzo 2016 lui avrebbe lasciato il
suo villaggio, espatriando in seguito dapprima illegalmente verso il
K._______, ed il (…) agosto 2016 giungendo per via aerea in Europa (cfr.
verbale 2, D67 segg., pag. 12 segg.; verbale 1, p.to 5.01, pag. 6 seg.),
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi);
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7
cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di
molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di
una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non
possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che è altresì
necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile,
ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in
particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o
falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone
consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta
dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le
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allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; che al
contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli
eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi
citata),
che nella querelata decisione, l’autorità inferiore ha in una prima parte con-
siderato le dichiarazioni concernenti i motivi d’asilo dell’insorgente come
inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi,
che invero le stesse non sarebbero credibili in più punti ed a tratti vaghe e
non sufficientemente dettagliate; che segnatamente la SEM ha ritenuto
poco plausibile sia il fatto che egli fosse finito nel mirino delle autorità dopo
la dimostrazione del (…) 2009, dal momento che egli non si sarebbe con-
traddistinto in modo particolare né durante lo stesso né precedentemente,
sia che lui – insieme alle altre persone che non sarebbero state arrestate
nel corso della manifestazione del 2009 – fosse stato inserito in una lista
poiché ritenuto pericoloso; che pertanto, anche il fatto di essere finito sotto
osservazione e di aver subito delle limitazioni nella sua vita quotidiana ap-
parirebbe poco credibile; che in merito alle medesime l’interessato non
avrebbe inoltre aggiunto alcun elemento concreto; che infine neppure la
narrazione dell’insorgente relativa agli avvicendamenti intervenuti a se-
guito dell’arresto del cantante, non risulterebbero convincenti; che a titolo
d’esempio non si comprenderebbe come le autorità cinesi avrebbero po-
tuto risalire al suo villaggio tramite un semplice nome d’arte “(…)”, nonché
come la madre ed il fratello avrebbero organizzato il suo viaggio d’espatrio
senza coinvolgerlo,
che nella seconda parte della sua decisione, l’autorità di prime cure, ha
riconosciuto la qualità di rifugiato al ricorrente per dei motivi soggettivi in-
sorti dopo la fuga dal Paese d’origine ex art. 54 LAsi; che invero avendo il
ricorrente abbandonato quest’ultimo illegalmente, e prendendo in conside-
razione la sentenza di principio del Tribunale DTAF 2009/29, egli avrebbe
un fondato timore di essere esposto a dei pregiudizi rilevanti in materia
d’asilo nel caso di un suo rientro in Cina,
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che con ricorso, l’insorgente avversa la valutazione della SEM sulla que-
stione dell’inverosimiglianza dei suoi asserti circa i suoi motivi d’asilo; che
verosimiglianza e coerenza andrebbero invero considerate da un punto di
vista globale; che quo alla sua identificazione da parte delle autorità cinesi,
egli afferma di essere stato a capo del corteo dimostrativo, nonché di avere
partecipato spesso a degli eventi di questo genere; che pertanto le autorità
sarebbero state a conoscenza della sua identità o lo avrebbero potuto iden-
tificare facilmente chiedendo informazioni anche a terze persone; che inol-
tre sarebbe un fatto notorio che le persone a capo di un corteo sarebbero
automaticamente inserite in una lista di persone sotto osservazione; che
tra l’altro le autorità avrebbero sospettato che egli fosse l’autore della poe-
sia incriminata, in quanto egli sarebbe stato amico del cantante arrestato,
ma non essendone certe, avrebbero richiesto al capo villaggio di conse-
gnare l’autore della stessa; che infine, il fratello e la madre non lo avrebbero
coinvolto nei preparativi per il viaggio d’espatrio, poiché avrebbero temuto
che egli non accettasse lo stesso,
che il Tribunale non ritiene che le motivazioni contenute nel gravame siano
tali da rimettere in discussione la conclusione d’inverosimiglianza alla quale
è giunta l’autorità inferiore,
che in primo luogo si denota come gli eventi del 2016, ovvero i fatti che
sarebbero avvenuti a seguito dell’arresto del cantante – il quale avrebbe
riportato in pubblico un testo scritto dal ricorrente – nonché la vicenda re-
lativa ai CD, sono stati addotti quali motivi che lo avrebbero condotto
all’espatrio soltanto durante la seconda audizione del (…) marzo 2018 (cfr.
verbale 2, D67 segg., pag. 12 segg.); che invero, interrogato in merito alla
sua precipitosa fuga nel marzo del 2016 nel corso della prima audizione, il
ricorrente ha unicamente addotto che dopo la dimostrazione del 2009, egli
sarebbe stato osservato da parte delle autorità cinesi, in particolare durante
le festività (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8); che malgrado l’insorgente ab-
bia asserito durante la seconda audizione di non aver potuto raccontare i
fatti successivi al (…) 2009 nella prima audizione (cfr. verbale 2, D67,
pag. 12), ciò non risulta corrispondere alla realtà, in quanto l’interrogante
gli aveva posto più volte il quesito di cosa lo avesse determinato infine alla
partenza dal suo Paese d’origine (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8); che per-
tanto la spiegazione fornita dall’insorgente non risulta convincente, in
quanto non riesce ad appianare la tardività di tali asserti, che tra l’altro por-
tano sugli eventi chiave motivanti il suo espatrio,
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che proseguendo nell’analisi, vi sono inoltre diverse incongruenze nel rac-
conto dell’insorgente circa gli eventi successivi alla dimostrazione a cui
avrebbe preso parte nel 2009 nelle due audizioni rese dallo stesso,
che segnatamente l’interessato, interrogato specificatamente in merito, ha
riferito di non avere avuto dei contatti particolari con la polizia, ma di averli
soltanto incrociati più volte quando egli si recava al (…) di H._______, e
di necessitare di una loro firma nel caso volesse acquistare un telefono
portatile (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8); che invece, nel corso della se-
conda audizione federale, egli ha presentato, senza alcuna spiegazione
plausibile, una versione differente, riferendo che le autorità di polizia gli
avrebbero in particolare controllato il telefono durante le festività, nonché
rinchiuso in una stanza/casa durante le stesse (cfr. verbale 2, D97 segg.,
pag. 17),
che anche per quanto attiene l’organizzazione del suo espatrio, le versioni
rese dall’insorgente non risultano convergere; che dapprima egli ha infatti
asserito che a seguito della manifestazione avvenuta nel 2009, lo zio vi-
vente in K._______ avrebbe appreso che egli era osservato dalle autorità
cinesi; che pertanto, tramite un amico presente nella sua regione, lo
avrebbe informato di recarsi da lui in K._______ e gli avrebbe organizzato
in breve tempo il viaggio d’espatrio (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8); che
diversamente, nell’audizione successiva – come pure reiterato nel gra-
vame dall’insorgente –, l’organizzazione del viaggio e l’informazione che
egli avrebbe dovuto lasciare il suo luogo d’origine, sarebbero state messe
in atto dalla madre, dal fratello e dal capo villaggio (cfr. verbale 2, D67,
pag. 12 seg.),
che le contraddizioni significative succitate non trovano alcuna spiegazione
plausibile; che le stesse non possono difatti essere ascrivibili a delle diffi-
coltà mnemoniche, come sembra volerlo l’insorgente (cfr. verbale 1, p.to
8.02, pag. 9; verbale 2, D12, pag. 3); che invero d’un canto le stesse non
sono in alcun modo attestate nelle insorgenze di causa e d’altro canto le
asserzioni, a tratti molto dettagliate dell’insorgente – segnatamente circa i
luoghi che avrebbe attraversato durante l’espatrio dal suo Paese d’origine
(cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 6 seg.; verbale 2, D68 segg., pag. 13 segg.),
nonché in relazione alla manifestazione avvenuta nel 2009 (cfr. verbale 1,
p.to 7.01 seg., pag. 8; verbale 2, D65 seg., pag. 9 segg.) – fanno seria-
mente dubitare della veridicità di tali problematiche di memoria,
che per il resto, risultano condivisibili le argomentazioni contenute nella de-
cisione avversata circa i rimarchevoli indizi di inverosimiglianza presenti
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nelle asserzioni del ricorrente riguardo a come egli sarebbe stato classifi-
cato da parte delle autorità del suo Paese d’origine come pericoloso, non-
ché posto sotto osservazione particolare dopo i fatti presunti accaduti nel
2009 e nel 2016; che alle motivazioni della decisione querelata si può frat-
tanto senz’altro rinviare (cfr. p.to II, pag. 2 seg.), onde evitare inutili ripeti-
zioni; che le censure presentate nel gravame dall’insorgente, fra l’altro delle
spiegazioni nuove non supportate da alcun elemento concreto e plausibile,
non fanno addivenire il Tribunale a diversa conclusione,
che ulteriore conferma dell’inverosimiglianza dei suoi asserti lo si riscontra
nel fatto che, dopo il suo espatrio, egli non pare essere stato ricercato dalle
autorità del suo Paese, né i suoi famigliari avrebbero riscontrato qualsivo-
glia problematica con le stesse a causa della sua partenza (cfr. verbale 2,
D36 segg., pag. 6),
che in definitiva, si può partire dall’assunto che la versione resa dall’insor-
gente circa i suoi motivi d’asilo non ossequi ai succitati criteri di verosimi-
glianza,
che di conseguenza, non avendo reso verosimili le sue asserzioni circa gli
eventi che lo avrebbero condotto nel mirino delle autorità cinesi e di avere
pertanto un timore fondato di subire delle persecuzioni rilevanti al momento
della partenza dal suo Paese d’origine, il rischio di subire delle persecuzioni
future è stato generato con la sola partenza illegale dal Paese d’origine (cfr.
DTAF 2014/12 consid. 5.11; 2009/29 consid. 6.2 – 6.5); che pertanto è a
giusto titolo che la SEM ha riconosciuto la qualità di rifugiato al ricorrente,
escludendolo tuttavia dalla concessione dell’asilo, ai sensi dell’art. 54 LAsi,
che alla luce di tutto quanto sopra, l’autorità inferiore, con la decisione im-
pugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di ap-
prezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i
fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi),
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente
all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali prive di probabilità di esito favo-
revole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
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che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe-
derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: