B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3369/2017
Sen t en z a d e l 2 2 ma r z o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Muriel Beck Kadima, Daniela Brüschweiler,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Etiopia, alias
A._______, nato il (…),
Eritrea, alias
B._______, nato il (…),
Eritrea,
patrocinato dal Sig. Rosario Mastrosimone,
SOS TICINO,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 18 maggio 2017 / N (…).
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Fatti:
A.
A.a L’interessato, dichiaratosi cittadino eritreo, ha depositato una domanda
d’asilo in Svizzera il 13 gennaio 2015.
A.b Nel corso dell’audizione sulle generalità svoltasi il 15 gennaio 2015,
egli ha asserito di aver risieduto in Etiopia, paese d’origine del padre, dal
1998 al 2005, anno nel quale si sarebbe recato in Sudan assieme ad una
famiglia di vicini di casa. In Etiopia questi si sarebbe trasferito con il padre
nel 1998, a seguito del decesso della madre avvenuto nel 1997 e dell’im-
possibilità per quest’ultimo, che non disponeva della nazionalità eritrea, di
portare avanti da solo l’attività commerciale di famiglia in tale paese. Il pa-
dre, nel frattempo ammalatosi, sarebbe stato all’origine anche del suo rien-
tro in Etiopia del 2013; rientro che non sarebbe invece stato relazionato
con problematiche d’altro genere aventi avuto luogo in Sudan. Il suo sog-
giorno sarebbe però stato relativamente breve. Nel gennaio del 2014, po-
chi mesi prima del decesso del genitore, l’interessato avrebbe infatti la-
sciato nuovamente l’Etiopia per recarsi in Europa alla ricerca di un futuro
migliore e di possibilità di impiego (cfr. atto A3, pag. 3 e seg.).
A.c Con scritto del 28 aprile 2015, il richiedente asilo ha trasmesso alla
SEM una fotocopia del certificato di battesimo eritreo (cfr. atto A16). Il 15
luglio 2015 egli ha richiesto la modifica della dicitura menzionata sul suo
permesso per stranieri, da Etiopia in Eritrea (cfr. atto A17).
A.d Sentito sui motivi d’asilo il 6 giugno 2016, l’insorgente ha innanzitutto
ribadito la sua cittadinanza eritrea, sostenendo tra le altre cose di non aver
mai dichiarato che il padre sarebbe stato etiope. In tale contesto egli ha
asserito che il genitore avrebbe abbandonato il servizio militare eritreo nel
1996 a causa di alcuni problemi mentali. Nonostante avesse voluto sotto-
porsi a dei trattamenti, la morte della madre nel 1997 glielo avrebbe impe-
dito. Per di più, il genitore sarebbe stato in apprensione in quanto ricercato
ed avrebbe anche ricevuto una non meglio precisata lettera. A causa di ciò,
questi si sarebbe visto nell’impossibilità di proseguire la propria vita in Eri-
trea decidendosi per l’espatrio con il figlio qui ricorrente, avvenuto nel 1998.
In Etiopia l’insorgente avrebbe vissuto con la nonna. Quando questa
avrebbe lasciato l’abitazione che affittava per recarsi in un monastero, il
richiedente asilo si sarebbe ritrovato privo di possibilità di sostentarsi e an-
che in una situazione di privazione dei diritti in quanto profugo eritreo. Re-
catosi in Sudan all’età di tredici anni con altri tre ragazzi a seguito di dette
problematiche, egli avrebbe fatto rientro in Etiopia nel luglio del 2013 dopo
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essere stato stuprato da dei poliziotti corrotti. Pochi mesi dopo, ossia nel
gennaio nel 2014, egli avrebbe lasciato definitivamente tale paese (cfr. atto
A21, pag. 2 e seg.).
A.e Il 21 giugno 2016, la SEM ha richiesto all’ambasciata Svizzera di Addis
Abeba alcuni accertamenti in merito all’interessato ed alla sua famiglia. Il
relativo riscontro è stato trasmesso all’autorità di prima istanza il 27 marzo
2017 dalla succitata autorità diplomatica.
A.f Il 13 aprile al ricorrente è stato concesso il diritto di essere sentito al
riguardo. Le osservazioni di quest’ultimo sono pervenute all’autorità di
prima istanza il 27 aprile 2017.
B.
Con decisione del 18 maggio 2017 la Segreteria di Stato della migrazione
(di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo, pronunciando
contestualmente l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e non ri-
tenendo in specie data la presenza di ostacoli all’esecuzione dello stesso.
C.
In data 13 giugno 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata:
15 giungo 2017) l’interessato è insorto contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chie-
dendo l’annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti
all’autorità di prima istanza per una nuova valutazione in merito al ricono-
scimento dello statuto di rifugiato e dell’asilo e, subordinatamente, alla sus-
sistenza di ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento. Contestualmente
egli ha presentato una richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo
a copertura delle presunte spese processuali.
D.
Il Tribunale, con ordinanza del 1° febbraio 2018, ha esentato l’insorgente
dal versamento dell’anticipo spese invitando nel contempo la SEM a pre-
sentare una risposta al gravame.
E.
Il 15 febbraio 2018 l’autorità intimata ha trasmesso al Tribunale le proprie
considerazioni al riguardo.
F.
Il 20 marzo 2018 il ricorrente ha inoltrato, previa facoltà concessagli dal
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Tribunale, la propria replica, ribadendo, tra le altre cose, la volontà di pren-
dere conoscenza del rapporto d’ambasciata citato nella decisione impu-
gnata.
G.
Chiamata ad esprimersi in duplica, l’autorità di prime cure ha inoltrato le
proprie osservazioni il 24 aprile 2018, ribadendo tra le altre cose il diniego
di accedere agli atti relativi alla domanda d’ambasciata.
H.
Con decisione incidentale del 13 dicembre 2018 il Tribunale ha trasmesso
al ricorrente una copia parzialmente anonimizzata della domanda d’amba-
sciata e del contestuale rapporto.
I.
L’insorgente si è quindi espresso al riguardo con ulteriore presa di posi-
zione del 28 dicembre 2018.
J.
Lo scambio scritti si è concluso con le osservazioni della SEM del 4 feb-
braio 2019, trasmesse poi per conoscenza al ricorrente.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, diritto anteriore applicabile secondo il
cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015
nLAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per
le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105
LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I
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requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina-
deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Il ricorrente censura anzitutto la mancata trasmissione, da parte dell’au-
torità di prima istanza, di informazioni specifiche sull’indagine svolta
dall’ambasciata, già richieste in corso di procedura. Egli comprende che il
relativo rapporto possa contenere informazioni per le quali un interesse
pubblico preminente imponga il mantenimento del segreto ma ritiene quan-
tomeno che sia possibile oscurare la parti particolarmente sensibili.
3.2 La SEM nell’ambito della procedura di prima istanza si è limitata a tra-
smettere all’insorgente una sintesi del contenuto di detto rapporto di am-
basciata. Anche nel corso del successivo scambio scritti svoltosi nel corso
della presente procedura ricorsuale, l’autorità intimata non ha ritenuto op-
portuno concedere la compulsazione integrale degli atti relativi a detta mi-
sura istruttoria.
3.3 Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato
dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Sviz-
zera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne
la procedura amministrativa federale, all’art. 29 PA e segg., comprende il
diritto per l’interessato di consultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su
punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di po-
tersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire
sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3).
3.4 Per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, il diritto di
essere sentito è regolamentato agli artt. 26-28 PA. L’art. 26 cpv. 1 PA pre-
vede il diritto della parte o del suo rappresentante di consultare gli atti di
procedura, segnatamente tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett.
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b) e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Pertanto, documenti con va-
lore probatorio che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione
sottostanno sempre al principio del diritto di consultazione (cfr. Giurispru-
denza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di
asilo [GICRA] 1994 n. 1 consid. 3a in fine) ed un eventuale rifiuto deve
essere fondato sull’art. 27 PA. Gli atti relativi ad una domanda d’amba-
sciata, rientrano di principio in detta categoria e non possono essere qua-
lificati quali atti interni (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 3c; sentenza del Tri-
bunale E-5723/2017 del 9 aprile 2018 consid. 3.4). Il diritto di esaminare
gli atti può essere negato solamente se un interesse pubblico o privato
importante esiga l’osservanza del segreto per i documenti richiesti (cfr. art.
27 PA). In pari eventualità gli atti di causa non concessi in compulsazione
possono tuttavia essere adoperati contro la parte in causa soltanto qualora
l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto es-
senziale concedendogli la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove
contrarie (cfr. art. 28 PA).
3.5 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui viola-
zione implica, di principio, l’annullamento della decisione impugnata, a pre-
scindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid.
3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5). Una violazione di
questo diritto fondamentale da parte dell’autorità di prima istanza non com-
porta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annulla-
mento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione
grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all’autorità
inferiore allorquando un tale sanzione costituirebbe una mera formalità,
provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso
interesse della parte interessata ad un’evasione celere della causa (DTF
137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza
e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata
se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti
ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d’esame
dell’autorità d’esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale
ambito, la cognizione dell’autorità ricorsuale non va esaminata in maniera
astratta ma in base all’oggetto della controversia nel caso concreto (cfr.
WALDMANN/BICKEL [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz,
2a ed. 2016, art. 29 n. 119). Trasposto in materia d’asilo, tale principio im-
plica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una violazione
del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano nella sfera
del potere di apprezzamento dell’autorità inferiore dal momento che non
dispone della facoltà di controllare l’opportunità delle decisioni di prima
istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). Ciò non è tuttavia il caso per
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quanto concerne l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi
d’asilo, non trattandosi infatti di questioni discrezionali ma di nozioni giuri-
diche soggette al libero controllo del Tribunale (cfr. THOMAS SEGESSEN-
MANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13,
pag. 11-20; si veda anche sentenza del Tribunale D-410/2017 del 18 luglio
2017 consid. 5.2).
3.6 In specie, la mancata trasmissione, da parte dell’autorità di prima
istanza, della documentazione relativa all’indagine svolta dall’ambasciata,
è effettivamente costitutiva di una violazione del diritto di essere sentito del
ricorrente. Conto tenuto del fatto che non si tratta di atti interni, non vi è
infatti modo di identificare l’esistenza di un interesse pubblico o privato im-
portante tale da esigere un diniego di consultazione integrale. In primo
luogo il ricorrente poteva a giusto titolo pretendere che il catalogo dei que-
siti posti dalla SEM gli venisse sottoposto dal momento che si trattava sem-
plicemente della fattispecie da lui illustrata in corso di procedura (cfr. sen-
tenza E-5723/2017 consid. 3.4.1). Per quanto riguarda invece la risposta
trasmessa dall’autorità diplomatica la questione è più complessa. Di prin-
cipio, rapporti di tale genere possono infatti giustificare l’applicazione degli
art. 27 e 28 PA, allorquando vi siano degli interessi al mantenimento del
segreto in relazione all’identità dei referenti delle autorità consolari ed al
metodo di quest’ultime (cfr. sentenza E-5723/2017 consid. 3.4.2; GICRA
1994 n. 1 consid. 4c). Va tuttavia ammesso che nel presente caso, conto
tenuto dell’assenza di informazioni particolarmente sensibili nel documento
in questione, un diritto di consultazione – quantomeno limitato da una par-
ziale anonimizzazione – era giustificato dalle circostanze. Il diniego ai sensi
dell’art. 27 PA deve infatti rispettare il principio della proporzionalità, di
modo che vi sia in ogni caso da optare per la limitazione più lieve possibile
(cfr. STEPHAN BRUNNER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed 2019, n. 6 ad
art. 27 PA). Oltracciò, v’è altresì da constatare che l’autorità inferiore ha
comunicato al richiedente asilo in maniera imprecisa il contenuto essen-
ziale del mezzo di prova di cui ha negato la consultazione (art. 28 PA). Dal
rapporto del referente dell’ambasciata Svizzera non si evince infatti con
certezza se i genitori dell’insorgente vivano tuttora in Etiopia o meno. Con
il termine “occupant of the house” lo scritto fa infatti riferimento ad una per-
sona di sesso femminile (cfr. pt. 2: […] “known to her”) e non ad entrambi
i genitori. L’allusione alla “casa dei genitori” non è del resto decisiva dal
momento che non implica necessariamente che questi vi risiedessero ef-
fetivamente a quel momento.
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3.7 Posta dunque la violazione del diritto di essere sentito, la stessa do-
vrebbe di principio condurre all’annullamento della decisione impugnata.
Ciò nonostante, alla luce della trasmissione, da parte del Tribunale, del
succitato rapporto di ambasciata e della relativa domanda, parzialmente
anonimizzati (cfr. supra consid. J), nonché della contestuale facoltà di
esprimersi concessa al ricorrente, tale violazione è da considerarsi sanata
e si può in specie prescindere da un rinvio degli atti all’autorità inferiore (cfr.
supra consid. 3.5).
4.
4.1 Quanto al merito della questione, occorre rammentare che la Svizzera,
su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi
(art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per-
sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il
diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le
persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri
pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad
un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno
fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri se-
gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della
libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop-
portabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
4.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
5.
5.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prima istanza ha innanzitutto
considerato inverosimile la cittadinanza eritrea dell’insorgente. Questi, a
mente della SEM, non avrebbe apportato alcun elemento concreto a so-
stegno di tale tesi. Nel corso dell’audizione sulle generalità, egli avrebbe
invero asserito di essersi dichiarato cittadino eritreo unicamente per
l’amore nei confronti della madre. Quest’ultima sarebbe invero stata eritrea
a differenza del padre, cittadino etiope. Sempre in tale sede, il ricorrente
avrebbe anche addotto di non disporre di documenti etiopi in quanto sa-
rebbe stata minorenne e non avrebbe avuto tempo per procurarseli, ag-
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giungendo anche che pensava che se lo avesse voluto avrebbe potuto ot-
tenerli. Su tali presupposti, la SEM ha ritenuto l’insorgente cittadino etiope,
cosa di cui quest’ultimo avrebbe preso atto senza obiettare. In seguito l’in-
sorgente avrebbe però contestato il fatto di essere considerato etiope di-
chiarandosi eritreo e ritrattando anche la cittadinanza del padre. Parimenti,
egli avrebbe affermato di non disporre di un permesso per soggiornare in
Etiopia, cosa che lo avrebbe condotto a lasciare detto paese a seguito del
ritiro di sua nonna in un monastero. In tale contesto, l’insorgente avrebbe
presentato anche una fotocopia del suo certificato di battesimo, che, se-
condo l’autorità di prima istanza, non proverebbe tuttavia in alcun modo la
sua cittadinanza. Su tali presupposti la SEM ha quindi ritenuto cittadino
etiope l’insorgente come già stabilito nell’audizione sulle generalità. Con-
seguentemente, anche le sue affermazioni a proposito del trasferimento in
Sudan a causa dell’impossibilità a risiedere in Etiopia non sarebbero vero-
simili. D’altro canto, le allegazioni a proposito del decesso dei genitori e del
probabile espatrio della compagna e del figlio sarebbero smentite dalle ri-
sultanze della domanda d’ambasciata allestita dalla SEM, dal momento
che il referente della rappresentanza Svizzera di Addis Abeba avrebbe rin-
tracciato i genitori dell’insorgente all’indirizzo da lui segnalato congiunta-
mente ad un fratello mai menzionato. In ultima analisi, l’autorità di prima
istanza ha constatato l’irrilevanza in materia d’asilo delle situazioni sfavo-
revoli riconducibili a condizioni di vita politiche, economiche o sociali.
5.2 Con ricorso, l’insorgente avversa la valutazione della SEM. Egli si sa-
rebbe infatti dichiarato eritreo al momento della compilazione dell’atto di
registrazione della domanda (che avrebbe oltretutto riempito in tigrino) ri-
badendo detta cittadinanza durante tutto l’arco della procedura e rivolgen-
dosi anche per iscritto alla SEM all’indomani dell’audizione sulla persona
spiegando che la sola ad essere di cittadinanza etiope sarebbe stata la
nonna paterna. Del resto, l’autorità di prime cure non avrebbe addotto al-
cun elemento a sostegno della supposta cittadinanza etiope del ricorrente,
attribuendo un peso decisivo ai pochi minuti d’audizione sulle generalità
verbalizzati alle pagine due e tre. Al contrario, non sarebbe stato dato va-
lore né alle affermazioni dell’insorgente né alle sue risposte alle domande
postegli a proposito dell’Eritrea né tantomeno alla copia del certificato di
battesimo depositata agli atti. Queste circostanze, unitamente alla lingua
madre dell’insorgente (tigrino) ed alla sua nascita in Eritrea, avrebbero in-
vece meritato una maggior considerazione. Visto il rilievo determinante
della cittadinanza dell’insorgente rispetto alla procedura d’asilo, la SEM
avrebbe dovuto approfondire ulteriormente la questione.
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Pagina 10
5.3 Nella propria risposta l’autorità intimata ha innanzitutto ribadito che il
ricorrente non avrebbe apportato alcun elemento a sostegno della propria
cittadinanza. Inoltre, secondo la legge sulla nazionalità etiope, ogni per-
sona con almeno un genitore etiope avrebbe diritto alla cittadinanza. Del
resto, il certificato di battesimo non sarebbe un documento d’identità e non
attesterebbe pertanto la nazionalità dell’insorgente.
5.4 In sede di replica l’insorgente ribadisce di aver sempre dichiarato che
entrambi i genitori sarebbero stati eritrei, fatto salvo un breve passaggio
relativo all’audizione sulle generalità, poi corretto in un secondo momento.
Più avanti, dopo aver ricevuto in consultazione i documenti relativi alla do-
manda d’ambasciata fatta allestire dalla SEM, egli ha altresì rilevato che
tra il contenuto degli stessi e gli atti di causa non parrebbero emergere con
certezza le divergenze evocate nella decisione impugnata. In primo luogo
non sembrerebbe che all’indirizzo in questione siano effettivamente stati
indentificati i genitori dell’insorgente. La persona indicata come il fratello da
uno o più vicini così come la donna ivi residente avrebbero peraltro negato
di conoscere il richiedente asilo. Allo stesso modo, diversi aspetti delle ri-
sposte fornite dal referente non sarebbero sufficientemente dettagliate. Ri-
sulterebbe pertanto difficile desumere da detto riscontro se il ricorrente ab-
bia o meno effettivamente fornito indicazioni fuorvianti.
5.5 Chiamata ad esprimersi al riguardo, l’autorità di prima istanza ha os-
servato come il fatto che le persone identificate come famigliari dell’insor-
gente abbiano negato di conoscerlo non significherebbe che non fossero a
tutti gli effetti suoi parenti. Parrebbe altresì singolare che l’interessato sia
stato riconosciuto con certezza dai vicini di casa, risultando invece estra-
neo a delle persone risiedenti nello stesso luogo. A mente dell’autorità inti-
mata, sarebbe piuttosto verosimile che queste persone abbiano negato di
conoscerlo per giungere in soccorso della sua causa, consapevoli che
l’ammissione del legame di parentela avrebbe potuto nuocere all’esito della
sua domanda d’asilo.
6.
6.1 Per il Tribunale, si tratta dunque anzitutto di determinare se il ricorrente
abbia o meno reso verosimile l’asserita cittadinanza eritrea.
6.2 Ora, la prova della cittadinanza di un richiedente asilo, in quanto com-
ponente dell’identità, soggiace ad un apprezzamento di verosimiglianza
giusta i criteri di cui all’art. 7 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n° 8 con-
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Pagina 11
sid. 3). Va altresì rammentato, che il principio inquisitorio è limitato dall’ob-
bligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH
AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed 2019, n. 8 ad art. 12 PA) che in
materia d’asilo impone alle parti di declinare le proprie generalità e conse-
gnare i documenti di viaggio e d’identità (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e b LAsi).
6.3 Ebbene, nella presente disamina l’insorgente non è stato in misura di
produrre alcun documento di identità a sostegno della sua tesi. Il certificato
di battesimo, già di per sé poco concludente in quanto proposto in copia,
senza l’usuale fotografia e privo delle firme dei responsabili dell’autorità
religiosa, non rientra infatti in detta categoria. A ciò si aggiunge il fatto che
le allegazioni da lui rese a riguardo dell’origine dei suoi genitori si sono
rivelate palesemente contrastanti. Egli inizialmente ha infatti asserito che
suo padre sarebbe stato etiope (cfr. atto A3, pag. 3). Detta affermazione
non può certo essere stata il frutto di una svista, dal momento che è di lì a
poco anche stata contestualizzata rispettivamente al fatto che il padre, non
essendo eritreo, non avrebbe potuto rimanere in quel paese dopo il de-
cesso della madre (cfr. atto A3, pag. 8). Inoltre, differentemente da quanto
asserito nel corso della procedura ricorsuale, egli non ha affatto rettificato
detta affermazione, se non nell’ambito della successiva audizione sui mo-
tivi d’asilo, svoltasi a distanza di circa un anno e mezzo. È infatti in tale
contesto che egli ha dichiarato che entrambi i genitori sarebbero stati eritrei
(cfr. atto A21, pag. 2 e seg.) dopo aver ribadito già in precedenza e a più
riprese il suo desiderio di essere considerato eritreo (cfr. atti A16 e A17). È
dunque su tali presupposti che l’autorità di prima istanza, in ossequio al
proprio onere di dissipare i dubbi in merito all’origine del richiedente l’asilo
(sulla concretizzazione del principio inquisitorio nell’ambito degli accerta-
menti della cittadinanza si vedano sentenze del Tribunale E-907/2015 del
17 ottobre 2016 consid. 4.2 e D-3623/2014 del 9 luglio 2014 consid. 5), ha
allestito una domanda d’ambasciata all’attenzione delle autorità diplomati-
che svizzere di Addis Abeba. Sennonché, le risultanze di tale misura istrut-
toria hanno rivelato un quadro ancor più sconnesso rispetto alla versione
fornita dall’insorgente. Ad C._______, luogo nel quale egli ha dichiarato di
aver risieduto in un’abitazione affitto con la nonna unicamente sino al mo-
mento del ritiro di quest’ultima in convento (cfr. atto A21, pag. 5-6), il refe-
rente dell’ambasciata Svizzera ha infatti rintracciato quella che secondo i
residenti della zona, risultava essere la casa dei suoi genitori. Al momento
dell’indagine tale abitazione sarebbe stata occupata da una persona di
sesso femminile che si sarebbe però rifiutata di riconoscerlo. Sarebbe inol-
tre stata presente una persona di sesso maschile che i vicini hanno indicato
essere il fratello dell’insorgente. Ora, va rammentato che le verifiche svolte
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dalle rappresentanze elvetiche rispettano i criteri di professionalità, discre-
zione e affidabilità, tanto che il Tribunale vi concede, di norma, una vera e
propria rilevanza decisionale, fatti salvi i casi nei quali vi siano indizi con-
creti e seri per discostarsene. Del resto, con riferimento al caso in esame,
non si può certo credere, che i residenti della cittadina in questione abbiano
volutamente indicato quali famigliari dell’insorgente delle persone errate o
ancora, che il referente dell’ambasciata svizzera abbia fornito un rapporto
non corrispondete alla realtà dei fatti. In entrambi i casi mal si comprende-
rebbe invero a quale scopo potesse essere teso tale agire. In questo
senso, non risulta decisivo il fatto che gli occupanti dell’abitazione si siano
rifiutati di riconoscere il ricorrente. A quel momento, questi avrebbero infatti
potuto essere al corrente del fatto che l’ammissione di un legame di paren-
tela avrebbe potuto nuocere all’esito della sua domanda.
6.4 D’altro canto, la tesi ricorsuale secondo la quale la SEM non avrebbe
fornito elementi sufficienti in favore della cittadinanza etiope dell’insorgente
non può essere seguita. Differentemente dai casi di inganno sull’identità ai
sensi dell’art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi, laddove la prova dello stesso incombe
all’autorità di prima istanza (cfr. sentenza del Tribunale D-3074/2015 del 17
maggio 2017 consid. 3.2 e riferimenti citati), è infatti onere del richiedente
asilo rendere verosimile la sua cittadinanza (cfr. supra consid. 6.2). In casu,
all’autorità di prima istanza restavano in buona sostanza due possibilità.
Considerare impossibile la determinazione della nazionalità sulla base di
una violazione dell’obbligo di collaborare o valutare i motivi d’asilo qualifi-
cando come etiope l’insorgente sulla base di una serie di indizi residui quali
la socializzazione e la presenza ad C._______ di alcune persone designate
dagli abitanti del luogo come i famigliari del ricorrente (cfr. per maggiori
sviluppi sentenza del Tribunale D-4667/2016 del 21 giugno 2017 consid. 5
e 8).
6.5 La SEM, optando per la seconda variante ha effettuato una scelta in-
censurabile. Conto tenuto delle palesi incongruenze riscontrate nella ver-
sione dell’insorgente, quanto appare più probabile è infatti che almeno uno
dei suoi genitori disponga della nazionalità etiope. Ora, va rammentato che
ai sensi della legge etiope sulla cittadinanza, è sufficiente che uno solo
degli ascendenti possieda la nazionalità per trasmettere tale prerogativa ai
discendenti (cfr. Proclamation on Ethiopian Nationality, No. 378 of 2003,
consultato il 18 febbraio 2019 su cid/409100414.html >). Pertanto, quand’anche la madre sia effettivamente
stata d’origine eritrea, tale circostanza non escluderebbe ad essa sola che
l’insorgente – il quale anche alla luce delle risultanze della domanda d’am-
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basciata e delle sue stesse dichiarazioni è molto verosimile sia stato pre-
ponderatemene socializzato in Etiopia – possa essere cittadino etiope. Non
di meno, anche le argomentazioni ricorsuali secondo le quali la lingua ma-
dre dell’insorgente sarebbe indizio della sua cittadinanza eritrea non
paiono condivisibili stante il fatto che il tigrino è la lingua più parlata non
solo in Eritrea ma anche nella regione etiope del Tigrè, luogo dove egli ha
dichiarato di essere stato scolarizzato (cfr. atto A3, pag. 5). D’altro canto,
la spiegazione più logica per il cambiamento repentino di versione quanto
all’origine del padre risiede nella possibilità che questi, dopo essere entrato
in contatto con altri richiedenti asilo, abbia tentato di prevalersi della più
favorevole giurisprudenza applicabile alle persone provenienti dall’Eritrea.
In un primo momento, il ricorrente stesso non ha infatti escluso tali ipotesi,
affermando di non aver richiesto documenti di identità etiopi in quanto gio-
vane e privo di tempo, ma di aver probabilmente avuto la possibilità di farlo
in virtù della nazionalità del padre (cfr. atto A3, pag. 3). È invece solo suc-
cessivamente che egli ha categoricamente ostracizzato ogni legame con
detta cittadinanza, probabilmente dopo aver compreso che una tale risul-
tanza non avrebbe giovato alla sua causa.
7.
Ammessa l’inverosimiglianza della cittadinanza Eritrea, restano ora da
analizzare i motivi d’asilo invocati dall’interessato. A tal proposito, vien da
se che le allegazioni riguardanti le problematiche riscontrare in Etiopia a
causa della presunta condizione di profugo eritreo risultano a loro volta non
verosimili. Per le medesime ragioni, è opportuno scartare per irrilevanza i
motivi d’asilo di cui si è avvalso il ricorrente in sede ricorsuale e riguardanti
l’Eritrea (UNHCR, Guide des procédure et critères à appliquer pour déter-
miner le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du pro-
tocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90). Non di
meno, anche a riguardo della volontà di costruirsi un futuro migliore, indi-
cata sin da subito quale finalità prima della sua domanda d’asilo, il Tribu-
nale rammenta che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio
ad opera di terze persone. La definizione dello statuto di rifugiato, così
come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è infatti esaustiva, nel senso che
esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il
proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà deri-
vanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita
precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o
dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi
analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere con-
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frontata (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-1302/2017 del 18 set-
tembre 2018, consid. 5.2). Detta circostanza risulta dunque a sua volta ir-
rilevante.
8.
La SEM ha pertanto a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente.
Il ricorso, sul punto di questione dell’asilo e della qualità di rifugiato va con-
seguentemente respinto.
9.
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene
però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo re-
lativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche circa la pronuncia dell’allontanamento, la decisione impu-
gnata va confermata.
10.
Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’art. 83 della
Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; nuova denomi-
nazione e testo legislativo in vigore dal 1° gennaio 2019; RS 142.20) pre-
vede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d’una di queste
condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valuta-
zione degli ostacoli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della
prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero la ri-
corrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un
impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
11.
11.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del
non respingimento. Essa ha parimenti considerato l’allontanamento am-
missibile, esigibile e possibile.
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11.2 Nel gravame, l’insorgente avversa anche tale assunto. La valutazione
della SEM si sarebbe, a torto, fondata sulla cittadinanza etiope e sull’esi-
stenza di una rete sociale in loco, dedotta dalle risultanze della domanda
d’ambasciata. L’opinione dell’autorità intimata non sarebbe però condivisi-
bile ne motivata in modo convincente.
12.
12.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non
è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto in-
ternazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna-
zionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare
l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor-
tura, RS 0.105). La CorteEDU ha più volte ribadito che la sola possibilità di
subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o
di violenza generalizzata nel Paese di destinazione ancora non è suffi-
ciente per ritenere una violazione dell’art. 3 CEDU. Ma bensì, l’interessato
deve provare o rendere verosimile l’esistenza di seri motivi che permettano
di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto,
nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti arti-
coli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
12.2 Nel caso in esame, visto che l’interessato non è riuscito a dimostrare
l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pre-
giudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova
applicazione ed il rinvio dell’insorgente è dunque ammissibile sotto
l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi. In siffatte circostanze non v’è inoltre motivo
di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l’in-
sorgente di essere esposto, nel suo Paese d’origine ad un trattamento proi-
bito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 Conv. tortura.
13.
13.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza,
lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa-
zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me-
dica.
13.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence",
ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifu-
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giato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da si-
tuazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte-
rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più
ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni
probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in
stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione
grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro,
le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità
d’una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di
mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale
esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve
dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla
situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese
sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-
7.7 con rinvii).
13.3 Ora, l’Etiopia non si trova al momento in una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata (cfr. tra le tante sentenza del Tribu-
nale D-5578/2016 del 27 agosto 2018). La situazione personale del ricor-
rente non permette del resto di ritenere una messa in pericolo concreta.
Egli è giovane ed in buona salute, dispone di una formazione di base e di
esperienza lavorativa. Altresì, non v’è motivo di scostarsi dalle risultanze
della domanda d’ambasciata fatta allestire dalla SEM e secondo la quale
l’insorgente disporrebbe di famigliari ad C._______.
14.
Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in rela-
zione all’art. 44 LAsi).
15.
La decisione impugnata va dunque confermata ed il ricorso respinto.
16.
Visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– sarebbero
da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b
del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]). Inoltre, un’indennità per spese ripetibili si giustifica di principio
unicamente allorquando il ricorso è ammesso in tutto o in parte (cfr. art. 64
cpv. 1 PA e 7 TS-TAF).
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Pagina 17
Tuttavia, nei casi in cui in sede ricorsuale viene constatata una violazione
del diritto di essere sentito da parte dell’autorità di prima istanza e la stessa
viene sanata dall’autorità di ricorso senza ritrasmissione del fascicolo pro-
cessuale, è legittimo concedere alla parte soccombente un’indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (cfr. sen-
tenze del Tribunale federale 1C_254/2017 del 5 gennaio 2018 consid. 3.2
e 1C_98/2012 del 7 agosto 2012 consid. 9.3) nonché un’adeguata ridu-
zione delle spese processuali (cfr. sentenze del Tribunale federale
1C_255/2017 del 24 ottobre 2017 consid. 7.3 e rif. citati).
In specie, conto tenuto della violazione del diritto di essere sentito consta-
tata in infra consid. 3, è dunque opportuno riconoscere al ricorrente un’in-
dennità per spese ripetibili (fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli
atti di causa; cfr. art. 14 cpv. 2 TS-TAF) di CHF 500.– (disborsi e indennità
supplementare in rapporto all’IVA compresi; cfr. art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF,
art. 7 TS-TAF) ed accollargli unicamente delle spese processuali ridotte
pari a CHF 500.–.
17.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett.
d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 500.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro 30 giorni della spedizione della presente sentenza.
3.
La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 500.– a titolo di in-
dennità ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: