B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3371/2014
Sen t en z a d e l 2 5 g i u g no 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nata il (…),
Italia,
c/o Ufficio federale della migrazione
Centro di registrazione e procedura,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato);
decisione dell'UFM del 11 giugno 2014 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che la ricorrente ha presentato in Svizzera in data
17 aprile 2014;
i verbali d'audizione del 2 maggio 2014 (di seguito: verbale 1) e del
20 maggio 2014 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM dell'11 giugno 2014, notificata alla ricorrente il
medesimo giorno (cfr. Atto A/12/1), con la quale detto Ufficio ha respinto la
domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 LAsi
[RS 142.31]) ed ha pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla
Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome
lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 18 giugno 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro
detta decisione, con il quale la ricorrente ha concluso all'annullamento della
decisione contestata, alla concessione dell'asilo e al riconoscimento della
qualità di rifugiato; che, in subordine, ha postulato il rinvio degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione; che la medesima ha pure
presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto a codesto Tribunale in data
24 giugno 2014;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS
173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS
173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
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giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 PA) ed è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di
essa;
che, giusta l'art. 108 cpv. 2 LAsi, entrato in vigore il 29 settembre 2012, il
termine di ricorso contro le decisioni secondo l'art. 40 LAsi in combinato
disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi è di cinque giorni lavorativi; che
detto termine è stato osservato;
che i requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso
(art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 LAsi);
che la richiedente ha dichiarato di essere cittadina italiana e di avere
lasciato il paese in quanto l'Italia non rispetterebbe i propri diritti
fondamentali; che, segnatamente, sarebbe stata vittima di casi di
malasanità, violazione della privacy e non avrebbe ottenuto un processo
equo e corretto, in particolare, nella vertenza relativa alla separazione dal
marito e all'affidamento del figlio a quest'ultimo;
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che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo
i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a
LAsi);
che la richiedente è cittadina italiana; che il Consiglio federale ha inserito
l'Italia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2
lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a
LAsi, UFM, stato: ottobre 2012);
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel
Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a
causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno
fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi);
che la definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è
esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre
una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza, quali per
esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica
(povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un
alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza
di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in
questione, può essere confrontata;
che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di
terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi
indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di
protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente
l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali
condizioni;
che nella querelata decisione l'UFM ha considerato che le allegazioni circa
i motivi d'asilo dell'interessata sarebbero riconducibili a problematiche di
natura relazionale con l'ex coniuge ed il padre; che, allo stesso modo, i
problemi sorti in ambito lavorativo sarebbero connessi ai legami personali
e professionali sul posto di lavoro; che quanto alle ingerenze nella sua vita
privata e l'asserita violazione della privacy la ricorrente non avrebbe
indicato né i responsabili né ragioni specifiche; che, infine, gli episodi di
malasanità evocati dall'interessata sarebbero semmai dovuti ad
inadeguatezze professionali dei professionisti da lei interpellati e non atti
volti a creare danno in maniera specifica alla sua persona;
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che pertanto l'UFM ha concluso che le dichiarazioni dell'interessata
sarebbero irrilevanti in materia d'asilo;
che nel ricorso l'insorgente ribadisce che in Italia non sarebbero
sufficientemente tutelati i propri diritti; che, oltre ai diritti soggettivi,
sarebbero violati i propri diritti fondamentali; che tale circostanza sarebbe
ampiamente provata dalla documentazione allegata; che, malgrado l'Italia
abbia firmato numerose convenzioni internazionali, tale Stato non le
rispetterebbe in maniera adeguata;
che, tuttavia, la ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili
di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione;
che, in concreto, le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono in
affermazioni confuse e non corroborate da alcun elemento oggettivo di
prova;
che, come rettamente considerato dall'autorità inferiore, il Tribunale ritiene
che le dichiarazioni della ricorrente riguardo i suoi motivi d'asilo siano
manifestamente irrilevanti;
che, infatti, dai motivi d'asilo esposti dalla ricorrente non si evincono seri
pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad
un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche
(art. 3 LAsi); che, invero, i problemi evocati dall'insorgente risultano
piuttosto essere riconducibili a rapporti di natura privata; che, pertanto, la
medesima, se del caso, potrà sollecitare le autorità locali per fare valere i
propri diritti; che, in questo senso, occorre osservare che dalla
documentazione allegata non risultano le violazioni evocate
dall'interessata circa l'agire delle autorità da lei già interpellate; che,
oltretutto, i procedimenti giuridici avviati dalle istanze della ricorrente
risultano tutt'ora pendenti (cfr. verbale 2, D36-37, p.8);
che per il resto si rimanda a quanto osservato dall'UFM nella decisione
impugnata;
che nemmeno quanto addotto nel ricorso può indurre il Tribunale a una
diversa valutazione;
che, di conseguenza, la ricorrente non è riuscita a dimostrare, o perlomeno
a rendere verosimile, la qualità di rifugiato, per il che è a giusto titolo che
l'UFM ha respinto la sua domanda d'asilo;
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che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]);
che in limine, nemmeno la circostanza di poter entrare e risiedere, come
cittadina di uno Stato membro della Comunità europea (CE), sul territorio
svizzero alla luce delle norme e principi dell'Accordo del 21 giugno 1999
tra la Confederazione Svizzera, da un parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC,
RS 0.142.112.681), fa ostacolo alla pronuncia dell'allontanamento posto
che l'entrata sul territorio svizzero è stata con lo scopo di depositare
domanda di asilo;
che per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20)
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile
(cpv. 2);
che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'UFM dispone
l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr in relazione all'art. 44
LAsi);
che per prassi invalsa del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della
prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il
ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un
ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24
consid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, 2ª ed. 2009,
n. 11.148 pag. 567 seg.);
che lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione
dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce
(cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4);
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che la portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del
divieto di respingimento; che anche altri impegni di diritto internazionale
della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento,
in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105); che l'applicazione di tali disposizioni
presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere
che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà
allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni;
che spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e
concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10);
che in casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto
Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda
d'asilo della ricorrente, quest'ultima non può prevalersi del principio del
divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto
nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato
all'art. 33 Conv. rifugiati;
che inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente
potrebbe essere esposta, in caso di rimpatrio, al rischio reale e immediato
(«real risk») di un trattamento contrario alle succitate disposizioni
(cfr. Sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008,
37201/06); che in altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi,
oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e
concordanti in relazione a un pericolo di esposizione personale ad atti o
fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate;
che pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi;
che nel paese d'origine non vige attualmente una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale che possa portare ad
ammettere, per tutti i richiedenti provenienti da questo stato e
indipendentemente dalle circostanze di ogni singolo caso, l'esistenza di un
ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento riconducibile all'art. 83 cpv. 4
LStr in relazione all'art. 44 LAsi;
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che, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito l'Italia nella lista
dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da allora si è
attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta
l'art. 6a cpv. 3 LAsi;
che inoltre, giusta l'art. 83 cpv. 5 LStr in vigore del 1° febbraio 2014, se gli
stranieri allontanati o espulsi provengono da uno degli Stati designati dal
Consiglio federale come Stati in cui il ritorno è ragionevolmente esigibile o
da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, si ritiene che l’esecuzione
dell’allontanamento o dell’espulsione sia di norma ragionevolmente
esigibile;
che tale presunzione non è stata inficiata dalla ricorrente;
che quo alla situazione personale dell'insorgente, va rilevato che ella è
giovane e ha conseguito una formazione specialistica di livello universitario
in cure infermieristiche (cfr. verbale 1, p.4); che la medesima ha lavorato
quale infermiera domiciliare sino al 2013; che, pertanto, ha tutte le
possibilità per reinserirsi con successo nel contesto professionale italiano;
che, oltretutto, ella beneficia attualmente di un'indennità di disoccupazione
(cfr. verbale 2, D47, p. 9); che in Italia, dove ha sempre vissuto, dispone
certamente di una solida rete sociale;
che per quanto attiene ai problemi di salute adotti dalla ricorrente, la
medesima può senz'altro rivolgersi alle strutture sanitarie del paese
d'origine come peraltro già fatto in passato (cfr. doc. 3 e 4 e verbale 2, D39-
41, p. 9); che, oltretutto, dalle dichiarazione della stessa interessata si
evince che le visite mediche svolte in Svizzera hanno attestato uno stato
di salute buonissimo (cfr. verbale 2, D38, p. 9);
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento;
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi;
cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecu-
zione la querelata decisione va confermata;
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che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: