B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3380/2013
S e n t e n z a d e l 2 7 g i u g n o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______,
nata il (…),
Italia e Egitto,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 7 giugno 2013 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera in data
10 maggio 2013;
i verbali di audizione del 15 maggio 2013 (di seguito: verbale 1) e del
28 maggio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 7 giugno 2013, notificata alla ricorrente in me-
desima data (cfr. risultanze processuali), con la quale detto ufficio non è
entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1
della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pro-
nunciato l'allontanamento, nonché l'esecuzione dell'allontanamento della
richiedente dalla Svizzera;
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 13 giugno 2013 (cfr. timbro del plico rac-
comandato) mediante il quale la medesima ha chiesto l'annullamento del-
la decisione impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria in
Svizzera, in via sussidiaria, la trasmissione degli atti all'autorità inferiore
per una nuova valutazione; che l'interessata ha, altresì, presentato una
domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali;
i seguenti mezzi di prova annessi al gravame:
- una lettera di dimissione del (…) 2013 rilasciata dall'Ospedale civi-
le di Legnano (Italia) (doc. 1);
- una lettera di dimissione del (…) 2013 rilasciata dall'Ospedale
Regionale di Bellinzona e Valli (doc. 2);
- una lettera di dimissione rilasciata il (…) 2013 dall'Ospedale Re-
gionale di Bellinzona e Valli, comprensiva di schema di posologia
e ricetta medica (doc. 3);
l'incarto dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) in data 14 giugno 2013;
l'incarto originale completo dell'UFM, pervenuto al Tribunale il
25 giugno 2013;
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i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrati-
va del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in
cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo
(art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esa-
minare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito
della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, nell'ambito delle audizioni, l'interessata – cittadina egiziana e italia-
na, nata Al Cairo (Egitto) residente in Italia dal (…), di professione (…) –
ha asserito di essere espatriata a causa della disoccupazione, a seguito
della morte del suo ultimo datore di lavoro, ed al conseguente disagio so-
ciale vissuto; che la medesima soffre d'asma e non avrebbe più contatto
né con il marito dal quale si sarebbe separata né con i suoi due figli (cfr.
verbale 1, pp. 7-8; verbale 2, pp. 2-5);
che, nella decisione del 7 giugno 2013, l'UFM ha constatato, da un lato,
che il Consiglio federale ha inserito l'Italia nel novero dei Paesi sicuri e,
dall'altro, che le problematiche presentate dalla ricorrente non costituireb-
bero delle persecuzioni ai sensi dell'art. 18 LAsi; che, perciò, non emerge-
rebbero dalle carte processuali degli indizi di esposizione della ricorrente
a persecuzioni in caso di rientro in Patria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha parimenti pro-
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nunciato l'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera e la sua esecu-
zione siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, la ricorrente fa valere, che l'Italia per quanto attiene alla
propria situazione non si sarebbe dimostrata un paese sicuro; che, seb-
bene non perseguitata per motivi di carattere politico o religioso, la mede-
sima lamenta la mancanza di aiuto e assistenza da parte di enti privati o
pubblici relativamente alla propria condizione precaria ed i problemi di sa-
lute di cui soffre;
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda di
asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha
designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che
non risultino indizi di persecuzione;
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha in-
serito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una pre-
sunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al ri-
chiedente l’asilo invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla
propria situazione personale;
che la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi cor-
risponde a quella dell'art. 18 LAsi e comprende non soltanto i seri pregiudi-
zi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione
dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano
(cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2);
che per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'en-
trata nel merito di una domanda d'asilo vale un grado di verosimiglianza ri-
dotto (cfr. ibidem);
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, dal
1° agosto 2003, l'Italia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussi-
ste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Pae-
se;
che, nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la presun-
zione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di
causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, la
ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o
prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella
di cui all'impugnata decisione;
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che, segnatamente, la motivazione addotta dalla ricorrente in relazione
alla propria domanda d'asilo; ribadita in sede ricorsuale, è legata esclusi-
vamente a ragioni di tipo economico; che dai documenti annessi al gra-
vame non emergono indizi di persecuzione; che, peraltro, la ricorrente ha
dichiarato di non aver alcun problema con autorità o terze persone in Ita-
lia (cfr. verbale 1, pp. 7-8; verbale 2, pp. 3-5); che in sostanza per le ra-
gioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, non
emergono indizi di persecuzione;
che, in tale contesto, non vi è motivo di ritenere che la ricorrente non
possa ottenere dalle competenti autorità in Patria o da organizzazioni pri-
vate, se opportunamente sollecitate, l'aiuto necessario per far fronte alla
propria condizione di disagio; che a questo proposito la medesima ha già
usufruito in passato di questi aiuti (cfr. verbale 1, pp. 7-8); che il Comune
di Milano ha altresì organizzato degli incontri con la ricorrente alfine di
trovare una soluzione alla situazione di precarietà (cfr. verbale 1, p. 8;
verbale 2, p. 3);
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri
pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi;
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Italia pos-
sa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre
il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101),
o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura,
RS 0.105);
che degli atti della causa non emergono neppure ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e
all'art. 83 cpv. 4 LStr;
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
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che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda di asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non me-
rita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1,
RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50, consid. 9 p. 733);
che, del resto, dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal
profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale
della ricorrente; che la medesima ha esperienza lavorativa come (…), vi-
ve in Italia da oltre (…) anni e sicuramente dispone di una rete di cono-
scenti e amici (cfr. verbale 1, p. 5); che, inoltre, il contatto con i figli è ripri-
stinabile non essendovi ragioni per cui due adulti, di (…) e (…) anni, non
debbano o non possano parlare e relazionarsi con la propria madre (cfr.
verbale 1, pp. 5-6; verbale 2, pp. 4-5);
che la ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21 e relativi riferimenti), senza che da
un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una perma-
nenza in Svizzera per motivi medici;
che, infatti, l'asma di cui soffre la medesima non è da ritenersi tale; che,
come rettamente osservato dall'autorità inferiore, l'Italia dispone di infra-
strutture mediche in grado di far fronte alle cure mediche che dovessero
necessitarsi; che, peraltro, la ricorrente in Patria ha beneficiato di un ade-
guato accesso alle cure (cfr. verbale 1, p. 8; verbale 2, pp. 2-3; doc. 1 agli
atti);
che nemmeno dai docc. 2 e 3 annessi al gravame emergono indicazioni
tali da ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento;
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento
dell'autrice del gravame;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
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art. 83 cpv. 2 LStr); che, difatti, la ricorrente possiede un passaporto ita-
liano in corso di validità; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile;
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federa-
le [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità can-
tonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: