Corte IV
D-3384/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 g e n n a i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Markus König;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Revoca dell'ammissione provvisoria;
decisione dell'UFM del 18 aprile 2008 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3384/2008
Fatti:
A.
Il 16 ottobre 2006, l'interessato, originario della città di Duhok, regione
di Duhok nell'Iraq del nord, ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Il 20 novembre 2006, l'UFM ha respinto la citata domanda ed
ha concesso all'interessato l'ammissione provvisoria. Tale decisione è
cresciuta in giudicato in data 21 dicembre 2006.
B.
Il 28 settembre 2007, l'UFM ha informato il richiedente l'asilo
dell'intenzione di revocare l'ammissione provvisoria pronunciata a suo
favore, invitandolo a determinarsi in merito. Lo stesso ufficio ha
ritenuto come esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre
province del nord dell'Iraq, controllate dal governo curdo, ovvero
Duhok, Erbil e Suleimaniya. Ha rilevato altresì, che i suoi genitori, un
fratello e una sorella vivrebbero a Duhok, città nella quale l'interessato
avrebbe vissuto fino all'espatrio. Inoltre, sarebbe giovane, in buona
salute e potrebbe reinserirsi nella sua regione d'origine in Iraq.
Peraltro, non sussisterebbero motivi individuali suscettibili di costituire
un ostacolo per l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
C.
Il 19 ottobre 2007, l'interessato ha presentato la risposta allo scritto
dell'UFM. Ha segnalato che la forte limitazione della libertà di
movimento nelle succitate province dovrebbe essere intesa come
elemento ostativo all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
Inoltre, sarebbero stati registrati degli attentati di una certa gravità
nella zona di provenienza dell'interessato. Peraltro, ha fatto valere un
elemento di grossa instabilità nella stessa regione, in quanto il
governo turco avrebbe autorizzato l'esercito ad intervenire nel
Kurdistan iracheno per combattere i guerriglieri del PKK. Per queste
ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento non apparirebbe essere
ragionevolmente esigibile verso il nord dell'Iraq. Infine, ha chiesto la
conferma dell'ammissione provvisoria.
D.
Il 18 aprile 2008, l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria ed ha
incaricato il B._______ di eseguire il rinvio.
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E.
Il 23 maggio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF). Ha chiesto che il provvedimento
impugnato sia annullato e che gli venga confermata l'ammissione
provvisoria. In subordine, ha chiesto che gli atti di causa siano
trasmessi all'UFM per un approfondimento e una nuova valutazione
dei fatti. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali.
F.
Il 13 giugno 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al
ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
G.
Il 26 giugno 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
H.
Il 9 luglio 2008, il TAF ha concesso all'insorgente un termine fino
all'8 agosto 2008 per introdurre una replica.
I.
L'8 agosto 2008, l'autore del gravame ha presentato l'atto di replica.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e
art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA.
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3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che nelle tre
province di Duhok, Erbil e Suleimaniya, nel nord dell'Iraq, non vi
sarebbe una situazione di violenza generalizzata. Inoltre, gli attacchi
ed attentati da parte della Turchia a scopo di indebolire i ribelli curdi,
non modificherebbero questa analisi. Peraltro, risulterebbe che il
ricorrente avrebbe vissuto fino all'espatrio nella provincia di Duhok e
che vi disporrebbe di una rete famigliare, segnatamente i suoi genitori,
un fratello ed una sorella. Oltre a ciò, lo stesso risiederebbe in
Svizzera solamente da un anno e mezzo, non eserciterebbe alcuna
attività lavorativa e non vi avrebbe nessun legame famigliare. Per di
più, sarebbe entrato in Svizzera all'età di quasi 26 anni ed avrebbe
vissuto la maggior parte della sua vita in Iraq, ossia l'infanzia e tutta
l'adolescenza. Pertanto, non sussisterebbero motivi individuali
suscettibili di costituire un ostacolo per l'esigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento. In aggiunta, l'UFM ha considerato che la revoca
dell'ammissione provvisoria non rappresenterebbe per l'insorgente
una misura eccessivamente rigorosa. Infine, l'autorità inferiore ha
ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento come ammissibile, esigibile e
possibile.
4.2 Nel gravame, il ricorrente ha segnalato, in sostanza e per quanto
qui di rilievo, di contestare l'analisi dell'UFM circa la situazione nelle
tre province nel nord dell'Iraq. Infatti, non vi sarebbero indicati fatti che
indurrebbero a concludere che la sicurezza sia garantita e che la
dignità umana nonché i diritti umani siano rispettati. A titolo d'esempio
il ricorrente ha allegato che le attività dell'esercito turco nelle zone del
nord dell'Iraq continuerebbero, causando vittime non solo tra i
guerriglieri del PKK ma anche tra la popolazione civile. Inoltre, nella
notte del 22 maggio 2008, un'incursione aerea dell'aviazione
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americana sui territori dell'Iraq del nord avrebbe provocato la morte di
otto civili. Peraltro, l'insorgente sarebbe considerato una vergogna
dalla sua famiglia e quindi non potrebbe più contare su una rete
famigliare in patria. Per conseguenza, la valutazione della situazione
nel nord dell'Iraq e la situazione personale dell'autore del gravame
dovrebbero condurre a ritenere non esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento dello stesso.
4.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato che la domanda d'asilo
del ricorrente sarebbe stata respinta nonché cresciuta in giudicato.
Inoltre, l'ammissione provvisoria sarebbe stata pronunciata a causa
della situazione allora vigente nel Paese d'origine del medesimo e non
in rapporto alla sua situazione personale, la quale sarebbe stata
ritenuta come inverosimile.
4.4 Nella replica, l'insorgente ha rinviato alle considerazioni espresse
nel gravame.
5.
5.1 L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile (art. 44 cpv. 2 LAsi). In caso di
mancato adempimento di una delle succitate condizioni, l'UFM
dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 della legge federale
del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]).
5.2 Inoltre, giusta l'art. 84 cpv. 1 LStr, l'UFM verifica periodicamente
se le condizioni per la concessione dell'ammissione provvisoria sono
ancora soddisfatte. In caso contrario, detto Ufficio la revoca ed ordina
l'esecuzione dell'allontanamento (art. 84 cpv. 2 LStr).
5.3 Nel caso concreto, non emergono dalle carte processuali elementi
da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente
nel nord dell'Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati
del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in
patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o tratta-
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menti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. Tortura, RS 0.105). Infatti, i motivi all'origine della fuga del
ricorrente dal suo Paese d'origine sono stati considerati inverosimili
dall'UFM nella sua decisione del 20 novembre 2006. Non vi è ragione
di mettere in discussione tale valutazione in questa sede. Per
sovrabbondanza, questo Tribunale rileva che l'insorgente ha dichiarato
che i suoi problemi sono esclusivamente legati alla sua famiglia,
ovvero a dei terzi. Inoltre, egli non ha mai avuto problemi nel suo
Paese con le autorità statali. Infine, giova sottolineare che le forze
dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre province curde del nord
dell'Iraq – fra cui Dohuk – hanno, di principio, la capacità e la volontà
di garantire agli abitanti delle tre province la protezione dalle
persecuzioni (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero
[DTAF] 2008/4 consid. 6).
5.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile.
5.5 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo
stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di
precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil
e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza
generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile.
Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato
rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è
migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare,
l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è
esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute
e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della
regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete
sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di
relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare
7.5.1 e 7.5.8).
5.6 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino
iracheno di etnia curda, originario di Mosul, ma di aver vissuto a
Dohuk nell'omonima provincia dal 2000 fino al suo espatrio nell'ottobre
2006 ([...]). Inoltre, l'insorgente è giovane, celibe, ha una certa
esperienza come commerciante di tè e dispone di una rete sociale a
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Duhok. In particolare, ha dichiarato di avere i genitori, una sorella e un
fratello a Duhok. Peraltro, vi lavora ancora il suo ex-socio d'affari, il
quale continua a gestire il caffè orientale nel quale lavorava l'autore
del gravame prima dell'espatrio. In aggiunta, non soccorre il ricorrente
l'affermazione secondo la quale egli non avrebbe più una rete
famigliare in patria al suo ritorno, in quanto i suoi problemi legati alla
sua famiglia sono stati valutati come inverosimili nella decisione
dell'UFM del 20 novembre 2006 (v. consid. 5.3). L'autore del gravame
ha comunque la possibilità di rivolgersi ad altre persone,
segnatamente il suo ex-socio d'affari per ristabilirsi in patria. Peraltro,
il ricorrente ha la possibilità di beneficiare degli aiuti offerti dai
programmi di distribuzione di generi alimentari (DTAF 2008/5
consid. 7.5, in particolare 7.5.4). L'insorgente non ha altresì preteso
nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare un'ammissione provvisoria (v. Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del
gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità
inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per
formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive
possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in
Iraq.
5.7 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche
ragionevolmente esigibile.
5.8 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procu-
rarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
6.
In considerazione di quanto precede, il gravame deve essere respinto.
7.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
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8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...];
allegato: incarto UFM)
- C._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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