B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3385/2019
Sen t en z a d e l 2 5 l u g l i o 20 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Simon Thurnheer, Walter Lang,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Iran,
patrocinato dalla Sig.ra Elisabetta Luda,
SOS Ticino Consultorio giuridico di SOS Ticino,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
4
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 24 giugno 2019.
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera 9 marzo
2019,
i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 15 marzo 2019 (cfr. atto
[…]) e all’audizione sui motivi d’asilo del 2 aprile 2019 (cfr. atto […]),
la decisione della SEM dell’11 aprile 2019 per il cui tramite detta autorità
ha respinto la domanda d’asilo dell’interessato pronunciando nel contempo
il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello stesso sic-
come lecita, esigibile e possibile,
il ricorso del 23 aprile 2019 e la successiva sentenza del Tribunale ammi-
nistrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 14 maggio 2019, che annul-
lava la decisione della SEM precitata ritrasmettendo gli atti a detta autorità
per il complemento dell’istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione,
l’audizione complementare del richiedente l’asilo svolta dalla SEM il 12 giu-
gno 2019 (cfr. atto […]),
l’ulteriore decisione della SEM del 24 giugno 2019 notificata al richiedente
il medesimo giorno (cfr. conferma di ricezione), per il cui tramite l’autorità
inferiore ha respinto la domanda d’asilo dell’interessato pronunciando nel
contempo il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello
stesso giudicata lecita, esigibile e possibile,
il ricorso del 3 luglio 2019 con cui l’interessato ha postulato il riconosci-
mento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera; in
subordine di essere ammesso provvisoriamente previo riconoscimento
dello statuto di rifugiato; in via ancor più subordinata l’ammissione provvi-
soria per inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; il tutto con
contestuale domanda di assistenza giudiziaria e protesta di spese e ripeti-
bili,
l’ordine di comparizione prodotto in originale unitamente al gravame,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una deci-
sione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-
c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che il richiedente asilo, cittadino iraniano originario di B._______, ha la-
sciato il proprio paese nell’agosto del 2018 (cfr. atto 1035205-11/7, pag. 2
e seg.),
che a sostegno della sua domanda, egli ha dichiarato di temere per la sua
incolumità a causa del suo avvicinamento alla religione Bahá’í avvenuto
nel contesto di una relazione con una ragazza la cui famiglia avrebbe pro-
fessato tale fede; che dopo essersi reso conto del diverso orientamento
religioso di quest’ultima, avrebbe iniziato un percorso di conversione ap-
prendendo i fondamenti del culto assieme ad altri tre iniziati; che a tal fine
egli avrebbe partecipato ad alcuni incontri in un locale di proprietà di un
amico; che proprio quest’ultimo l’avrebbe però informato che i tre correli-
gionari sarebbero stati arrestati dal Corpo delle guardie della rivoluzione e
di aver fatto anche il suo nome e quello della ragazza per preservare la sua
incolumità; che temendo di essere ricercato dalle autorità, egli si sarebbe
rifugiato ad C._______, restandovi sino all’espatrio; che l’interessato
avrebbe perso ogni contatto con la ragazza; che durante il periodo di resi-
denza ad C._______, egli sarebbe stato informato dal fratello che alcuni
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agenti in borghese si sarebbero presentati presso il suo domicilio mostran-
dogli un ordine di arresto spiccato nei suoi confronti (cfr. atto 1035205-
19/21),
che nell’audizione complementare a cui è stato sottoposto successiva-
mente alla retrocessione degli atti da parte del Tribunale, l’insorgente, in-
calzato dall’autorità inferiore, ha in primo luogo tentato di chiarire le circo-
stanze della notifica della convocazione precedentemente prodotta; che
quest’ultima sarebbe pervenuta al suo domicilio dopo l’espatrio, venendo
presa in consegna dalla madre che la avrebbe inizialmente nascosta per
timore; che il fratello gliene avrebbe quindi trasmesso una fotografia per
via elettronica, non essendo a quel momento ancora riuscito a spedirla per
posta; che l’insorgente ha poi confermato di non avervi dato seguito; che
egli temeva infatti di essere condannato all’ergastolo o di essere giustiziato;
che il ricorrente ha in seguito informato la SEM circa le sue frequentazioni
della comunità Bahá’í in D._______; ch’egli sarebbe stato introdotto nella
vita religiosa ed avrebbe cercato di partecipare a quante più cerimonie pos-
sibile, studiando nel contempo ulteriori libri sacri autonomamente; che al di
fuori della locale assemblea spirituale, nessuno, oltre ad i collaboratori
della SEM, sarebbe al corrente delle sue frequentazioni (cfr. atto […]),
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi), Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, reli-
gione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per
le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a
tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a peri-
colo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che com-
portano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre,
occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile
(art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).
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che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove
rigorose; al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo
degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, comples-
sivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giu-
dizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della
plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il
frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad
essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo,
quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11
consid. 5.1 e relativi riferimenti),
che nella querelata decisione, l’autorità di prima istanza ha considerato in-
sufficientemente sostanziate le allegazioni dell’insorgente circa la sua con-
versione alla fede Bahá’í ed il fatto di essere ricercato nel paese d’origine;
che le asserzioni in merito al contenuto di tale religione si sarebbero rive-
late vaghe e stereotipate allo stesso modo delle ragioni alla base della sua
scelta; che gli unici motivi menzionati sarebbero stati l’affetto e la serenità
della sua ragazza; che l’interessato si sarebbe d’altro canto limitato a rife-
rire alcune caratteristiche generali della confessione in parola, peraltro co-
muni a molte altre religioni; che nonostante egli abbia affermato di aver
intrapreso un percorso di studio, l’insorgente non sarebbe stato in misura
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di riferire gli elementi concreti appresi, se non menzionando precetti basi-
lari e facilmente reperibili; che d’altro canto, le allegazioni dell’insorgente
lascerebbero pure dubitare che questi possa essere percepito come mem-
bro di tale comunità; che al di fuori delle sessioni di studio presso il locale
di un amico, l’insorgente non avrebbe vissuto alcun evento concreto; che
anche in merito alle frequentazioni con persone appartenenti alla cerchia
di esponenti Bahá’í, il richiedente non sarebbe stato in misura di circostan-
ziare a sufficienza le sue allegazioni; che questi non avrebbe saputo spie-
gare il modo in cui la sua ragazza vivesse concretamente la fede né de-
scrivere e distinguere il documento ed il codice utilizzati da quest’ultima per
accreditarsi in seno alla comunità; che per il resto, tutto quanto asserito al
proposito sarebbe il frutto di circostanze riportatigli da quest’ultima; che
pure le asserzioni circa il fatto di essere ricercato dalle autorità non sareb-
bero verosimili; che l’arresto dei compagni non avrebbe avuto luogo in pre-
senza del richiedente, cosa che escluderebbe che le autorità lo abbiano
potuto identificare; che oltremodo, l’interessato nemmeno avrebbe visto
l’ordine di arresto spiccato nei suoi confronti, atto, quest’ultimo, che le au-
torità avrebbero semplicemente mostrato al fratello senza consegnarglielo;
che l’ordine di comparizione, prodotto in copia e dunque già sprovvisto di
valore probatorio, non giungerebbe in soccorso della tesi del richiedente
asilo, posta l’inspiegabile assenza di una condanna in contumacia succes-
siva alla mancata comparizione; che l’entità della partecipazione dell’insor-
gente alla vita della comunità Bahá’í in Svizzera non sarebbe d’altro canto
tale da implicare un rischio di persecuzione,
che con ricorso, l’insorgente avversa la valutazione dell’autorità inferiore;
che a suo dire, un cammino di conversione potrebbe iniziare anche in cir-
costanze poco rilevanti; che egli avrebbe invero menzionato motivi concreti
per il cambio di credo; che il fatto che alcuni elementi del culto Bahá’í siano
comuni ad altre religioni non avrebbe rilevanza alcuna; che non sarebbe
affatto banale spiegare a terzi i dettagli dei dogmi della propria fede, so-
prattutto allorquando ci si trovi ad uno stadio inziale del proprio percorso;
che sarebbe d’altro canto perfettamente logico che la sua ragazza non lo
abbia coinvolto nelle attività legate alla comunità per ragioni di prudenza,
visto che il ricorrente era un nuovo adepto dal quale ci si aspettava una
conferma circa la bontà delle sue intenzioni; che quo al cosiddetto codice
Bahá’í, sarebbe d’uopo precisare che i documenti menzionati dal ricorrente
verrebbero rilasciati solo dopo il percorso di iniziazione; che oltremodo, le
considerazioni della SEM in merito al fatto di essere o meno ricercato nel
paese d’origine sarebbero del tutto prive di fondamento; che a proposito
dell’ordine di comparizione, l’insorgente avrebbe a più riprese sottolineato
i tentativi di trasmissione infruttuosi da parte del fratello; che pertanto, le
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sue allegazioni, sufficientemente motivate e lineari, sarebbero da conside-
rare verosimili; che altresì, egli potrebbe avvalersi di un fondato timore ex
art. 3 LAsi; che frequentando la comunità Bahá’í in Svizzera, egli si do-
vrebbe ad ogni modo veder riconoscere la qualità di rifugiato,
che a seguito del chiarimento della fattispecie da parte dell’autorità infe-
riore, il Tribunale ritiene a sua volta che la versione dell’insorgente non os-
sequi ai succitati criteri di verosimiglianza,
che in primo luogo, va constatato come le conoscenze del bahaismo illu-
strate dal ricorrente risultino molto embrionali; che questi non è stato infatti
in misura di riferire nulla oltre ad alcuni singoli aspetti, peraltro notori e fa-
cilmente accessibili per il tramite delle fonti pubblicamente disponibili; che
invero, nell’audizione del 2 aprile 2019 egli ha in buona sostanza saputo
menzionare unicamente il divieto di mentire e di parlare alle spalle delle
persone (cfr. atto […], pag. 11-13), segnalando in aggiunta a ciò, solo
dell’esistenza di incontri denominati “Ziafat”, ai quali egli non avrebbe del
resto nemmeno preso parte (cfr. atto […], pag. 13-14 e segnatamente
and-the-bahai-community-in-iran/ >, da cui si evince l’accessibilità delle in-
formazioni al riguardo di tali incontri e del loro contenuto così come il fatto
che tutti i membri della comunità Bahá’í vi partecipano e, ad esempio,
trustworthiness-justice > consultato il 17.07.2019 laddove si possono ritro-
vare facilmente le informazioni fornite dall’interessato sull’importanza di
onestà e franchezza); che anche in merito alla letteratura il ricorrente si è
limitato a fare riferimento ad un volume dei cosiddetti Ruhi (senza saper
indicare il numero di pagine e la struttura del medesimo) che oltremodo
non risulta un testo sacro come da lui asserito (cfr. atto […], pag. 5) ma
bensì un semplice ausilio allo studio (cfr. /insttute/path.php?link_id=1#1 > consultato il 17.07.2019, laddove
peraltro vengono menzionati 11 volumi e non 8 come asserito dall’insor-
gente) a differenza di altri testi quali il “Kitáb-i-Aqdas”, il cui contenuto es-
senziale è a sua volta facilmente reperibile (cfr. haullah/articles-resources/from-kitab-i-aqdas > consultato il 17.07.2019);
che nemmeno nell’audizione complementare cui è stato sottoposto il 2 giu-
gno 2019 l’insorgente ha fornito informazioni concludenti e ciò nonostante
avesse avuto un ulteriore mese di tempo per approfondire le nozioni in
questione (cfr. atto […], pag. 5, 6); che egli ha ad ogni modo omesso ogni
riferimento ai principi cardine del culto, ossia che Báb (Mírzá `Alí Muḥam-
mad) e Bahá’u’lláh (Mīrzā Ḥusain ‛Ali Nūrī) sarebbero delle manifestazioni
di Dio di cui si ignora l’essenza e che la religione in questione si ripropone
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l’instaurazione di una fede universale basata sul superamento dei conflitti
razziali, religiosi e sociali (cfr. Le Petit Robert des noms propres, Paris
2011, pag. 190),
che d’altro canto anche l’esistenza di frequentazioni con esponenti della
comunità Bahá’í in patria non può essere ritenuta verosimile; che l’insor-
gente ha infatti asserito di essersi avvicinato a tale confessione per il tra-
mite della sua ragazza, la quale avrebbe “sparlato dei musulmani” la-
sciando intendere quanto ad un diverso orientamento religioso, poi subita-
mente confermatogli da quest’ultima dietro sua precisa richiesta (cfr. atto
[…], pag. 8) ; che tale asserto, oltre ad essere in manifesta contraddizione
rispetto ai principi stessi del credo Bahá’í da lui illustrati (importanza
dell’onesta; divieto di mentire e di parlare alle spalle delle persone), risulta
pure poco sensato se comparato con le sue successive allegazioni, riba-
dite in sede riscorsuale, circa il fatto che quest’ultima sarebbe stata restia
a coinvolgerlo nelle faccende comunitarie per ragioni di prudenza e che
“non sparlava degli altri” (cfr. atto […], pag. 8-10); che altresì, nell’ambito
dell’audizione complementare a cui è stato sottoposto proprio al fine di
chiarire le sue potenziali relazioni con membri del bahaismo, egli ha asse-
rito di non essersi recato in luoghi di culto né di aver partecipato a cerimo-
nie particolari, salvo prendere parte alle prolusioni dispensate dalla sua di-
letta (cfr. atto […], pag. 10); che pertanto non si può ritenere che il ricorrente
sia verosimilmente entrato in contatto con bahaisti esposti e si possono
persino condividere i dubbi della SEM circa il fatto che la sua stessa com-
pagna d’allora, quandanche realmente esistente, fosse o meno esponente
attiva di tale religione; che l’integralità delle sue deduzioni in merito si ba-
sano infatti su elementi riportati da terzi; che ad ogni modo, l’interessato ha
a sua volta escluso di aver avuto a che fare con altre persone attive nella
comunità Bahá’í, al di fuori di alcuni iniziati di cui ignora peraltro le genera-
lità (atto […], pag. 16),
che tutto ciò premesso, vien da sé che vi sia anche da dubitare fortemente
in merito al fatto che l’insorgente fosse realmente ricercato per tali motivi
nel suo paese d’origine; che ad ogni modo, le sue dichiarazioni al riguardo
risultano a loro volta poco concludenti; che anche a tal proposito egli si è
infatti limitato a riportare presunte informazioni riferitegli da un conoscente
senza avere avuto alcun contatto personale con le autorità (cfr. decisione
avversata, pag. 5, a cui è opportuno rinviare),
che il presunto ordine di comparizione prodotto in sede ricorsuale non giu-
stifica una diversa valutazione del caso,
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che appare invero poco comprensibile che la madre abbia omesso di infor-
marlo al riguardo per timore, riesumando il mezzo di prova dopo l’esito ne-
gativo della procedura d’asilo (cfr. atto […], pag. 2); che d’altro canto, lo
stesso insorgente ha asserito che quest’ultima non sarebbe stata al cor-
rente del suo interessamento per il bahaismo e che probabilmente i fami-
gliari avrebbero interrotto i contatti con lui se avessero scoperto tale eve-
nienza (cfr. atto […], pag. 10), allorché nel documento in questione è
espressamente menzionato tale capo d’imputazione; che in sede ricor-
suale nulla è stato specificato circa le modalità di trasmissione del docu-
mento verso la Svizzera, né tantomeno è stata prodotta la busta di intima-
zione, e ciò nonostante l’insorgente abbia a più riprese sottolineato la diffi-
coltà nell’invio di tali documenti; che nelle fonti disponibili non vi è inoltre
alcun riscontro in ordine al fatto che le condanne pronunciate in contuma-
cia, la quale avverrebbe il giorno medesimo della mancata comparizione
(cfr. ricorso, pt. 4f), non sarebbero notificate (cfr. Judicial Issues; Joint re-
port from the Danish Immigration Service and the Danish Refugee Council
based on interview in Tehran, Iran, and Landon, United Kingdom, 9 Sep-
tember to 15 September 2017 and 2 October to 3 October 2017, February
2018, pag. 6-8, 26_1531997457_report-judicial-issues-220218.pdf >, consultato il 22 luglio
2019),
che il tentativo di integrazione del ricorrente nella comunità Bahá’í in Sviz-
zera non permette di giungere ad una diversa conclusione nemmeno se
analizzato quale motivo soggettivo insorto dopo la fuga; che in primo luogo,
va constatato come la documentazione rilasciata il 29 maggio 2019 dalla
locale assemblea spirituale attesta unicamente che l’insorgente è persona
conosciuta, escludendo del resto espressamente ch’egli sia un membro
della comunità; che ad ogni buon conto, il solo fatto di aver preso parte ad
alcune riunioni e ricorrenze non permette di giustificare un timore fondato
d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una
persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2) dal momento che non si può
partire dall’assunto che le autorità iraniane siano venute a conoscenza di
tali marginali circostanze (cfr. situazione comparabile nella sentenza D-
3108/2019 del 5 luglio 2019),
che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la
concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM
pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
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Pagina 10
l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia
(art. 44 LAsi),
che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4),
che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell’allontanamento,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione
dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile
(art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione
dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che nel proprio gravame, l’insorgente ritiene che anche tale conclusione
debba essere disattesa; ch’egli è dell’opinione che l’esecuzione del prov-
vedimento si ponga in contrasto con l’art. 3 CEDU,
che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi
ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso l’Iran,
che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del
principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio
personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito,
in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi
in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI),
che inoltre, stante il fatto che in Iran non viga attualmente un contesto di
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica e che la
situazione personale del ricorrente non dia adito a dubbi quanto al rischio
di una messa in pericolo concreta, l’esecuzione dell’allontanamento risulta
parimenti ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83
cpv. 4 LStrI),
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che il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria, senza che
ad un esame d’ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una perma-
nenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e rela-
tivi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3),
che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità
dell’esecuzione del provvedimento,
che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento
la decisione dell’autorità inferiore va confermata,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe-
derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: