B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3390/2016
Sen t en z a d e l 2 6 g e nn a i o 2 0 1 7
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…),
Eritrea,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione della SEM del 4 maggio 2016 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che la richiedente ha presentato in Svizzera in data
2 novembre 2013,
i verbali d'audizione del 6 novembre 2013 (di seguito: verbale 1), del 3 giu-
gno 2014 (di seguito: verbale 2) ed il suo complemento del 21 aprile 2016,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM; già
Ufficio federale della migrazione; UFM) del 4 maggio 2016, notificata all'in-
teressata il 6 maggio 2016 (cfr. atto A 36/1), con cui tale autorità ha re-
spinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato l'allontanamento della
richiedente dalla Svizzera, ritenendo nel contempo non ragionevolmente
esigibile l’esecuzione del medesimo verso l’Eritrea, ammettendo quindi
provvisoriamente l’interessata,
il ricorso del 19 maggio 2016 inoltrato al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il 30 maggio 2016 (cfr. timbro del plico raccoman-
dato; data d'entrata: 31 maggio 2016), con cui l'insorgente ha postulato
l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo; in su-
bordine, la restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore per un nuova
decisione limitata alla questione dell’asilo; contestualmente ha presentato,
secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria, nello specifico di
dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
con protesta di spese e ripetibili,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che preliminarmente, essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell'am-
missione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
con decisione del 4 maggio 2016, oggetto del litigio in questa sede risulta
essere esclusivamente la questione della concessione dell’asilo, nonché
della pronuncia dell'allontanamento,
che nel corso dell'audizione sulle generalità la richiedente ha dichiarato di
essere cittadina dell’Eritrea di etnia tigrigna e confessione pentecostale,
con ultimo domicilio a C._______ (Eritrea) dove avrebbe vissuto con il ma-
rito dal 2003 al 2011 quando, a suo dire, sarebbe espatriata legalmente
verso l’Italia (cfr. verbale 1, pag. 3 segg.); che in seguito, avrebbe risieduto
per diverso tempo in Italia usufruendo a più riprese delle strutture ospeda-
liere (cfr. verbale 1, pag. 7 seg.), prima di giungere in Svizzera e depositarvi
la sua domanda d’asilo,
che sarebbe espatriata poiché non avendo a disposizione le medicine e le
cure adeguate nel Paese d’origine, avrebbe deciso di curarsi in Italia; che
successivamente, avrebbe preferito trasferirsi in Svizzera al fine di ottenere
dei trattamenti più appropriati (cfr. verbale 1, pag. 8); che inoltre avrebbe
lasciato l’Eritrea in quanto, vivendo in un campo militare, sarebbe stata og-
getto di persecuzioni a causa della sua confessione religiosa (cfr. ver-
bale 1, pag. 8 seg.; verbale 2, D40 e D42-D45); che infine, avrebbe prefe-
rito la via dell’espatrio anche per migliorare la propria situazione economica
(cfr. verbale 2, D40),
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che nella decisione querelata la SEM ha innanzitutto considerato inverosi-
mili e non soddisfacenti le condizioni dell’art. 7 LAsi le allegazioni della ri-
chiedente circa la possibile incarcerazione a causa della sua confessione
religiosa,
che in tal senso, le dichiarazioni in merito alla religione pentecostale a cui
l’interessata si sarebbe convertita, sarebbero del tutto superficiali e prive di
dettagli; che nella fattispecie, ella non sarebbe stata in grado né di spiegare
il significato della parola pentecostale né tantomeno di delucidare il termine
“glossolalia”; che interpellata in merito ai sacramenti della propria confes-
sione, avrebbe unicamente affermato di non credere che ve ne siano; che
pertanto risulterebbe sorprendente, che la richiedente non sarebbe stata in
grado di fornire un esposto esaustivo in merito alle conoscenze basilari
della sua religione,
che inoltre, le dichiarazioni in merito al suo battesimo sarebbero caratteriz-
zate da grande approssimazione; che a tal proposito, l’interessata avrebbe
unicamente allegato, dopo numerose richieste di approfondimento, di es-
sere stata battezzata nel gennaio 2003 nella vasca da bagno di un cre-
dente; che tenuto conto dell’importanza di tale evento, ci si aspetterebbe
un racconto spontaneo preciso ed approfondito,
che anche le descrizioni riguardanti la celebrazione della messa penteco-
stale risulterebbero prive di dettagli e stereotipate,
che nell’audizione sulle generalità la richiedente avrebbe oltracciò dichia-
rato, che malgrado i suoi vicini di casa fossero venuti a conoscenza della
sua conversione, ella non sarebbe stata imprigionata, ma bensì tollerata in
quanto non vedente; che tuttavia, nella seconda audizione avrebbe asse-
rito di temere di poter prima o poi essere incarcerata; che pertanto, la ri-
chiedente si sarebbe contraddetta su di un aspetto cruciale della sua do-
manda d’asilo; che confrontata con tali incongruenze, si sarebbe limitata a
sostenere di non aver mai effettuato quell’affermazione nell’audizione sulle
generalità,
che infine, le ulteriori dichiarazioni dell’interessata sarebbero da analizzare
dal punto di vista della rilevanza; che in tal senso le situazioni sfavorevoli
riconducibili a condizioni di vita politiche, economiche o sociali di carattere
generale in uno Stato non costituirebbero persecuzioni ai fini dell’asilo; che
pertanto, i motivi correlati al suo stato di salute, nonché le precarie condi-
zioni economiche della famiglia, non rappresenterebbero un motivo d’asilo,
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in quanto riconducibili al contesto generale del suo Paese e conseguente-
mente non volgenti ad una persecuzione diretta nei suoi confronti; che tali
allegazioni non sarebbero quindi rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi,
che pertanto, la SEM ha respinto la domanda d’asilo e pronunciato l’allon-
tanamento della richiedente dalla Svizzera; che tuttavia, tenuto conto della
sua precaria situazione medica, non ha ritenuto ragionevolmente esigibile
l’esecuzione dell’allontanamento, ammettendola quindi provvisoriamente
in Svizzera,
che nel ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura,
l'insorgente contesta le considerazioni dell'autorità inferiore sostenendo il
soddisfacimento delle condizioni dell’art. 3 e dell’art. 7 LAsi; che segnata-
mente, ella ritiene incontestabile la sua appartenenza alla religione pente-
costale, la quale potrebbe essere confermata da tutti coloro che frequen-
tano la sua Chiesa in Ticino; che l’opinione contraria dell’autorità inferiore
sarebbe quindi frutto di un’impressione soggettiva e di una lettura parziale,
affrettata nonché rigida dei verbali d’audizione,
che in aggiunta, la ricorrente ritiene di aver esposto il significato di pente-
costale nella domanda D95 (cfr. verbale 2, D95) di modo che la SEM
avrebbe erroneamente fondato la sua decisione limitandosi a ritenere la
risposta fornita alla domanda D100 (cfr. verbale 2, D100) ove le sarebbe
stata posta la stessa questione; che ella non avrebbe risposto a tale richie-
sta, poiché le sarebbe sfuggito il motivo per il quale le sarebbe stata rivolta
la medesima domanda,
che inoltre, la sua ignoranza circa la parola “glossolalia” sarebbe ricondu-
cibile all’insufficiente traduzione dell’interprete; che a seguito di ricerche
l’interessata ne avrebbe appreso il significato e che, nonostante non abbia
risposto direttamente alla domanda, ella avrebbe comunque fornito una
spiegazione indiretta (cfr. verbale 2, D99); che oltracciò, anche le incer-
tezze concernenti i sacramenti della religione pentecostale sarebbero do-
vute ad un’inadeguata traduzione dell’interprete,
che non da ultimo, ella avrebbe esposto adeguatamente gli avvenimenti
riguardanti il proprio battesimo; che in tal senso, vi sarebbe da tenere conto
della sua cecità, la quale avrebbe un’influenza sulla sua capacità descrit-
tiva,
che infine, la ricorrente pur riconoscendo l’incongruenza quo ai suoi timori
di essere incarcerata, tiene a ribadire che le sue allegazioni non sarebbero
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contraddittorie, giacché il rischio di persecuzione sarebbe aumentato gra-
dualmente con l’accrescere dei sospetti; che la tolleranza sarebbe comun-
que stata correlata al fatto che ella rinunciasse alla sua religione; che per-
tanto, le contraddizioni riscontrate dall’autorità di prime cure non sarebbero
fondate e le sue asserzioni andrebbero conseguentemente considerate,
nel loro insieme, coerenti,
che a sostegno delle sue allegazioni ricorsuali la ricorrente ha prodotto i
seguenti documenti:
– una fotocopia della tessera di legittimazione per cechi ed ipovedenti
dell’unione dei trasporti pubblici (VÖV/UTP; allegato A);
– una fotocopia del certificato medico del (…) rilasciato dall’Ospedale Re-
gionale di D._______ (allegato B);
– una fotocopia della lettera della Dr. Med. E._______ del (…) (alle-
gato C);
– una fotocopia del certificato medico del (…) rilasciato dall’Ospedale Re-
gionale di D._______ (allegato D);
– una fotocopia del certificato medico del (…) rilasciato dal pronto soc-
corso dell’Ospedale Regionale di F._______ (allegato E);
– una fotocopia della ricetta medica del (…) rilasciata dall’Ospedale Re-
gionale di F._______ (allegato F);
– una fotocopia del “foglio di trasmissione informazioni mediche” della
G._______ (allegato G);
– una fotocopia della ricetta medica del (…) rilasciata dall’Ospedale Re-
gionale di F._______ (allegato H);
– un attestato di frequenza originale della chiesa Evangelica di H._______
(allegato I),
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza,
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sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona-
lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi;
che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi),
che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),
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che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, le dichiarazioni
rese dalla ricorrente in corso di procedura sono inverosimili rispettivamente
irrilevanti ai sensi dell’art. 7 e art. 3 LAsi,
che in particolare, le sue lacune riguardanti la religione pentecostale sono
evidenti; che infatti, contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale,
l’insorgente non è stata in grado di fornire, nell’insieme, delle spiegazioni
adeguate alle domande poste, limitandosi a più riprese a rispondere con
semplici “non lo so”, “non so nulla” nonché “non l’ho mai sentito” (cfr. ver-
bale 2, D87, D94, D100, D102, D104); che in tal senso, risulta poco credi-
bile che ella si sia confrontata, al fine di convertirsi ad un determinato credo,
con la dottrina ecclesiastica pertinente (cfr. verbale 2, D59) allorché non
risulta essere stata in misura di rispondere a delle domande basilari riguar-
danti tale religione (cfr. verbale 2, D94, D100, D101, D102); che a tal ri-
guardo, non giova alla ricorrente sostenere che le incongruenze emerse in
corso di procedura d’asilo vadano imputate a delle difficoltà di compren-
sione, giacché lei stessa ha confermato a precisa domanda ed in entrambe
le audizioni di ben comprendere l’interprete (cfr. verbale 1, pag. 2 e pag. 9;
verbale 2, D1) ed ha apposto la propria firma previa ritraduzione nella pro-
pria lingua dei verbali,
che inoltre, se è comprensibile che la cecità progressiva abbia indubbia-
mente un’influenza sulle capacità descrittive della ricorrente, va sottoli-
neato che, al momento del battesimo nel gennaio 2003 (cfr. verbale 2,
D58), ella era, stando alle sue stesse dichiarazioni, ancora in grado di ve-
dere; che di fatto, l’insorgente ha perso la vista nel 2011 (cfr. verbale 2,
D27-D28 e D33) e pertanto non si giustifica la vaghezza con cui ha risposto
alle domande riguardanti il battesimo,
che quo alle censure sulla sua possibile incarcerazione, la ricorrente ha
inizialmente esposto, che le sue attività venivano tollerate a causa della
sua cecità; che in tal senso, ella ha affermato di non aver riscontrato parti-
colari problemi con le autorità e di non di aver subito pregiudizi in ragione
della sua confessione religiosa, se non qualche intimidazione da parte del
vicino di casa (cfr. verbale 1, pag. 9); che tuttavia, l’interessata ha succes-
sivamente dichiarato di essere espatriata siccome avrebbe temuto un’in-
carcerazione (cfr. verbale 2, D109); che confrontata in merito a tale incon-
gruenza, ella si è limitata a sostenere di non aver effettuato una pari dichia-
razione nella prima audizione (cfr. verbale 2, D149); che peraltro, nem-
meno quanto allegato nel memoriale ricorsuale può indurre il Tribunale ad
una diversa valutazione della fattispecie; che segnatamente, la ricorrente
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ha esplicitamente ammesso di essersi confusa nell’audizione federale, so-
stenendo un peggioramento graduale della propria situazione ed allegando
pertanto un’ulteriore versione dei fatti (cfr. ricorso, pag. 4); che pertanto, le
allegazioni concernenti un eventuale arresto sono palesemente tardive
nonché contraddittorie,
che inoltre v’è da sottolineare, che l’interessata, nonostante abbia affer-
mato di non doversi esporre, conduceva uno stile di vita contrario a tale
logica; che in particolare, ella intraprendeva azioni – quali mettere della
musica pentecostale ed ammettere esplicitamente di essere contro la divi-
nazione dei santi (cfr. verbale 2, D72, D77 e D81) – chiaramente in con-
traddizione con i suoi timori,
che infine, i motivi di ordine economico e medici invocati dalla ricorrente
non rientrano in tutta evidenza nelle diverse fattispecie previste all'art. 3
LAsi e sono pertanto da considerarsi irrilevanti ai sensi delle norme in ma-
teria di concessione dell’asilo,
che nemmeno quanto addotto nel ricorso e i nuovi mezzi di prova ad esso
allegati possono indurre il Tribunale a una diversa valutazione, poiché non
è mai stato posto in dubbio lo stato di salute e la situazione economica
della ricorrente,
che in definitiva, per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso in materia di
riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, desti-
tuito di fondamento, non merita tutela,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione;
tiene però conto del principio di unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell'allontanamento,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
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(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA),
che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal ver-
samento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è dive-
nuta senza oggetto,
che infine, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal paga-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can-
tonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: