B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3390/2019
Sen t en z a d e l 1 7 l u g l i o 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice William Waeber,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…),
Iran,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 24 giugno 2019.
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Visto:
la domanda d’asilo che A._______, asserito cittadino iraniano, di etnia (…),
con ultimo domicilio a B._______, ha presentato in Svizzera l’(…) mag-
gio 2019 (cfr. atto no. 1040931-1/2 e atto no. 1040931-10/7, p.to 1.08
segg., pag. 3 e p.to 2.01 seg., pag. 4),
il verbale di audizione del rilevamento dei dati personali del (…) mag-
gio 2019 (di seguito: verbale 1) dell’interessato,
il verbale del colloquio personale del (…) maggio 2019 del richiedente ex
art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regola-
mento Dublino III), con contestuale diritto di essere sentito in merito
all’eventuale competenza della C._______ per la trattazione della sua do-
manda d’asilo, nonché in merito al suo stato di salute (cfr. atto
no. 1040931/15-2),
l’audizione sui motivi d’asilo dell’(…) giugno 2019 (di seguito: verbale 2)
dell’interessato,
il foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) del (…) giugno 2019
(cfr. atto no. 1040931-31/2), nel quale segnatamente si diagnostica una
sindrome depressiva trattata in passato ed una reintroduzione della farma-
coterapia ([…] e […]),
il parere del 21 giugno 2019 della rappresentante legale dell’interessato in
merito al progetto di decisione del 17 giugno 2019 della Segreteria di Stato
della migrazione (di seguito: SEM) (cfr. atti no. 1040931-25/6 e 1040931-
30/1),
la decisione della SEM del 24 giugno 2019, notificata il medesimo giorno
(cfr. atto no. 1040931-35/1), con cui la predetta autorità non ha riconosciuto
la qualità di rifugiato all’interessato ed ha respinto la sua domanda d’asilo,
pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione
dello stesso, in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
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il ricorso del 3 luglio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato) inoltrato al
Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la deci-
sione succitata, con il quale il ricorrente ha postulato, a titolo principale,
l’annullamento della decisione impugnata e la concessione dell’asilo; in
primo subordine che gli sia concessa l’ammissione provvisoria, per inesi-
gibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; in secondo subordine, alla re-
stituzione degli atti di causa alla SEM per un supplemento istruttorio; con-
testualmente l’insorgente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria,
secondo il senso, tendente alla dispensa dal versamento delle spese pro-
cessuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili,
il ricevimento del dossier N (…) da parte dell’autorità inferiore in data 11 lu-
glio 2019, con segnatamente agli atti lo scritto del 12 giugno 2019 della
rappresentante legale del ricorrente con allegati, quali mezzi di prova, nove
copie di fotografie a colori, che rappresenterebbero l’insorgente con diversi
traumi e ferite sul corpo (cfr. anche atto no. 1040931-21/-),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che, fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato co-
stituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA,
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e
al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
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che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di
scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi
dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nel corso dell’audizione sul rilevamento dei dati personali, l’interessato
ha segnatamente allegato, di essere partito dal suo Paese d’origine il
(…) maggio 2018 in direzione della C._______ (cfr. verbale 1, p.to 5.01
seg., pag. 5),
che durante il colloquio ex art. 5 Regolamento Dublino III, egli ha asserito
di aver lasciato l’Iran l’(…) aprile 2018 per recarsi illegalmente in
D._______, e dopo due mesi, avrebbe proseguito per la C._______; che
in C._______ l’interessato sarebbe stato arrestato ed incarcerato per circa
un mese; che egli ha altresì dichiarato di opporsi al suo rinvio nel Paese
menzionato, in quanto vi avrebbe soggiornato dieci mesi di cui quattro tra-
scorsi in carcere, ove sarebbe stato maltrattato ed avrebbe perso quaranta
chili, in quanto consumava un solo pasto al giorno; che in un’occasione
sarebbe stato picchiato con un bastone e che la gente fascista lo avrebbe
maltrattato; che il richiedente ha infine allegato di avere subito una grande
diminuzione ponderale e che soffrirebbe di problematiche psicologiche, ma
che non assumerebbe alcun farmaco,
che interrogato in merito ai suoi motivi d’asilo, il richiedente ha dichiarato,
in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che durante gli studi liceali, inter-
rotti negli anni (…), avrebbe esercitato per un breve periodo la professione
di (…), nonché per tre mesi aver seguito una formazione quale (…) e (…);
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che tali attività lavorative le avrebbe interrotte poiché i suoi datori di lavoro
non avrebbero visto di buon occhio i suoi tatuaggi a causa della società;
che pertanto sarebbe stato mantenuto dai nonni materni, presso i quali
avrebbe vissuto con la madre ed un fratello (…) (cfr. verbale 2, D4 segg.,
pag. 2 seg.),
che l’interessato ha altresì allegato che il padre, che si sarebbe separato
da sua madre, lo avrebbe maltrattato e torturato (cfr. verbale 2, D11 seg. e
D17 segg., pag. 3; D36, pag. 5),
che, egli, essendo disoccupato, avrebbe trascorso diverso tempo in un In-
ternet Cafè a partire dal gennaio-febbraio del 2018; che un giorno in tale
luogo, sarebbe stato avvicinato da un uomo, presentatosi a lui con il nome
di “E._______”; che quest’ultimo gli avrebbe offerto di utilizzare internet
gratuitamente; che il richiedente, incuriosito, avrebbe seguito la persona
citata in un sotterraneo posto in una casa sfitta; che prima di poter acce-
dere in quest’ultima, “E._______” avrebbe suonato al campanello e pro-
nunciato un codice (cfr. verbale 2, D36, pag. 5 e D37 segg., pag. 7 seg.),
che l’interessato avrebbe frequentato tale sotterraneo, sempre accompa-
gnato da “E._______”, utilizzando i computer presenti, accedendo ad in-
ternet e giocando in linea; che il luogo sarebbe stato frequentato da altre
tre o quattro persone, con le quali egli non avrebbe mai discusso; che dopo
circa una settimana “E._______” gli avrebbe riferito che “[…] (…) milioni di
tumani sono tuoi”, in quanto il primo avrebbe modificato un sito con un altro;
che l’interessato, incuriosito, avrebbe chiesto spiegazioni in merito, senza
ottenerne (cfr. verbale 2, D36, pag. 5 seg.),
che circa (…) giorni dopo la conoscenza di “E._______”, quest’ultimo gli
avrebbe chiesto di eseguire un lavoro per lui, consegnandogli una chiavetta
USB ed un pezzo di calamita, dicendogli di recarsi in una ditta e di inserire
la chiavetta nel computer della segretaria e, se non ci riusciva, di attaccare
la calamita sotto il suo tavolo; che dopo aver rifiutato in un primo momento,
sentita la spiegazione che gli avrebbe fornito “E._______”, avrebbe accet-
tato di eseguire tale lavoro, per motivi economici (cfr. verbale 2, D36, pag. 6
e D56 segg., pag. 9 segg.),
che egli si sarebbe pertanto recato presso un edificio, di cui ignora il nomi-
nativo, anche se avrebbe dedotto si trattasse di una compagnia di assicu-
razioni, dal materiale utilizzato nella stessa; che, però, avendo avuto paura,
avrebbe gettato la chiavetta USB prima di entrare nello stabile; che in se-
guito si sarebbe presentato direttamente alla segretaria della compagnia
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per il posto di tuttofare, chiedendo di poter parlare con il direttore della ditta;
che nella decina di minuti seguenti, egli avrebbe attaccato la calamita sotto
alla scrivania della segretaria e sarebbe uscito indisturbato dall’edificio (cfr.
verbale 2, D36, pag. 6 e D58 segg., pag. 9 segg.),
che dopo aver eseguito tale lavoro, come da accordo, il richiedente si sa-
rebbe recato in un Internet Cafè, ove avrebbe ricevuto (…) milioni di tumani
da parte di “E._______” per l’esecuzione del lavoro; che quest’ultimo gli
avrebbe riferito che, grazie alla calamita da lui attaccata, sarebbe già riu-
scito ad ottenere il software di cui lui necessitava; che malgrado egli avesse
richiesto spiegazioni in merito a tale ingente somma a “E._______”, il pre-
citato non gli avrebbe risposto (cfr. verbale 2, D36, pag. 6 e D88 segg.,
pag. 12; D96, pag. 13),
che a seguito di tale evento, egli avrebbe continuato a frequentare il sot-
terraneo; che circa il (…) o il (…) marzo 2018, vi si sarebbe recato solo,
sarebbe stato picchiato ed avrebbe perso conoscenza; che risvegliatosi,
egli si sarebbe accorto di essere detenuto da Etelaat (servizi segreti ira-
niani); che per dieci giorni egli sarebbe stato torturato ed interrogato, in
merito alle attività che compivano nel sotterraneo ed ai nomi delle persone
coinvolte; che lui insieme alle persone che erano presenti nel sotterraneo,
sarebbero state accusate di spionaggio per F._______ (cfr. verbale 2, D36,
pag. 6; D97 segg., pag. 13 segg.),
che dopo circa otto o nove giorni di detenzione, avrebbe incontrato un pro-
zio (…), che sarebbe stato un alto graduato nei servizi segreti iraniani; che
trascorsi undici o dodici giorni, egli sarebbe stato rilasciato dalla prigione in
attesa del suo interrogatorio e della sentenza nei suoi confronti, in quanto
il (…) avrebbe offerto quale garanzia la sua abitazione del valore di (…)
milioni di tumani, ed il prozio avrebbe funto da garante per lui (cfr. verbale
2, D36, pag. 6 seg.; D112, pag. 14; D144 segg., pag. 17; D161, pag. 18
seg.; D153, pag. 18),
che in seguito, appreso dagli avvocati consultati che egli rischiava una con-
danna a morte, il (…) gli avrebbe organizzato, pochi giorni dopo il rilascio
dalla prigione, la fuga dal suo paese d’origine, ciò che lui avrebbe eseguito,
espatriando il (…) aprile 2018 (cfr. verbale 2, D36, pag. 7; D159 seg.,
pag. 18 e D185, pag. 20),
che dopo il suo espatrio, egli avrebbe appreso dalla madre e dal nonno
materno, che il suo prozio (…), avendo perso a causa della sua fuga la sua
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attività lavorativa, avrebbe minacciato i suoi famigliari, asserendo che l’in-
teressato doveva fare ritorno in Iran; che per questo egli temerebbe il pro-
zio (cfr. verbale 2, D28 segg., pag. 4; D161, pag. 19 segg., D190 seg.,
pag. 21),
che altresì, dopo la sua partenza dal Paese d’origine, degli agenti lo avreb-
bero ricercato più volte presso il suo domicilio familiare, o si sarebbero
piazzati all’esterno dell’abitazione; che in alcune occasioni, i medesimi
avrebbero minacciato i suoi famigliari, affinché essi gli consegnassero l’in-
teressato (cfr. verbale 2, D35, pag. 5; D186 segg., pag. 21),
che egli teme di rientrare in Iran, in quanto verrebbe condannato a morte
ed ha paura che la madre rimanga sola (cfr. verbale 2, D200 segg.,
pag. 22),
che nella decisione impugnata, l’autorità di prime cure ha ritenuto i motivi
d’asilo dell’interessato inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi,
che invero le sue dichiarazioni in merito agli eventi che lo avrebbero con-
dotto all’arresto da parte dei servizi segreti iraniani con l’accusa di spionag-
gio per F._______, risulterebbero imprecisi, contraddittori ed illogici,
che segnatamente, le sue asserzioni in relazione al sentimento di illiceità
nel compiere l’azione presso la ditta, sarebbero incongruenti, come pure in
riferimento alle nozioni che egli ha dichiarato di possedere della predetta,
che sarebbe inoltre poco credibile che egli abbia potuto introdursi indistur-
bato in un edificio e nell’ufficio della segretaria che era dotato di teleca-
mere, senza nascondere la sua immagine e senza doversi identificare,
che illogico apparirebbe anche il suo agire successivo a tale episodio,
avendo egli continuato a frequentare il rifugio di “E._______” dopo aver
commesso il primo reato, come pure poco credibile che egli fosse ignaro
di quanto accadeva intorno a lui nel sotterraneo,
che in secondo luogo, circa il suo arresto e la sua detenzione, vi sarebbero
delle divergenze sia in merito al posto nel quale egli sarebbe stato incarce-
rato, sia in riferimento alle modalità di detenzione; che interrogato in merito
al luogo dove era stato incarcerato, avrebbe inoltre risposto in modo molto
vago, senza fornire delle indicazioni dettagliate,
che in relazione alle fotografie prodotte quali mezzi di prova dall’interes-
sato, malgrado le stesse mostrino che il medesimo ha subito dei traumi
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fisici, esse non attesterebbero che questi ultimi siano stati causati dalle tor-
ture subite in Iran durante l’incarcerazione, ma potrebbero ad esempio es-
sere riconducibili ai maltrattamenti subiti in C._______; che pertanto, non
avvalorerebbero le sue allegazioni,
che la SEM, ritenendo tali dichiarazioni inverosimili, non ha proseguito con
l’analizzare se gli eventi addotti fossero rilevanti ai sensi dell’asilo,
che infine, l’autorità inferiore si è chinata sul parere espresso al progetto di
decisione, ritenendo che il primo non contenesse fattispecie e mezzi di
prova atti a modificare la predetta conclusione,
che nel ricorso, l’insorgente, dopo aver ripreso e specificato alcuni fatti,
contesta le considerazioni e conclusioni presenti nella decisione impu-
gnata, in quanto sarebbero il risultato di un accertamento inesatto ed in-
completo delle sue allegazioni, che non sarebbero state analizzate nella
loro globalità ed in relazione alla situazione socio-politica del suo Paese
d’origine,
che invero egli afferma in particolare che, l’atteggiamento da lui tenuto nei
confronti dell’azione che egli ha compiuto, non sarebbe incoerente, bensì
rappresenterebbe il dilemma interiore che egli ha vissuto in tale momento;
che in tal senso, non andrebbe neppure dimenticata la sua giovane età,
che d’un canto egli avrebbe continuato a frequentare il rifugio, poiché gli
dava la possibilità di utilizzare gratuitamente internet, nonché magari di
guadagnare ancora qualcosa; che d’altro canto non gli sarebbe interessato
di cosa si occupassero le altre persone presenti nel sotterraneo,
che peraltro, qualunque tipologia di società, potrebbe possedere delle ban-
che dati o dei software che potrebbero interessare dei servizi segreti; che
inoltre è possibile che i suoi mandanti volessero ottenere delle informazioni
con modalità differenti, anche se corrisponderebbe al vero che una chia-
vetta USB ed una calamita hanno delle finalità diverse come osservato
dall’autorità inferiore,
che proseguendo nell’analisi, circa il suo racconto in merito all’arresto ed
alla detenzione da parte dei servizi segreti, prendendolo nella sua totalità,
sarebbe stato univoco; che le imprecisioni nello stesso, sarebbero dovute
al trauma subito; che a medesima conclusione si giungerebbe in relazione
alla descrizione dei luoghi del suo rilascio,
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che infine, egli avrebbe ottemperato al suo obbligo di collaborare fornendo
i documenti ed i mezzi di prova in suo possesso; che in merito alle fotogra-
fie presentate, non si dovrebbe concludere che visto che egli è stato dete-
nuto in un carcere (…) in pessime condizioni, le torture non siano avvenute
in Iran; che peraltro, egli ribadisce che la sua forma fisica era differente nei
due periodi,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori-
gine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so-
ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi-
zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi-
sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi),
che sono inverosimili, in particolare, le allegazioni che su punti importanti
sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si
basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7
cpv. 3 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell’art. 7 LAsi,
che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona
attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data,
in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi
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o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consape-
volmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni ri-
lasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di
nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la neces-
saria collaborazione,
che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo
siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l’au-
torità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune afferma-
zioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in
preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, in-
fatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni sin-
gola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli ele-
menti essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque de-
terminare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino prepon-
deranti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti),
che nella presente disamina, le dichiarazioni determinanti rese dal ricor-
rente durante l’audizione sui motivi d’asilo, risultano essere, come retta-
mente concluso dall’autorità inferiore, in più punti incoerenti, poco plausibili
ed incongrue all’esperienza generale di vita,
che a titolo d’esempio, discordanti sono le sue allegazioni in merito alle
modalità con le quali si sarebbe recato nello scantinato, avendo dapprima
asserito che “E._______” gli avrebbe sempre dato appuntamento da un’al-
tra parte per poi condurlo nel sotterraneo, in quanto egli doveva fornire il
codice alla porta (cfr. verbale 2, D53 seg., pag. 9; D93, pag. 13), per poi
invece sostenere che l’ultimo giorno vi si sarebbe recato solo (cfr. verbale
2, D106 seg., pag. 14),
che in merito egli ha aggiustato le sue dichiarazioni, soltanto dopo che l’in-
terrogante aveva denotato l’incongruenza, asserendo che “E._______” gli
avrebbe dato direttamente appuntamento presso il rifugio, con lo scopo di
consegnargli dei soldi (cfr. verbale 2, D108, pag. 14), ciò che rende poco
credibile questi suoi ultimi asserti,
che a ragione inoltre la SEM rileva delle discrepanze circa le modalità con
le quali egli sarebbe stato detenuto dai servizi segreti, come pure relative
al luogo in cui lo avrebbero incarcerato,
che invero egli ha in un primo momento affermato che, dopo essersi risve-
gliato, avrebbe veduto che si trovava assieme agli altri (…), eccetto
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“E._______”, in cella (cfr. verbale 2, D36, pag. 6); che inspiegabilmente in
un secondo momento ha modificato le precedenti affermazioni, riferendo
che lui si sarebbe trovato in una stanza separata dalle altre persone (cfr.
verbale 2, D109, pag. 14 e D125, pag. 15),
che posto difronte anche a tale incongruenza, egli ha asserito che avrebbe
sentito le loro urla (cfr. verbale 2, D126, pag. 17), ciò che risulta incompa-
tibile con quanto dichiarato inizialmente, nonché con il fatto che egli non
avesse mai discusso con le medesime persone nel sotterraneo (cfr. verbale
2, D49 seg., pag. 8 seg.), e che pertanto appare poco plausibile che po-
tesse riconoscere le loro voci,
che a conclusione analoga si giunge circa il luogo dove si troverebbe il
carcere nel quale sarebbe stato detenuto, poiché ha dapprima sostenuto
che non sapesse nulla in merito, in quanto era bendato (cfr. verbale 2, D110
seg., pag. 14), per poi asserire invece che avesse visto dove fosse dete-
nuto (cfr. verbale 2, D114, pag. 14); in seguito ha nuovamente modificato
queste ultime allegazioni affermando di non sapere dove si trovasse (cfr.
verbale 2, D115 seg., pag. 14), per infine riferire che, dopo essere stato
rilasciato, avrebbe visto tre edifici, uno amministrativo e due per la deten-
zione e che egli si trovava a B._______ (cfr. verbale 2, D118 segg.,
pag. 15),
che le spiegazioni del ricorrente contenute nel gravame, non conducono il
Tribunale a diversa conclusione, in quanto le dichiarazioni rilasciate dall’in-
teressato durante le audizioni in tal senso, risultano a tal punto inconcilia-
bili, da non essere spiegabili con gli effetti che un periodo di detenzione,
subito diverso tempo prima, avrebbe avuto sul medesimo,
che dipoi, anche la data in cui sarebbe espatriato dal suo Paese d’origine,
appare essere divergente, avendo l’insorgente sostenuto dapprincipio di
essere partito il (…) maggio 2018 (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 5), in una
seconda versione di aver lasciato l’Iran l’(…) aprile 2018 (cfr. atto
no. 1040931-15/2), ed infine, in una terza variante, il (…) aprile 2018 (cfr.
verbale 2, D185, pag. 20),
che, proseguendo nell’analisi, appare poco plausibile, sia il modus ope-
randi con il quale egli si sarebbe introdotto nella ditta di assicurazioni e
come sarebbero riusciti a trasferire un software soltanto con l’ausilio di una
calamita applicata sotto ad un tavolo, che il fatto che egli non sapesse che
le sue azioni fossero illecite – tra l’altro per le quali guadagnava delle
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somme di denaro ingenti – e che abbia continuato a recarsi nel rifugio an-
che dopo aver compiuto il primo reato,
che in merito a quanto sopra, si rinvia in toto a quanto compiutamente e
correttamente già motivato nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 5
della decisione impugnata), essendo che il ricorrente non apporta con il
gravame alcuna dichiarazione che possa mutare tale apprezzamento,
che alla luce di quanto sopra, neppure le copie di fotografie rappresentanti
dei traumi che avrebbe subito l’insorgente, anche venissero ritenute atten-
dibili, non risultano atte a sostenere le sue dichiarazioni, segnatamente di
essere stato detenuto e torturato dai servizi segreti iraniani,
che le stesse possono essere state provocate al ricorrente in evenienze le
più disparate, come a seguito di maltrattamenti e torture da parte del padre,
come egli ha allegato di essere stato vittima (cfr. verbale 2, D18, pag. 3),
come pure durante la sua detenzione in C._______, ove avrebbe subito
dei maltrattamenti (cfr. atto no. 1040931-15/2); che non è compito del Tri-
bunale, in mancanza di spiegazioni circostanziate e credibili da parte del
ricorrente in merito, dipanarsi in possibili scenari e congetture,
che, alla luce di quanto sopra, anche gli eventi successivi alla partenza
dall’Iran del ricorrente, segnatamente le minacce che la sua famiglia
avrebbe ricevuto dal prozio (…), come pure le ricerche effettuate dalle au-
torità iraniane al suo domicilio e le minacce ai suoi famigliari (cfr. verbale
2, D35, pag. 5; D180 segg., pag. 20; D186 segg., pag. 21) non risultano
credibili per le circostanze da lui addotte,
che infine, quo alle problematiche legate alla sua disoccupazione, che l’in-
sorgente ha ricondotto alla presenza dei tatuaggi che avrebbe in molte parti
del corpo – ma che non sarebbero in relazione diretta con i suoi motivi di
fuga (cfr. verbale 2, D8 segg., pag. 2 seg.) – sono da ricondurre pretta-
mente a delle motivazioni economiche, in quanto le sue dichiarazioni in
merito (cfr. verbale 2, D37 segg., pag. 7 seg.) sono mere allegazioni di
parte, non supportate dal benché minimo indizio concreto, che sostengano
un timore fondato di esposizione del ricorrente a dei seri pregiudizi per uno
dei motivi di cui all’art. 3 LAsi,
che tali motivi economici, come manifestamente riconoscibile, non rien-
trano nella definizione di persecuzione in senso lato giusta gli art. 3 e
18 LAsi,
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che visto tutto quanto sopra, per quanto riguarda la concessione dell’asilo
ed il riconoscimento della qualità di rifugiato v’è pertanto da confermare la
decisione dell’autorità inferiore,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che
tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana-
mento,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in-
tegrazione (LStrI, nuova denominazione dal 1° gennaio 2019, RS 142.20),
giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissible (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allon-
tanamento dell’insorgente ammissibile, ragionevolmente esigibile e possi-
bile,
che segnatamente, in merito all’esigibilità della misura, l’autorità inferiore
ha concluso che non vi fossero ostacoli individuali ostativi all’esecuzione
dell’allontanamento dell’insorgente, neppure dal profilo medico, in quanto
il richiedente, nel suo Paese d’origine, per il suo stato depressivo seguiva
già una cura nei due anni precedenti il suo espatrio, nonché in Iran vi sa-
rebbe una buona presa in carico delle affezioni psichiatriche,
che nel proprio gravame, il ricorrente contesta tale valutazione, non rite-
nendo la sua esecuzione né ammissibile ai sensi dell’art. 3 CEDU, né ra-
gionevolmente esigibile, vista la situazione vigente nel suo Paese d’origine,
che non gli permetterebbe un rientro nel medesimo Stato nella dignità e
nella sicurezza,
che secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli
ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento
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della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il
ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un
ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con-
sid. 10.2); che inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecu-
zione dell’allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce
(cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4),
che a norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non
è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera; che la portata di detta norma non si
esaurisce nella massima del divieto di respingimento; che anche altri im-
pegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi
all’esecuzione del rimpatrio in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Con-
venzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che la Corte
europea dei diritti dell’uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola
possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicu-
rezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non
è sufficiente per ritenere una violazione dell’art. 3 CEDU; che spetta infatti
all’interessato provare o rendere verosimile l’esistenza di seri motivi che
permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di es-
sere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti
contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti),
che nel caso in esame, visto che l’insorgente non è riuscito a dimostrare
l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pre-
giudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, stante anche le sue dichiarazioni inverosi-
mili, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella
fattispecie ed il suo rinvio verso l’Iran è dunque ammissibile sotto l’aspetto
dell’art. 5 cpv. 1 LAsi e dell’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifu-
giati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30),
che altresì, avendo il Tribunale ritenuto le sue dichiarazioni sui suoi motivi
d’asilo inverosimili ed irrilevanti ex art. 7 e 3 LAsi, e non apportando l’insor-
gente con il ricorso alcuna circostanza atta a far mutare tale conclusione,
egli non è riuscito a dimostrare che esista per lui un rischio personale, serio
e concreto, di essere vittima di tortura o di un trattamento inumano e de-
gradante, ostativi all’esecuzione dell’allontanamento nel suo Paese d’ori-
gine ex art. 3 CEDU (cfr. anche art. 3 Conv. tortura), per il che il suo allon-
tanamento è da ritenere ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI,
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che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI l’esecuzione può non essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,
che la disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la vio-
lence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità
di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata; che essa
vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento com-
porterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero
più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni
probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in
stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione
grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte,
che tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria
quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di
impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretiz-
zare una tale esposizione al pericolo,
che l’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo
caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si
troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese, siano tali da esporlo ad
un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferi-
menti),
che nella fattispecie, in Iran non vige attualmente una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popola-
zione nella totalità del territorio nazionale (cfr. anche a titolo d’esempio:
sentenze del Tribunale D-2094/2019 del 12 luglio 2019 consid. 10.5;
D-2309/2019 del 3 giugno 2019 consid. 13.3), che permetta d’acchito, ed
indipendentemente dalle circostanze della fattispecie, di presumere, nei
confronti di tutti i suoi espatriati, l’esistenza di una messa in pericolo con-
creta ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI,
che per quanto concerne la situazione personale del ricorrente, il mede-
simo risulta giovane, con una discreta istruzione ed alcune conoscenze
nelle professioni quali (…) e come (…) (cfr. verbale 2, D4 segg., pag. 2
seg.) e potrà contare anche in futuro, come già in passato, sull’aiuto e so-
stegno della sua famiglia, in particolare da parte del nonno (cfr. verbale 2,
D10 segg., pag. 3; D202 seg., pag. 22),
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che di conseguenza, non vi sono motivi per dubitare che si reintegrerà
senza particolari problemi nel suo paese d’origine,
che infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi pro-
blemi di salute tali da giustificare un’ammissione provvisoria, senza che da
un esame d’ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua per-
manenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e
relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3),
che invero, per la sindrome depressiva e le problematiche psicologiche di
cui soffre l’interessato (cfr. atto no. 1040931-31/2; atto no. 1040931-15/2;
verbale 2, D204 segg., pag. 22), egli seguiva già un trattamento medico in
Patria, per il che potrà continuare la terapia prescritta in Svizzera (cfr. atto
no. 1040931-31/2), nonché l’accompagnamento terapeutico anche nel suo
Paese d’origine,
che su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento è da ritenersi pure
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI),
che infine, non risultano impedimenti nemmeno sotto l’aspetto della possi-
bilità dell’esecuzione dell’allontanamento; che per prassi costante, spetta
invero al ricorrente ottenere presso la competente rappresentanza del suo
paese d’origine i documenti necessari per il rientro nello stesso (cfr. art. 8
cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12),
che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento,
la decisione dell’autorità inferiore va confermata,
che alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non
ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed
inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione
non è inadeguata (art. 49 PA),
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente
all’esonero dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali, è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, l’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
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che pertanto, visto l’esito della procedura, le spese processuali di
CHF 750.–, che seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 e 5 PA) nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]), sono poste a carico del ricorrente,
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe-
derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: