B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-339/2020, D-360/2020
Sen t en z a d e l 2 7 g e nn a i o 2 0 2 0
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Yanick Felley,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nata il (…), con la madre
B._______, nata il (…),
Georgia,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato);
decisioni della SEM del 13 gennaio 2020 / N (…) e
N (…).
D-339/2020, D-360/2020
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Fatti:
A.
Le interessate, cittadine georgiane, di etnia omonima, con ultimo domicilio
a C._______, D._______, hanno presentato le loro domande d’asilo in
Svizzera il (…) novembre 2019, dopo essere espatriate legalmente dalla
Georgia, via aerea, il (…) o (…) novembre 2019, ed arrivando in E._______
il (…) o (…) novembre 2019 (cfr. atti n. […] e n. […]; atti n. […], pag. 3
segg. e n. […], pag. 3 segg.).
B.
Il (…) novembre 2019 sono entrambe state sentite nell’ambito di un’audi-
zione sul rilevamento dei dati personali (cfr. atti n. […] e n. […]), mentre
che il (…) gennaio 2020 – in presenza del loro rappresentante legale – le
richiedenti sono state questionate circa i loro motivi d’asilo (cfr. atti n. […],
di seguito: verbale 1; e n. […], di seguito: verbale 2). Per quanto qui di ri-
lievo, esse hanno dichiarato quanto segue:
A._______, ha allegato di essersi recata nell’anno (…) in F._______, vi-
vendo a G._______ e nell’ultimo anno in H._______ con la madre, sino al
2013. Durante il suo soggiorno in F._______, si sarebbe sottoposta nel (…)
del (…) ad un trapianto di (…), a causa della diagnosi di (…), ed avrebbe
svolto diversi lavori, tra i quali la (…) presso uno (…). Da quest’ultimo la-
voro sarebbe stata licenziata nell’(…) del (…), a causa dell’ipovisione e
della cataratta che avrebbe sviluppato durante il corso dello stesso periodo.
Contro il datore di lavoro avrebbe sporto denuncia nel (…) del (…) presso
il (...), ove le avrebbero dato ragione nel (…). In F._______ si sarebbe inol-
tre sottoposta per un periodo a delle cure psichiatriche, ove le sarebbe
stata diagnosticata una paranoia. Ella sarebbe rientrata in Georgia nel
2013 a causa dei problemi legati alla cataratta; poiché il figlio sarebbe stato
ucciso, secondo lei dalla polizia georgiana; nonché l’ex marito – nel frat-
tempo deceduto – presso il quale risiedeva il figlio, sarebbe stato imprigio-
nato, ed ancora per il timore che provava in F._______, in quanto si sentiva
costantemente sotto osservazione. L’interessata ritiene inoltre che l’ucci-
sione del figlio sia collegata con un’intervista che lei avrebbe rilasciato
mentre viveva ancora negli I._______, inerente la denuncia sporta contro
il suo datore di lavoro (…). Al suo rientro in Georgia con la madre, sarebbe
stata operata nel 2016 per la cataratta, nonché avrebbe ricevuto delle cure
per dei problemi tiroidali, per i quali avrebbe assunto anche dei medica-
menti. Non avrebbe invece più proseguito le cure psichiatriche, in quanto
non le sarebbero state necessarie. Ella sarebbe espatriata dalla Georgia
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nel novembre del 2019, in quanto non sarebbe riuscita a vivere tranquilla-
mente, riscontrando dovunque delle problematiche, nonché avrebbe avuto
timore per la sua vita. Tali paure sarebbero riconducibili alle vicende per-
sonali vissute, ovvero all’uccisione del figlio, all’incarcerazione dell’ex-ma-
rito e tutt’ora del fratello che si troverebbe in prigione, nonché di diversi
eventi accadutile nel Paese d’origine (tra i quali segnatamente: la spari-
zione di documentazione inerente il processo intentato negli I._______ e
medica; il fatto che delle vetture avrebbero tentato di investirla; il fatto di
sentirsi costantemente sotto osservazione, anche da parte della polizia
georgiana, come pure che la polizia sarebbe venuta presso il suo domicilio
poiché voleva che indagassero sulla morte del figlio, dovere fino a quel
momento non adempiuto, e le avrebbero riferito che la dovevano portare
presso un ospedale psichiatrico, in quanto le persone avrebbero detto che
lei non stava bene mentalmente; ed ancora che nel 2016 la polizia avrebbe
fatto una perquisizione indebita presso lo stesso domicilio a causa di atti
imputati al fratello). Per questi motivi, ella pensa che qualcuno, in Georgia,
la voglia uccidere, e teme per la sua vita in caso di un suo rientro nello
stesso (cfr. verbale 1, D5 segg., pag. 2 segg.).
Dal canto suo, B._______, ha riferito di essersi recata in F._______ negli
anni (…), per accompagnare la figlia A._______, all’epoca malata di (…),
ove si sarebbe fatta operare, grazie all’aiuto finanziario avuto dal governo
americano e da amici. Ella avrebbe trascorso un periodo di circa vent’anni
nel H._______, da sola, svolgendo diversi lavori differenti. A seguito della
morte del nipote, sarebbe rientrata con la figlia in Georgia nel 2013, ed
avrebbe provveduto al suo sostentamento ed a quello della figlia, con la
sua pensione, nonché con l’aiuto di amici della figlia, che li avrebbero sup-
portati finanziariamente. Ella sarebbe espatriata dalla Georgia, per accom-
pagnare sua figlia. In tale Paese, la vita sarebbe divenuta nell’ultimo pe-
riodo impossibile, in quanto il figlio verrebbe continuamente incarcerato,
mentre che la figlia non potrebbe lavorare a causa dei problemi alla vista e
sarebbe costantemente agitata, avendo timore di essere uccisa. Inoltre la
polizia verrebbe spesso a casa loro a disturbare la medesima. Oltracciò, la
sua condizione economica sarebbe molto difficile, anche se percepirebbe
una pensione e potrebbe stare presso dei conoscenti, ad esempio i suoi
nipoti, con i quali sarebbe tutt’ora in contatto. Tuttavia, per la figlia, la situa-
zione sarebbe diversa, in quanto non avrebbe un posto ove vivere, e visto
anche il suo stato di salute, dipenderebbe da lei (cfr. verbale 2, D6 segg.,
pag. 2 segg.).
Le richiedenti asilo hanno depositato quali documenti agli atti i loro passa-
porti e le carte d’identità originali (cfr. atti n. […], n. […], n. […], n. […], p.to
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4.01 segg., pag. 5, n. […] e n. […]; atti n. […], n. […], n. […] e n. […], p.to
4.01 segg., pag. 5).
C.
Il 7 gennaio 2020, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM),
ha adottato le bozze di decisione negative sull’asilo (cfr. atti n. […] e
n. […]), contro le quali il rappresentante legale delle interessate ha presen-
tato dei pareri separati al riguardo in data 10 gennaio 2020 (cfr. atti n. […]
e n. […]).
D.
Con decisioni del 13 gennaio 2020, notificate in medesima data (cfr. atti
n. […] e n. […]), l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato
alle richiedenti asilo ed ha respinto le loro domande d’asilo, pronunciando
contestualmente il loro allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del
medesimo provvedimento, in quanto ammissibile, esigibile e possibile.
A tal proposito, in entrambe le decisioni impugnate, dopo che l’autorità in-
feriore ha constatato il recente inserimento da parte del Consiglio federale,
della Georgia, nel novero degli Stati per i quali si può presumere l’assenza
di persecuzioni rilevanti in materia d’asilo ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a
LAsi (RS 142.31), ha ritenuto che le condizioni per il riconoscimento dello
statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo non sarebbero state riunite
nelle fattispecie, non essendo le interessate state in misura di “capovol-
gere” la presunzione confutabile di protezione esposta nella precitata di-
sposizione.
Più in particolare, nella decisione presa nei confronti di A._______, la Se-
greteria di Stato ha ritenuto che le circostanze da lei addotte, fossero fon-
date unicamente su delle sensazioni soggettive, non essendole tuttavia ac-
caduto nulla di concreto né da parte di terze persone né da parte delle
autorità georgiane, alle quali si potrà sempre rivolgere in futuro nel caso in
cui le sue sensazioni o timori dovessero concretizzarsi. Pertanto, non sa-
rebbe ravvisabile nelle sue dichiarazioni nessun indizio di persecuzione
oggettivo. Per quanto attiene la richiesta esposta dal rappresentante legale
nel parere alla bozza di decisione di sottoporla ad un’approfondita perizia
psichiatrica, la SEM ha rilevato che non sussisterebbero i presupposti per
richiederla. In primo luogo, ella non avrebbe allegato alcun problema di
natura psichiatrica spontaneamente, salvo in fine all’audizione sui motivi
d’asilo e su quesito specifico dell’auditore a sapere per quali motivi neces-
sitasse di una psicoterapia in Svizzera, affermare che ella al suo arrivo su
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territorio elvetico non si sentisse bene e che rivoltasi al medico per un raf-
freddore le avrebbero prescritto il “(…)”. In secondo luogo, dal suo rientro
in Georgia nel 2013, sino al suo espatrio, ella si sarebbe rifiutata di sotto-
porsi a qualsiasi trattamento o cura psichiatrica, sostenendo di non neces-
sitarne. Infine, anche dovesse manifestare il bisogno di una presa in carico
psichiatrica, nel suo Paese d’origine, vi sarebbero le strutture psichiatriche
specializzate a trattare un ampio spettro di disturbi, tra i quali anche le pa-
tologie più importanti. In tal senso, non vi sarebbero neppure degli ostacoli
individuali all’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento dell’interes-
sata. La Georgia, disporrebbe invero di un sistema sanitario e di un pro-
gramma sanitario nazionale dal 2013, per cui la maggior parte delle pato-
logie, anche psichiatriche, potrebbero essere trattate, nonché vi sarebbe
una copertura d’assicurazione malattia che terrebbe conto del reddito per-
cepito. Lo Stato georgiano si assumerebbe inoltre integralmente i costi per
tutte le patologie che rientrerebbero sotto il cappello della “psicosi”. Non
sussisterebbero pertanto elementi per ritenere che in Georgia, la richie-
dente asilo, non possa beneficiare di una presa in carico psichiatrica per la
sua patologia. Non vi sarebbero infine ulteriori motivi che si oppongano al
suo ritorno in patria.
Per quanto concerne la decisione presa nei confronti della madre
B._______, l’autorità di prime cure ha osservato che i motivi d’asilo allegati,
non confuterebbero la presunzione di protezione e pertanto la domanda
d’asilo presentata è da respingere. Inoltre, non si opporrebbero all’esecu-
zione dell’allontanamento dell’interessata né la situazione vigente nel
paese d’origine, come neppure dei motivi personali, in quanto benefice-
rebbe in patria di sufficienti entrate per garantire il suo sostentamento, e
potrebbe contare su una rete famigliare che la supporterebbe in caso di
necessità. Non si rileverebbero inoltre né dalle sue allegazioni, né dagli atti,
particolari problemi di salute, per i quali in Georgia, visto anche il nuovo
sistema sanitario ed il finanziamento messo in atto per lo stesso, non possa
ricevere le cure necessarie. In particolare, il farmaco prescrittole per l’iper-
tensione arteriosa di cui soffrirebbe, sarebbe presente in patria e rientre-
rebbe nell’elenco dei farmaci coperti al 90% dallo Stato.
E.
Il 13 gennaio 2020, il rappresentante legale delle richiedenti, ha rinunciato
al mandato di rappresentanza per entrambe (cfr. atti n. […] e […]).
F.
In data 17 gennaio 2020 (cfr. risultanze processuali), le interessate sono
insorte – con unico atto ricorsuale – dinanzi al Tribunale amministrativo
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federale (di seguito: il Tribunale) contro le summenzionate decisioni della
SEM, chiedendo in premessa la congiunzione delle cause, nonché nel me-
rito postulando in via principale l’annullamento della decisione impugnata
e la concessione dell’asilo in Svizzera, nonché in primo subordine la con-
cessione dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento, ed in secondo subordine, la restituzione degli atti di
causa all’autorità inferiore per un supplemento istruttorio. Contestualmente
le ricorrenti hanno presentato un’istanza d’assistenza giudiziaria, secondo
il senso, dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del rela-
tivo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili.
A mente delle insorgenti, la decisione dell’autorità inferiore si fonderebbe
su un accertamento inesatto ed incompleto delle loro asserzioni; la SEM
non le avrebbe analizzate nella loro globalità ed in rapporto con la situa-
zione politica vigente in Georgia. Dalle loro dichiarazioni sarebbe invero
chiaramente desumibile come nel loro Paese d’origine non fossero in grado
di condurre una vita serena e dignitosa a causa delle pressioni alle quali
sarebbero state continuamente sottoposte. In tal senso, dovrebbe essere
riconosciuta loro la qualità di rifugiato ai sensi della LAsi, poiché sottrattesi
ad una pressione psichica divenuta insopportabile.
Dal profilo dell’esecuzione dell’allontanamento, la stessa non sarebbe ra-
gionevolmente esigibile, in quanto lo stato di salute di A._______ sarebbe
gravemente compromesso ed un suo rinvio in Georgia sarebbe pertanto
controindicato. In relazione allo stesso, a differenza di quanto sostenuto
nella decisione dall’autorità resistente, il programma sanitario georgiano
non funzionerebbe come dovrebbe, rivelando nel frattempo diverse proble-
matiche nell’attuazione dello stesso, e diverse conseguenze negative sui
beneficiari del servizio, che varierebbero dalla somministrazione di cure
mediche inutili (e a volte dannose) fino ad enormi ritardi nell’erogazione dei
servizi. Ciò sarebbe corroborato dalla loro esperienza medica, che smen-
tirebbe nei fatti gli obiettivi annunciati dal nuovo sistema sanitario e confer-
merebbe che le cure mediche non sarebbero somministrate correttamente.
G.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
D-339/2020, D-360/2020
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per
le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA rese dalle autorità
menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi)
e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Le ricor-
renti hanno partecipato ai procedimenti dinanzi l’autorità inferiore, sono
particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro
di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla
forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
A titolo preliminare il Tribunale rileva che, qualora le impugnative concer-
nono fatti di uguale o simile natura e pongono gli stessi o simili termini di
diritto, quandanche presentante separatamente, per economia proces-
suale può essere giustificata la congiunzione delle cause a qualsiasi stadio
della procedura e la pronuncia di una sola sentenza (cfr. MOSER/BEU-
SCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed.
2013, n° 3.17, pag. 144 seg.).
In specie, posto l’adempimento del summenzionato presupposto, appare
giudizioso congiungere la procedura della figlia A._______ (di cui ai ruoli
D-339/2020) con quella della madre B._______ (di cui ai ruoli D-360/2020),
nonché la pronuncia di una sola sentenza, come tra l’altro richiesto nel gra-
vame dalle insorgenti, che hanno presentato un unico memoriale ricor-
suale.
3.
Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de-
ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som-
mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
4.
Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
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5.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62
cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata,
né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurispru-
denza ivi citata).
6.
6.1 Giusta l’art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione
e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2
LAsi).
6.2 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi).
7.
7.1 Nella presente disamina, a differenza di quanto sostenuto dalle insor-
genti nel loro gravame, il Tribunale ritiene che l’autorità inferiore ha a ra-
gione negato loro la qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, in quanto
le dichiarazioni rese dalle stesse nel corso di procedura ed a fondamento
delle loro domande d’asilo, non adempiono le condizioni di rilevanza ex
art. 3 LAsi, per i motivi che seguono.
7.2 Il 28 agosto 2019 il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero
dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, mo-
difica entrata in vigore dal 1° ottobre 2019 (cfr. Lista «Safe Countries» ai
sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM). Nel caso in cui lo Stato d’origine
sia designato come sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una
presunzione legale che una persecuzione statale rilevante in materia
d’asilo non sussista e che vi sia una protezione offerta da parte dello Stato
d’origine contro i pregiudizi di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3;
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sentenze del Tribunale D-6455/2019 dell’11 dicembre 2019 e E-6265/2019
del 5 dicembre 2019 consid. 5.3). Tale presunzione può essere confutata
solo in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante sentenza E-616/2019 del
25 gennaio 2019). Vi è dunque una presunzione legale di protezione da
parte delle autorità georgiane, tanto più che per costante giurisprudenza
tale paese dispone di un sistema giudiziario accessibile e di forze di sicu-
rezza efficaci (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale D-6455/2019 preci-
tata; D-5573/2019 del 6 novembre 2019).
7.3 In corso di procedura, le ricorrenti non hanno apportato elementi con-
cludenti che permettano di rimettere in discussione suddetta presunzione.
7.4 Dapprima, in relazione alle allegate problematiche economiche riscon-
trate dalle richiedenti nel loro Paese d’origine, si tratta di circostanze che
non adempiono manifestamente le condizioni dell’art. 3 LAsi, in quanto non
riconducibili ad una delle cause esposte esaustivamente al cpv. 1 della di-
sposizione precitata, e non risultano quindi rilevanti in materia d’asilo.
7.5
7.5.1 Ad uguale conclusione si giunge per quanto attiene le allegazioni ine-
renti i timori della ricorrente di essere uccisa nel suo Paese d’origine, come
pure delle vessazioni e pressioni che le avrebbero fatto subire la polizia e
le persone continuamente nel suo paese d’origine.
7.5.2 Invero, dopo la decisione di principio dell’8 giugno 2006 della Com-
missione svizzera di ricorso in materia d’asilo (cfr. Giurisprudenza ed infor-
mazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA]
2006 n. 18), le autorità svizzere competenti in materia d’asilo, applicano la
teoria della protezione. Tale teoria collega la pertinenza della persecuzione
in materia d’asilo non più all’autore stesso della persecuzione, ma all’im-
possibilità di ottenere, nel paese d’origine di provenienza, una protezione
statale adeguata. In altri termini, è rilevante in materia d’asilo non soltanto
una persecuzione che emana direttamente o indirettamente da organi go-
vernativi, ma anche dovuta a terzi, nella misura in cui nessuna protezione
adeguata non può essere ottenuta nello Stato in questione, anche se lo
stesso sarebbe in misura di offrirlo (cfr. DTAF 2011/51 consid. 7.1 – 7.4).
Infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazio-
nale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all’art. 1 della Conven-
zione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esi-
gere che il richiedente asilo abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’ori-
gine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non
statali, prima di sollecitare l’intervento da parte di uno Stato terzo (cfr.
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DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1).
Inoltre, il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito
all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in
rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Pertanto, è ri-
conosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente rico-
noscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di
essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecu-
zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano sog-
gettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segna-
tamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua apparte-
nenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espon-
gono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Colui che
è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore
(soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto
per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi ci-
tata). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti
e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta
probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono
sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche
che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57
consid. 2.5 con rinvii).
7.5.3 Nella presente disamina, proprio tali presupposti non sono adempiuti.
Invero, a prescindere dalla questione della verosimiglianza di tali allega-
zioni, il rischio allegato dalla ricorrente che la polizia o terzi vogliano atten-
tare alla sua vita, sono frutto di sue supposizioni personali, non fondate su
alcun elemento oggettivo di qualsivoglia consistenza. Inoltre, la polizia pare
essere intervenuta presso il suo domicilio, una volta nell’ambito di un’in-
chiesta a carico del fratello, come pure in un’altra evenienza, allorché
avrebbero voluto portarla in un ospedale psichiatrico – circostanza tra l’al-
tro mai concretizzatasi vista la sua opposizione in merito – sarebbe soprag-
giunta su sua richiesta, poiché voleva stendere una denuncia (cfr. verbale
1, D45, pag. 7 e D73 seg., pag. 10). Pertanto, non si può partire dall’as-
sunto che le autorità georgiane non sarebbero state in grado di fornire
all’insorgente o che avrebbero rifiutato a quest’ultima una protezione ade-
guata nei confronti di interventi indebiti da parte di singoli poliziotti o di terze
persone.
A titolo abbondanziale, le dichiarazioni della ricorrente, così come le preoc-
cupazioni esposte da B._______ per i figli, non si basano su nessuno dei
motivi previsti all’art. 3 LAsi, in quanto non risultano collegati alla loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
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per le loro opinioni politiche. Per il resto l’argomentazione addotta dalle ri-
correnti con il gravame, non è atta a rimettere in discussione tale conclu-
sione.
7.5.4 Pertanto, le motivazioni invocate dalle insorgenti a fondamento del
loro espatrio, non sono pertinenti in materia d’asilo.
8.
Ne consegue che, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di
rifugiato e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto
confermata ed il ricorso respinto.
9.
9.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione;
tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
9.2 Le ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell’Ordi-
nanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999
[OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4, DTAF 2011/24
consid. 10.1).
9.3 Pertanto, anche la pronuncia dell’allontanamento va confermata.
10.
10.1 Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, l’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro inte-
grazione (LStrI, RS 142.20) dispone che l’esecuzione dell’allontanamento
dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI)
e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempi-
mento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provviso-
ria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli
ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento
della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il
ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un
ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con-
sid. 10.2 e riferimento ivi citato).
D-339/2020, D-360/2020
Pagina 12
10.3
10.3.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento
non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di
diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce
nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par-
ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105). Conformemente alla giurisprudenza della Cor-
teEDU e del Comitato dell’ONU contro la tortura, spetta all’interessato ren-
dere plausibile l’esistenza di un reale rischio (“real risk”) di essere sottopo-
sto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande
Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129
e relativi riferimenti; DTAF 2013/27 consid. 8.2).
10.3.2 Nella presente disamina, le ricorrenti non sono minacciate da al-
cuna persecuzione se dovessero rientrare nel loro Paese d’origine, e per-
tanto non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento ex
art. 5 LAsi, in quanto è una disposizione che protegge unicamente le per-
sone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per i motivi già
sopra enucleati (cfr. supra consid. 7), non possono inoltre prevalersi di un
rischio personale, concreto e serio di essere esposte ad un trattamento
proibito, in relazione con l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Conv. tortura.
10.3.3 Inoltre, né dal gravame, né agli atti, risultano elementi per ritenere
che lo stato valetudinario delle ricorrenti, sufficientemente acclarato in sede
di prima istanza, conto tenuto della rilevanza per l’esito della vertenza (cfr.
DTAF 2015/10 consid. 3.2), si trovi in uno stadio a tal punto avanzato e
terminale da lasciar presupporre che, a seguito del loro trasferimento, la
loro morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Cor-
teEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9
consid. 7.1), o che nello Stato di destinazione non vi siano i trattamenti
medici adeguati, ed esse saranno quindi confrontate ad un reale rischio di
un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle loro condizioni di sa-
lute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della
speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del
13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 con-
sid. 6.2).
In tale contesto, negli ultimi anni, il sistema di salute in Georgia, ha cono-
sciuto un’importante ristrutturazione e dei grandi progressi sono stati rea-
lizzati, nel senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche
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fisiche e psichiche sarebbe ora possibile, anche se non corrisponde agli
standard medici svizzeri (cfr. sentenze del Tribunale D-4247/2018 del
16 dicembre 2019 consid. 5.4.3.3, E-2973/2018 del 30 maggio 2018). In
particolare, a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario
statale dell’assicurazione-malattia universale, cosiddetto “Universal Health
Care Program” (UHCP), nel febbraio del 2013, la copertura dell’assicura-
zione-malattia gratuita è assicurata a tutte le persone che in precedenza
ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie,
come pure l’acquisto di un certo numero di medicamenti. La riforma
dell’UHCP nel 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario
limitato per l’acquisto di ulteriori medicamenti, che sono altrimenti a carico
quasi interamente degli interessati, per le persone socialmente vulnerabili
o indigenti. Le stesse possono invero farsi rimborsare, in principio, il 90%
dei costi del medicamento, se questo costa almeno 1 GEL, per le patologie
seguenti: problemi cardio-vascolari o cardiaci cronici, malattia cronica dei
polmoni, diabete (tipo 2) e problematiche della tiroide (cfr. Organisation
suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie: accès à des soins médicaux,
28 agosto 2018, pag. 3 segg.; SEM, Focus Georgien, Reform im Gesund-
heitswesen: Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung,
21 marzo 2018; sentenza del Tribunale D-4747/2018 succitata con ulteriori
riferimenti). A partire dal mese di maggio del 2017, l’UHCP prende in con-
siderazione il reddito di ciascun cittadino per determinare la somma della
presa in carico finanziaria dei costi medici. Le persone che dispongono di
un reddito elevato sono escluse dall’assicurazione universale, mentre che
quelle con un reddito medio, vi hanno un accesso limitato. Per quanto con-
cerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, beneficiano
invece di tutte le prestazioni dell’UHCP (cfr. OSAR, ibidem, pag. 3 segg.;
sentenza D-4247/2018 consid. 5.4.3.3 con ulteriori riferimenti citati).
A differenza delle asserzioni generiche espresse nel gravame dalle ricor-
renti circa l’inadeguatezza del sistema sanitario georgiano e del suo finan-
ziamento, visto quanto sopra, la Georgia dispone di un servizio medico
adeguato anche per lo stato di salute delle ricorrenti. Le problematiche va-
letudinarie relative a A._______, ovvero l’ipovisione – per la quale ha subito
un intervento anche in Svizzera (cfr. atto n. […]; […]) –, come pure i pro-
blemi alla tiroide, possono essere curati, o le cure proseguite, se necessa-
rio, anche in patria. Per le stesse, la ricorrente aveva tra l’altro già seguito
in Georgia dei trattamenti (operazione della cataratta, nonché per la tiroide
era seguita dall’endocrinologa che le aveva prescritto il medicamento (…);
cfr. verbale 1, D49 segg., pag. 8). Per i medicamenti legati alla tiroide, gli
stessi sono inoltre coperti al 90% dal programma statale, per le persone
indigenti – come è il caso della ricorrente – come sopra rilevato. Anche per
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quanto concerne l’eventuale necessità di effettuare dei trattamenti psichia-
trici in patria da parte dell’insorgente, gli stessi, oltreché disponibili, dal
1995, sono coperti dallo “State Programm for Mental Health”, e di regola
risultano essere gratuiti (cfr. OSAR, ibidem, pag. 10 segg.). Per quanto at-
tiene il sostegno psicologico iniziato dalla ricorrente in Svizzera (cfr. atto
n. […]; atto n. […]; verbale 1, D55, pag. 8 e D82 segg., pag. 11), malgrado
le cure psicoterapeutiche sarebbero d’accesso limitato e ristretto nel suo
paese d’origine, tuttavia le stesse non risultano del tutto assenti (cfr. OSAR,
ibidem, pag. 12 seg.), e potrà pertanto essere proseguito in Georgia, se
necessario. Per quanto concerne invece le patologie allegate e riscontrate
a B._______ (cfr. atto n. […] e verbale 2, D50 segg., pag. 5), in particolare
per l’ipertensione arteriosa, la poliartrosi e le cefalee muscolotensive non-
ché per la sindrome cervicovertebrale, oltreché non rappresentare delle
patologie di estrema gravità, le stesse potranno essere trattate, se neces-
sario, anche in Georgia. Inoltre, essendo l’insorgente pensionata, e dalle
sue allegazioni pure indigente, beneficia gratuitamente di tutte le presta-
zioni dell’UHCP (cfr. supra).
In tal senso, le insorgenti avranno la possibilità di richiedere, nel loro paese
d’origine, le cure mediche essenziali ed i medicamenti necessari, che per-
mettano loro di trattare le problematiche valetudinarie di cui sono affette,
senza che ciò comporti l’esposizione ad un declino grave, rapido ed irre-
versibile del loro stato di salute, che comporti delle sofferenze intense o
una riduzione significativa della loro speranza di vita.
10.3.4 Visto tutto quanto sopra, l’esecuzione dell’allontanamento delle in-
sorgenti verso la Georgia, risulta pertanto ammissibile ai sensi dell’art. 83
cpv. 3 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi.
10.4
10.4.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento può
non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di
provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in
seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o
emergenza medica.
10.4.2 Tale disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la vio-
lence”, ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità
di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte-
rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più
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Pagina 15
ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni pro-
babilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in
stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione
grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. L’autorità
alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire
se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo
straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo
concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 – 7.7 con rinvii).
10.4.3 In Georgia – ad eccezione delle regioni secessioniste dell’Abkhazia
e dell’Ossezia del sud, dalle quali le ricorrenti non provengono – non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata
che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazio-
nale che permetta di presumere, sin dall’inizio e indipendentemente dalle
circostanze della fattispecie – a proposito di tutti i cittadini di tale paese –
l’esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83 cpv. 4
LStrI (cfr. in merito fra le tante anche: sentenze del Tribunale D-4247/2018
consid. 5.5.3; E-7415/2018 e E-7465/2018 del 12 dicembre 2019;
E-6265/2019 del 5 dicembre 2019 consid. 7.5).
10.4.4 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera,
l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel
caso di rientro nel loro paese d’origine o di provenienza, potrebbero non
ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime
d’esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e
d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana.
L’art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che
comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto ge-
nerale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero
della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l’infrastruttura ospe-
daliera o le regole dell’arte medica nel paese d’origine o di destinazione
dell’interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr.
DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure ne-
cessarie possono essere assicurate nel paese d’origine del richiedente,
all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera,
l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esi-
gibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in
ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di sa-
lute dell’interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da con-
durlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad
un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità
fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati).
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10.4.5 Nel caso specifico, come già sopra evidenziato (cfr. supra
consid. 10.3.3), per le problematiche di salute delle ricorrenti, esistono in
Georgia le cure mediche essenziali per il loro trattamento così come un
programma d’aiuto sociale per il loro finanziamento, cosicché una vita di-
gnitosa – a differenza di quanto sostenuto nel gravame dalle medesime –
può ivi essere assicurata. Vi è in tal senso da osservare che le risorse in
Georgia, pur risultando più limitate rispetto a quanto presente in Svizzera
e che in tale Paese il sistema sanitario non offra la stessa qualità come su
suolo elvetico, tuttavia, tali circostanze non comportano, prese a sé stanti,
l’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. in tal senso anche la
sentenza del Tribunale E-1231/2019 del 22 marzo 2019 consid. 6.4.3). Pur
considerando con la dovuta attenzione lo stato di salute delle ricorrenti,
dalla documentazione medica agli atti non si evince la necessità per le
stesse di dover rimanere in Svizzera, poiché altrimenti il loro stato di salute
si degraderebbe a tal punto da metterne in pericolo concretamente la loro
vita o il loro stato di salute ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. con-
sid. 10.4.4). In tale contesto si rileva inoltre come le cure mediche specifi-
che (o specializzate), non rientrano nella nozione di cure essenziali svilup-
pata dalla giurisprudenza circa gli ostacoli d’ordine medico all’esecuzione
dell’allontanamento (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale
E-5077/2019 del 9 ottobre 2019 con riferimento ivi citato).
10.4.6 Neppure la situazione personale delle interessate risulta d’impedi-
mento all’esecuzione dell’allontanamento. Invero, malgrado per
A._______, dato il suo stato di salute, possa essere verosimile che un’atti-
vità lavorativa non sia possibile esercitarla nel prossimo futuro (cfr. verbale
1, D30, pag. 5), tuttavia ella potrà continuare a contare, come d’altronde
già fatto in passato, sull’aiuto della madre B._______, come pure dei pa-
renti presenti in Georgia e degli amici in F._______, che hanno tra l’altro
finanziato il loro viaggio in Svizzera (cfr. verbale 1, D29, D31 seg., D34,
pag. 5 e D38 seg., pag. 6; verbale 2, D43 segg., pag. 5). Dal canto suo,
anche B._______, oltreché dalle entrate derivanti dalla pensione – che le
sarebbero state sufficienti prima dell’espatrio sia per coprire i suoi bisogni
che quelli della figlia –, dispone di parenti nel suo Paese d’origine che,
come da lei stessa allegato, potranno venirle in aiuto in caso di necessità
(cfr. verbale 2, D43, pag. 5; D57, pag. 6 e D63, pag. 7). Infine, le ricorrenti
potranno richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per facilitare la
loro integrazione o assicurare l’assistenza medica per un periodo limitato
in Georgia (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell’Ordinanza 2
sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [OAsi 2,
RS 142.312]).
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10.4.7 Visto tutto quanto sopra, il rientro delle interessate nel loro Paese
d’origine, è quindi da considerarsi pure ragionevolmente esigibile.
10.5 In ultima analisi, non risultano neppure esserci degli impedimenti dal
profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, questione che
non è del resto stata contestata in sede ricorsuale (art. 83 cpv. 2 LStrI in
relazione con l’art. 44 LAsi). Le ricorrenti, dispongono di documenti di viag-
gio (passaporti e carte d’identità) tutt’ora validi, e con la dovuta diligenza,
sono in grado d’intraprendere i passi necessari presso la competente rap-
presentanza del loro paese d’origine, per ottenere eventuali ulteriori docu-
menti necessitanti al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34
consid. 12).
10.6 Riassumendo, la SEM ha a ragione ritenuto l’esecuzione dell’allonta-
namento delle insorgenti come ammissibile, esigibile e possibile. La con-
cessione dell’ammissione provvisoria, come postulato dalle ricorrenti nel
gravame, non entra pertanto in considerazione (art. 83 cpv. 1-4 LStrI).
11.
Ne discende che l’autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha
violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed
inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione
non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
12.
Avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal versa-
mento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è da con-
siderarsi priva di oggetto.
13.
Da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
14.
Visto l’esito della procedura e considerata la congiunzione delle cause, le
spese processuali, di CHF 1'000.–, sono poste a carico delle ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Pagina 18
15.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 19
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Le procedure D-339/2020 e D-360/2020 sono congiunte.
2.
Il ricorso è respinto.
3.
La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal paga-
mento delle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali di CHF 1'000.– sono poste a carico delle ricorrenti.
Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
5.
Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all’autorità can-
tonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: