B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3397/2015
Sen t en z a d e l 2 2 magg i o 201 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Simon Thurnheer, Yanick Felley,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nata il (…), alias
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…),
con il figlio
C._______, nato il (…), alias
D._______, nato il (…),
Eritrea,
patrocinati dalla MLaw Angela Stettler,
Advokatur Kanonengasse,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 24 aprile 2015 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______, cittadina eritrea di etnia tigrina e religione pentecostale è nata
Tesseney dove avrebbe vissuto fino all'espatrio avvenuto nel primo mese
del 2011. In un primo tempo si sarebbe recata in Sudan dove avrebbe co-
nosciuto il compagno. Nel secondo mese del 2012 sarebbero partiti in-
sieme alla volta della Libia dove nel 2013 il compagno sarebbe stato arre-
stato per aver tentato di partire illegalmente verso l'Europa. L'interessata
ed il figlio C._______ di (…) mesi avrebbero poi raggiunto l'Italia via mare
nel quinto mese del 2014. Il 16 maggio 2014 essi sono entrati illegalmente
in Svizzera depositandovi domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione sulle
generalità dell'11 giugno 2014 [di seguito: verbale 1]).
Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato di essere espatriata
poiché nel 2009 sarebbe stata arrestata a seguito della sua conversione
alla religione pentecostale, vietata in Eritrea. Sarebbe rimasta incarcerata
per un anno nella prigione di Tesseney ed una volta rilasciata avrebbe de-
ciso di espatriare per paura di un nuovo fermo (verbale d'audizione sui mo-
tivi d'asilo del 14 aprile 2015 [di seguito: verbale 2], D31-D43).
B.
Con decisione del 24 aprile 2015, notificata agli interessati in data
28 aprile 2015 (cfr. atto A19/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di
seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato il loro
allontanamento dalla Svizzera ammettendoli tuttavia provvisoriamente in
Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
C.
In data 28 maggio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
29 maggio 2015) gli interessati sono insorti contro la summenzionata deci-
sione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
chiedendo l'annullamento dei punti 1 a 3 della decisione impugnata, il rico-
noscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Essi hanno
altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'e-
senzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e
di concessione del gratuito patrocinio con contestuale nomina della rappre-
sentate dei ricorrenti, l'avv. Stephanie Motz, quale patrocinatrice d'ufficio,
con protestate spese e ripetibili.
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Pagina 3
D.
Con decisione incidentale del 27 luglio 2015 il Tribunale ha accolto le
istanze di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
e nominato contestualmente l'avv. Stephanie Motz quale patrocinatrice
d'ufficio. Nel contempo, la SEM è stata invitata ad inoltrare una risposta al
ricorso.
E.
L'autorità inferiore, con risposta del 12 agosto 2015, ha confermato la de-
cisione impugnata considerando che in sede di ricorso non sarebbero stati
addotti fatti o mezzi di prova che permetterebbero di modificare il suo ap-
prezzamento ed ha conseguentemente proposto la reiezione del gravame.
F.
Con replica del 22 settembre 2015 gli insorgenti hanno presentato alcune
osservazioni e l'avv. Stephanie Motz ha inoltrato al Tribunale una domanda
di modifica del mandato di patrocinatrice d'ufficio in favore della MLaw An-
gela Stettler.
G.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 9 ottobre 2015, ha accolto la ri-
chiesta di modifica del mandato e nominato la MLaw Angela Stettler quale
nuova patrocinatrice d'ufficio. Nel contempo un esemplare della replica dei
ricorrenti è stato trasmesso alla SEM con invito ad esprimersi.
H.
In data 20 ottobre 2015 l'autorità di prime cure si è espressa in duplica pro-
ponendo nuovamente il respingimento del ricorso. Tali osservazioni sono
state trasmesse ai ricorrenti per informazione.
I.
Con scritto spontaneo del 2 dicembre 2016 gli insorgenti hanno richiamato
una sentenza dell'"Upper Tribunal" della Gran Bretagna inerente all'uscita
illegale dall'Eritrea.
J.
Con osservazioni del 20 dicembre 2016, trasmesse agli insorgenti per co-
noscenza, la SEM ha indicato che lo scritto non conterrebbe nuovi fatti o
mezzi di prova che potrebbero giustificare una modifica delle precedenti
prese di posizione.
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Pagina 4
K.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; DTAF 2014/26 consid. 5). Il
Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta-
zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al
beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con decisione del 24 aprile 2015, oggetto del litigio in
questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguar-
dante il rifiuto della loro domanda d'asilo.
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Pagina 5
4.
4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo di A._______ inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi.
4.1.1 Anzitutto, le allegazioni in merito all'arresto della richiedente ed all'e-
spatrio illegale sarebbero contradditorie su punti essenziali. Per quanto at-
tiene all'arresto, in occasione dell'audizione sulle generalità la richiedente
avrebbe dichiarato di essere stata arrestata a casa sua nel 2009 dopo es-
sere rientrata dalla scuola. Tuttavia, nel corso dell'audizione sui motivi d'a-
silo avrebbe asserito di essere stata arrestata il primo mese del 2010 nella
sua abitazione dove sarebbe rimasta tutto il giorno. In merito alle discre-
panze ella si sarebbe limitata a confermare la seconda versione dei fatti.
Peraltro, l'interessata avrebbe dapprima dichiarato di essere stata detenuta
nella prigione "Lim Arbaa" (oppure "Lim 40") per poi fornire un nome diffe-
rente, ovvero "Nimer 40" (oppure "Nimer Arbaa"). A dire dell'autorità infe-
riore, la spiegazione fornita in merito all'incongruenza, ovvero che i nomi
Nimer e Lim sarebbero quasi uguali ed ella si sarebbe sbagliata con la
pronuncia, costituirebbe una mera giustificazione di parte. Per ciò che è
dell'espatrio illegale, l'interessata avrebbe indicato in sede d'audizione
sulle generalità di aver lasciato illegalmente il Paese nel 2011 partendo dal
carcere di Tesseney in auto fino a Gulij e poi di aver proseguito a piedi per
tutta la notte fino alla città di Hafir in Sudan, mentre in un secondo tempo
avrebbe addotto di essere espatriata illegalmente raggiungendo in
mezz'ora a piedi la città di Hafir.
4.1.2 In secondo luogo, l'autorità inferiore ha ritenuto che le dichiarazioni
della richiedente non sarebbero sufficientemente motivate ed ella non
avrebbe dunque reso credibile il suo personale vissuto in carcere. L'inte-
ressata si sarebbe infatti limitata ad indicare in maniera vaga e stereotipata
di essere stata detenuta per un anno in un sotterraneo al buio con altre
persone. Alla richiesta di esporre i suoi personali ricordi del luogo di deten-
zione la richiedente avrebbe descritto molto approssimativamente, in ma-
niera scontata e senza particolare di vita personalmente vissuta, che si
sentiva l'odore dell'urina, che era pieno di pidocchi e pulci e che si faceva
fatica a dormire sul pavimento di terra. Parimenti approssimativa risulte-
rebbe la descrizione di una giornata tipo in carcere. Ella avrebbe infatti in-
dicato di sentire solo le voci delle ragazze che parlavano, di non fare niente
tutto il giorno se non pregare Dio di aiutarla ad uscire e di non aver intera-
gito con nessuno. Sennonché, interrogata in merito, l'interessata avrebbe
in seguito ammesso di aver parlato ed interagito con alcune persone e di
aver in particolare legato con una ragazza con la quale avrebbe chiacchie-
rato molto. Richiestole dei dettagli in merito a tale ragazza la richiedente
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non avrebbe tuttavia saputo dire null'altro che la ragazza sarebbe stata
come lei credente. La richiedente avrebbe poi giustificato l'insussistenza
delle sue allegazioni adducendo di aver legato con la ragazza unicamente
nelle ultime tre settimane di incarcerazione.
4.2 Con ricorso, gli insorgenti, richiamati e precisati i fatti esposti in corso
di procedura, contestano l'inverosimiglianza dei loro motivi d'asilo.
4.2.1 Per quanto attiene il momento dell'arresto, la ricorrente rileva che le
discrepanze risultate tra la prima audizione in cui avrebbe indicato l'anno
2009 senza indicare un mese e tra la seconda audizione in cui avrebbe
invece indicato gennaio 2010 sarebbero minime e non potrebbero portare
all'inverosimiglianza delle allegazioni. Invero, ella avrebbe descritto con
precisione l'arresto, indicando che due poliziotti in civile di nome
E._______ e F._______, da lei conosciuti di vista, sarebbero venuti a cer-
carla. L'interessata avrebbe subito saputo il motivo della loro visita, dacché
altri membri del movimento pentecostale sarebbero già stati arrestati, ed
avrebbe pertanto seguito i poliziotti senza obiezioni. Essi l'avrebbero por-
tata alla stazione di polizia dove sarebbe stata registrata la sua identità,
interrogata ed in seguito portata in prigione.
In merito al nome della prigione la ricorrente osserva che in lingua tigrina
"Arbaa" significherebbe 40 pertanto non vi sarebbero contraddizioni su
questo punto. Circa le differenze tra "Lim" e "Nimer" ella rileva che proba-
bilmente non avrebbe pronunciato chiaramente il nome nel corso dell'au-
dizione sui motivi d'asilo. Ella sarebbe infatti molto timida e parlerebbe in-
fatti sempre sottovoce. La questione non sarebbe comunque nella fattispe-
cie rilevante dato che alcuni rapporti confermerebbero l'esistenza di una
prigione a Tesseney – tuttavia non conosciuta sotto un nome specifico – e
le cui condizioni di detenzione sarebbero terribili. L'esistenza della prigione
non sarebbe comunque di dominio pubblico, pertanto la ricorrente avrebbe
potuto esserne a conoscenza unicamente a causa della detenzione. Di
conseguenza, le allegazioni inerenti all'arresto sarebbero da considerarsi
verosimili.
4.2.2 Per quanto attiene alle condizioni di detenzione, l'insorgente contesta
le considerazioni dell'autorità inferiore secondo cui ella avrebbe fornito uni-
camente delle vaghe indicazioni. Al contrario, la ricorrente avrebbe de-
scritto la localizzazione della prigione a circa 20 minuti dalla città di Tesse-
ney, avrebbe indicato che le celle erano sotterranee e che all'arrivo avrebbe
dovuto attraversare un campo sorvegliato da molti soldati. Essendo le celle
al buio ella non avrebbe potuto contare quante persone erano presenti,
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però avrebbe potuto dire che la cella era piena. Inoltre le giornate trascor-
revano molto difficilmente per l'interessata. L'insorgente si ricordava dappoi
delle voci delle altre detenute, del fatto che una volta al giorno poteva la-
sciare la cella per andare al bagno, che la cella puzzava di urina, che c'e-
rano molti pidocchi e che poteva dormire unicamente seduta. Ella avrebbe
parlato raramente con le altre detenute e passava il tempo pregando Dio.
La ricorrente avrebbe inoltre allegato che la ragazza con la quale avrebbe
legato di più e con la quale sarebbe poi espatriata era stata anch'ella arre-
stata per motivi religiosi poiché appartenente al pentecostalismo. Al mo-
mento di essere rilasciata ella ha riferito del forte dolore provato agli occhi
a causa della luce del giorno ed ha dovuto promettere di non praticare più
la religione. Alla luce di questi elementi, la descrizione della detenzione
apparirebbe dunque dettagliata e credibile e non vi sarebbero indizi per
ritenere che la storia sarebbe stata inventata, ma bensì il racconto sarebbe
caratterizzato da elementi realistici difficilmente immaginabili. Sarebbe in-
fine risaputo che le detenzioni senza luce diurna avrebbero delle gravi ri-
percussioni sulla psiche dei detenuti e sarebbero proibite dall'art. 87 della
Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra del
12 agosto 1949 (RS 0.518.42).
4.2.3 Oltre a tutto quanto sopra, la ricorrente osserva che le sue allegazioni
sarebbero comprovate da numerosi rapporti inerenti al Paese.
Anzitutto, sarebbe conosciuta la persecuzione delle persone che praticano
la religione pentecostale in Eritrea essendo infatti riconosciuti soltanto l'i-
slam sunnita, la chiesa cattolica, la chiesa evangelica-luterana e la chiesa
ortodossa. Da un rapporto dell'UK Home Office risulterebbe che la situa-
zione sarebbe particolarmente grave per le persone appartenenti alla reli-
gione cristiana pentecostale, evangelica o ai testimoni di Geova, le quali
sarebbero vittime di arresti di massa. Oltracciò, queste persone non po-
trebbero neppure ottenere una protezione dallo Stato essendo appunto da
questo perseguiti. Per i pentecostali poi vi sarebbe un pericolo preponde-
rante di venire perseguitati dalle autorità statali e ciò anche nei casi in cui,
come nel caso di specie, la religione verrebbe praticata unicamente a casa
e gli incontri sarebbero privati. Tra le 2'000 e le 3'000 persone di religione
pentecostale sarebbero state arrestate e detenute senza essere sottoposte
ad alcun processo. Nella fattispecie inoltre, le autorità eritree sarebbero già
state informate in merito all'appartenenza della ricorrente al movimento
pentecostale, pertanto ella avrebbe reso verosimile di avere un timore fon-
dato, in caso di ritorno in Eritrea, di subire delle persecuzioni rilevanti a
causa della sua appartenenza religiosa.
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In secondo luogo, anche il fatto che l'insorgente sia stata rilasciata a con-
dizione che non pratichi più la sua religione, risulterebbe un modus ope-
randi delle autorità eritree confermato da diversi rapporti. Di conseguenza,
le allegazioni della ricorrente in merito alla sua detenzione corrispondereb-
bero ad informazioni oggettive in merito al Paese e sarebbero dunque ve-
rosimili.
4.2.4 Per quanto riguarda il viaggio d'espatrio, l'interessata ammette effet-
tivamente di averlo descritto in maniera diversa in occasione delle due au-
dizioni. Ciò sarebbe dovuto al fatto che al Centro di registrazione e proce-
dura sarebbe stata consigliata da dei connazionali di raccontare di essere
transitata dal campo profughi di Shegarab in Sudan. All'epoca l'interessata
era appena arrivata in Svizzera e sarebbe stata condizionata dalle brutte
esperienze avute con i funzionari. Ella non avrebbe riposto alcuna fiducia
in loro ed avrebbe avuto paura di non essere creduta. Dappoi, da rapporti
dell'UK Home Office risulterebbe che un visto per uscire legalmente dall'E-
ritrea verrebbe concesso unicamente in casi eccezionali, ad esempio in
caso di motivi medici. L'interessata non avrebbe problemi di salute ed
avrebbe meno di 47 anni, per il che sarebbe altamente probabile che sia
espatriata illegalmente dall'Eritrea.
4.2.5 In conclusione dunque, i motivi d'asilo dell'insorgente andrebbero ri-
tenuti verosimili e rilevanti ai sensi dell'art. 7 e 3 LAsi. Ella rischierebbe di
essere esposta a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà a
causa della sua religione e le andrebbe dunque riconosciuta la qualità di
rifugiato e concesso asilo in Svizzera.
In subordine, alla ricorrente andrebbe comunque riconosciuta la qualità di
rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga a causa dell'espatrio ille-
gale dall'Eritrea. Conseguentemente l'esecuzione dell'allontanamento an-
drebbe considerata inammissibile ai sensi del diritto internazionale e della
LAsi (art. 83 cpv. 3 LStr).
4.3 Nel suo atto responsivo la SEM ha preso posizione in merito all'asserito
espatrio illegale dall'Eritrea della ricorrente osservando che di principio sa-
rebbe possibile espatriare legalmente con un passaporto valido e un visto
d'uscita. Tali visti verrebbero rilasciati dalle autorità eritree solo a poche
persone considerate leali al regime, a delle condizioni molto restrittive e
dietro pagamento di un'alta somma di denaro. Per di più i bambini a partire
dagli 11 anni, gli uomini fino all'età di 54 anni e le donne fino all'età di 47
anni sarebbero di regola esclusi dall'ottenimento di un visto. In ogni caso,
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Pagina 9
il richiedente dovrebbe provare o per lo meno rendere verosimile la pre-
senza di motivi insorti dopo la fuga. Nonostante le possibilità limitate di
espatriare legalmente dall'Eritrea, il richiedente non sarebbe esonerato da
tale dovere. Nel caso in disamina la ricorrente non sarebbe riuscita a ren-
dere verosimile le circostanze del suo espatrio e dunque neppure la sussi-
stenza di motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Non sarebbe infatti suffi-
ciente invocare esclusivamente la difficoltà notoria di una partenza legale
dall'Eritrea per concludere che l'espatrio sia avvenuto illegalmente.
4.4 In sede di replica gli insorgenti ribadiscono che le allegazioni in merito
all'espatrio dall'Eritrea sarebbero dettagliate e verosimili. Andrebbe infatti
tenuto conto del fatto che la ricorrente sarebbe espatriata direttamente
dalla prigione e che le dichiarazioni in merito alla prigionia sarebbero an-
ch'esse precise. Ella avrebbe confermato la versione fornita in occasione
dell'audizione sui motivi d'asilo ed affermato di aver mentito in sede d'au-
dizione sulle generalità. Dipoi l'insorgente non avrebbe mai posseduto un
passaporto o un visto d'uscita e sarebbe espatriata nell'età in cui avrebbe
dovuto prestare servizio militare. Questi fatti costituirebbero dei forti indizi
per ritenere un'uscita illegale. Infine, ella sarebbe già stata arrestata dalle
autorità a causa della sua appartenenza religiosa. Di conseguenza, l'insor-
gente avrebbe un timore fondato di subire delle ulteriori persecuzioni e le
andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso asilo.
4.5 Esprimendosi in merito, la SEM ha preso atto delle osservazioni dei
ricorrenti, senza tuttavia modificare la propria posizione.
4.6 Con ulteriore scritto i ricorrenti hanno fatto riferimento alla sentenza
MST and Others (national service – risk categories) Eritrea CF (2016)
dell'"Upper Tribunal" della Gran Bretagna. Tale sentenza avrebbe effet-
tuato un'analisi complessiva della situazione e ritenuto che il pagamento
dell'imposta del 2% e della sottoscrizione di un formulario di "ravvedimento"
non costituirebbero una garanzia sicura per le persone che ritornano in Eri-
trea. Il pagamento dell'imposta servirebbe invero unicamente ad avere ac-
cesso ai servizi consolari. La summenzionata sentenza confermerebbe
dappoi che gli eritrei che si sarebbero sottratti al servizio militare oppure
avrebbero lasciato illegalmente il Paese, in caso di ritorno continuerebbero
a rischiare dei seri pregiudizi. Ciò sarebbe valido anche quando i motivi
d'asilo sono stati considerati inverosimili. Anche in queste occasioni an-
drebbe esaminato se le circostanze del caso di specie permettono di rite-
nere un espatrio illegale. Nella fattispecie, l'insorgente avrebbe reso vero-
simile l'espatrio illegale ed in ogni caso le circostanze del caso di specie
propenderebbero per un'uscita illegale.
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Pagina 10
A queste considerazioni, i ricorrenti aggiungono poi che dall'ultimo rapporto
della Commissione delle Nazioni Unite risulterebbe che in Eritrea verreb-
bero commesse delle importanti violazioni dei diritti dell'uomo. In partico-
lare, la Commissione avrebbe ritenuto che il servizio militare in Eritrea co-
stituirebbe schiavitù, rispettivamente lavoro forzato ai sensi dell'art. 7
cpv. 1 lett. g dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale
(RS 0.312.1) e dell'art. 4 CEDU. Nel caso in disamina, l'interessata sa-
rebbe in età di prestare servizio militare, non l'avrebbe ancora effettuato e
non sarebbe stata ufficialmente dispensata. Malgrado il fatto che le donne
sposate e le donne con figli siano de facto liberate dell'obbligo di effettuare
il servizio militare, pochissime verrebbero tuttavia ufficialmente dispensate.
Per queste persone sarebbe possibile ottenere i necessari documenti per
poter espatriare legalmente soltanto tramite la corruzione di funzionari o
tramite conoscenze. In ogni caso, queste donne verrebbero comunque vi-
ste dalle autorità eritree come tenute ad effettuare il servizio militare ed in
caso di ritorno in Patria verrebbero considerate come renitenti o disertori.
La ricorrente rischierebbe dunque di venire arrestata all'aeroporto di
Asmara e di venire obbligata ad assolvere il servizio militare ciò che costi-
tuirebbe una violazione dell'art. 4 CEDU.
4.7 Esprimendosi in merito, anche in questo caso la SEM ha preso atto
delle considerazioni dei ricorrenti, senza tuttavia modificare la propria po-
sizione.
5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera.
Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine
o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so-
ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione
a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Oc-
corre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione fem-
minile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
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è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che
su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri-
spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re-
lativi riferimenti).
6.
6.1 Ora, a mente del Tribunale, occorre ammettere che il racconto della
ricorrente in merito all'arresto ed al periodo di detenzione sia effettivamente
pervaso da elementi incongruenti e non sia sufficientemente sostanziato
mentre in sede ricorsuale non sono stati presentati argomenti o prove su-
scettibili di giustificare una diversa valutazione.
6.1.1 Anzitutto, già le dichiarazioni in merito al periodo precedente l'arresto
e le circostanze dello stesso risultano incongruenti. La ricorrente ha infatti
asserito in un primo tempo di aver interrotto gli studi a causa dell'arresto
(cfr. verbale 1, pag. 4 e 8) salvo poi sostenere in seguito di aver posto un
termine alla sua formazione all'incirca due anni prima dell'arresto per poter
D-3397/2015
Pagina 12
aiutare la famiglia e di aver seguito solamente un corso di inglese per due
volte alla settimana (cfr. verbale 2, D46-D50, D186). Una simile incon-
gruenza non può venire giustificata adducendo un semplice momento di
confusione (cfr. verbale 2, D186), invero, malgrado il carattere sommario
della prima audizione, l'iniziale omissione inerente al corso di inglese risulta
alquanto difficile a comprendersi. Del resto la ricorrente si contraddice an-
che al proposito delle circostanze del fermo affermando dapprima di essere
stata arrestata al suo ritorno da scuola da due militari (cfr. verbale 1, pag. 4)
salvo poi dichiarare di essere stata fermata da due poliziotti in abiti civili
che ella conosceva dopo aver passato l'intera giornata a casa (cfr. ver-
bale 2, D45, D51-D56). Vien da sé che anche a tal riguardo le giustifica-
zioni fornite in sede d'audizione sui motivi d'asilo paiono malfondate ed in-
terlocutorie, limitandosi la ricorrente a confermare la seconda versione dei
fatti – ovvero di essersi trovata a casa quel giorno (cfr. verbale 2, D185) –
e riferendosi inoltre al fatto che nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo
non le fosse stato chiesto di specificare da chi fosse stata arrestata (cfr.
verbale 2, D188). Proseguendo nell'analisi, non dissipano i dubbi le dichia-
razioni dell'interessata al soggetto dell'espatrio dal Paese d'origine avendo
l'insorgente in un primo tempo asserito di essere andata dal carcere di Tes-
seney fino a Gulij (Eritrea) in auto da dove avrebbe proseguito a piedi per
tutta la notte fino ad Hafir (Sudan; cfr. verbale 1, pag. 6 seg.) per poi invece
dichiarare di essere stata rilasciata e di aver raggiunto Hafir in mezz'ora a
piedi e senza attraversare alcuna località (cfr. verbale 2, D154-D156). Ora
è pacifico che tali due versioni non possano collimare e che la seconda
versione non risulti neppure plausibile poiché il confine con il Sudan (nel
punto più vicino) dista almeno una ventina di chilometri e – quandanche
ammesso che la prigione si sia trovata a 20 minuti da Tesseney (cfr. ver-
bale 2, D159) – è dunque difficilmente raggiungibile in appena mezz'ora di
cammino. A tal proposito inoltre, la giustificazione fornita in sede ricorsuale
– ovvero che una volta giunta in Svizzera l'interessata sarebbe stata con-
sigliata da alcuni connazionali di affermare di essere transitata dal campo
profughi di Shagarab (Sudan) – oltre a costituire una mera argomentazione
di parte, non permette comunque una diversa valutazione del caso di spe-
cie. A ciò si aggiunge poi il fatto che l'interessata era già stata confrontata
alle incongruenze in sede d'audizione sui motivi d'asilo, nella quale ha con-
fermato la seconda versione del racconto senza addurre la giustificazione
fornita in sede ricorsuale (cfr. verbale 2, D189-D190). Il discorso non diffe-
risce nemmeno per quanto concerne le persone con ella detenute, avendo
la ricorrente inizialmente dichiarato di non conoscere il motivo per cui le
altre persone erano in stato di fermo (cfr. verbale 2, D83), salvo poi rettifi-
care tali allegazioni ed indicare di aver scambiato almeno il nome, il luogo
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Pagina 13
di provenienza ed il motivo dell'incarcerazione con alcune di esse (cfr. ver-
bale 2, D109). Infine, non collimanti risultano pure le dichiarazioni in merito
alle circostanze del rilascio dopo un anno di detenzione, avendo la ricor-
rente indicato di essere stata chiamata insieme a G._______ e portata in
ufficio in auto dove sarebbero state avvisate di non praticare più la loro
religione (cfr. verbale 2, D128) per poi invece asserire poco dopo di essere
stata accompagnata a piedi fino a questo ufficio (cfr. verbale 2, D149).
6.1.2 In secondo luogo, per quanto riguarda il periodo di detenzione, agli
occhi del Tribunale le dichiarazioni rese a tal soggetto risultano poco so-
stanziate tanto da instillare ragionevoli dubbi quanto al fatto che gli eventi
adotti siano stati realmente vissuti in prima persona dalla ricorrente. Nono-
stante le svariate occasioni in cui alla ricorrente è stata data la possibilità
di dettagliare le sue allegazioni il suo racconto è sempre rimasto vago e
poco concreto. Ella si è infatti limitata ad asserire di essere stata trasferita
nel carcere Nimer 40 dopo che alla stazione della polizia del suo quartiere
le era stata registrata l'identità e le avevano posto alcune domande (cfr.
verbale 2, D63-D69, D78). Una volta giunta al carcere ha visto un grande
campo con molte guardie prima di essere accompagnata nel sotterraneo
insieme agli altri detenuti (cfr. verbale 2, D82). Alle richieste di delucidazioni
inerenti alla sua reazione al momento dell'arresto oppure ai suoi ricordi in
merito al periodo di detenzione le risposte dell'insorgente risultano molto
impersonali e vaghe. Ella ha detto di attendersi di venire arrestata essendo
già questa stata la sorte di altre persone appartenenti come lei al penteco-
stalismo (cfr. verbale 2, D70). Mal si comprende tuttavia come mai la ricor-
rente non abbia saputo dire quali emozioni abbia provato, malgrado l'arre-
sto sia stato il motivo per il quale ella ha in seguito deciso di espatriare. Per
di più, oltre alle voci delle altre persone arrestate, la ricorrente non si ricorda
null'altro del periodo di detenzione (cfr. verbale 2, D84, D103). Soltanto
dopo incalzanti domande ella ha saputo aggiungere che si sentiva l'odore
dell'urina, che vi erano pidocchi e pulci e che di notte non riusciva a dormire
(cfr. verbale 2, D88). Le affermazioni risultano dappoi quantomeno poco
plausibili e logiche, avendo ella dichiarato che una volta al giorno veniva
chiamata ed accompagnata da un secondino al bagno fuori dalla cella (cfr.
verbale 2, D90-D95). Tutto questo avveniva nel buio più assoluto, ella sen-
tiva soltanto quando veniva toccata (cfr. verbale 2, D96-D98). Questo mo-
dus operandi appare poco plausibile, mal si comprende infatti come i se-
condini riuscivano ad indentificare al buio i detenuti. In seguito, la ricorrente
non è neppure stata in grado di descrivere una tipica giornata nel carcere
sotterraneo sapendo unicamente riferire di aver sentito le voci delle altre
ragazze e donne (cfr. verbale 2, D103-D104). Soltanto dopo ulteriore insi-
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stenza dell'auditore ella ha riferito di pregare tutto il giorno Dio (cfr. ver-
bale 2, D105). Oltracciò la ricorrente ha asserito di aver chiacchierato molto
con una ragazza di nome G._______, anch'ella appartenente al movimento
pentecostale ed arrestata per il suo medesimo motivo (cfr. verbale 2, D110,
D112, D118-D120). Quandanche ammesso che la ricorrente abbia cono-
sciuto G._______ unicamente tre settimane prima del rilascio (cfr. ver-
bale 2, D123), esse hanno comunque affrontato insieme la prima parte
dell'espatrio fino a Cassala (Sudan; cfr. verbale 2, D152). Di conseguenza,
lo scrivente Tribunale ritiene che la ricorrente avrebbe dovuto essere in
grado di fornire qualche dettaglio in più sulla sua amica anche ritenuto il
fatto che il rilascio dal carcere e la decisione di espatriare dal Paese d'ori-
gine, senza peraltro vedere né informare i parenti, sono stati condivisi con
questa ragazza. Non di meno, parimenti insussistente risulta la descrizione
della prigione. Pur avendo la ricorrente indicato di averla vista da fuori, di
aver visto alberi e montagne, un campo con una grande recinzione e molti
militari (cfr. verbale 2, D133-D134), anche in questo caso ha fornito un ele-
mento personale soltanto dopo ulteriori insistenze da parte dell'autore ed
indicato che gli occhi le facevano male a causa della luce, che la vista era
offuscata e pertanto non avrebbe visto null'altro se non i militari (cfr. ver-
bale 2, D136-D140).
6.1.3 In terzo ed ultimo luogo, Il Tribunale ritiene quantomeno singolare e
poco conforme alla logica dell'agire che l'interessata si sia aspettata di es-
sere arrestata, non abbia fatto domande in merito al momento in cui i poli-
ziotti si sono presentati, e non abbia in alcun modo tentato di nascondersi
od adottare delle precauzioni per evitare che i suoi timori di essere arre-
stata si realizzassero. Tale comportamento risulta dappoi poco congruente
al modo di agire dell'interessata una volta rilasciata avendo ella infatti de-
ciso di espatriare immediatamente senza neppure far ritorno a casa per
evitare un nuovo arresto.
6.2 Ne viene dunque che, alla luce delle suesposte considerazioni, si può
a diritto considerare che le dichiarazioni della ricorrente risultino inverosi-
mili in quanto contraddittorie e poco sostanziate. Va infatti ritenuto che le
incongruenze e insussistenze vagliate riguardano aspetti a tal punto fon-
damentali che quandanche se ne volesse relativizzare la portata la ver-
sione dei fatti resa non potrebbe essere considerata, nel complesso, in
preponderanza veritiera.
In definitiva, si può dunque a giusto titolo concludere che i criteri di verosi-
miglianza previsti dall'art. 7 LAsi non siano in specie ossequiati.
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Pagina 15
7.
È ora d'uopo analizzare la questione dell'appartenenza della ricorrente alla
religione pentecostale ed in particolare, determinare la rilevanza di tale mo-
tivo d'asilo.
7.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano
soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato,
segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua
appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo
espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni.
Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi
di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui
che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con
giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere
fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro
prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi
dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di
persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno
lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
7.2 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insor-
gente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, pren-
dendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo
il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6).
7.3 In Eritrea, le confessioni religiose ufficialmente autorizzate sono sola-
mente quattro (chiesa cattolica, la chiesa evangelica-luterana, la chiesa
ortodossa tewahedo eritrea e l'islam sunnita). Le altre religioni sono invece
state vietate a partire dal 2002, i relativi luoghi di preghiera sono stati chiusi
ed ai fedeli è stato proibito professare la loro fede in pubblico. A seguito di
ciò, in alcune regioni del Paese, le autorità statali intervengono arrestando
i professanti anche in casi di partecipazioni a riunioni private o a gruppi di
preghiera. Essi vengono poi spesse volte detenuti per un corto o lungo
periodo senza processo. Alcune fonti riportano inoltre che in occasione del
loro rilascio, i fedeli sono obbligati a rinnegare il loro credo sottoscrivendo
una dichiarazione di rinuncia alla pratica della loro religione. I pentecostali,
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Pagina 16
così come i testimoni di Geova appartengono ai gruppi più spesso oggetto
di rappresaglie da parte delle autorità (cfr. United Kingdom Home Office,
Country Policy and Information Note – Eritrea: Religious groups, ottobre
2016, n. 6, tachment_data/file/565636/CPIN-Eritrea-Religious-Groups-v2-October-
2016.pdf >; European Asylum Support Office, EASO-Bericht über Herkunf-
tsländer-Informationen, Länderfokus Eritrea, maggio 2015,
CountryFocus-DE.pdf >, pagg. 48-49; sentenza del TAF D-7898/2015 del
30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 4.9 ).
Nel 2015, almeno 200 arresti sarebbero stati confermati ed in totale, il nu-
mero di prigionieri religiosi in Eritrea sarebbe compreso tra i 1'200 ed i
3'000 (United Kingdom Home Office, Country Policy and Information
Note – Eritrea: Religious groups, ottobre 2016, vernment/uploads/system/uploads/attachment_data/file/565636/CPIN-Eri-
trea-Religious-Groups-v2-October-2016.pdf >, n. 6 seg.).
7.4 Alla luce di ciò, se da una parte va ritenuto che i membri di una confes-
sione religiosa non ufficialmente registrata possano essere oggetto di per-
secuzioni rilevanti in materia d'asilo in Eritrea, d'altra parte va tuttavia rile-
vato che non tutti i membri di queste confessioni religiose risultano essere
esposti in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti (cfr. sen-
tenza del TAF D-711/2011 del 3 aprile 2012 consid. 6.2).
7.5 È dunque ora necessario esaminare se nel caso di specie, l'interessata
abbia un timore fondato di subire delle persecuzioni future a causa della
sua confessione religiosa.
Anzitutto, l'insorgente non ha addotto di aver assunto una posizione parti-
colare in seno a questa confessione. In particolare, ella leggeva la bibbia e
pregava a casa e partecipava con le amiche a dei gruppi di preghiera,
senza tuttavia mai averne organizzato uno lei stessa (cfr. verbale 2, D173-
D174). Peraltro la ricorrente ha dichiarato di non aver mai avuto problemi
con le autorità eritree prima dell'arresto (cfr. verbale 2, D170), oltretutto ri-
tenuto inverosimile (cfr. supra consid. 6).
Di conseguenza, non vi sono elementi che permettano di ritenere che le
autorità eritree siano state o siano tuttora a conoscenza della sua confes-
sione religiosa, per il che il Tribunale ritiene che la ricorrente non ha un
timore fondato di subire una persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi
a causa della sua appartenenza al movimento pentecostale.
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Pagina 17
8.
Allo scrivente Tribunale non resta ora che analizzare se alla ricorrente deb-
bano essere riconosciuti dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga a seguito
della sua uscita dal Paese.
8.1 In una recente sentenza pubblicata come sentenza di riferimento
(D-7898/2015 del 30 gennaio 2017) il Tribunale, dopo approfondita analisi
delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), ha
esaminato la questione della rilevanza in materia d'asilo dell'espatrio ille-
gale dall'Eritrea e stabilito che quest'ultimo, da solo, non è sufficiente per
ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle per-
secuzioni rilevanti in materia d'asilo. Dall'analisi è infatti risultato che molte
persone che sono espatriate illegalmente dall'Eritrea hanno potuto farvi ri-
torno senza particolari problemi per soggiorni di corta durata. Pertanto non
si può più presumere con una probabilità preponderante che i cittadini eri-
trei siano esposti in Patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni
politiche dello Stato equivalgano seri pregiudizi ai sensi della legge sull'a-
silo e ciò unicamente a causa dell'espatrio illegale. Un rischio accresciuto
di subire una sanzione, può essere riconosciuto unicamente in presenza di
elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvi-
sta dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1).
8.2 Ora, per i motivi esposti ai considerandi 6 e 7– non avendo infatti la
ricorrente reso verosimile di aver avuto dei contatti con le autorità militari –
suddetti elementi supplementari non sono nella fattispecie riconoscibili.
All'assenza di contatti con le autorità (militari) eritree, si aggiunge inoltre il
fatto che la ricorrente non ha mai esercitato attività politiche e non è mai
stata convocata per il servizio militare. In definitiva, non vi sono dunque
elementi per considerare che la ricorrente sia malvista dalle autorità del
suo Paese d'origine.
9.
In conclusione, visto tutto quanto sopra, il ricorso in materia di riconosci-
mento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, destituito di
fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi) per il che il ricorso va respinto.
D-3397/2015
Pagina 18
11.
11.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti. Ciononostante,
avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 27 luglio 2015, accolto
l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono ri-
scosse spese processuali.
11.2 Con la medesima decisione incidentale del 27 luglio 2015 il Tribunale
ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio fondata
sull'art. 110a cpv. 1 LAsi e nominato l'avv. Stephanie Motz in qualità di pa-
trocinatrice d'ufficio. Con decisione incidentale del 9 ottobre 2015 il Tribu-
nale ha accolto la richiesta di modifica del mandato e nominato la MLaw
Angela Stettler quale nuova patrocinatrice d'ufficio. L'attuale patrocinatrice
dei ricorrenti ha inoltrato il 2 dicembre 2016 una nota particolareggiata
delle spese che si eleva a CHF 3'610.35 (IVA compresa). Tale importo cor-
risponde a 8.9 ore di lavoro per l'avv. Stephanie Motz alla tariffa oraria di
CHF 300.–, a 1.8 ore alla tariffa oraria di CHF 250.– e a 1 ora alla tariffa
oraria di CHF 200.– per la MLaw Angela Stettler. A ciò si aggiungono inoltre
CHF 22.90 di disborsi (CHF 7.30 per l'avv. Stephanie Motz e CHF 15.60
per la MLaw Angela Stettler). Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato
nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla
tra i CHF 200.– ed i CHF 220.–, mentre per i rappresentanti professionali
che non sono avvocati tra i CHF 100.– e i CHF 150.– (art. 12 ed art. 10
cpv. 2 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]). Di conseguenza, la tariffa oraria dell'avv. Stephanie Motz
deve essere ridotta a CHF 220.– e per la MLaw Angela Stettler a
CHF 150.–. Il Tribunale ritiene pertanto adeguate delle indennità per patro-
cinio d'ufficio di CHF 2'122.50 (disborsi e indennità supplementare in rap-
porto all'IVA compresi) in favore della precedente patrocinatrice, l'avv. Ste-
phanie Motz, e di CHF 470.45 in favore in favore dell'attuale patrocinatrice,
MLaw Angela Stettler, entrambe da porre a carico della cassa di questo
Tribunale.
12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso
in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci-
fra 1 LTF). La pronuncia è dunque definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 19
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di
complessivamente CHF 2'592.95 a titolo di spese di patrocinio.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: