Corte IV
D-3404/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 l u g l i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendict Tellenbach,
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 15 maggio 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3404/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera,
i verbali d'audizione del 26 novembre 2008 e del 26 marzo 2009,
la decisione dell'UFM del 15 maggio 2009, notificata all'interessato il
19 maggio 2009 (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 26 maggio 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo,
la decisione incidentale del 12 giugno 2009, con la quale il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha concesso l'esenzione dal pagamento
dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
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che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha
dichiarato sostanzialmente di essere cittadino nigeriano, di etnia Igbo,
nato ad B._______ (C._______ in Nigeria) nonché di aver vissuto a
D._______ (Nigeria) fino all'età di 5 anni e, successivamente, ad
B._______ fino al 2001, quando sarebbe espatriato a E._______ in
Marocco,
che, in seguito alla morte del padre dell'interessato - che sarebbe
avvenuta nel 1995 - la sua famiglia avrebbe avuto gravi difficoltà
economiche, ritenuto che, nel suo Paese d'origine, sarebbe
praticamente impossibile trovare lavoro; che, oltre a ciò, una delle
sorelle minori dell'interessato si sarebbe ammalata e questo avrebbe
costretto la madre a mendicare; che, alla luce di questa situazione, nel
2000 rispettivamente nel 2001, l'interessato avrebbe deciso di
espatriare con l'obiettivo di migliorare la situazione economica sua e
della sua famiglia,
che l'interessato, dopo aver lasciato il suo Paese d'origine, si sarebbe
stabilito a E._______ (Marocco), dove avrebbe vissuto per molti anni;
che nell'agosto 2008, egli avrebbe lasciato il suo domicilio di
E._______ (Marocco); che egli ha affermato di aver attraversato
l'Algeria in auto e di essere entrato a piedi in Libia, da dove si sarebbe
imbarcato per l'Italia e, di aver poi continuato il suo viaggio in treno
fino a F._______, dove sarebbe arrivato nel mese di (...) 2008,
che, nella decisione del 15 maggio 2009, l'UFM ha considerato che il
richiedente non ha inoltrato domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi,
in quanto egli non ha espresso la volontà di cercare dalla Svizzera
una protezione contro le persecuzioni,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, entro
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il 15 giugno 2009, e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel gravame, l'insorgente fa valere che non fugge da persecuzioni
messe in atto dalle autorità del suo Paese, bensì da una situazione
che deve essere considerata come una sorta di persecuzione in senso
ampio, in considerazione della quale, in caso di rinvio in Nigeria, esso
sarebbe esposto a trattamenti inumani e degradanti,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda
d'asilo; che egli ha altresì presentato una domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l'art. 32 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di domande
d'asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi,
che, ai sensi dell'articolo 18 LAsi, è considerata come domanda d'asilo
ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere
dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di
persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone;
che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi
indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di
protezione fondate unicamente sulla situazione personale del
richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non
soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella
nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non
soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma
pure gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento fissati dall'art. 83
cpv. 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20), imputabili all'agire umano, quali i trattamenti
contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101) e all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene
o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105), nonché le situazioni di guerra, guerra civile
o violenza generalizzata (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18
consid. 5b pag. 114),
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che sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato,
così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che
esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a
lasciare il proprio Paese d'origine o di residenza, quali per esempio le
difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà,
condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio,
redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di
infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese
in questione, può essere confrontata,
che, nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera
protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di
essere esposto personalmente e concretamente o di avere fondato
timore di essere esposto in un futuro previsibile, in caso di rientro nel
suo Paese d'origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi),
che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente per giustificare il suo
espatrio - prima dalla Nigeria e poi dal Marocco - è legata
esclusivamente a delle ragioni d'ordine economico, ovvero alla povertà
della sua famiglia e al susseguente intento di migliorare questa
situazione per lui e la sua famiglia, deterioratasi a seguito della morte
del padre e della malattia della sorella (cfr. verbali d'audizione del
26 novembre 2008 pag. 4 e del 26 marzo 2009 pagg. 4 e 6, ricorso
pag. 2); che tali motivi, come manifestamente riconoscibile, non
rientrano, in tutta evidenza, nella definizione di persecuzione in senso
lato giusta l'art. 18 cpv. 1 LAsi,
che, inoltre, il ricorrente si è limitato ad asserire che, in caso di rientro
in Patria, egli sarebbe esposto a trattamenti inumani e degradanti (cfr.
ricorso pag. 2), senza tuttavia corroborare in maniera concreta
l'esposizione per lui, in Patria, al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 CEDU e all'art. 3 Conv. tortura,
che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito
della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi,
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che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha
confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla
domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del
principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente
riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto
dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), nonché degli
impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera (v. GICRA 1996
n. 18 consid. 14b lett. e pag. 186 e ivi riferimenti),
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, la situazione
vigente in Nigeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra,
guerra civile, violenza generalizzata o emergenza sanitaria che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
possiede una formazione scolastica minima e dispone in Patria della
presenza di una fitta rete sociale, ritenuto che la madre, cinque sorelle
e due rispettivamente tre fratelli vivono ancora in loco (cfr. verbali
d'audizione del 26 novembre 2008 pag. 2 e del 26 marzo 2009 pag. 3),
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che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli
atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per
motivi medici,
che, per le ragioni sopraindicate, l'esecuzione dell'allontanamento
dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso
dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art.
65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art.
63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
pagamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM (in copia, n. di rif. N [...])
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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