Corte IV
D-3405/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 l u g l i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Daniel Schmid;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______,
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento,
decisione dell'UFM del 18 maggio 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3405/2009
Fatti:
A.
Il 24 febbraio 2009, l'interessato, di etnia igbo, originario di Nekwde,
nell'Imo State (Nigeria) ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo
(cfr. verbali d'audizione del 20 marzo 2009 e del 7 maggio 2009)
d'essere espatriato per il timore di essere ucciso a causa dei problemi
che avrebbe causato suo fratello minore. Infatti, quest'ultimo, nel 2006,
avrebbe preso parte ad una lite tra due società occulte, in occasione
della quale vi sarebbero state delle vittime. Per vendicare tali vittime, i
rivali del gruppo del fratello dell'interessato avrebbero bruciato delle
case, tra cui quella dell'interessato e la parrocchia dove si trovava la
madre. L'interessato, assieme a suo padre sarebbe stato arrestato
dalla Polizia, nonché incarcerato per oltre un mese, e poi rilasciato su
cauzione. L'interessato avrebbe ripreso l'attività della madre
scomparsa durante l'incendio. Dopo essere riapparso, il
23 ottobre 2008 il fratello dell'interessato sarebbe stato picchiato e
ucciso dalle guardie - le quali erano giunte a proteggere la gente del
villaggio dell'interessato - che egli avrebbe deriso. I testimoni al fatto
avrebbero a loro volta aggredito le guardie e ne sarebbero scaturiti
degli scontri. Durante la notte, l'interessato e suo padre sarebbero
fuggiti, dopo che le guardie avrebbero fatto irruzione nella loro
abitazione. L'interessato sarebbe scappato in auto a
B._______(Nigeria) e dopo qualche giorno, avrebbe lasciato il suo
Paese d'origine e avrebbe raggiunto allo stesso modo
C._______(Niger). Da lì, avrebbe proseguito il viaggio sempre in auto
fino a Tripoli (Libia), da dove poi si sarebbe imbarcato su un gommone.
Una volta sbarcato, avrebbe camminato a lungo e poi avrebbe preso
un treno che l'avrebbe portato direttamente a Zurigo senza subire
controlli e senza documenti.
B.
Il 21 aprile 2009, è stata istituita in favore dell'interessato una curatela.
La persona del curatore ha assistito all'audizione federale diretta del
7 maggio 2009.
C.
Il 18 maggio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure
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pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile.
D.
Il 26 maggio 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la
trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito della sua domanda d'asilo. Ha altresì presentato
una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
E.
L'8 giugno 2009, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari, a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha
invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso.
F.
Il 16 giugno 2009, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
2.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83
lett. d LTF).
3.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
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4.
4.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
4.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
5.
Nella decisione del 18 maggio 2009, l'UFM ha considerato, da un lato,
che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311] e non ha
addotto motivi scusabili che possano giustificare la mancata esibizione
di suddetti documenti. Dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto
inverosimili le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate
dall'insorgente, in quanto notevolmente inconsistenti e contraddittorie.
In particolare, il richiedente non avrebbe saputo descrivere in maniera
dettagliata la sua prigionia, nonché una giornata tipo in detenzione.
Egli si sarebbe contraddetto sulla data dell'apparizione del fratello
minore, così come sulle circostanze della morte di quest'ultimo.
Il richiedente inoltre non sarebbe stato in grado di indicare di quale
società occulta faceva parte il fratello, o quale gruppo avrebbe voluto
vendicarsi, bruciando diverse abitazioni. Infine, l'UFM ha ritenuto che
nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel
caso di specie ed ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente
nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo. L'autorità di prime
cure ha, infatti, considerato come ragionevolmente esigibile il rinvio in
Nigeria del richiedente, anche se minorenne, ritenuto che è in buona
salute, ha un'esperienza lavorativa pluriennale nel commercio e
dispone in Patria della presenza dello zio e della cugina, oltre che di
una rete familiare solida e densa, tra cui i genitori e il fratello, la cui
esistenza non può essere esclusa.
6.
Nel ricorso, l'insorgente sostiene che l'UFM avrebbe dovuto entrare
nel merito della sua domanda d'asilo. In particolare, egli fa valere di
non sapere nemmeno come procurarsi dall'Europa dei documenti
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d'identità, che non avrebbe mai posseduto. L'insorgente sostiene infatti
di non aver mai posseduto né la carta d'identità, né il passaporto, in
quanto non li avrebbe mai richiesti, non essendo una necessità
impellente in Nigeria possedere un documendo d'identità. Per di più,
nel suo Paese, gli sarebbe sufficiente per identificarsi declinare
semplicemente le sue generalità. Inoltre, essendo giunto
clandestinamente in Europa, non gli sarebbe stato necessario
possedere dei documenti d'identità. Egli segnala di aver posseduto
unicamente la tessera scolastica ed il certificato di battesimo. In
aggiunta, il ricorrente ritiene che l'UFM avrebbe dovuto procedere ad
ulteriori chiaramenti in relazione allo statuto di rifugiato e in relazione
all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, l'autore del gravame
fa valere di aver reso un racconto preciso, dettagliato e senza
contraddizioni, contrariamente a quanto ritenuto - secondo un giudizio
soggettivo - da parte dell'UFM per esempio riguardo alla sua prigionia.
7.
Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame,
in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso.
8.
8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c).
8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
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certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF]
2007/7 consid. 6).
8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
9.
Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal
momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo. Inoltre, il ricorrente
non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, senza documenti e
senza subire controlli (cfr. verbale d'audizione del 20 marzo 2009
pagg. 7 e 10-12), ritenuto che egli non è stato in grado di indicare né
la Nazione in cui sarebbe sbarcato (cfr. ibidem, pag. 11 e verbale
d'audizione del 7 maggio 2009 D50 pag. 7), né la stazione da cui
avrebbe preso un treno per Zurigo, di cui ha dichiarato di non sapere
nemmeno la destinazione, ma di averlo preso per caso (cfr. verbali
d'audizione del 20 marzo 2009 pag. 12 e del 7 maggio 2009 D55
pag. 7). Peraltro, non risulta praticamente possibile che dalla località -
di cui non sa nulla - dove sarebbe sbarcato - egli vi avrebbe impiegato
solo quattro ore per arrivare a Zurigo in treno (cfr. verbale d'audizione
del 20 marzo 2009 pag. 12). Infine, non soccorrono l'insorgente
nemmeno le vaghe e stereotipate allegazioni - che non costituiscono
ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai
sensi di legge - secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare
dei documenti, poiché sostanzialemente non ne avrebbe mai
posseduti o non saprebbe come procurarseli (cfr. ricorso pag. 2), tanto
più che – tra gli altri - lo zio paterno vive in loco (cfr. verbale
d'audizione del 7 maggio 2009 D6 e D33-34 pagg. 3, 5).
Di conseguenza, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio
d'espatrio, nonché l'inconsistenza delle dichiarazioni del ricorrente
circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere
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che l'insorgente ha dissimulato siffatti documenti per i bisogni della
causa. Egli deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità. In siffatte circostanze, codesto
Tribunale non può che confermare - come ritenuto dall'autorità di
prime cure - l'assenza di motivi scusabili a favore del ricorrente per la
mancata esibizione dei documenti, ai sensi dell'art. 32 cpv. 3
lett. a LAsi.
10.
Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato. Oltre agli elementi
inconsistenti e contraddittori rilevati dall'UFM nel racconto del
ricorrente ed evidenziati nella decisione impugnata, codesto Tribunale
tiene a sottolineare che l'intera vicenda da lui resa a fondamento della
sua domanda d'asilo, in particolare gli avvenimenti legati a suo fratello
e che sarebbero all'origine dei suoi problemi in Patria, sono
inverosimili tanto più che si basano su dei fatti e delle informazioni che
sarebbero stati unicamente riferiti al ricorrente dalla gente. Egli ha
infatti dichiarato che gli "avrebbero riferito tutto successivamente",
riguardo agli asseriti scontri avvenuti nel 2006 e all'incendio della sua
abitazione (cfr. verbale d'audizione del 20 marzo 2009 pag. 8), così
come in merito all'addotta aggressione nel 2008 del fratello da parte
delle guardie (cfr. ibidem e verbale d'audizione del 7 maggio 2009 D45
pag. 6, D104 pag. 11, D126 pag. 12 e D131 pag. 13). Inoltre, il
ricorrente ha affermato di non sapere che suo fratello faceva parte di
una società occulta, di cui peraltro egli non è stato nemmeno in grado
di indicare il nome con sicurezza (cfr. verbali d'audizione del
20 marzo 2009 pag. 8 e del 7 maggio 2009 D95-96 e 99 pag. 10).
Infine, l'insorgente non ha saputo fornire al suo racconto alcun
dettaglio personale relativo all'asserito periodo di prigionia che
- secondo l'esperienza generale della vita e quindi secondo un criterio
oggettivo e non soggettivo come pretenderebbe in sede di ricorso il
medesimo (pag. 3) - costituisce un'esperienza significativa.
L'insorgente ha d'altronde affermato che non gli sarebbe successo
personalmente niente di significativo, nonché di non aver mai avuto
problemi con terze persone o con le autorità nigeriane (cfr. verbale
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d'audizione del 20 marzo 2009 pag. 9). Alla luce dell'inverosimiglianza
dei fatti addotti dal ricorrente, non v'è motivo di ritenere che egli non
possa ottenere in Patria, se opportunamente sollecitata,
un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di
terzi nei suoi confronti, considerato altresì che secondo le
dichiarazioni del ricorrente le guardie in questione sarebbero private
(cfr. verbale d'audizione del 20 marzo 2009 pag. 9) e la Polizia sarebbe
intervenuta negli scontri (cfr. verbale d'audizione del 7 maggio 2009
pag. 6). Pertanto, in forza di quanto sopraesposto, l'UFM ha rettamente
considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b
LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente.
11.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. considerando 10 del presente giudizio),
non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui
dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo.
Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi).
12.
Da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi.
Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
13.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
OAsi 1).
14.
14.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
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14.2 La questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile
dev'essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato
dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti
giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo
federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990,
pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1
lett. c PA.
15.
Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83
cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Del resto,
il ricorrente - ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni
decisive presentate (v. considerando 10 del presente giudizio) - non ha
dimostrato il suo asserito timore di essere ucciso e quindi
l'esposizione ad un reale rischio e immediato in caso di rientro in
Patria.
16.
16.1 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
che la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente, caratterizzata
da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga
l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale.
16.2 Dalle carte processuali non emergono neppure elementi che
possano ostare all'esecuzione dell'allontanamento, in ragione della
minor età riconosciuta al ricorrente dall'UFM.
A tal proposito, il TAF osserva che la giurisprudenza dell'allora
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) ha posto
all'UFM alcuni obblighi derivanti dalla Convenzione del
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20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107), tra cui
segnatamente quello di adottare le misure d'istruzione necessarie e
adeguate al fine di accertare, già nel corso dell'istruzione della causa,
la possibilità per un minorenne non accompagnato di essere preso in
cura al suo rimpatrio, da un membro della famiglia o da un istituto
specializzato (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'silo [GICRA] 1999 n. 2 pag. 8).
La portata di tale obbligo deve essere considerata in funzione dell'età
del richiedente minorenne (GICRA 1998 n. 13 consid 5e bb pag. 100).
In altri termini, se da un lato, non può essere di regola rimproverata al
minorenne particolarmente giovane una violazione dell'obbligo di
collaborare, ancorché abbia addotto in modo insufficientemente chiaro
e completo gli argomenti a sostegno della sua domanda d'asilo,
dall'altro, ci si può attendere da un minorenne alla soglia della
maggiore età che dia delle indicazioni sufficientemente precise sulla
sua persona e sui motivi del suo espatrio, di modo che esse non
lascino dubbi sulla volontà del medesimo di collaborare con l'autorità.
Sarebbe infatti pretenzioso esigere da parte dell'UFM che quest'ultimo
proceda a delle misure istruttorie complementari sulla base di
allegazioni inverosimili.
Nella fattispecie, è d'uopo constatare, da un lato, che il ricorrente - in
considerazione dell'età dichiarata di più di 17 anni (nato il
20 gennaio 1992), della scolarizzazione che ha seguito fino al 2004,
nonché dell'attività professionale quale aiuto commerciante che ha
svolto con la madre (cfr. verbale d'audizione del 20 marzo 2009
pagg. 1 e 3) e poi da solo fino al 2008 (cfr. verbale d'audizione del
7 maggio 2009 D45 pag. 6) che gli ha permesso verosimilmente di
mantenersi e di raccimolare i soldi per il viaggio d'espatrio che egli
avrebbe effettuato da solo (cfr. verbale d'audizione del 20 marzo 2009
pagg. 10-11-12) - è da considerarsi capace di discernimento e in
grado, senza bisogno di alcun aiuto particolare, di gestire la sua vita
quotidiana. Dall'altro lato, il ricorrente - nel corso della presente
procedura - non ha portato alcun elemento corroborante la sua
pretesa minore età e si è lasciato andare a dichiarazioni inverosimili,
che non corrispondono alla realtà. Egli non ha esibito sino ad ora
alcun documento d'identità, ha reso un racconto circa le circostanze
del suo viaggio d'espatrio in Svizzera inverosimile, come evocato al
considerando 9 del presente giudizio, e infine non è stato in grado di
indicare né l'età, né la rispettiva data di nascita dei membri della sua
famiglia (cfr. verbale d'audizione del 20 marzo 2009 pag. 2 e 5),
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allorquando egli, invece, ha affermato per sé di essere minorenne ed
ha fornito una data di nascita, che gli sarebbe stata riferita da sua
madre e suo padre (cfr. ibidem pag. 3). Per di più, il ricorrente ha reso
dichiarazioni inverosimili quanto alla sua rete familiare e di conoscenti
in Patria, la cui consolidata e numerosa presenza non può che già
essere confermata, alla luce della constatata inverosimiglianza dei
suoi motivi d'asilo (v. considerando 10). A titolo d'esempio, non è infatti
plausibile che il ricorrente non conosca in quale ufficio lavora lo zio e
non conosca nemmeno la figlia di quest'utlimo, sua cugina (cfr. verbale
d'audizione del 7 maggio 2009 D36-37 pag. 5), tanto più che lo zio
abita nello stesso villaggio di D._______ (cfr. verbale d'audizione del
20 marzo 2009 pag. 3, 5 e del 7 maggio 2009 D34 pag. 5). D'altronde,
non convince nemmeno l'affermazione del ricorrente secondo cui egli
non avrebbe amici, rispettivamente non sarebbero amici veri quelli che
incontrava al mercato, allorquando egli ha frequentato le scuole, è
stato attivo nel commercio per anni e quindi a stretto contatto con
clienti e commercianti e dal momento che - secondo le sue
dichiarazioni - si sarebbe altresì spostato per matrimoni e funerali
(cfr. verbale d'audizione del 20 marzo 2009 pag. 2). L'insorgente è
peraltro stato aiutato da un cliente, rispettivamente da un
commerciante, presso il quale ha alloggiato per due giorni oppure per
più di una settimana nel villaggio di B._______ prima di espatriare
definitivamente (cfr. verbali d'audizione del 20 marzo 2009 pag. 10 e
del 7 maggio 2009 D47 pag. 7). In tale contesto, il ricorrente dispone
di importanti contatti in Patria - che si possono prendere cura di lui -
quali, tra gli altri, lo zio, la cugina e i suoi amici, rispettivamente clienti,
come è emerso dalle numerose domande postegli. Infine, l'insorgente
non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che
possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica
GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera
per motivi medici. In siffatte circostanze, codesto Tribunale ritiene che
l'UFM ha proceduto alle necessarie ed adeguate misure d'istruzione
che il caso di specie imponeva ed ha altresì rettamente ritenuto
siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole
con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente - anche se
minorenne - di beneficiare di un adeguato contesto sociale in Nigeria,
dove in caso di rimpatrio, egli non sarebbe confrontato a delle difficoltà
insormontabili.
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17.
Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento
indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile.
18.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate ai precedenti considerandi del presente giudizio.
Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
19.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
20.
Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso
dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA).
21.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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D-3405/2009
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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