Corte IV
D-3408/2007/mae/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 s e t t e m b r e 2 0 0 7
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Fulvio Haefeli e Gérald Bovier,
cancelliere Marco Poretti.
A._______, Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
la decisione del 15 maggio 2007 in materia di non entrata
nel merito, allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento / N
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3408/2007
Fatti:
A.
Il 14 aprile 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza (cfr. verbali d'audizione del 25
aprile e 4 maggio 2007), d'essere espatriato, il [...] 2007, perché
minacciato e maltrattato da miliziani abcasi. Quest'ultimi avrebbero
voluto obbligarlo a combattere per la causa abcasa e a convertirsi
all'islam, ciò che lui non avrebbe voluto fare. Non avrebbe mai avuto
problemi con le autorità georgiane.
B.
Il 15 maggio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26
giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 16 maggio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha
chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per decisione nel merito della domanda
d'asilo. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del
relativo anticipo.
D.
Il 26 luglio 2007, il TAF ha considerato il gravame siccome privo di
probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata
domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato il ricorrente a
versare un anticipo di fr. 600.-- a copertura delle presumibili spese
processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di
mancato versamento di detto anticipo.
E.
Il 3 agosto 2007, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
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Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale (TAF) pronuncia definitivamente sui
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33
lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno
2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
nonché all'art. 108a LAsi.
3.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente non
ha presentato alcun documento di viaggio o d'identità e non ha
addotto alcun motivo suscettibile di giustificare la mancata consegna
di un simile documento. L'UFM ha inoltre ritenuto siccome
manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo
presentate dall'interessato, segnatamente quelle sui maltrattamenti
che avrebbe subito dai miliziani abcasi (in particolare il numero di volte
in cui sarebbe stato maltrattato e l'ultima volta in cui ciò sarebbe
accaduto), che non coincidono altresì con quelle rese dal fratello, e
sull'omicidio del padre (sarebbe morto sul colpo oppure durante il
tragitto verso l'ospedale). Secondo l'autorità inferiore non sono inoltre
necessari degli ulteriori chiarimenti né ai fini dell'accertamento della
qualità di rifugiato né dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento.
4.
Nel ricorso, l'insorgente sostiene di non aver mai posseduto dei
documenti d'identità e che dunque non potrebbe presentarne. Fa
valere, inoltre, che i fatti da lui esposti sia per quanto riguarda la
qualità di rifugiato sia per quanto concerne l'esecuzione
dell'allontanamento necessitano d'ulteriori chiarimenti.
5.
5.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
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documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base agli art. 3 e 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett.
c).
5.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF D-2279/2007 dell'11 luglio 2007 destinata alla pubblicazione).
5.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF D-688/2007 dell'11 luglio 2007
destinata alla pubblicazione).
6.
Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, ha
omesso di presentare tempestivamente dei documenti di viaggio o
d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin
dal 14 aprile 2007. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se avesse
effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente
simili documenti, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito
favorevole. A prescindere dalla generica e stereotipata allegazione
giusta la quale non avrebbe mai posseduto documenti d'identità, si
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rileva che il ricorrente – che non ha evocato persecuzioni da parte
delle autorità statali georgiane – avrebbe potuto e dovuto, usando
della necessaria diligenza, rivolgersi ad una rappresentanza del
proprio Paese all'estero per sollecitare l'emissione di documenti ai
sensi di legge. Peraltro, se un richiedente l'asilo non aveva ragioni
valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o
d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d'annullare la
decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare
un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 1999 n. 16).
7.
Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
delle allegazioni decisive presentate. Le stesse s'esauriscono, in
effetti, in mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun
elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni
indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui
riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in
relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). In simile evenienza, non lo
soccorre la generica allegazione ricorsuale secondo la quale la
consistenza il suo racconto impone l'effettuazione d'ulteriori
accertamenti. Per sovrabbondanza, giova altresì rilevare che non è
dato presumere, in assenza di allegazioni concrete e precise del
ricorrente, che in Georgia non potrebbe ottenere un'appropriata
protezione delle autorità georgiane contro l'agire illegittimo degli
abcasi. Per conseguenza, e allo stato attuale degli atti di causa, l'UFM
ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente.
8.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate (v. considerando 7 del presente giudizio), non risulta una
necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della
qualità di rifugiato del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
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9.
9.1 Per i medesimi motivi, non emergono altresì neppure elementi da
cui dedurre che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS
0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv.
3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art.
3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105).
9.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se
per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art 32
cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale
(riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontana-
mento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al
precedente considerando 9.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e
di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle
carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori
chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel
gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in
quale ambito.
9.3 Premesso ciò, quanto ad eventuali ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, s'osserva
che in Georgia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale.
9.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe e ha una certa formazione ed
esperienza professionale. Peraltro, in sede di ricorso egli non ha
preteso che il suo stato di salute s'oppone alla pronuncia
dell'esecuzione dell'allontanamento, senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'insorgente in Svizzera per motivi medici (v. sulla questione GICRA
2003 n. 24). In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente
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ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi
favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un
adeguato reinserimento sociale in Georgia.
9.5 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Il
ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile.
10.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
11.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
12.
L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le
ragioni indicate al considerando 9 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
13.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi).
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11
dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo di fr. 600.--, versato il 3 agosto 2007, è computato con le
spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N )
- B._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Vito Valenti Marco Poretti
Data di spedizione:
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