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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D341/2012
Sen t e n z a d e l 2 5 g enna i o 2 0 1 2
Composizione Giudice Pietro AngeliBusi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Daniel Willisegger;
cancelliere Andrea Pedrazzini.
Parti A._______, nato l' (…),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 17 gennaio 2012 / N […].
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Visto:
la prima domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in
Svizzera,
la decisione dell'UFM del 13 dicembre 2010, cresciuta in giudicato il
22 dicembre 2010, che ha respinto la menzionata domanda ed ha
ordinato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera,
la seconda domanda di asilo in Svizzera che il ricorrente ha presentato in
data (…),
i verbali di audizione del 17 gennaio 2012 concernenti, l'uno, l'audizione
sommaria (di seguito: verbale 1) e, l'altro, il diritto di essere sentito in
merito all'applicazione dell'art 32 cpv. 2 lett. e LAsi (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 17 gennaio 2012 di non entrata nel
merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, notificata all'interessato
oralmente il giorno stesso (cfr. avviso di notifica e ricevuta),
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 19 gennaio 2012 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
la copia dell'incarto originale dell'UFM, pervenuta al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 20 gennaio 2012,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
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che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'oggetto suscettibile di essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni di immissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino, nato a
B._______ (Algeria), di aver lasciato la Svizzera a fine febbraio 2011,
dopo la conclusione infruttuosa della sua procedura di asilo in Svizzera, e
di essersi recato in Germania, dove sarebbe rimasto fino al suo ritorno in
Svizzera, il (…) 2012,
che, inoltre, egli ha dichiarato di non essere ritornato nel suo Paese di
origine dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura di asilo,
che, in aggiunta, l'interessato ha dichiarato che tutto ciò che raccontò
nell'ambito della prima procedura sarebbe falso e che, in realtà, vorrebbe
costruirsi un futuro, trovare un lavoro e migliorare la sua vita,
che, nella decisione del 17 gennaio 2012, l'UFM ha considerato che la
prima procedura di asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti
dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la
qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione
del medesimo verso l'Algeria, siccome lecita, esigibile e possibile,
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che, nel ricorso, l'insorgente fa valere in sostanza che in Algeria, non gli
sarebbe possibile crearsi un avvenire, non vi sarebbe né sicurezza, né
lavoro, né rispetto per i diritti fondamentali; che, inoltre, egli
necessiterebbe di cure mediche, in quanto, in Germania, avrebbe subito
un intervento alla (…) per una (…),
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo oppure
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura di asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura di asilo, è rientrato nel Paese di origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria,
che la precedente procedura di asilo si è definitivamente conclusa con la
crescita in giudicato, in data 22 dicembre 2010, della decisione dell'UFM
del 13 dicembre 2010,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda di asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi),
che, la nuova motivazione fatta valere dal ricorrente a sostegno della sua
domanda di asilo – ovvero di essere espatriato per motivi economici
(cfr. verbale 1 pag. 7) – è irrilevante in materia di asilo; che,
segnatamente, i problemi di ordine economico e professionale, legati
all'impossibilità di trovare un posto di lavoro ed alle difficoltà economiche
non costituiscono di per sé un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che, alla luce di quanto evocato, vi è, dunque, ragione di concludere che
non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della
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protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53
consid. 4.2 pag. 769 e i relativi riferimenti),
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti
nuovamente addotti dal ricorrente nella presente procedura di asilo, non
sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria,
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza
1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il
ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3
della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile,
che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
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coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha
una formazione scolastica, avendo frequentato (…) anni di scuole
elementari e (…) anni di scuole medie (cfr. verbale 1, pag. 4), ha
un'esperienza lavorativa, seppur costituita da lavori saltuari (cfr. ibidem);
che, inoltre, nel suo Paese, vivono i suoi genitori, un fratello ed una
sorella (cfr. verbale 1, pag. 5),
che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 24);
che, infatti, il problema medico, ovvero un intervento alla gamba sinistra
per la (…), fatto valere dall'insorgente – senza, peraltro, averlo attestato
previa certificato medico – non costituisce un ostacolo al suo
allontanamento,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento
indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513515);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso
e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
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cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600., sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro AngeliBusi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione: