B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3413/2011
S e n t e n z a d e l 2 4 f e b b r a i o 2 0 1 2
Composizione
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Markus König,
cancelliere Andrea Pedrazzini.
Parti
A._______, nato il (…),
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 13 maggio 2011 / N […].
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Fatti:
A.
Il (…), l'interessato ha presentato domanda di asilo in Svizzera. Ha
dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di
audizione del 27 ottobre 2008 [di seguito: verbale 1] e del 26 ottobre 2009
[di seguito: verbale 2]), di essere cittadino iracheno, originario di
B._______ (Iraq) e di essere espatriato per il timore di essere ucciso dai
fratelli di H., presunti terroristi, per rappresaglia a seguito di una rissa
avuta con quest'ultimo. Infatti, nel (…), l'interessato avrebbe litigato con
H. e l'avrebbe accoltellato. La spiegazione di tale atto sarebbe da
ricondurre al fatto che H. avrebbe parlato male del padre del richiedente
ed avrebbe insultato l'interessato stesso (cfr. verbale 1, pag. 5). Nella
seconda audizione, l'episodio sarebbe giustificato dal fatto che H.
avrebbe minacciato di andare a raccontare al padre del richiedente tutto
quello che i due avrebbero compiuto insieme, prevalentemente delle risse
e qualche furto, contro i costumi locali (cfr. verbale 2, pag. 5, Q 49).
L'interessato si giustifica, adducendo che, se suo padre fosse venuto a
conoscenza di tali azioni, l'avrebbe ucciso. Egli avrebbe quindi deciso di
fuggire la sera stessa della rissa per recarsi dallo zio paterno a
C._______ (Iraq), dal quale non sarebbe rimasto più di una notte, poiché
quest'ultimo gli avrebbe intimato di andarsene. L'interessato avrebbe
lasciato l'Iraq il medesimo mese, partendo da C._______.
B.
Con decisione del 13 maggio 2011, notificata all'interessato il giorno
stesso (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la succitata
domanda di asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il
suo Paese di origine, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 16 giugno 2011, l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata, nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato, la
concessione dell'asilo, in subordine il rinvio degli atti all'autorità inferiore
per nuovi accertamenti, oppure, in via sussidiaria, la concessione
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di
esenzione dal pagamento anticipato delle presumibili spese processuali.
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D.
Con decisione incidentale del 30 agosto 2011, il Tribunale ha respinto la
succitata domanda ed ha invitato il ricorrente a versare, entro il
15 settembre 2011, un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili
spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso
di decorso infruttuoso del termine.
E.
In data 6 settembre 2011, il ricorrente ha tempestivamente versato
l'anticipo richiesto.
Diritto:
1.
Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione
da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di
protezione (art. 31 e 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge
del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d cifra 1 della
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale Federale [LTF, RS 173.110]).
2.
Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di
ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1, come pure 52 della Legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e
all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione
impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può
svolgersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
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l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della
decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57, consid. 1.2).
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che i motivi fatti va-
lere non rientrerebbero nella definizione di persecuzione, giusta l'art. 3
LAsi. Di conseguenza, non potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifu-
giato e la domanda di asilo dovrebbe essere respinta. Inoltre, non sussi-
sterebbero indizi per ritenere che, in caso di ritorno nel proprio Paese, il
richiedente rischierebbe di essere esposto ad una pena o a un trattamen-
to vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS
0.101). Infatti, nella maggior parte dei casi, i conflitti di cui avrebbe narra-
to l'interessato si risolverebbero con una conciliazione tra famiglie. Peral-
tro, siccome la famiglia di H. avrebbe sporto denuncia contro l'interessato,
si potrebbe presupporre che quest'ultima vorrebbe ottenere la riparazione
del torto subito conformemente alla legge, piuttosto che cercare vendetta.
Inoltre, grazie alla situazione di sicurezza e rispetto dei diritti dell'uomo
nelle tre province nord-irachene di Dohuk, Erbil e Sulaymanyia, controlla-
te dalle autorità curde, non vi sarebbe una situazione di guerra generaliz-
zata. Del resto, benché il richiedente non provenga da una di queste pro-
vincie, quest'ultimo avrebbe vissuto per sette anni da suo zio a
C._______ nella provincia di Dohuk. Pertanto, si potrebbe presupporre
che abbia ancora una fitta rete sociale in quel luogo. Non da ultimo, es-
sendo giovane, celibe e con una buona esperienza lavorativa, l'esecuzio-
ne dell'allontanamento sarebbe ragionevolmente esigibile, nonché possi-
bile sia sul piano tecnico che pratico.
5.2 Nel gravame, l'insorgente afferma che, secondo la teoria della
protezione, le persone perseguitate da terzi potrebbero chiedere
protezione nel loro Paese solo se la medesima apparisse appropriata,
ossia suscettibile di essere ottenuta da strutture di protezione interne
funzionanti ed efficienti. L'UFM, tuttavia, non avrebbe chiarito se il
ricorrente possa concretamente ottenere un'adeguata protezione.
Pertanto, la decisione dovrebbe essere annullata, poiché fondata su un
accertamento incompleto e inesatto dei fatti rilevanti ai fini dell'asilo. In
aggiunta, per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento,
occorrerebbe considerare la provenienza da B._______ del ricorrente,
ovvero una regione verso la quale l'allontanamento non sarebbe
ragionevolmente esigibile. Sarebbe altresì inesatto supporre che a
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C._______ egli abbia ancora una fitta rete sociale, poiché egli vi avrebbe
vissuto solo qualche anno e lo zio l'avrebbe sollecitato a lasciare la sua
casa.
6
6.1.
6.1.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima resi-
denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo
della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che com-
portano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere
conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).
6.1.2. Inoltre, secondo la teoria della protezione, una persecuzione, di cui
gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi
statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se la
vittima non può ottenere una protezione adeguata nel suo Paese di origi-
ne (principio della protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a ga-
rantire una protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo.
Tuttavia, tale protezione deve assumere un carattere effettivo e ragione-
vole. Del resto, lo Stato non può prevenire ogni tipo di attacchi, ma può
proibirli e sanzionarli. Difatti, se i comportamenti illegittimi di terzi sono
oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato adempie in generale
al suo obbligo di protezione. Inoltre, un richiedente l'asilo può essere ob-
bligato a chiedere la protezione del suo Paese di origine, se essa è ap-
propriata, ossia se può essere ottenuta per mezzo di strutture di protezio-
ne interne funzionanti ed efficienti.
6.1.3. Il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi
presuppone, segnatamente, che una possibilità di rifugio interno sia
esclusa. Ciò è il caso se il richiedente si trova nell'impossibilità di trovare
protezione effettiva contro le persecuzioni in un'altra parte del suo Paese
di origine (cfr. Sentenza del Tribunale E-4281/2009 del 13 settembre
2011, consid. 4).
6.1.4.
Secondo la giurisprudenza di codesto Tribunale, le forze dell'ordine e le
autorità giudiziarie delle tre province curde del nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil
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e Sulaymanyia) hanno, di principio, la capacità e la volontà di garantire ai
loro abitanti la protezione dalle persecuzioni. Delle riserve si impongono
segnatamente per le persone che biasimano i due partiti maggioritari, per
i giornalisti critici, per gli islamisti, per gli uomini arabi soli emigrati dal
centro dell'Iraq, ed eventualmente per i membri delle minoranze etniche o
religiose che si oppongono alle rivendicazioni di potere dei curdi. Ulteriori
riserve si giustificano pure per quanto attiene all'efficacia della protezione
delle persone perseguitate da privati. Un'alternativa di rifugio interna nel
Curdistan iracheno è ammessa con cautela analizzando ogni caso singo-
larmente (cfr. DTAF 2008/4, consid. 6.1-6.7).
6.2.
6.2.1. Il ricorrente non è stato in grado di corroborare l'impossibilità, non-
ché l'incapacità delle autorità irachene di garantire la sicurezza così come
di accordargli una concreta protezione limitandosi ad indicare che l'UFM
non avrebbe chiarito la questione. Inoltre, non soccorrono l'insorgente le
generiche affermazioni secondo le quali non vorrebbe tornare a
C._______, poiché in tal caso le cose si svolgerebbero male per lui (cfr.
verbale 2, pag. 7, Q 83), oppure che la sua famiglia gli avrebbe detto che
lo zio gli avrebbe comunicato che il fratello di H. sarebbe andato più volte
al suo luogo di lavoro per cercarlo (cfr. verbale 2, pag. 7, Q 86). In con-
clusione, non vi è ragione di ritenere che l'insorgente non possa ottenere
un'adeguata protezione contro l'eventuale futuro agire di terzi, in partico-
lare i familiari di H.
6.2.2. Di conseguenza, ritenuta la vigente giurisprudenza (cfr. consid. 6.1)
ed a prescindere dai considerandi della decisione impugnata (cfr. sul te-
ma, consid. 5.4), il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di ri-
fugiato e di concessione dell'asilo, destituito di ogni e benché minimo fon-
damento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2
ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2009/50, consid. 9, pag. 733).
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Pagina 7
8.
8.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
8.2
8.2.1. Per gli stessi motivi citati al considerando 6 del presente giudizio,
non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Iraq possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento), nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'art. 3 CEDU,
oppure l'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura
ed altre pene oppure trattamenti crudeli, inumani o degradanti
(Conv. tortura, RS 0.105).
8.2.2. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi
delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
8.3.
8.3.1. Inoltre, nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e
Suleimaniya) non vige una situazione di violenza generalizzata e la situa-
zione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come ge-
neralmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabi-
le ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti
dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In
particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è
esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e
giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della re-
gione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale,
segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i
partiti al potere (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8).
8.3.2. In casu, quanto alla situazione personale dell'insorgente, benché
egli affermi di essere originario di B._______, egli ha trascorso un lungo
periodo della propria vita, ovvero sette anni, a C._______, nella provincia
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di Dohuk, tra i 10 e i 17 anni, ossia durante un periodo dove era in grado
di instaurare in modo indipendente amicizie e conoscenze oltre al legame
con suo zio. Del resto, grazie alla sua rete sociale a C._______, egli è
riuscito a procurarsi in breve tempo una somma di USD 400.- a 500.-
(cfr. verbale 2, pag. 7, Q 78). Non vi è d'altronde ragione di ritenere che i
suoi amici, che l'hanno aiutato a preparare il viaggio di espatrio, non
siano anche disposti ad essergli di ausilio nei primi passi del suo
inserimento a C._______. Per di più, l'insorgente parla il curdo, è
giovane, celibe, senza figli o obblighi familiari e dispone di un'esperienza
lavorativa quale (…) (cfr. verbale 2, pag. 4, Q 43). Inoltre, l'insorgente è
già stato registrato nel comune di C._______ (cfr. verbale 2, pag. 4, Q
42). Non da ultimo, l'insorgente potrà, se necessario, richiedere un
adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Infine, il
ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA
2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici.
8.3.3. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile.
8.4. Per altro, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti,
il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio oltre alla sua carta di identità che ha
già depositato in corso di procedura (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34,
consid. 12, pag. 513-515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile.
9.
In considerazione di quanto precede, anche in materia di allontanamento
e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
10.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata
(art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo
giudice (art. 111 lett. e LAsi).
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
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(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono
computate con l'anticipo di CHF 600.-, versato il 6 settembre 2011.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo di CHF 600.-, versato il
6 settembre 2011.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione: