B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3414/2011
S e n t e n z a d e l 5 l u g l i o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Walter Stöckli, Fulvio Haefeli,
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nata nel (…) in data sconosciuta, alias
B._______, nata il (…),
Eritrea,
rappresentata dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero (SOS),
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 9 maggio 2011 / N […].
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Fatti:
A.
L'interessata, di etnia tigrina, è nata a C._______ (Eritrea), dove ha
risieduto dalla nascita fino a quando si è sposata nel (…) e rimasta poi
vedova, per quindi risiedere ad Asmara (Eritrea) fino al momento del suo
espatrio, avvenuto a suo dire nel novembre del 2010 (cfr. verbale
d'audizione del 4 febbraio 2011 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg.).
Dopo avere trascorso un periodo in Sudan, sarebbe partita alla volta
dell'Europa per giungere in Svizzera il 24 gennaio 2011 e presentare
domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 7 seg. e verbale d'audizione del
1° marzo 2011 [di seguito: verbale 2], pagg. 8 seg.).
Interrogata sui motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui
di rilievo, di essere espatriata per sfuggire alle persecuzioni che avrebbe
subito a seguito della diserzione dei figli (cfr. verbale 1, pag. 6 e verba-
le 2, pagg. 2-4). La richiedente ha affermato che i problemi sarebbero ini-
ziati tra il 2009 e il 2010, quando le autorità si sarebbero presentate pres-
so la sua abitazione chiedendole, con tono intimidatorio, dove si trovasse
sua figlia, che era scappata (cfr. verbale 2, pagg. 2 seg.). In seguito, a
causa della diserzione anche di due dei suoi tre figli maschi, le autorità si
sarebbero recate nuovamente da lei per avere informazioni sui figli, ma
lei avrebbe risposto di non sapere nulla e di avere sempre pensato che
fossero al militare (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 3 seg.). Per
questo motivo sarebbe stata rinchiusa nella prigione di Hazhaz. In carce-
re si sarebbe sentita male e sarebbe quindi stata rilasciata due settimane
dopo per potersi curare. Per timore di essere di nuovo incarcerata, sa-
rebbe espatriata dopo circa una settimana (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg. e
verbale 2, pagg. 4 seg.).
La richiedente ha inoltre asserito che, sempre a causa della diserzione
dei figli, le autorità le avrebbero chiuso il negozio nel quale lavorava
(cfr. verbale 2, pagg. 5 seg.).
A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessata ha inoltrato copia del-
la sua carta d'identità.
B.
Con decisione del 9 maggio 2011 (notificata alla ricorrente al più presto il
17 maggio 2011), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha
respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando l'allontanamento
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dell'interessata dalla Svizzera, mentre ha ritenuto attualmente non am-
missibile l'esecuzione dell'allontanamento, concedendole l'ammissione
provvisoria.
C.
In data 16 giugno 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
17 giugno 2011), la richiedente è insorta contro detta decisione con
ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione
dell'asilo, mentre, in via sussidiaria, la trasmissione degli atti all'UFM per
un nuovo esame dei fatti. Ha altresì presentato una domanda di
assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese di giustizia e del relativo anticipo.
D.
Il Tribunale, con ordinanza del 22 giugno 2011, ha informato la ricorrente
della possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della pro-
cedura e si è riservato di decidere sull'eventuale esenzione di un anticipo
equivalente alle presunte spese processuali in prosieguo di causa.
E.
Con ordinanza dell'8 marzo 2012 il Tribunale ha invitato l'UFM a volersi
esprimere sul mancato riconoscimento della qualità di rifugiato alla richie-
dente.
F.
Con osservazioni del 23 marzo 2012, l'UFM ha asserito che l'atto ricor-
suale non conterrebbe fatti o mezzi di prova atti a giustificare una modifi-
ca della sua posizione.
G.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata l'insorgente po-
sta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inammissibilità con deci-
sione dell'UFM del 9 maggio 2011, oggetto del litigio in questa sede risul-
ta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il mancato ri-
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conoscimento della qualità di rifugiato dell'insorgente, il conseguente rifiu-
to della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.
4.
4.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo-
sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazio-
nalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opi-
nioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pre-
giudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tene-
re conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di ri-
fugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditto-
rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei sum-
menzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richieden-
te l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione lo-
gica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contra-
rio, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed infor-
mazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle
obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa in-
terpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in
contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il
giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione com-
plessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni deci-
sive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssi-
mazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indi-
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scutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giu-
dicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).
4.2. Non è concesso l'asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi
dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di prove-
nienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza (motivi in-
sorti dopo la fuga giusta l'art. 54 LAsi).
5.
5.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessata contraddittorie, contrarie alla logica dell'agi-
re, non sufficientemente motivate e pertanto inverosimili. In particolare,
l'autorità inferiore ha constatato che l'interessata, durante l'audizione fe-
derale, avrebbe raccontato che i problemi sarebbero iniziati già uno o due
anni prima, quando tre militari si sarebbero presentati al suo domicilio
chiedendo notizie di sua figlia, la quale era scappata, mentre in sede di
audizione sommaria, l'interessata non avrebbe detto nulla riguardo alle
difficoltà riscontrate a causa della figlia. L'autorità inferiore ha inoltre rile-
vato che la richiedente avrebbe affermato di avere lavorato presso il ne-
gozio dei figli fino a otto mesi prima, mentre in sede di audizione federale
avrebbe spiegato che le autorità avrebbero chiuso il negozio sei o sette
mesi prima a causa della diserzione dei suoi figli, di sua figlia oppure di
tutti e tre i figli a dipendenza delle versioni fornite. A questo riguardo
l'UFM ha evidenziato che sarebbe poco plausibile che le autorità deci-
dessero dapprima di chiudere il negozio e solo in seguito di presentarsi al
domicilio dell'interessata per chiederle dove si trovassero i figli disertori.
Messa a confronto con questa incoerenza, l'interessata non avrebbe for-
nito alcuna spiegazione attendibile. L'UFM ha ritenuto altresì che le spie-
gazioni riguardo alla sua fuga dal Paese sarebbero risultate estremamen-
te sommarie. Inoltre ella non avrebbe fornito alcuna spiegazione attendi-
bile riguardo al tragitto verso la Svizzera. Infatti, non avrebbe saputo dare
indicazioni riguardo all'identità con la quale avrebbe viaggiato, ai docu-
menti utilizzati per il volo, alla compagnia aerea, alle tappe del viaggio ae-
reo e nemmeno al Paese di sbarco. Pertanto, le dichiarazioni dell'interes-
sata non soddisferebbero le condizioni richieste per ammettere la verosi-
miglianza giusta l'art. 7 LAsi. Di conseguenza, la domanda d'asilo an-
drebbe respinta. L'UFM afferma infine che, visto che la richiedente non è
in età di prestare il servizio militare, le sue dichiarazioni non adempireb-
bero le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi
dell'art. 3 LAsi.
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5.2. Con ricorso, la ricorrente ha contestato le contraddizioni evidenziate
dall'UFM. Ha sostenuto che, secondo giurisprudenza, alla prima
audizione, considerata la brevità della stessa, andrebbe conferita una
forza probatoria ridotta. Andrebbe poi tenuto meglio conto della sua
personalità, essendo ella in età avanzata, non scolarizzata e analfabeta.
In più ella avrebbe difficoltà a capire la successione temporale tra la
chiusura del negozio da parte delle autorità e la loro visita al suo
domicilio. In quanto alla cessazione dell'attività lavorativa presso il suo
negozio, rispettivamente alla chiusura dello stesso, la discrepanza tra gli
otto mesi della prima audizione e i sei o sette mesi della seconda,
sarebbe del tutto logica, visto che tra le due audizioni sarebbe trascorso
circa un mese. Per questi motivi, le incongruenze individuate nel racconto
dell'interessata sarebbero da relativizzare e occorrerebbe pertanto
ritenere le allegazioni da lei fornite attendibili e quindi verosimili. A suo
dire la vaghezza e l'inconsistenza riscontrate nel racconto della fuga dal
Paese e del viaggio verso la Svizzera sarebbero del tutto normali per una
donna di sessant'anni, analfabeta, non istruita, proveniente da un Paese
tra i più arretrati al mondo e che non avrebbe mai viaggiato in tutta la sua
vita. Tali allegazioni non sarebbero dunque da considerarsi inverosimili, in
quanto compatibili con l'esperienza generale di vita. L'interessata
conclude che, essendo madre di diversi disertori, se non fosse fuggita
dall'Eritrea sarebbe stata sottoposta a pene vietate dall'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e avrebbe dunque
diritto all'asilo. La qualità di rifugiato, inoltre, le sarebbe da riconoscere già
solo per il fatto di essere uscita illegalmente dal Paese.
5.3. Con osservazioni del 23 marzo 2012, l'UFM contesta tra l'altro
quanto sostenuto dall'insorgente circa la logicità delle sue dichiarazioni in
merito al momento della chiusura del negozio. Infatti risulterebbe
contraria alle più basilari regole matematiche l'affermazione secondo cui
la differenza tra gli otto mesi e i sei o sette mesi si spiegherebbe con il
lasso di tempo trascorso tra la prima e la seconda audizione, visto che,
con il passare del tempo, il numero dei mesi trascorsi tra l'accadere dei
fatti e il racconto degli stessi avrebbe dovuto essere maggiore e non
viceversa.
6.
6.1. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità
inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia
d'asilo rese dalla ricorrente si esauriscono in affermazioni contraddittorie
e imprecise. Innanzitutto, in occasione della prima audizione, l'insorgente
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non ha in alcun modo menzionato i problemi avuti a causa della figlia. È
vero che le dichiarazioni rilasciate durante l'audizione cantonale,
considerato il carattere sommario della stessa, hanno valore probatorio
più limitato. Tuttavia, se determinati avvenimenti, in casu i problemi avuti
a causa della figlia, vengono invocati in seguito come motivo principale
d'asilo, mentre in sede di audizione sommaria non sono stati nemmeno
accennati, la contraddizione può essere ritenuta (cfr. GICRA 1993 n. 3).
Per giunta, l'insorgente avrebbe dapprima asserito di avere lavorato, fino
a otto mesi prima, nel negozio dei figli, mentre in seguito avrebbe
sostenuto di gestire lei stessa questo negozio, fino alla sua chiusura da
parte delle autorità, sei o sette mesi prima (cfr. verbale 1, pag. 3 e
verbale 2, pagg. 5 seg.). Codesto Tribunale constata inoltre, associandosi
così a quanto sostenuto dall'autorità inferiore nelle sue osservazioni, che
quanto sostenuto in sede di ricorso, ossia che la discrepanza tra gli otto
mesi della prima audizione e i sei o sette mesi della seconda sarebbe del
tutto logica visto che tra le due audizioni è trascorso circa un mese, non
ha alcun senso, visto che al momento della seconda audizione dovrebbe
essere trascorso più tempo dal momento dell'avvenimento rispetto alla
prima audizione e non viceversa. Oltracciò, come rettamente rilevato
dall'UFM, risulta perlomeno sorprendente il fatto che le autorità abbiano
dapprima proceduto alla chiusura del negozio e che solo in seguito si
siano recate presso l'abitazione dell'interessata per chiederle dove si
trovassero i suoi figli. Circa la descrizione della richiedente del suo
viaggio verso la Svizzera, va sottolineato che effettivamente la richiedente
non è stata in grado di fornire le più elementari circostanze del viaggio,
quali ad esempio la compagnia aerea o gli aeroporti dai quali sarebbe
transitata (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 7 seg. e verbale 2, pagg. 8-10). Tali
lacune non possono trovare giustificazione nella scarsa istruzione o nella
mancata esperienza nel viaggiare della donna. Infatti, tali informazioni, in
aeroporto e durante il viaggio, vengono fornite in più modi e avrebbero
sicuramente dovuto attirare l'attenzione della ricorrente. Questo Tribunale
osserva quindi che l'UFM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni
dell'insorgente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste
dall'art. 7 LAsi. Il racconto dell'interessata riguardo alla pretesa diserzione
dei figli, che, a suo avviso, avrebbe scatenato una persecuzione riflessa
nei suoi confronti, è infatti poco sostanziato e quindi inverosimile.
Pertanto, questo Tribunale conclude che per l'insorgente, prima
dell'espatrio, non sussistevano motivi d'asilo.
6.2. Potendo escludere per l'insorgente dei motivi d'asilo prima
dell'espatrio, a questo Tribunale non resta che analizzare se alla
ricorrente debbano essere riconosciuti dei motivi soggettivi insorti dopo la
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fuga. Da un lato va ritenuto che è vero che l'interessata è uscita dal
Paese in un'età in cui non sussiste più l'obbligo di servizio militare e
l'ottenimento di un visto può essere possibile. D'altra parte va considerato
che le condizioni per tale ottenimento restano ugualmente restrittive.
Inoltre, la richiedente ha una figlia, la quale aveva già sottoposto una
richiesta d'asilo in Svizzera al momento dell'espatrio della madre. Questo
Tribunale ritiene che in una simile circostanza è poco probabile che
l'interessata si sia recata dalle autorità per chiedere un visto. Per giunta,
nonostante l'UFM non lo abbia espressamente menzionato nella
decisione impugnata, dalle tavole processuali risulta nondimeno che detto
Ufficio sia partito dal presupposto che l'insorgente abbia lasciato il Paese
illegalmente. Nella fattispecie, l'espatrio della richiedente è pertanto da
considerarsi illegale, ragione per cui, nel caso di un rimpatrio, non può
essere escluso il rischio di essere in futuro esposta a persecuzioni ai
sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale
D-3892/2008 del 6 aprile 2010, consid. 5.3.2). La richiedente ha dunque
la qualità di rifugiato. Visto però che l'esposizione a persecuzioni future è
da ricondurre a motivi soggettivi insorti dopo la fuga, all'interessata, giusta
l'art. 54 LAsi, non viene concesso l'asilo.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-
zione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1
LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50
consid. 9).
Pertanto, anche sul punto della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
In conclusione, quindi, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente
ritenuto che le dichiarazioni della ricorrente in merito alla sua persecuzio-
ne in patria in relazione alla presunta diserzione dei figli, non soddisfano
le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Tuttavia, la deci-
sione impugnata viola il diritto federale avendo essa erroneamente nega-
to la qualità di rifugiato. Il ricorso va pertanto accolto per quanto concerne
il riconoscimento della qualità di rifugiato. Il punto 1 del dispositivo della
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Pagina 10
decisione impugnata va quindi annullato e all'autorità inferiore viene ri-
chiesto di riconoscere la qualità di rifugiato all'insorgente.
9.
9.1. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto.
9.2. Nonostante le conclusioni dell'insorgente non sembrassero prive di
probabilità di successo, ella non risulta, considerate le somme di denaro
guadagnato in patria (cfr. verbale 2, pagg. 10 seg.), essere indigente. La
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa del versa-
mento dalle spese processuali, è quindi respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
9.3. Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo
di regola le spese processuali a carico della parte soccombente. Se que-
sta soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Con-
siderato l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–, ridot-
te della metà, ovvero a CHF 300.–, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 16 cpv. 1 LTAF, art. 2 cpv. 1 e
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]).
9.4. Inoltre, l'accoglimento parziale del ricorso, giustifica altresì l'attribu-
zione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7
cpv. 1 seg. TS-TAF). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fis-
sata d'ufficio in CHF 400.–, conto tenuto della soccombenza parziale del-
la ricorrente e il lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante della ri-
corrente (cfr. art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto circa il riconoscimento della qualità di rifugiato. Per il
resto è respinto.
2.
Il punto 1 del dispositivo della decisione dell'UFM del 9 maggio 2011 è
annullato. All'UFM viene richiesto di riconoscere la qualità di rifugiato
all'insorgente.
3.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento dalle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali, di CHF 300.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
5.
L'UFM rifonderà alla ricorrente CHF 400.– a titolo di spese ripetibili.
6.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: