Corte IV
D-3418/2007/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 7 d i c e m b r e 2 0 0 7
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Claudia Cotting-Schalch (presidente di corte),
Robert Galliker,
cancelliera Marisa Murray.
A._______, Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
la decisione del 9 maggio 2007 in materia di non entrata
nel merito, allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento / N.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3418/2007
Fatti:
A.
Il 30 marzo 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali d'audizione del 16 e del 20 aprile 2007), d'essere stato
minacciato, in quanto responsabile di un'associazione studentesca
legata al B._______, da membri di un gruppo islamico, C._______,
perché da questi considerato, a torto, colpevole dell'uccisione di due
membri del gruppo medesimo durante una manifestazione che si è
svolta il [...] del 2005. Avrebbe lasciato l'Iraq il [...] 2006 perché non
avrebbe potuto ottenere un'adeguata protezione dal B._______ contro
l'agire di membri del menzionato gruppo islamico. Si sarebbe trasferito
in Turchia dove avrebbe soggiornato presso una cugina fino al 23
marzo 2007. L'interessato ha esibito la fotocopia di una carta
d'identità.
B.
Il 9 maggio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 15 maggio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via
sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali.
D.
Il 25 maggio 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di
motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al
ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali. Nel contempo ha invitato l'autorità inferiore a
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presentare una risposta al ricorso, lo stesso non apparendo né
inammissibile né manifestamente infondato.
E.
Il 30 maggio 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
F.
Il 26 giugno 2007, il ricorrente ha inoltrato l'allegato di replica.
G.
Il 6 novembre 2007, l'insorgente ha esibito una carta d'identità in
originale e sollecitato una decisione da parte del TAF sul ricorso da lui
interposto.
Diritto:
1.
Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
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4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non
ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva
esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare, ha
giudicato poco credibile che lo stesso abbia potuto varcare "il confine
Schengen" senza alcun documento. Non avrebbe altresì fornito alcuna
spiegazione valida sulla mancata esibizione di un documento ai sensi
di legge. L'autorità inferiore ha inoltre ritenuto siccome manifestamente
inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate
dall'insorgente. In particolare, non ha considerato plausibile che il
ricorrente, che non ha partecipato alla manifestazione del [...] 2005,
possa essere stato ritenuto responsabile della morte di due persone in
tale occasione. Inoltre, il suo amico, seguace del gruppo islamico delle
due vittime, avrebbe senza dubbio potuto convincere gli altri membri
del gruppo dell'estraneità ai fatti dell'insorgente. Poco credibile è pure
l'allegazione secondo la quale il B._______, di cui il ricorrente è
membro, si sia rifiutato d'intervenire in suo sostegno perché la
controversia con i membri del movimento islamico riguardava una
questione tribale. Infine, l'UFM ha considerato che non sono necessari
degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di
rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento.
5.
Nel ricorso, il ricorrente fa valere d'avere presentato tempestivamente
la fotocopia della sua carta d'identità, che gli è stata inviata per telefax
dai familiari, e riferito delle difficoltà avute nel farsi recapitare
l'originale del documento. L'autorità inferiore non gli avrebbe altresì
concesso un termine suppletivo per esibire l'originale. Poco realistica è
pure l'affermazione dell'autorità inferiore secondo la quale non è
possibile varcare il confine Schengen senza documenti. Già per
queste ragioni, si giustifica un'entrata nel merito della sua domanda
d'asilo. Inoltre, si duole di una violazione del diritto federale non
sarebbe comunque in casu applicabile l'eccezione prevista all'art. 32
cpv. 3 lett. c LAsi e dell'obbligo di motivare la decisione. In effetti,
l'UFM avrebbe liquidato la questione relativa all'esistenza d'eventuali
impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento con tre brevi paragrafi,
senza un sufficiente approfondimento e ciò nonostante la tragica
situazione, peraltro di pubblica notorietà, in cui si trova l'Iraq, anche
del nord. L'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine
è, fra l'altro, manifestamente contraria all'art. 3 della Convenzione per
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la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101).
6.
Nella risposta al ricorso, l'UFM si è limitato a proporre la reiezione del
gravame.
7.
Nella replica, il ricorrente ribadisce che la situazione nel nord dell'Iraq
è tutt'altro che tranquilla, come dimostra un attentato di una certa
gravità avvenuto il giorno stesso in cui è stata resa la decisione
impugnata. Anche successivamente vi sono stati numerosi episodi di
violenza nella regione. L'insorgente ha citato, fra l'altro, due attentati
del 7 e del 21 giugno 2007 che hanno provocato la morte di numerose
persone. Non andrebbe, altresì, dimenticata la crescente tensione tra
la Turchia ed il governo dell'Iraq del nord sulla questione relativa al
D._______. La necessità d'ulteriori chiarimenti con riferimento
all'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dell'Iraq appare
palese.
8.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett.
c).
8.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
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certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
8.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
9.
Questo Tribunale considera a prescindere dalla questione di sapere
se l'insorgente abbia tempestivamente esibito dei documenti validi ai
sensi di legge che conto tenuto dell'insieme delle allegazioni
decisive presentate dal ricorrente e della nota situazione in Iraq, che
non è quella di una safe country, la motivazione della decisione
impugnata è da qualificare di gravemente carente. Giova in effetti
rilevare che le ragioni indicate dall'autorità inferiore per qualificare di
manifestamente inconsistenti le dichiarazioni decisive rese dal
ricorrente si risolvono, da un lato ed in materia d'asilo, in imprecise
supposizioni e si fondano, dall'altro lato ed in materia d'esecuzione
dell'allontanamento, su brevi, generiche ed imprecise affermazioni
dell'autorità decidente che non consentono d'evincere sulla base di
quali elementi essa si fonda in concreto per giungere alla conclusione
che nel caso concreto l'esecuzione dell'allontanamento medesimo non
contravviene all'art. 3 CEDU. Parimenti ingiustificata è la perentoria
conclusione secondo la quale non sono necessari degli ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (art. 32
cpv. 3 lett. c LAsi). Occorre in particolare osservare che l'eventualità
per un cittadino iracheno d'etnia curda, come il ricorrente, altresì
responsabile di un'associazione studentesca legata al B._______, che
possa essere vittima di persecuzioni da parte di gruppi islamici
fondamentalisti nel nord dell'Iraq è tutt'altro che remota, fermo
restando che non è consentito di considerare le sue allegazioni
siccome manifestamente inconsistenti formulando ipotesi aleatorie sul
fatto che detto movimento islamico avrebbe senz'altro rinunciato a
vendicare la morte di due suoi aderenti, imputata anche al ricorrente,
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semplicemente perché un amico personale dell'insorgente stesso
sarebbe un loro membro. Di poco conto appare altresì l'imprecisione
nelle dichiarazioni del ricorrente riguardanti il fatto se il padre si sia
recato da solo o con il fratello a denunciare le minacce ricevute. Infine,
non può definirsi insensata la risposta del B._______ secondo la quale
non è in grado di garantire al ricorrente un'appropriata protezione
contro l'agire di movimenti di fondamentalisti islamici. Peraltro,
l'autorità inferiore non può limitarsi nella motivazione ad affermare
genericamente che per un iracheno non sussistono indizi per ritenere
che, in caso di rientro in patria, possa essere esposto a trattamenti
vietati dall'art. 3 CEDU. In effetti, il ricorrente non è posto nelle
condizioni di ricorrere con criteri adeguati, non conoscendo le ragioni
precise della surriferita asserzione dell'UFM. Per i medesimi motivi, il
TAF non è in grado d'esperire il sindacato di legittimità della decisione
impugnata. Da quanto esposto, discende che il provvedimento
litigioso, che viola il diritto federale, incorre nell'annullamento.
10.
Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità
inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con
istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv.
1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5a ed., n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può
sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque
sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996
n. 7 consid. 12 pag. 65). Tale non è il caso nella presente fattispecie.
11.
Da quanto esposto, consegue che gli atti di causa sono rinviati all'UFM
affinché proceda, in tempi ragionevoli, al completamento
dell'istruttoria, mediante gli opportuni e necessari chiarimenti, e
pronunci una nuova decisione, questa volta di merito e che sia altresì
rispettosa dei considerandi del presente giudizio.
12.
Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese
processuali (art. 63 PA).
13.
Nel caso di specie, si giustifica altresì l'attribuzione al ricorrente di
un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 e segg. del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
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Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS
173.320.2]).
In assenza di una nota d'onorario dettagliata, detta indennità è fissata
d'ufficio sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr.
600.--, tenuto conto del lavoro effettivo e utile svolto dal
rappresentante dell'insorgente.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.
Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al
completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi
dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'UFM rifonderà all'insorgente fr. 600.-- a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N )
- E._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marisa Murray
Data di spedizione:
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