B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3423/2017
Sen t en z a d e l 2 8 a g os t o 2 0 1 7
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Esther Marti,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Pakistan,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 16 maggio 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 19 novem-
bre 2015,
i verbali d’audizione del 15 dicembre 2015 (di seguito: verbale 1) e del 27
aprile 2017 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 16 maggio 2017, notificata all’interessato al più presto il 17 maggio
2017 (cfr. risultanze processuali), con cui tale autorità ha respinto la succi-
tata domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento del richiedente dalla
Svizzera nonché l’esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile
e possibile,
il ricorso datato 16 giugno 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d’entrata: 19 giugno 2017), con cui il ricorrente ha postulato il riconosci-
mento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera; in
primo subordine la restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore per
una nuova decisione ed in secondo subordine la concessione dell’ammis-
sione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; con-
testualmente ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria
nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del re-
lativo anticipo,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
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secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nel corso dell’audizione sulle generalità il ricorrente ha dichiarato di
essere cittadino pakistano di etnia pashtun e confessione sunnita con ul-
timo domicilio a Peshawar, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa (cfr. ver-
bale 1, pag. 1 e segg.),
che sentito sui motivi d’asilo l’interessato ha affermato di aver lasciato il
paese d’origine in quanto avrebbe avuto una relazione con sua cugina e
ciò lo avrebbe esposto alle ire dei parenti (cfr. verbale 2, pag. 2 e segg.),
che in particolare un suo amico sarebbe stato pagato dai parenti per fargli
del male; che quest’ultimo avrebbe però desistito confessandogli quanto
accaduto; che successivamente un altro famigliare gli avrebbe sparato, fe-
rendolo ad una mano (cfr. verbale 2, pag. 3-4.),
che nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto inverosimili tali allega-
zioni,
che anzitutto, a detta dell’autorità di prima istanza, in occasione dell’audi-
zione ex art. 29 LAsi l’interessato si sarebbe limitato ad asserire di essere
espatriato per motivi famigliari ed anche a precisa domanda avrebbe sem-
plicemente asserito “una volta mi hanno sparato”; che pertanto già solo la
povertà del racconto solleverebbe seri dubbi quanto alla verosimiglianza
delle sue allegazioni,
che inoltre, al momento dell’audizione sulle generalità, il richiedente non
avrebbe nemmeno fatto menzione della circostanza secondo la quale un
suo amico sarebbe stato pagato dai parenti per fargli del male,
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che del resto, sempre in tale occasione l’interessato avrebbe dichiarato che
sarebbe stato lo zio paterno a sparargli, allorché nel corso della successiva
audizione sui motivi d’asilo egli avrebbe ricondotto tale atto al figlio di
quest’ultimo;
che il racconto del ricorrente conterrebbe inoltre diverse altre contraddi-
zioni,
che nel ricorso l’insorgente contesta le considerazioni dell’autorità inferiore
invocando il soddisfacimento delle condizioni di cui agli artt. 3 e 7 LAsi; che
in particolare il suo racconto risulterebbe dettagliato, privo di contraddizioni
e compatibile con l’esperienza generale e la logica dell’agire, segnata-
mente in quanto le incongruenze rilevate si spiegherebbero sulla base del
fatto che il ricorrente avrebbe identificato nello zio paterno il mandante
dell’aggressione e ciò a prescindere dal fatto che l’esecutore materiale sia
stato il cugino; che la SEM avrebbe pertanto accertato i fatti in maniera
incompleta,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
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che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti ivi citata),
che il Tribunale rileva anzitutto come l’interessato si sia effettivamente con-
traddetto in diverse occasioni; che in particolare, l’insorgente ha inizial-
mente esposto di essere fuggito a seguito di alcuni problemi con lo zio ma-
terno Bakhtiar, il quale lo avrebbe anche ferito con un’arma da fuoco a
causa della sua relazione con la cugina Nabil, che quest’ultimo avrebbe
voluto sposasse suo figlio (cfr. verbale 1, pag. 7); che in occasione della
successiva audizione ex art. 29 LAsi, il ricorrente ha però inspiegabilmente
cambiato versione dei fatti, dichiarando in tale sede che l’aggressione sa-
rebbe stata da imputare al figlio di Bakhtiar che a quel tempo era già spo-
sato con Nabil (cfr. verbale 2, pag. 4); che le versioni risultano inconciliabili
anche per quanto attiene alle circostanze dell’espatrio, avendo l’interes-
sato in un primo momento addotto essersi dovuto ferire volontariamente
onde ricattare il padre ed ottenere il suo nulla osta per lasciare il paese (cfr.
verbale 1, pag. 7) e successivamente affermato invece di essere fuggito su
stesso consiglio di quest’ultimo (cfr. verbale 2, pag. 5-6),
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che le giustificazioni di cui il ricorrente si avvale in sede ricorsuale, non
risultano atte, ferma considerata anche l’entità delle incongruenze rilevate,
a giustificare un diverso apprezzamento da parte del Tribunale,
che vi sono del resto da condividere anche le conclusioni dell’autorità di
prime cure – alle quali si rinvia – al riguardo della carente sostanza del
racconto dell’interessato, che conto tenuto anche delle succitate contrad-
dizioni, lascia intendere ad un costrutto delle circostanze addotte per i bi-
sogni della causa,
che ad ogni modo ed a titolo puramente abbondanziale, gli eventi addotti,
quandanche verosimili, non paiono d’acchito poter soddisfare nemmeno i
criteri di rilevanza imposti dall’art. 3 LAsi,
che in particolare, il nesso causale temporale tra gli avvenimenti recati a
sostegno della domanda dell’interessato e l’espatrio sarebbe da conside-
rarsi decaduto, essendo gli stessi per sua stessa dichiarazione collocabili
ben due anni prima (cfr. verbale 2, pag. 4; al soggetto si veda DTAF
2011/50 consid. 3.1.2.1 e riferimenti citati),
che per dipiù, trattandosi semmai, per l’interessato, del rischio di esposi-
zione a pregiudizi emananti da entità non statali e circoscritte a livello loca-
le, perché vi sia da ammettere una rilevanza in materia d’asilo, si rende-
rebbe ancora necessario che il ricorrente non sia in misura di ottenere in
patria un’appropriata protezione (cfr. DTAF 2008/4 e 2011/51),
che, per quanto riguarda la concessione dell’asilo ed il riconoscimento della
qualità di rifugiato v’è pertanto da confermare la decisione della SEM,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che
tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’al-
lontanamento,
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che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allon-
tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che in sede ricorsuale l’insorgente contesta tale conclusione, sostenendo
che il suo rimpatrio sarebbe contrario all’art. 3 CEDU ed inesigibile,
che tuttavia, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la deci-
sione della SEM relativa alla domanda d’asilo dell’insorgente, quest’ultimo
non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1
LAsi), generalmente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale pub-
blico ed espressamente enunciato all’art. 33 della Convenzione sullo sta-
tuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che, in siffatte circostanze, non v’è nemmeno motivo di considerare l’esi-
stenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere
esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d’origine ad un tratta-
mento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3
LStr in relazione all’art. 44 LAsi),
che ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione non può essere ragione-
volmente esigibile qualora, nel Paese d’origine o di provenienza, lo stra-
niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni
quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,
che sebbene nella provincia del Khyber Pakhtunkhwa siano state registrate
alcune problematiche sotto il profilo della sicurezza, non si può concludere
che nella regione d’origine del ricorrente viga una situazione tale da com-
portare l’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. sentenza del
Tribunale D-7505/2014 del 9 agosto 2016 consid. 4.2 e 8.2; si veda anche
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Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Fact Finding Mission Report Pa-
kistan, Settembre 2015,
stan_ffm_report_2015_09_v2.pdf, consultato il 27 luglio 2017),
che del resto nemmeno la situazione personale dell’interessato costituisce
in specie motivo ostativo all’esecuzione dell’allontanamento; che il ricor-
rente è giovane, in buona salute ed ha frequentato ben nove anni di scuola;
che inoltre, secondo le sue stesse dichiarazioni egli proviene da una fami-
glia agiata i cui membri risiedono tuttora nel paese d’origine e dispone di
una certa esperienza professionale (cfr. verbale 2, pag. 6 e 9),
che pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento risulta parimenti ragionevol-
mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all’art. 44 LAsi),
che infine, non risultano impedimenti neppure sotto l’aspetto della possibi-
lità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all’art. 44 LAsi); che in particolare, il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr.
art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12),
che l’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile,
che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento il
gravame va disatteso e la querelata decisione dell’autorità inferiore confer-
mata,
che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA),
che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe-
derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: