Corte IV
D-3433/2006
{T 0/2}
Sentenza del 13 settembre 2007
Composizione: Giudici Vito Valenti (giudice presidente), Bruno Huber e Fulvio Haefeli
Cancelliere Marco Poretti
A._______, nato il _______, di origine palestinese,
patrocinato ________,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 28 maggio 2004 in materia d'asilo, allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. L’interessato ha presentato domanda d’asilo il 9 aprile 2002. Successivamente, è
stato attribuito al Cantone Ticino.
Ha dichiarato, nella sostanza (cfr. verbali d’audizione del 19 aprile e 20 giugno
2002 e del 29 gennaio 2004), d'essere d'origine palestinese e d'aver lasciato il
proprio domicilio di B._______, località sita nei territori occupati, perché
perseguitato dalle forze israeliane. In particolare, sarebbe stato detenuto in un
carcere israeliano dal _______ al _______ 2001 – poiché accusato d'avere aiutato
l'organizzazione C._______ – per poi essere rilasciato, dopo avere versato una
cauzione, perché le accuse mosse nei suoi confronti non avrebbero potuto essere
dimostrate. Gli israeliani lo avrebbero in seguito nuovamente cercato, ragione per
cui il ______ 2002 avrebbe deciso d'espatriare.
B. Il 28 maggio 2004, l’UFM (allora Ufficio federale dei rifugiati, UFR) ha respinto la
succitata domanda. Nello stesso tempo, ha pronunciato l’allontanamento del
richiedente dalla Svizzera, nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo,
siccome lecita, esigibile e possibile.
C. Il 1° luglio 2004, l’interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA), allora competente, contro la citata
decisione dell'UFM. Ha chiesto l'accoglimento del gravame, il riconoscimento della
qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo.
D. Con decisione incidentale del 13 luglio 2004, la CRA ha invitato il ricorrente a
versare, entro il 28 luglio 2004, un anticipo di fr. 600.-- a copertura delle
presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in
caso di decorso infruttuoso del termine.
E. L'insorgente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto.
F. Il 5 e il 27 agosto 2004, il ricorrente ha prodotto, fra l'altro, la fotocopia di un
documento presentato come la ricevuta di una somma di denaro versatagli dalle
autorità palestinesi a titolo d'indennizzo per la detenzione subita da parte delle
autorità israeliane.
G. Il 7 settembre 2004, invitato ad esprimersi, l'UFM ha proposto la reiezione del
gravame.
H. Il 6 ottobre 2004, l'insorgente ha presentato la memoria di replica per il tramite del
proprio patrocinatore.
I. Il _______ 2005, il ricorrente ha contratto matrimonio con una cittadina polacca
con domicilio in Polonia.
J. Il 21 dicembre 2006, invitato ad esprimersi in merito all'eventuale adempimento da
parte dell'insorgente delle condizioni del caso di rigore personale grave, l'UFM ha
nuovamente proposto la reiezione del gravame.
K. Il 25 maggio 2007, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha invitato il
ricorrente ad esprimersi sull'eventuale applicazione alla procedura in esame
3dell'art. 52 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Gli è
pure stata trasmessa la citata determinazione dell'UFM del 21 dicembre 2006.
L. L'8 giugno 2007, l'insorgente ha inoltrato le proprie osservazioni.
M. Degli altri scritti e documenti si dirà, nella misura in cui necessario ai fini del
giudizio, in corso di motivazione.
Considerato in diritto:
1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2. Dal 1° gennaio 2007, questo Tribunale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi
pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d’arbitrato o presso i servizi
dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale
(art. 53 cpv. 2 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32]).
3. Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica
del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore
della citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto.
4. Giusta l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti.
5. V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibi-
lità di cui all’art. 48 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA.
6. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l’accertamento dei fatti e
l’inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4
PA) o dai considerandi della decisione impugnata (DTF 126 I 207).
7. Nella decisione impugnata, l’autorità inferiore ha considerato inverosimili i motivi
d'asilo addotti, segnatamente poiché l'interessato non ha saputo indicare a quale
Tribunale sarebbe stata versata la citata cauzione né come avrebbe fatto il padre a
venire a conoscenza delle modalità di rilascio del figlio. È peraltro inverosimile che
sia stato arrestato per avere fornito soldi ed abiti a C._______, una forma di
contributo praticato da un'importante parte della popolazione e che non è
considerato neppure dalle autorità israeliane come necessariamente destinato al
sostegno d'attività terroristiche, come dimostra anche il mancato arresto del padre
e del fratello dell'interessato che hanno parimenti sostenuto C._______. Infine, i
documenti esibiti sono inidonei a dimostrare dei motivi d'asilo.
8. Il ricorrente ha fatto valere, per quanto qui di rilievo, che per il detenuto non
importa più di quel tanto di conoscere le modalità ed il luogo di pagamento della
cauzione, ritenuto che per lui, come per ogni prigioniero, determinante è
unicamente il fatto d'essere liberato e di potere fuggire. Inoltre, il fatto che suo
4padre e suo fratello non siano stati arrestati non può essere assunto come motivo
per respingere la sua domanda, considerato che le ragioni di un siffatto agire delle
autorità israeliane possono essere molteplici e nulla hanno a che fare con il
pericolo concreto che corre il ricorrente, ritenuto altresì che essi avrebbero fornito
aiuti a C._______ negli anni di pace. La verosimiglianza delle sue dichiarazioni
sarebbe stata riconosciuta anche in due rapporti dei rappresentanti delle istituzioni
di soccorso presenti alle audizioni del 20 giugno 2002 e del 29 gennaio 2004.
9. Nella risposta al ricorso del 7 settembre 2004, l'autorità inferiore ha rilevato in
particolare che le due audizioni del 20 giugno 2002 e del 29 gennaio 2004 si sono
svolte correttamente e che le note dei rappresentanti delle istituzioni di soccorso
non possono invalidare la valutazione di cui alla decisione impugnata. L'UFM ha
pure osservato che il motivo del versamento evocato nel documento emesso dal
ministero delle finanze dell'autorità palestinese non è menzionato nel medesimo.
Infine, per quanto riguarda gli articoli estratti da internet e attinenti alla situazione
generale, l'autorità di prime cure ha osservato che malgrado i continui interventi
dell'esercito israeliano nei territori occupati e nelle zone di confine, in Cisgiordania
non regna attualmente una situazione di aperta guerra civile o di violenza
generalizzata.
10. Nella replica del 6 ottobre 2004, l'insorgente sostiene che le sue allegazioni
trovano riscontro nel bollettino di versamento esibito, il cui valore probatorio non
potrebbe essere relativizzato.
11. Il 21 dicembre 2006, invitato ad esprimersi, l'UFM ha indicato che a suo giudizio
non sono dati gli estremi del caso di rigore personale grave, ritenuto che il
ricorrente è in Svizzera solo dall'aprile del 2002, che non ha famiglia a carico, che
non si è creato un'esistenza economica duratura in Svizzera e che, avendo
sposato una cittadina polacca, è facilitata l'integrazione in detto Paese della
comunità europea piuttosto che in Svizzera.
12. Nelle osservazioni dell'8 giugno 2007, relative segnatamente all'applicazione al
caso di specie dell'art. 52 cpv. 1 lett. b LAsi, l'insorgente fa valere che della
Polonia non conosce né la cultura né la lingua, ragione per cui non si può parlare
di un'integrazione facilitata in tale Paese, benché sia convolato a nozze con una
cittadina polacca, piuttosto che in Svizzera, dove vive da più di cinque anni.
Peraltro, avrebbe più volte chiesto l'evasione della sua domanda anteriormente al
31 dicembre 2006, di modo che l'applicazione del nuovo diritto costituirebbe una
violazione dei principi della sicurezza del diritto, della proporzionalità, del divieto
dell'arbitrio e della buona fede.
13. L'art. 52 cpv. 1 lett. b LAsi – la cui formulazione è rimasta invariata dalla modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005 entrata in vigore il 1° gennaio 2007 – prevede che
la domanda d'asilo di una persona che si trova in Svizzera è di regola respinta se il
richiedente può recarsi in un Paese terzo in cui vivono parenti prossimi.
13.1 Nel caso concreto, non è contestato che l'insorgente abbia contratto matrimonio
con una cittadina polacca che, per quanto emerge dagli atti di causa, vive in
Polonia. Non è parimenti contestato dal ricorrente che il coniuge di un cittadino
polacco abbia il diritto di trasferirsi in Polonia, Paese che peraltro ha sottoscritto la
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
5del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) ed il suo articolo 8. In altri termini, il
ricorrente non contesta né l'esistenza del citato vincolo matrimoniale né la
presenza in Polonia della moglie né infine la possibilità di stabilirsi in detto Paese
in modo durevole e sicuro (v. sulla questione Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 4). Le censure
giusta le quali egli non conosce né cultura né lingua polacche e che un
insediamento in Polonia lo vedrebbe "tutto fuorché integrato, malgrado sia
convolato a nozze con una cittadina polacca" nulla mutano alla sostanza della
causa, già solo per il fatto che non si vede per quali motivi non potrebbe integrarsi
in Polonia, se del caso aiutato dalla moglie. Peraltro, per sovrabbondanza e a
prescindere dal fatto che l'art. 44 cpv. 3 LAsi è nel frattempo stato abrogato, può
essere rilevato che la sua integrazione in Svizzera non giustifica comunque, allo
stato attuale delle cose, un'ammissione di un caso di rigore personale grave (v.
considerando 18.4 del presente giudizio).
13.2 A titolo abbondanziale, questo Tribunale osserva che i motivi d'asilo addotti dal
ricorrente sono stati giustamente considerati siccome inverosimili in virtù delle
risultanze processuali. Basti qui rilevare che le allegazioni decisive dell'insorgente
s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento di
seria consistenza. Non dimostra alcunché di rilevante neppure la fotocopia di una
ricevuta del _______ 2001 che riguarderebbe il versamento a favore del ricorrente,
da parte dell'autorità nazionale palestinese, di un risarcimento per ingiusta
carcerazione da parte degli israeliani. In effetti, da un lato, le fotocopie non
costituiscono di principio dei mezzi efficaci ed idonei da un punto di vista
probatorio, considerato che possono essere il frutto d'ogni genere di
manipolazione, fermo restando che nel caso concreto l'insorgente non ha spiegato
per quale ragione non avrebbe potuto fornire, usando della necessaria diligenza,
l'originale del menzionato documento. Dall'altro lato, e come rettamente rilevato
dall'autorità inferiore, il documento non comporta alcuna indicazione del motivo del
pagamento rispettivamente delle circostanze cui fa riferimento il ricorrente.
Peraltro, che vi siano ancora state delle ricerche da parte delle autorità israeliane
dopo la pretesa liberazione e che dette autorità lo ricerchino ancora oggi sono
allegazioni che s'esauriscono parimenti in mere affermazioni di parte non
corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. In siffatte
circostanze, non soccorrono l'insorgente le osservazioni dei rappresentanti delle
istituzioni di soccorso presenti alle citate audizioni, ritenuto che si limitano ad
esporre genericamente un'opinione personale, peraltro non nell'apposito attestato
delle audizioni, ma in un documento interno preparato ulteriormente. Infine, per
quanto attiene ai numerosi documenti esibiti relativi alle condizioni di vita a
B._______, va rilevato che la situazione generale vigente nella regione di
provenienza del ricorrente non è di per sé sufficiente ai fini dell'accoglimento della
domanda d'asilo, determinante essendo principalmente la situazione personale del
richiedente.
14. Da quanto esposto, discende che sul punto di questione dell’asilo il ricorso, privo
di fondamento, non merita tutela e la decisione di respingimento della domanda
d'asilo va confermata.
15. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l’UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e
6art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
16. Per le ragioni già indicate nel considerando 13 del presente giudizio, non emerge
dagli atti di causa alcun serio indizio secondo il quale l’esecuzione
dell’allontanamento dell'insorgente possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS
0.142.30), l'art. 5 LAsi (principio del non-refoulement) nonché l'art. 14a cpv. 3 della
legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo
1931 (LDDS, RS 142.20).
17.
17.1 La portata dell’art. 14a cpv. 3 LDDS non si esaurisce, altresì, nella massima del
“non-refoulement”. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera
possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare l’art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre
1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone,
peraltro, l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, in casu la Polonia, a dei
trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all’interessato di rendere plausibile
l’esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
17.2 Il TAF osserva che dagli atti di causa, segnatamente dalla determinazione
dell'insorgente dell'8 giugno 2007, non v’è ragione di ritenere che il ricorrente
possa essere esposto in Polonia al rischio serio e concreto di un trattamento
contrario all’art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In altri termini, l’interessato non
ha saputo fornire un insieme d’indizi, oppure presunzioni non contraddette,
sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d’esposizione
personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle menzionate disposizioni.
Peraltro, ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la
situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l’illiceità
del rimpatrio secondo le disposizioni della CEDU (GICRA 1995 n. 12 consid. 10,
pag. 110 e segg.).
17.3 Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente è lecita.
18. Occorre quindi esaminare se per l’insorgente vi siano pericoli concreti in caso
d’esecuzione dell’allontanamento verso la Polonia (art. 14a cpv. 4 LDDS).
18.1 In Polonia, trattasi di fatti noti, non vige attualmente una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme degli abitanti nella
totalità del territorio nazionale. Da questo profilo, l’esecuzione dell’allontanamento
è esigibile.
18.2 Per il resto, il TAF constata che il ricorrente è giovane, ha una certa formazione
(studi _______) ed esperienza professionale (_______) ed è coniugato con una
cittadina polacca residente in Polonia. Peraltro, in sede di ricorso l'insorgente
neppure ha preteso che il suo stato di salute s'oppone alla pronuncia
7dell'esecuzione dell'allontanamento, senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi
medici (v. sulla questione GICRA 2003 n. 24). Dal rapporto medico del _______,
emerge tutt'al più che all'insorgente è stata prescritta una terapia fisioterapica. Non
v'è tuttavia motivo di ritenere, e il ricorrente neppure lo ha preteso, che, qualora
ancora necessaria, detta terapia non sia ottenibile in Polonia. In siffatte
circostanze, sono adempite le condizioni per formulare una prognosi favorevole,
con riferimento all’effettiva possibilità di un adeguato inserimento sociale
dell'insorgente in Polonia.
18.3 Da quanto esposto, consegue che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente
dalla Svizzera deve ritenersi ragionevolmente esigibile.
18.4 Nello scritto dell'8 giugno 2007, l'insorgente allega che qualora la sua procedura
fosse stata evasa prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005 che ha soppresso l'art. 44 cpv. 3 a 5 LAsi, egli
avrebbe dovuto ottenere l'ammissione provvisoria in Svizzera perché
apparterrebbe alla categoria dei casi di rigore personale grave. Peraltro,
l'applicazione del nuovo diritto violerebbe i principi della sicurezza del diritto, della
proporzionalità, del divieto dell'arbitrio e della buona fede, conto tenuto del fatto
che il gravame è stato interposto il 1° luglio 2004. In proposito, il TAF osserva, da
un lato, che le disposizioni di cui all'art. 44 cpv. 3 a 5 LAsi sono state abrogate
dalla citata modifica legislativa. D'altro lato, quanto alle censure di cui al
menzionato scritto dell'8 giugno 2007, s'osserva che – secondo una costante
giurisprudenza – il fatto che uno straniero abbia soggiornato in Svizzera per diversi
anni, che si sia ben integrato professionalmente e socialmente e che il suo
comportamento non abbia mai dato adito a lamentele non è di per sé sufficiente a
giustificare una deroga alle misure limitative del numero di stranieri (v. DTAF
C-288/2006 del 1° giugno 2007 destinata alla pubblicazione e i relativi rinvii alla
giurisprudenza del Tribunale federale). Da quanto precede, emerge che
quand'anche le citate disposizioni non fossero state abrogate, il ricorrente non
avrebbe avuto alcuna possibilità di vedersi concessa l'ammissione provvisoria,
considerato che risiede in Svizzera da poco più di cinque anni, che non si è creato
un'indipendenza economica duratura nel nostro Paese e che ha sposato una
cittadina straniera che vive all'estero. Il fatto che abbia imparato la lingua ufficiale
in uso nel Cantone di residenza e che si sia sforzato di trovare un'occupazione
non costituisce un'integrazione particolarmente riuscita ai sensi della citata
giurisprudenza.
19. Ritenuta la possibilità, per il coniuge straniero di un cittadino polacco, d'ottenere
un permesso di soggiorno in Polonia, il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, può dunque procurarsi ogni documento indispensabile per recarsi in
detto Paese. Infine, nessun ostacolo d’ordine tecnico si oppone all'esecuzione
dell'allontanamento che deve pure considerarsi possibile (art. 14a cpv. 2 LDDS).
20. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1, 4 bis e 5 PA nonché art. 3 lett. b
del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
8Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo di
fr. 600.--, versato il 22 luglio 2004, è computato con le spese processuali.
3. Comunicazione:
- al patrocinatore del ricorrente (plico raccomandato; allegato: originale del
giudizio impugnato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N _______)
- alla D._______ (in copia)
Il Giudice presidente: Il Cancelliere:
Vito Valenti Marco Poretti
Data di spedizione: