B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3435/2014
Sen t en z a d e l 6 o t t o b r e 2 01 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Sylvie Cossy, Fulvio Haefeli, Esther Marti, Walter Lang,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…),
Etiopia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 13 maggio 2014 / N (…).
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Fatti:
A.
Il 27 giugno 2012 l'interessato, cittadino etiope nato a Dire Daua con ultimo
domicilio ad Addis Adeba, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera.
Sentito sui propri motivi d'asilo, ha sostanzialmente riferito di essere ricer-
cato dalle autorità etiopi in ragione dell'appartenenza al partito "Kinjit" ed in
seguito al "Ginbot 7" (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 5 lu-
glio 2012 [di seguito: verbale 1], pagg. 7-8; verbale d'audizione sui motivi
d'asilo del 25 aprile 2014 [di seguito: verbale 2]; Q38, pag. 6). In particolare
le autorità etiopi si sarebbero insospettite in quanto l'interessato, membro
della squadra nazionale di Taekwondo, non avrebbe mai partecipato alle
riunioni politiche del partito di maggioranza organizzate in seno alla fede-
razione etiope di Taekwondo (cfr. verbale 1, pag. 9: verbale 2, Q38,
pag. 6). Per questo motivo i membri della federazione avrebbero perquisito
la palestra gestita dal richiedente insieme al fratello, trovando dei volantini
inerenti al partito Ginbot 7 (cfr. verbale 2, Q38, pag. 6, Q51, pag. 7). Il ri-
chiedente sarebbe quindi stato avvertito dal fratello e dal segretario della
federazione del fatto che le autorità etiopi lo starebbero cercando, motivo
per cui avrebbe deciso di lasciare il paese (cfr. verbale 2, Q38, pag. 6).
L'interessato fa inoltre notare che dopo la sua fuga avrebbe partecipato in
Svizzera ad una manifestazione contro il Governo etiope (cfr. verbale 2,
Q68-Q70, pagg. 9-10).
A sostegno della propria domanda d'asilo il richiedente ha prodotto in ori-
ginale la propria carta d'identità, la tessera del partito Kinjit, una tessera del
"Kukkiwon" attestante il proprio livello nel Taekwondo, un certificato
emesso dalla federazione etiope di Taekwondo, alcune fotografie relative
alla propria appartenenza alla federazione nonché alcune fotografie rela-
tive alla manifestazione a cui ha partecipato in Svizzera.
B.
Con decisione del 13 maggio 2014, notificata all'interessato in data
15 maggio 2014 (cfr. atto A17/1), l'Ufficio federale della migrazione (UFM,
ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la succitata do-
manda d'asilo, pronunciato contestualmente l'allontanamento dell'interes-
sato dalla Svizzera, e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Etiopia sic-
come ammissibile, esigibile e possibile.
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Pagina 3
C.
L'interessato, con ricorso del 16 giugno 2014, inoltrato il 20 giugno 2014
(cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 23 giugno 2014) è in-
sorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
contro la menzionata decisione dell'UFM, chiedendo, in via principale, l'an-
nullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di ri-
fugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine il medesimo ha
chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Egli ha al-
tresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento delle spese di
giustizia e dal relativo anticipo.
L'insorgente ha trasmesso insieme al ricorso uno scritto datato 20 giu-
gno 2014 con cui ha chiesto al Tribunale di considerare tempestivo il gra-
vame del 16 giugno 2014 inoltrato all'indirizzo del Tribunale amministrativo
federale a Berna. A sostegno di tale richiesta, egli ha allegato le copie di
una busta con timbro postale raccomandato del 16 giugno 2014 e l'indica-
zione "Ritorno. Traslocato. Termine pe la spedizione scaduto" e di una ri-
cevuta postale del 16 giugno 2014 relativa ad un invio al Tribunale a Berna.
D.
Il 18 settembre 2014 è nata in Svizzera B._______ figlia del ricorrente e
della compagna C._______.
E.
In data 3 giugno 2015, 15 marzo 2016 e 22 settembre 2016 il ricorrente ha
ragguagli al Tribunale sullo stato del ricorso pendente. Il Tribunale ha infor-
mato l'interessato con scritti del 5 giugno 2015, del 21 marzo 2016 e del
4 ottobre 2016.
F.
Con ordinanza del 2 marzo 2017, il Tribunale ha invitato l'insorgente a for-
nire delle informazioni dettagliate circa l'educazione della figlia B._______,
l'esercizio dell'autorità parentale, lo svolgimento di un'attività lucrativa e l'al-
loggio, così come sul versamento di un contributo di mantenimento per la
figlia.
G.
Con scritto del 6 marzo 2017 il ricorrente ha indicato che la figlia vive con
la mamma, mentre l'autorità parentale è esercitata congiuntamente. Egli
inoltre, si occuperebbe della bambina per la buona parte della giornata.
Non esercitando un'attività lavorativa non gli sarebbe tuttavia possibile con-
tribuire finanziariamente al mantenimento della figlia, inoltre sia egli, sia la
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madre di B._______ percepirebbero prestazioni assistenziali. A sostegno
delle sue allegazioni ha fornito copia di:
– una lettera dell'Autorità Regionale di Protezione (ARP) (…), sede di
D._______ del 5 novembre 2015 nella quale non si ravvedeva l'oppor-
tunità di stipulare una convenzione di mantenimento essendo i genitori
senza attività lucrativa;
– una lettera dell'Autorità Regionale di Protezione (…), sede di D._______
del 20 ottobre 2015 che invitava il ricorrente e la compagna a rivolgersi
all'ARP per stipulare una "Convenzione per l'obbligo di mantenimento di
minori, diritto alle relazioni personali art. 287 – 273 CC";
– uno scritto di SOS Ticino che invitava l'ARP (…), sede di D._______, a
convocare l'insorgente e la compagna per la sottoscrizione di una con-
venzione alimentare;
– la "Convenzione concernente l'attribuzione di accrediti per compiti edu-
cativi" del 21 ottobre 2015 che stipula che la cura della figlia è ripartita
in ugual misura tra madre e padre;
– la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta (art. 298a
CC) del 21 ottobre 2015.
H.
Ulteriori fatti ed argomenti adotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costi-
tuisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
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particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. An-
che i requisiti relativi la forma ed il contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA)
sono soddisfatti.
2.
2.1 Il Tribunale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza
(art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli
vengono sottoposti (DTF 136 l 42 consid. 1; 133 I 185 consid. 2 e relativi
riferimenti), senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (cfr.
DTAF 2007/6 consid. 1).
Il ricorso contro una decisione in materia d'asilo dev'essere depositato en-
tro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della notificazione
della decisione (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 20 cpv. 1 PA). Giusta l'art. 21
cpv. 1 PA gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità, oppure all'in-
dirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplo-
matica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. Se la
parte si rivolge in tempo utile ad un'autorità incompetente, il termine è re-
putato osservato (art. 21 cpv. 2 PA).
2.2 In casu essendo la querelata decisione è stata notificata all'interessato
il 15 maggio 2014 (cfr. atto A17/1), il termine per il deposito del ricorso ve-
niva dunque a scadenza il 16 giugno 2014. Malgrado il gravame sia giunto
al Tribunale con un invio del 20 giugno 2014 (cfr. timbro del plico racco-
mandato; data d'entrata: 23 giugno 2014), si può evincere dallo scritto del
medesimo giorno allegato al ricorso, che il ricorrente aveva già spedito
l'atto ricorsuale in data 16 giugno 2014 al precedente indirizzo del Tribu-
nale amministrativo federale a Berna. Tale invio gli è poi stato ritornato dalla
Posta con l'indicazione "Traslocato. Termine di rispedizione scaduto".
2.3 Occorre ora stabilire se per il computo del termine di ricorso è determi-
nante l'invio del 16 giugno 2014 al precedente indirizzo del Tribunale, op-
pure se è quello del 20 giugno 2014. Nel primo caso il ricorso sarebbe da
considerarsi inoltrato in tempo utile, mentre nel secondo sarebbe tardivo.
2.4 Anzitutto, va rilevato che in occasione della seduta delle corti riunite
(art. 25 LTAF) del 26 gennaio 2016, è stato deciso che un ricorso inoltrato
ad un indirizzo sbagliato è in generale reputato tempestivo (cfr. per ulteriori
dettagli sentenza del TAF A-3184/2015 del 29 novembre 2016 consid. 2.3,
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ed in particolare consid. 2.3.4). Invero, a differenza delle disposizioni pro-
cedurali applicabili davanti al Tribunale federale, l'art. 52 cpv. 2 PA prevede
delle ampie possibilità di regolarizzazione di un gravame e pertanto, non
può essere applicato il medesimo rigore di cui alle procedure dinanzi al
Tribunale federale. Ai sensi della giurisprudenza di suddetto Tribunale, un
difetto di indirizzo costituisce un errore scusabile, per il che una sentenza
d'inammissibilità non risulterebbe giustificata in quanto costituirebbe un for-
malismo eccessivo (cfr. ibidem). Fanno eccezione i casi di abuso di diritto.
A ciò si aggiunge poi il fatto che se la Posta, in qualità di persona ausiliaria
del Tribunale, dovesse ricevere una busta con destinatario il Tribunale am-
ministrativo federale (ma con indirizzo sbagliato), di cui essa conosce per-
fettamente l'indirizzo, avrebbe di principio l'obbligo di inoltrare l'invio, quan-
danche il termine di rispedizione fosse già scaduto. La Posta dovrebbe ri-
tornare l'invio al mittente – e ciò unicamente con l'indicazione di correggere
l'indirizzo – soltanto in casi eccezionali (cfr. ibidem).
2.5 Il Tribunale federale ha ritenuto in due occasioni di principio tempestivo
un ricorso inoltrato al vecchio indirizzo di un'autorità, tuttavia ha richiesto la
prova da parte del ricorrente che il contenuto del gravame non sia stato
modificato (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_912/2015 del 5 lu-
glio 2016; 9C_520/2016 del 27 ottobre 2016).
2.6 Contrariamente, lo scrivente Tribunale ha deciso in occasione della se-
duta delle corti riunite del 26 gennaio 2016 che unicamente determinante
in situazioni in cui un ricorso è stato inviato al precedente indirizzo di Berna,
è il fatto che l'errore venga rimediato, che il ricorso giunga effettivamente
al Tribunale e che non vi sia abuso di diritto (cfr. A-3184/2015 consid. 2.3.5
e seg.).
2.7 Di conseguenza, visto quanto sopra, il ricorso inviato il 16 giugno 2014
all'indirizzo di Berna e giunto al Tribunale con invio del 20 giugno 2014, è
da considerarsi tempestivo (art. 21 PA p.a., art. 50 cpv. 1 PA, art. 108
cvp. 1 LAsi), ritenuto anche il fatto che non vi sono indizi di abuso di diritto
e che il ricorrente non è rappresentato in questa sede.
2.8 Essendo ossequiati i requisiti relativi al termine di ricorso, alla forma e
al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), occorre entrare nel me-
rito del gravame.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
D-3435/2014
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federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4.
4.1 Nella decisione impugnata l'UFM ha considerato che le dichiarazioni
del richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previ-
ste all'art. 7 LAsi giacché avrebbe reso tardivamente dichiarazioni essen-
ziali circa i propri motivi d'asilo e si sarebbe contraddetto su punti essenziali
del proprio racconto. In particolare egli avrebbe citato solo in occasione
dell'udienza sui motivi d'asilo la perquisizione che avrebbe subito nel pro-
prio ufficio, il conseguente asserito ritrovamento dei volantini e l'evocato
arresto del fratello. Inoltre l'insorgente avrebbe presentato due versioni di-
vergenti circa le modalità con cui avrebbe appreso di essere ricercato dalle
autorità, segnatamente in un'occasione avrebbe sostenuto di essere stato
informato dal segretario della federazione etiope di taekwondo e, in un'altra
occasione, avrebbe indicato di avere appreso la notizia dal fratello. L'inte-
ressato non sarebbe nemmeno stato in grado di collocare con precisione
nel tempo gli avvenimenti descritti, citando contraddittoriamente il 2010, il
2011 ed il 2012. L'autorità inferiore è inoltre dell'avviso che, sulla base della
giurisprudenza applicabile, egli non avrebbe provato il fondato timore di
essere esposto in futuro a misure persecutorie nel paese d'origine, ritenuto
che egli non avrebbe avuto alcun contatto diretto con le autorità etiopi. Per
ciò che concerne l'attività politica svolta in Svizzera, l'UFM ha rilevato che,
sebbene la documentazione fotografica agli atti attesti l'effettiva presenza
ad una manifestazione, ciò non sarebbe sufficiente per dimostrare che il
ricorrente abbia un profilo di rilevanza tale da interessare le autorità etiopi.
In questo senso l'UFM precisa che il governo etiope avrebbe unicamente
interesse ad identificare le persone le cui attività sono percepite dallo Stato
etiope come minaccia concreta per il sistema politico e, nel caso di specie,
anche tenuto conto dell'inverosimiglianza circa le attività politiche che
avrebbe svolto il ricorrente in patria, non vi sarebbero gli elementi concreti
per inserire quest'ultimo in questa categoria di persone. Per questi motivi
l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al ricorrente re-
spingendo la domanda d'asilo del medesimo.
4.2 Nel gravame il ricorrente giustifica l'omissione di alcune allegazioni nel
corso della prima audizione spiegando che, in occasione di quest'ultima,
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Pagina 8
gli sarebbe stato chiesto di esporre in maniera molto succinta i fatti e i mo-
tivi d'asilo dato che avrebbe avuto l'occasione di esprimersi in maniera più
dettagliata in un'audizione successiva. Per ciò che concerne il modo in cui
avrebbe appreso di essere ricercato, l'insorgente ritiene di avere già spie-
gato la presunta contraddizione in precedenza, egli avrebbe infatti appreso
di essere ricercato sia dal fratello che dal segretario della federazione di
taekwondo, tuttavia non avrebbe più nominato quest'ultimo nella seconda
audizione in quanto già fatto in occasione della prima. Egli ritiene pertanto
di avere reso verosimile i fatti descritti a sostegno della propria domanda
d'asilo e, ritenuto che sarebbe già conosciuto e ricercato dalle autorità
etiopi in ragione dell'attività politica svolta in patria, queste ultime lo stareb-
bero cercando anche all'estero e, pertanto, anche l'attività politica svolta in
Svizzera avrebbe ripercussioni in caso di ritorno in Etiopia. La decisione
dell'UFM andrebbe pertanto annullata ed egli dovrebbe essere riconosciuto
quale rifugiato e messo al beneficio dell'asilo.
5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ri-
fugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro
comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza
e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un
orientamento già ivi esistente; rimangono salve le disposizioni della Con-
venzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati,
RS 0.142.30).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che
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Pagina 9
su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri-
spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re-
lativi riferimenti).
6.
Come rettamente ritenuto dall'UFM nella querelata decisione, le allegazioni
del ricorrente non soddisfano i requisiti minimi di verosimiglianza ai sensi
della LAsi in quanto, da un lato egli ha citato fatti essenziali tardivamente
e, dall'altro lato, si è contraddetto più volte in merito ai fatti descritti.
Nello specifico si osserva che non solo il ricorrente ha evocato elementi
essenziali soltanto nel corso della seconda audizione, ma che il racconto
circa i motivi d'asilo diverge sostanzialmente tra le due audizioni. Infatti, se
nel corso dell'audizione sulle generalità il ricorrente aveva affermato di es-
sere stato informato di essere ricercato dal segretario della federazione di
taekwondo, il quale avrebbe ricevuto una lettera in cui gli sarebbe stato
chiesto di trattenere il ricorrente (cfr. verbale 1, pag. 9), nel corso dell'audi-
zione sui motivi d'asilo l'insorgente ha invece affermato di essere venuto a
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Pagina 10
conoscenza di tale fatto dal fratello, il quale avrebbe ricevuto la visita dei
responsabili della federazione di taekwondo nella propria palestra e subito
la perquisizione degli uffici della stessa con il conseguente ritrovamento dei
volantini relativi al partito Ginbot 7 (cfr. verbale 2, Q38, pag. 6). Oltracciò il
ricorrente ha aggiunto che il fratello sarebbe stato arrestato dalla polizia al
fine di ottenere informazioni in merito al luogo in cui si sarebbe nascosto
(cfr. verbale 2, Q51-56, pagg. 7 e 8). Tale circostanza, tuttavia, è stata in-
spiegabilmente omessa nel corso della prima audizione e questo malgrado
sia stato esplicitamente invitato ad aggiungere ulteriori elementi nel caso
ve ne fossero stati (cfr. verbale 1, pag. 9). Occorre inoltre aggiungere che
tale elemento è di tale importanza che, se realmente accaduto, sarebbe
già stato senz'altro citato nel corso della prima audizione. Va inoltre ag-
giunto che l'insorgente si è pure contraddetto in merito all'anno in cui si
sarebbero svolti i fatti descritti. Infatti, egli ha dapprima affermato che le
autorità si sarebbero accorte della propria militanza nel Ginbot 7 nel 2010
(cfr. verbale 2, Q49, pag. 7), per poi rettificare immediatamente l'anno ci-
tando la fine del 2011 (cfr. verbale 2, Q50, pag. 7). Tuttavia egli ha poi so-
stenuto di essere fuggito dal paese un mese dopo la visita delle autorità
nella sua palestra specificando che la fuga sarebbe avvenuta nel luglio del
2012 e contraddicendosi quindi con quanto affermato in precedenza (cfr.
verbale 2, Q57-60, pag. 8). Reso attento su tale divergenza, l'interessato
si è limitato a rispondere che avrebbe difficoltà a ricordare le date (cfr. ver-
bale 2, Q60, pag. 8).
Anche i documenti agli atti non sono tali da comprovare i motivi adotti dal
ricorrente, infatti si osserva che i medesimi provano unicamente l'apparte-
nenza del medesimo alla squadra etiope di taekwondo, fatto questo non
contestato nel caso di specie. La tessera del partito Kinijit appare invece
essere un documento di dubbia autenticità e quand'anche fosse originale,
non proverebbe i fatti così come descritti dall'insorgente.
Visto quanto precede, questo Tribunale rileva che l'UFM ha rettamente ri-
tenuto le dichiarazioni dell'insorgente non soddisfacenti le condizioni di ve-
rosimiglianza previse dall'art. 7 LAsi, per il che, sul punto di questione
dell'asilo a titolo originario, il ricorso non merita tutela e la decisione impu-
gnata va confermata.
7.
7.1 Quo alla sua attività politica in Svizzera, in concreto, trattasi di esami-
nare se al ricorrente può essere riconosciuta la qualità di rifugiato in ra-
gione di una situazione di pericolo creatasi nel suo Paese di origine in se-
guito ad un comportamento da lui assunto dopo l'espatrio (motivi soggettivi
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Pagina 11
insorti dopo la fuga, art. 54 LAsi). Detti motivi, a prescindere dal fatto di
essere stati generati abusivamente o meno, conducono all'esclusione
dall'asilo, nella misura in cui siano determinanti per il riconoscimento della
qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e giurisprudenza ivi ci-
tata). Decisivo nell'esame per il riconoscimento di detta qualità è la que-
stione a sapere se le autorità del Paese interessato considerano il compor-
tamento del richiedente l'asilo come antistatale e se quest'ultimo, in caso
di rientro in Patria, abbia a temere misure persecutorie ai sensi dell'art. 3
LAsi (cfr. ibidem). Questo deve essere provato o, per lo meno, reso vero-
simile dal richiedente (art. 7 LAsi).
Con la revisione della LAsi entrata in vigore il 1° febbraio 2014, il legislatore
ha voluto inserire nella disposizione 3 LAsi sulla definizione del termine
"rifugiato" un capoverso che prevede un motivo d'esclusione a tale qualità.
Giusta il nuovo cpv. 4, non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi
sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'o-
rigine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di
una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. L'ultima frase di tale
cpv. 4 indica inoltre che rimangono salve le disposizioni della Conv. rifu-
giati. Con tale disposizione il legislatore ha voluto dunque introdurre un
motivo d'esclusione all'ottenimento della qualità di rifugiato riservando tut-
tavia l'applicazione della Conv. rifugiati.
7.2 Nel caso di specie il ricorrente ha dichiarato di avere partecipato, in
data 20 marzo 2013 a Ginevra, ad una manifestazione di protesta contro il
governo etiope (cfr. verbale 2, Q68-70, pagg. 9 e 10). Egli ha pure allegato
delle fotografie che lo ritraggono nel corso di tale manifestazione. A suo
dire le autorità etiopi lo starebbero ricercando e, pertanto, non sarebbe da
escludere che lo abbiano identificato.
Malgrado quanto sostenuto dall'insorgente, occorre innanzitutto ricordare
che i motivi d'asilo originari relativi all'asserita appartenenza al partito Gin-
bot 7, sono stati giudicati inverosimili (cfr. consid. 5.1). Già per questo mo-
tivo si può dunque escludere che egli fosse effettivamente ricercato in pa-
tria dalle autorità. Inoltre l'attività politica del ricorrente in Svizzera si è limi-
tata alla presenza ad un'unica manifestazione, ritenuto che egli ha esplici-
tamente escluso di avere partecipato ad altre o di avere svolto ulteriori at-
tività politiche dopo il suo espatrio (cfr. verbale 2, Q69 e Q71,
pagg. 9-10). Di conseguenza, nel caso di specie, non vi sono gli elementi
per ritenere un'attività politica intensa e di natura tale da permettere di con-
siderare l'insorgente come una minaccia seria e concreta per l'attuale go-
verno etiope.
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Pagina 12
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, codesto Tribunale non può ri-
conoscere al ricorrente di avere un timore fondato di subire delle persecu-
zioni future giusta dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga e pertanto rico-
noscergli la qualità di rifugiato.
8.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
Nella fattispecie, il ricorrente non dispone di alcun diritto potenziale al rila-
scio di un permesso derivante dall'art. 8 CEDU ed non ha neppure inoltrato
all'autorità cantonale competente una richiesta tendente al rilascio di un
permesso di dimora.
Visto quanto precede, l'insorgente non adempie dunque le condizioni in
virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allonta-
namento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 ago-
sto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento,
il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr pre-
vede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste
condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 1 e 7 LStr).
Le condizioni previste ai cpv. 2-4 dell'art. 83 LStr sono di natura alternativa.
Qualora una delle suddette condizioni non fosse adempiuta, l'autorità giu-
dicante si esime dall'analisi delle restanti condizioni (cfr. DTAF 2009/51
consid. 5.4).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato
al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare
o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontana-
mento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
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9.1 Nella decisione impugnata l'UFM ha considerato come ammissibile,
esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso
l'Etiopia.
9.2 In sede ricorsuale l'insorgente richiede la pronuncia dell'ammissione
provvisoria in Svizzera, un suo rinvio verso l'Etiopia l'esporrebbe invero a
trattamenti inumani e degradanti e la sua vita sarebbe in pericolo. A ciò si
aggiungerebbe il successivo riconoscimento da parte del ricorrente della
figlia B._______, di conseguenza, un suo eventuale allontanamento pre-
giudicherebbe ogni tipo di relazione familiare.
10.
Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti. Quest'ultima deve pro-
cedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti.
D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si
fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un ac-
certamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circo-
stanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). Tuttavia, il prin-
cipio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA
ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kom-
mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008,
ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.).
11.
Nella fattispecie, va anzitutto rilevato che la SEM (già UFM) non è mai stata
confrontata né si è mai espressa al riguardo della presenza della figlia e
della compagna del ricorrente in Svizzera. D'altra parte, non è possibile in
questa sede concludere dalle sole misure d'istruzione ordinate, alla com-
patibilità dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente con l'art. 8
CEDU e la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS
0.107). Invero, malgrado il ricorrente abbia fornito le informazioni richieste
con scritto del 2 marzo 2017, il Tribunale non detiene tutti gli elementi di
fatto necessari per fondare un giudizio complessivo in merito alla relazione
tra il ricorrente e la figlia B._______. A ciò si aggiunge pure l'impossibilità,
alla luce degli atti di causa, di determinare la natura dei rapporti tra l'insor-
gente e la compagna. Di conseguenza, tali lacune non potendo essere col-
mate in sede ricorsuale con un ulteriore scambio di scritti, si ritiene giudi-
zioso rinviare la presente causa alla SEM perché quest'ultima abbia a ve-
rificare con ulteriori misure d'istruzione la relazione tra il ricorrente e la figlia
B._______, rispettivamente la compagna, giacché non può nella fattispecie
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Pagina 14
ed in questa sede essere compito del Tribunale accertare fatti giuridica-
mente rilevanti (DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n. 1043, pagg. 369 seg.) e precludere così
un'eventuale istanza di ricorso all'interessato.
12.
Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione
dell'allontanamento e per il resto è respinto. Gli atti di causa sono trasmessi
alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA), la quale si pronuncerà nuovamente sull'ese-
cuzione dell'allontanamento del ricorrente. Segnatamente, l'autorità infe-
riore è invitata a sentire nuovamente l'interessato – invitandolo in partico-
lare a sostanziare le allegazioni in merito alla relazione con la figlia e la
compagna – e, se del caso, acquisire all'incarto pure i necessari documenti
cantonali inerenti al riconoscimento di paternità, all'autorità parentale con-
giunta ed ai compiti educativi, al fine di emanare una nuova decisione sul
punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento.
13.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione
dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese proces-
suali è divenuta priva di oggetto (art. 63 cpv. 4 PA).
14.
Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e
le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di successo, l'autorità
di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a do-
manda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese proces-
suali. Nel caso di specie, non essendo le conclusioni ricorsuali al momento
dell'inoltro del gravame sprovviste di possibilità di esito favorevole e consi-
derato che si può concludere allo stato d'indigenza del ricorrente (cfr. risul-
tanze processuali), vi è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudizia-
ria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65
cpv. 1 PA). Di conseguenza non vengono prelevate spese processuali.
15.
Al ricorrente, non patrocinato in questa sede e che non ha sopportato
spese indispensabili relativamente elevate, non viene assegnata alcuna in-
dennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione all'art. 7 cpv. 1 del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2)].
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Pagina 15
16.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1
LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. I punti
4 e 5 della decisione dell'UFM del 13 maggio 2014 sono annullati e gli atti
di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per la pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è accolta e non si prelevano spese
processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
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