Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-3438/2011
Sentenza del 22 giugno 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 15 giugno 2011 / N […].
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali di audizione del 2 maggio 2011 (di seguito: verbale 1) e del
30 maggio 2011 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 15 giugno 2011, notificata personalmente
all'interessato il medesimo giorno (cfr. Avviso di notifica e di ricevuta; atto
A 11/1),
il ricorso del 17 giugno 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato),
pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il
20 giugno 2011,
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale il medesimo
giorno,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
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cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF),
che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda di asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino tunisino, nato a B._______
(Tunisia) con ultimo luogo di residenza, sebbene senza fissa dimora, a
C._______ (Tunisia); che egli sarebbe espatriato dal suo Paese di
origine, la prima volta nell'(…) 2008, quando si sarebbe recato dapprima
in Italia e poi in Francia; che, nell'(…) 2009, l'interessato sarebbe stato
rimpatriato e sarebbe ritornato a C._______, da dove sarebbe espatriato
nuovamente il (…) 2011,
che il medesimo ha affermato di aver lasciato la Tunisia essenzialmente
per motivi economici, allo scopo di trovare un lavoro, un alloggio e,
dunque, costruirsi una vita migliore, rispettivamente per i problemi che
avrebbe avuto sia con la sua famiglia che con le autorità tunisine, come
pure con alcuni amici; che, da un lato, a causa dei disaccordi tra i suoi
genitori e dell'ambiente venutosi a creare all'interno della sua famiglia,
egli avrebbe bisticciato con i suoi fratelli maggiori e, dall'(…) 2008, egli
non avrebbe più avuto contatti con nessuno della sua famiglia; che, tra
l'(…) e il (…) 2007, nel corso di una lite scoppiata con il cugino, a causa
del loro stato di ebbrezza, l'interessato sarebbe stato aggredito e
minacciato con un coltello dal suo parente, che da allora non avrebbe più
rivisto; che, dall'altro lato, l'interessato sarebbe stato trattenuto dalle
autorità del suo Paese di origine in diverse occasioni, ovvero nel (…)
2006/2007 per (…), tra la (…) del 2006 e l'(…) del 2007 per (…), nell'(…)
2007 con l'accusa di (…), nel (…) 2007 in quanto accusato ingiustamente
di (…), nonché nell'(…) 2009 per (…); che, peraltro, nel (…) 2010, egli
sarebbe stato citato da alcuni amici durante un interrogatorio per una
questione di (…); che, intimorito dalle autorità presso cui avrebbe dovuto
presentarsi dopo che il suo nome sarebbe stato rivelato e poiché
accusato ingiustamente di (…), l'interessato sarebbe espatriato,
che, da C._______, l'interessato avrebbe raggiunto D._______ (Tunisia),
da dove si sarebbe imbarcato su un peschereccio con tanti altri tunisini e
sarebbe giunto a E._______ in F._______ (Italia); che, da questa località,
sfuggendo ai controlli delle autorità italiane, avrebbe preso un treno verso
G._______, dove avrebbe vissuto per un mese, nei pressi della Stazione
e del centro, usufruendo degli aiuti della H._______; che, alla fine del
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mese di (…) 2011, egli sarebbe ripartito in treno alla volta di I._______
(Italia), dove vi sarebbe rimasto (…) giorni, e poi di J._______ (Italia);
che, dopo qualche giorno, egli sarebbe ritornato a I._______ e da lì
avrebbe preso un altro treno fino a giungere a K._______ (Svizzera),
senza documenti d'identità e senza subire alcun controllo,
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che
nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel
caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, pronunciando contestualmente
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese di origine, siccome lecita, esigibile
e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo
che vi sarebbero nel suo caso dei motivi scusabili giustificanti la mancata
presentazione dei documenti d'identità entro il termine impartito dalla
legge, ragion per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito
della sua domanda di asilo e la decisione qui impugnata andrebbe
annullata; che, in particolare, egli ribadisce di essere rimasto senza
documenti poiché avrebbe perso sia il suo passaporto che la sua carta
d'identità in Tunisia; che, peraltro, egli non potrebbe farsi aiutare per
ottenere siffatti documenti, ritenuto che in patria vi sarebbe solo sua
madre, anziana, la quale non saprebbe cosa fare; che, in secondo luogo,
il ricorrente sostiene che l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della
sua domanda di asilo, in quanto sarebbero necessari ulteriori
approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato o all'esecuzione del
suo allontanamento; che, segnatamente, egli fa valere che i suoi motivi
sarebbero veri, nonché verosimili, mentre rimprovera all'UFM di aver
valutato arbitrariamente solo gli elementi a suo sfavore; che, infatti,
secondo quanto egli avrebbe spiegato in modo chiaro e coerente nel
corso delle audizioni, l'insorgente sarebbe stato costretto ad espatriare
per il timore di essere arrestato ed imprigionato sulla base di false
accuse; che, per contro, le incongruenze sollevate dall'UFM sarebbero
dovute a semplici equivoci e non sarebbero ad ogni modo tali da mettere
in dubbio la verosimiglianza delle sue allegazioni; che, infine, l'autore del
gravame ritiene che dovrebbe essere riconosciuto come non
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ragionevolmente esigibile l'esecuzione del suo allontanamento in Tunisia,
vista la situazione drammatica in detto Paese, dove ogni speranza ad una
vita serena e dignitosa sarebbe pregiudicata dalla povertà, dalla
corruzione, nonché da una situazione di instabilità ed insicurezza,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito della sua domanda di asilo; che ha, altresì,
presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono
documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato
di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri,
che, quanto al suo viaggio di espatrio, il ricorrente ha reso un racconto
stereotipato riguardo alle modalità con cui sarebbe giunto dapprima in
Italia e poi in Svizzera; che, a tal proposito, l'insorgente ha affermato di
non aver pagato nulla per il suo viaggio, poiché altre persone avrebbero
pagato la sua parte (cfr. verbale 1 pagg. 8-9); che non è credibile che egli
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abbia viaggiato nelle circostanze descritte senza pagare alcuna somma;
che, peraltro, non è manifestamente plausibile che senza alcun
compenso e senza subire alcun controllo, nonché senza documenti, egli
sia potuto arrivare dalla Tunisia in Svizzera entrando nello spazio
Schengen,
che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, inoltre, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella
decisione impugnata circa la mancata presentazione dei documenti
d'identità da parte del ricorrente, non soccorre l'allegazione ricorsuale del
medesimo secondo cui egli avrebbe perso i suoi documenti d'identità e
non potrebbe farsi aiutare, poiché la sua anziana madre non saprebbe
cosa fare (cfr. ricorso pag. 2, verbale 1 pag. 3-5 e verbale 2 D5-D23); che
tali asserzioni, infatti, non costituiscono nel caso di specie ragioni valide
per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi della legge,
tanto più che il ricorrente ha altri parenti in patria, tra cui numerosi fratelli
e sorelle, oltre a zii e zie, a cui potersi rivolgere senza problemi di sorta
(cfr. verbale 1 pagg. 3-4, verbale 2 D21-D23),
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, vi è
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità
per i bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi
nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente,
che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha
introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
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della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di
non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, innanzitutto, la motivazione fatta valere dal ricorrente all'inizio della
procedura a sostegno della sua domanda di asilo è irrilevante in materia
di asilo; che, segnatamente, i problemi di ordine economico e
professionale, legati all'impossibilità di trovare un posto di lavoro ed alle
difficoltà economiche (cfr. verbale 1 pagg. 6-7) non costituiscono
manifestamente un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che, inoltre, l'ulteriore motivo addotto dal ricorrente in sede di audizione
breve – secondo cui egli avrebbe avuto dei problemi con le autorità del
suo Paese di origine, le quali l'avrebbero fermato in tre occasioni,
accusandolo ingiustamente e l'avrebbero, infine, rilasciato – a
prescindere dalla sua verosimiglianza – è altresì irrilevante ai fini
dell'asilo; che, segnatamente, tali fatti – che sarebbero avvenuti nel corso
dell'anno 2006/2007 – non presentano alcun nesso causale temporale
con l'espatrio del ricorrente nel (…) 2011, dopo che era tornato a vivere
nel suo Paese nell'(…) 2009, a causa del rimpatrio delle autorità francesi
(cfr. verbale 1 pagg. 2, 6-7 e 10 e verbale 2 D59); che, infatti, secondo la
giurisprudenza più recente, il nesso temporale tra i pregiudizi subiti e la
fuga dal Paese di origine è interrotto, quando un tempo relativamente
lungo, ovvero dai sei mesi ad un anno, è trascorso tra l'ultima
persecuzione subita e la partenza all'estero (cfr. DTAF 2009/51
consid. 4.2.5 pagg. 744-745; GICRA 1998 n. 20 consid. 7 pag. 179 e
segg.; 1997 n. 14 consid. 2a pag. 106 e segg.; 1996 n. 42 consid. 4a et
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7d pag. 367 et 370 e segg.; 1996 n. 30 consid. 4a pag. 288 e segg.;
Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e ed. Basilea 2009, n. 11.17 pag. 531; Minh Son
Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 444),
che, peraltro, dopo aver esposto le suddette motivazioni, il ricorrente ha
chiaramente affermato in sede di audizione breve di aver detto e di aver
potuto dire tutto in merito ai suoi motivi di asilo, nonché di non aver avuto
altri problemi con le autorità del suo Paese, rispettivamente con terze
persone (cfr. verbale 1 pagg. 6-7); che, alla luce di tali affermazioni, i
nuovi fatti addotti dal ricorrente in sede di seconda audizione – ovvero gli
asseriti problemi con la sua famiglia e le ulteriore accuse da parte delle
autorità del suo Paese di origine per una questione di (…) – sono tardivi,
nonché in totale contrapposizione con quanto precedentemente
dichiarato dall'insorgente; che tale ingiustificata e palese discrepanza è
già sufficiente di per sé a ritenere la manifesta inverosimiglianza degli
avvenimenti resi (cfr. verbale 2 D29 e segg., D43 e segg., D47 e segg.,
D59-60 e segg., nonché D76-79); che, d'altronde, le allegazioni del
ricorrente circa i suoi ulteriori motivi di asilo costituiscono semplici
asserzioni di parte non comprovate da alcun indizio oggettivo e che
appaiono essere state invocate soltanto per i bisogni della causa, che, di
conseguenza, v'è ragione di concludere all'assoluta inverosimiglianza dei
suddetti motivi di asilo addotti dal ricorrente, senza che sia necessario
evocare ulteriori elementi inconsistenti del suo racconto,
che, in virtù di quanto precede, l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi non trova
applicazione nella fattispecie, rispettivamente le dichiarazioni rese dal
ricorrente sono state rettamente considerate inverosimili dall'UFM,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733 e
DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg.),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
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del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28
luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.11];
GiCRA 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3
LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Tunisia non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale, contrariamente a quanto pretende il ricorrente (cfr. ricorso pag.
3); che, infatti, dopo la caduta del Presidente Ben Alì all'inizio del 2011 è
in atto un processo di transizione democratica, capace di garantire
stabilità al Paese,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
celibe senza alcuna persona a carico, vanta una formazione scolastica
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sino alla (…) del (…), nonché ha un'esperienza professione quale (…)
prima del suo espatrio (cfr. verbale 1 pagg. 2-3; verbale 2 D35-38); che,
inoltre, l'insorgente dispone in patria di una densa e importante rete
sociale, ritenuto che vi risiedono sua madre e i suoi numerosi fratelli e
sorelle, nonché degli zii e zie (cfr. verbale 1 pagg. 3-4); che, infine, il
ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi
medici; che, infatti, i problemi alla schiena di cui avrebbe riferito il
ricorrente in sede di audizione non sarebbero né stati circostanziati dal
medesimo, il quale ha peraltro riferito di essersene abituato (cfr. verbale 2
D49-D58), né corroborati da alcun elemento oggettivo; che, del resto,
l'insorgente non ha più invocato i suddetti problemi medici nell'ambito del
ricorso,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso
e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
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(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione: